Capitolo 27 - I contratti - La vendita Flashcards
La vendita
è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470). Non è un contratto tipico di impresa dato che entrambe le parti possono non essere imprenditori. Ha però un rilievo centrale nell’attività d’impresa. Attraverso la stipula di contratti di compravendita, industriali e commercianti si procurano larga parte dei beni necessari per lo svolgimento dell’attività; e collocano sul mercato larga parte dei beni e i prodotti acquistati.
La vendita
è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470). Non è un contratto tipico di impresa dato che entrambe le parti possono non essere imprenditori. Ha però un rilievo centrale nell’attività d’impresa. Attraverso la stipula di contratti di compravendita, industriali e commercianti si procurano larga parte dei beni necessari per lo svolgimento dell’attività; e collocano sul mercato larga parte dei beni e i prodotti acquistati.
Contratto consensuale
si perfeziona con l’accordo tra le parti, non è necessaria la consegna o il pagamento
Effetti reali
il consenso è sufficiente affinché il trasferimento abbia effetto. In alcuni casi gli effetti reali si producono in un momento successivo: con il verificarsi di un determinato evento, in modo automatico (vendita con effetti reali differiti).
Vendita di cose generiche
la proprietà passa al compratore con l’individuazione della cosa. L’individuazione è fatta di accordo tra le parti. Se si tratta di cose che devono essere trasportate, l’individuazione avviene con la consegna.
La vendita di cose future
il compratore ne acquista la proprietà non appena la cosa viene ad esistenza. La vendita di cosa futura non è un contratto aleatorio, essa è perciò inefficace se la cosa non viene ad esistenza.
Vendita di cose altrui
il venditore è obbligato a procurare l’acquisto della cosa al compratore e questi ne diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore acquista dal terzo.
Obbligazioni del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono: quella di consegnare la cosa al compratore; quella di fargliene acquistare la proprietà; quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
La vendita su documenti
La vendita su documenti riguarda merci già consegnate ad un vettore per il trasporto o depositate in magazzini per le quali il vettore o il magazzino abbiano rilasciato un titolo di credito rappresentativo. La vendita di tali merci può
essere realizzata mediante trasferimento dei titoli rappresentativi di merci. Il compratore è a sua volta obbligato a pagare la merce contestualmente alla consegna dei documenti.
Garanzia per l’evizione
Il venditore è tenuto a garantire il compratore contro l’evizione. Si ha evizione quando il compratore perde la proprietà della cosa acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento della stessa, a seguito dell’azione giudiziaria di un terzo che vanta diritti sulla cosa.
Evizione totale
Si ha evizione totale quando un terzo rivendica la proprietà totale della cosa.
evizione parziale
Si ha evizione parziale quando un terzo rivendica una parte della cosa. Se l’evizione è stata totale
Cosa succede in caso di evizione?
Se l’evizione è stata totale, il venditore dovrà rimborsare al compratore il prezzo pagato, anche se immune da colpa. Sarà tenuto al risarcimento se l’evizione è imputabile a sua colpa o dolo. Se è stata parziale, il compratore ha diritto solo ad una riduzione del prezzo, oltre che al risarcimento dei danni. Può chiedere la risoluzione del contratto se prova che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è diventato proprietario. La garanzia per evizione può essere esclusa dalle parti. In caso di valida esclusione della garanzia, il venditore non è tenuto al risarcimento dei danni e deve rimborsare al compratore solo il prezzo pagato.
I vizi
Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso o che ne diminuiscono il valore. La garanzia copre di regola solo i vizi occulti, cioè quelli non riconosciuti o non facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto. Il compratore è dunque tenuto a controllare, almeno sommariamente, la cosa quando l’acquista.
I vizi
Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso o che ne diminuiscono il valore. La garanzia copre di regola solo i vizi occulti, cioè quelli non riconosciuti o non facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto. Il compratore è dunque tenuto a controllare, almeno sommariamente, la cosa quando l’acquista.
i vizi facilmente riconoscibili
i vizi facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato espressamente che la cosa era esente da vizi
i vizi apparenti
i vizi apparenti quando si tratta di cose che il compratore non ha potuto esaminare. Tale garanzia può essere limitata od esclusa, ma tale patto è improduttivo di effetti se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Cosa succede in presenza di vizi?
In presenza di vizi il compratore può chiedere: la risoluzione del contratto, con rimborso del prezzo e delle spese sostenute; la riduzione del prezzo. Il venditore dovrà risarcire i danni ulteriori subiti dal compratore se non prova di aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa. Il compratore decade dalla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta; l’azione si prescrive nel termine di un anno dalla consegna.
Mancanza di qualità promesse
Dalla garanzia per i vizi deve essere distinta la mancanza di qualità promesse, ovvero le qualità essenziali per l’utilizzo della cosa. Il compratore, in tal caso, ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto. L’azione di risoluzione per inadempimento non ha decadenza.
aliud pro alio
Si ha consegna di aliud pro alio non solo quando le cose consegnate appartengono ad un genere del tutto diverso, ma anche quando essa difetti delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione.
garanzia di buon funzionamento
Diversa dalla garanzia per i vizi occulti o per mancanza di qualità è la garanzia di buon funzionamento prevista per le sole cose mobili. Tale garanzia deve essere espressamente pattuita. Deve essere inoltre riferita ad un periodo di tempo determinato. Durante il periodo coperto dalla garanzia, il compratore ha diritto di ottenere la sostituzione o la riparazione della cosa per difetti di funzionamento. Il compratore deve denunziare i difetti di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro sei mesi dalla scoperta.
Garanzia di conformità
la disciplina della garanzia è stata di recente integrata di un’ulteriore garanzia, volta a tutelare il consumatore quando la vendita ha per oggetto i beni di consumo. In base a tale disciplina il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile per qualsiasi difetto. In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere la riparazione del bene o la sua sostituzione a spese del venditore; Se ciò non fosse possibile potrebbe chiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Il venditore è responsabile solo se il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna. Tale difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta. Il venditore responsabile può agire contro gli altri soggetti della catena distributiva ai quali è imputabile il difetto.
Clausole sulla qualità della merce
nelle vendite commerciali possono essere introdotti alcune clausole volte ad assicurare la presenza nella cosa venduta di specifiche qualità. Tali clausole danno luogo a particolari figure di vendite: vendita con riserva di gradimento, vendita a prova, vendita su campione o su tipo di campione.
La vendita con riserva di gradimento
La vendita con riserva di gradimento si perfeziona solo dopo che il compratore ha esaminato la merce ed ha comunicato al venditore che la stessa è di suo gradimento. Si è in presenza di una proposta irrevocabile del venditore che il compratore è libero di accettare o meno dopo l’esame della merce.