Capitolo 7 - Opere dell'ingegno Flashcards
Opere dell’ingegno e invenzioni industriali
le opere di ingegno (idee creative del campo culturale) e le invenzioni industriali (idee creative del campo della tecnica) costituiscono le due grandi categorie di creazioni intellettuali regolate dal nostro ordinamento
Opere d’ingegno
Le opere dell’ingegno formano oggetto il diritto d’autore così come le opere letterarie, musicali… Tali opere sono protette indipendentemente dal loro pregio della loro utilità pratica. L’unica condizione è che vi sia
il carattere creativo ovvero un minimo di originalità oggettiva rispetto alle preesistenti opere dello stesso genere.
Diritto d’autore
Fatto costitutivo del diritto d’autore è la creazione dell’opera, mentre non è necessario che l’opera sia stata divulgata fra il pubblico. Per alcune opere è prevista la registrazione presso un registro pubblico generale delle opere protette quale per esempio la Siae. Il diritto d’autore gode di una tutela sia morale sia patrimoniale.
Diritti morali d’autore
Si tratta di diritti irrinunciabili e inalienabili, in quanto non si perdono con la gestione dei diritti patrimoniali e possono essere esercitati anche dai congiunti dopo la morte dell’autore.
- rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell’opera;
- di decidere se pubblicarlo o meno (diritto di inedito);
- di opporsi alle modificazioni dell’opera e ogni altro atto volto a danneggiare l’opera stessa;
- di ritirare l’opera dal commercio quando ricorrono gravi ragioni morali.
Diritti patrimoniali
l’autore ha il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell’opera. Il diritto patrimoniale ha durata limitata e si estingue in 70 anni dopo la morte dell’autore.
Trasferimento del diritto di utilizzazione economica
il diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno è liberamente trasferibile: il trasferimento per atto fra vivi può essere sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo. I contratti che vengono generalmente previsti per lo sfruttamento economico di un’opera dell’ingegno sono il contratto di edizione e il contratto di rappresentazione e di esecuzione.
contratto di edizione
Col contratto di edizione l’autore concede in esclusiva ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per la stampa l’opera. L’editore si obbliga a stampare e mettere in commercio l’opera e a corrisponde all’autore il compenso pattuito.
contratto di rappresentazione e di esecuzione
Con il contratto di rappresentazione e di esecuzione invece, l’autore cede la propria opera non in via esclusiva. L’inventore è protetto con specifiche sanzioni civili, amministrative e penali (es. contro il plagio o la contraffazione).
Invenzioni industriali
sono idee creative che appartengono al campo della tecnica. Esse consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di applicazione nel settore della produzione di beni o servizi. La concessione del corrispondente brevetto permette l’utilizzazione delle invenzioni industriali.
Possono formare oggetto di brevetto:
- le invenzioni di prodotto;
- le invenzioni di procedimento (un nuovo metodo di produzione di beni già noti);
- le invenzioni derivate (derivazione di una precedente invenzione).
Cosa non può essere brevettato
Non può formare oggetto di brevetto ciò che già esiste in natura e che l’uomo si limita a percepire, non sono brevettabili neppure i metodi per il trattamento chirurgico.
Caratteristiche del brevetto
Il brevetto deve essere:
- lecito;
- nuovo;
- idoneo ad avere un’applicazione industriale.
Invenzione brevettata
La tutela giuridica dell’invenzione ha contenuto sia morale che patrimoniale. L’inventore ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione e tale diritto morale si acquista per il solo fatto dell’invenzione. All’inventore è riconosciuto il diritto di conseguire il brevetto, che viene concesso dall’ufficio brevetti e che ha durata di 20 anni senza possibilità di rinnovo.
Il diritto di esclusiva
Il diritto di esclusiva si può perdere prima della scadenza se viene dichiarata la nullità del brevetto.
Il brevetto conferisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare le invenzioni e di trarne profitto nel territorio dello Stato. L’esclusiva comprende non solo la fabbricazione, ma anche il commercio e l’importazione. L’esclusiva di commercio si esaurisce con la prima immissione in circolazione del prodotto brevettato perciò chi ha acquistato il prodotto può liberamente rivenderlo.
Se l’invenzione riguarda un nuovo metodo o un nuovo processo di produzione, l’esclusiva copre solo le applicazioni del nuovo procedimento. Quindi l’inventore può impedire che altri mettano nel mercato prodotti direttamente ottenuti con lo stesso metodo ma non potrà impedire il commercio degli stessi prodotti ottenuti con metodo diverso.
Trasferibilità del brevetto
Il brevetto è liberamente trasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa e su di esso possono essere costituiti diritti reali di godimento.
azioni che può esercitare il titolare del brevetto
Il titolare del brevetto può esercitare l’azione di contraffazione nei confronti di chi abusivamente sfrutti l’invenzione e richiederne il risarcimento dei danni e la restituzione degli eventuali utili realizzati.