Capitolo 2 - Le categorie d'imprenditori Flashcards
Imprenditore agricolo
Art. 2135 “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase di esso, sia vegetale che animale, o ancora dell’utilizzo del fondo (bosco).”
Distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale
Il primo è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dalla disciplina del fallimento. Gode di agevolazioni e incentivi.
Riforma del 2001
In passato l’articolo disciplinava unicamente l’allevamento di bestiame, cioè diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli; con la riforma del 2001 il termine fu sostituito con ‘allevamento di animali’, che comprende anche allevamento di cavalli da corsa…
Affinché si parli di impresa agricola è necessaria una forma di produzione vegetale o animale fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale.
Attività agricole per connessione
Si intendono connesse tutte le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale; ed ancora le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione PREVALENTE di attrezzature normalmente utilizzate nell’attività agricola esercitata.
Sono attività oggettivamente commerciali. Mentre è industriale chi produce oli o formaggi. Tuttavia, sono considerate agricole se esercitate in connessione con le attività agricole essenziali. Devono però sussistere due condizioni:
Connessione oggettiva e soggettiva
- Connessione soggettiva: il soggetto che esercita deve essere già imprenditore agricolo di un’attività essenziale e inoltre si deve trattare di un’attività coerente con quella connessa.
- Connessione oggettiva: è necessario il criterio della prevalenza, ossia è necessario che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola essenziale.
Imprenditore commerciale
Art. 2195: è imprenditore commerciale chi esercita:
- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Attività di trasporto;
- Attività bancaria o assicurativa;
- Attività ausiliarie delle precedenti.
Piccolo imprenditore
Art. 2083 “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia”.
Statuto del piccolo imprenditore
Il piccolo imprenditore è sottoposto allo Statuto generale dell’imprenditore, ed è esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili e dal fallimento. Inoltre, l’iscrizione nel registro delle imprese non ha funzione di pubblicità legale.q
Criterio della prevalenza
L’art 2083 mette in rilievo il criterio della prevalenza: prevalenza del lavoro proprio e familiare è carattere distintivo del piccolo imprenditore in termini qualitativi e funzionali. Infine, deve affermarsi che il suo lavoro e quello dei familiari prevalgano sul lavoro altrui e sul capitale investito.
Legge fallimentare
in relazione alla legge fallimentare la nuova disposizione individua parametri dimensionali dell’impresa al di sotto dei quali l’imprenditore commerciale non fallisce. Non è soggetto a fallimento l’imprenditore commerciale che dimostri di aver avuto nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell’istanza di fallimento:
- Un attivo patrimoniale non > di 300000 euro;
- Ricavi lordi non > di 200000 euro;
- Debiti anche non scaduti non > di 500000 euro.
Basta aver superato solo uno dei limiti dimensionali per essere sottoposto a fallimento.
Impresa artigiana
Rientra tra i piccoli imprenditori. Secondo la vecchia legge ciò che distingueva l’artigiano era la natura artistica e usuale dei beni e servizi prodotti e non la prevalenza del lavoro familiare; rispettati questi criteri l’impresa era sottratta al fallimento anche quando non era rispettato il criterio della prevalenza (ciò valeva anche per le società artigiane).
Legge quadro per l’artigiano
LEGGE QUADRO PER L’ARTIGIANATO ha sostituito la precedente, basata sull’oggetto dell’impresa (qualsiasi attività di produzione dei beni) e sul ruolo dell’artigiano nell’impresa. Il lavoro manuale deve prevalere sull’utilizzo di macchinari. Rispetto alla legge previgente l’impresa artigiana non è più definita tale a tutti gli effetti di legge. Per essere esonerata dal fallimento deve rispettare il criterio della prevalenza e i limiti dimensionali fissati dall’art.1 comma 2 della legge fallimentare.
Impresa familiare
è impresa familiare l’impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore. Essa non va confusa con la piccola impresa in quanto si può avere una piccola impresa che non sia familiare e che l’impresa non piccola può essere impresa familiare.
tutela patrimoniale
Sul campo patrimoniale:
- Diritto al mantenimento
- Partecipazione agli utili
- Diritto sui beni acquistati con gli utili
- Diritto di prelazione, in caso di divisione o trasferimento d’azienda.
Tutela amministrativa
Sul piano amministrativo: le decisioni di gestione straordinaria sono adottate a maggioranza dei familiari che partecipano all’impresa. Il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia con il consenso unanime dei familiari. L’impresa familiare resta un’impresa individuale e come tale:
- I beni aziendali restano di proprietà dell’imprenditore;
- Gli atti di gestione ordinaria sono di competenza dell’imprenditore.