Capitolo 17 - Amministrazione e controlli Flashcards
Riforma del 2003
Tre tipi di amministrazione:
- Sistema tradizionale, comprende due organi di nomina assembleare: l’organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico) e il collegio sindacale con funzioni di controllo dell’amministrazione.
- Sistema dualistico, di ispirazione tedesca, prevede un consiglio di sorveglianza di nomina assembleare, ed un consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza.
- Sistema monistico, di ispirazione anglosassone, l’amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione.
Gli amministratori nel sistema tradizionale
GLI AMMINISTRATORI > nel sistema tradizionale, la spa non quotata può avere sia un amministratore unico che un consiglio di amministrazione. Le spa quotate possono avere solo una pluralità di amministratori. Il consiglio di amministrazione può essere articolato con la creazione di uno o più organi delegati, che danno origine alle figure degli amministratori delegati e del comitato esecutivo.
Funzione degli amministratori nel sistema tradizionale
Le funzioni degli amministratori sono:
- la gestione dell’impresa sociale, ad essi spetta compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale;
- essi deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società (potere gestorio);
- hanno la rappresentanza generale della società, hanno cioè il potere di manifestare all’esterno la volontà
della società;
- danno impulso all’attività dell’assemblea, la convocano e ne fissano l’ordine del giorno;
- curano la tenuta dei libri e delle scritture contabili, redigono annualmente il progetto bilancio;
- devono prevenire il compimento di atti pregiudizievoli, o quantomeno eliminare o attenuare le conseguenze
dannose.
Nomina degli amministratori
i primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all’assemblea ordinaria. Lo statuto può riservare la nomina di un amministratore indipendente ai possessori di strumenti finanziari partecipativi. Nelle società quotate almeno un amministratore deve essere espresso dalla minoranza e almeno un componente del consiglio di amministrazione deve essere un cd. amministratore indipendente: deve cioè essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e degli ulteriori requisiti previsti dallo statuto. Il numero degli amministratori è fissato nello statuto. Gli amministratori possono essere soci o non soci. Lo statuto può prevedere degli specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per gli amministratori che svolgono determinate attività. Non possono essere nominati amministratori l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (cause di ineleggibilità)
Cause di incompatibilità degli amministratori
Le cause di incompatibilità, al contrario, comportano solo che l’interessato è tenuto ad optare tra l’uno e l’altro ufficio; non rendono perciò invalida la delibera di nomina. La nomina dura tre esercizi, tuttavia gli amministratori sono rieleggibili
Cause di cessazione dell’ufficio prima del termine
- la revoca, che può essere deliberata dall’assemblea liberamente in ogni momento;
- la rinuncia;
- la decadenza dell’ufficio;
- la morte.
Cessazione dell’assemblea per decadenza del termine
ha effetto solo dal momento in cui l’organo amministrativo è stato ricostituito. Gli amministratori scaduti perciò rimangono in carica fino alla nomina di nuovi amministratori (prorogatio). Le dimissioni hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori. In caso contrario, hanno effetto solo dal momento in cui la maggioranza è stata ricostituita.
Sostituzione degli amministratori
sostituzione degli amministratori mancati è dettata una specifica disciplina:
- se viene a mancare meno della metà degli amministratori, i superstiti provvedono a sostituire temporaneamente quelli venuti meno. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
- Se viene a mancare più della metà degli amministratori, i superstiti devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancati e i nuovi amministratori scadono con quelli in carica.
- Se vengono a cessare tutti gli amministratori, o l’amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare con urgenza l’assemblea per la ricostituzione dell’organo amministrativo. Nel frattempo, per limitare il vuoto di poteri, il collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Sono sottoposti ad iscrizione nel R.I.
La nomina e la cessazione sono sottoposti ad iscrizione nel registro delle imprese.
Compenso degli amministratori
Gli amministratori hanno diritto ad un compenso per la loro attività. Questo può consistere anche in una partecipazione agli utili della società o nell’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (stock options).
Modalità e misura del compenso sono determinati dall’atto costitutivo o dall’assemblea. Per gli amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione è stabilita dal consiglio di amministrazione
Divieti degli amministratori
Per quanto riguarda i divieti, gli amministratori di spa non possono assumere la qualità di soci a responsabilità illimitata in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o altrui, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salva l’autorizzazione dell’assemblea. L’inosservanza del divieto espone l’amministratore alla revoca dall’ufficio e al risarcimento di eventuali danni.
Consiglio di amministrazione
la spa può avere sia un amministratore unico, sia una pluralità di amministratori. L’amministratore unico riunisce in sé ed esercita individualmente tutte le funzioni proprie dell’organo amministrativo. Quando l’amministrazione è affidata più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. In tal caso l’attività è esercitata collegialmente
Presidente Cda
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, il quale ne fissa l’ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.
Validità delle deliberazioni
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori. Le deliberazioni sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (voto per teste). Non è ammesso il voto per rappresentanza. Per quanto riguarda la disciplina dell’invalidità delle deliberazioni l’attuale disciplina ha ampliato la categoria delle delibere consiliari annullabili.
Impugnazione delibere
Possono essere impugnate tutte le delibere del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto. L’impugnativa può essere proposta dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla data della deliberazione.
Annullamento delle delibere
Quando la delibera leda direttamente un diritto soggettivo del socio questi avrà diritto di agire giudizialmente per far annullare la delibera. Si applica in tal caso l’intera disciplina delle delibere assembleari annullabili. L’annullamento delle delibere consiliari non pregiudica i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle stesse.
Conflitto di interessi degli amministratori
Una più rigorosa disciplina è stata introdotta per il conflitto di interessi degli amministratori. L’amministratore che abbia un interesse non necessariamente in conflitto con quello della società:
- deve darne notizia precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata;
- se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l’operazione;
- in entrambi i casi il consiglio di amministrazione deve motivare le ragioni e la convenienza per la società
dell’operazione.
Conflitto di interessi degli amministratori
Una più rigorosa disciplina è stata introdotta per il conflitto di interessi degli amministratori. L’amministratore che abbia un interesse non necessariamente in conflitto con quello della società:
- deve darne notizia precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata;
- se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l’operazione;
- in entrambi i casi il consiglio di amministrazione deve motivare le ragioni e la convenienza per la società
dell’operazione.
Cosa deve fare un amministratore in caso di presunto conflitto
Se la società ha un amministratore unico questi deve dare notizia al collegio sindacale ed anche alla prima assemblea utile. La delibera del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile non solo quando l’amministratore interessato ha votato ed il suo voto è stato determinante, ma anche quando sono stati violati gli obblighi di trasparenza, astensione e motivazione. La società può inoltre agire contro l’amministratore per il risarcimento dei danni derivanti dalla sua azione o omissione.
Comitato esecutivo
nelle spa di grandi dimensioni è frequente un’articolazione interna del consiglio di amministrazione. Esso, infatti, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati. Il comitato esecutivo è un organo collegiale. Le sue decisioni sono adottate in riunioni alle quali devono assistere i sindaci.
Gli amministratori delegati
Gli amministratori delegati sono invece organi unipersonali. Se vi sono più amministratori delegati, essi agiscono disgiuntamente o congiuntamente, a seconda di quanto stabilito nello statuto o nell’atto di nomina. Agli amministratori delegati è affidata la rappresentanza della società. È possibile la coesistenza di un comitato esecutivo e di uno o più amministratori delegati.
I membri del comitato esecutivo e gli
amministratori delegati poteri
I membri del comitato esecutivo e gli
amministratori delegati sono designati dallo stesso consiglio di amministrazione. Non possono essere tuttavia delegati: la redazione del bilancio, la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili per delega, gli adempimenti posti a carico degli amministratori in caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite, la redazione del progetto di fusione o di scissione.