Capitolo 21 - Lo scioglimento della SPA Flashcards
Lo scioglimento della spa
è disciplinato dagli art. 2484-2496 cc. La società per azioni si scioglie ed entra in stato di liquidazione con il verificarsi di una delle seguenti cause:
- il decorso del termine di durata fissato nell’atto costitutivo; termine che può essere tuttavia prorogato prima della scadenza con delibera dell’assemblea straordinaria. Per le società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio è richiesta la maggioranza rafforzata di più di 1/3 del capitale sociale anche in seconda convocazione. In tutte le spa è inoltre riconosciuto il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all’approvazione della delibera.
- Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- l’impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell’assemblea;
- la riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, salvo che l’assemblea deliberi la riduzione
ed il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra superiore al minimo legale, oppure la trasformazione
della società;
- la delibera dell’assemblea straordinaria di scioglimento della società in seguito al recesso di uno o più soci;
- la deliberazione dell’assemblea straordinaria di scioglimento anticipato, per la quale nelle società che non
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è richiesta la maggioranza rafforzata;
- le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Dichiarazione di fallimento è causa di scioglimento?
Non è più causa di scioglimento la dichiarazione di fallimento della società. Verificatasi una causa di scioglimento si deve procedere al suo accertamento e all’iscrizione nel registro. In caso di omissione da parte degli amministratori, il tribunale accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto soggetto ad iscrizione. Gli effetti della causa di scioglimento decorrono dal momento in cui questa è stata iscritta nel registro dell’imprese.
Stato della liquidazione
Prima di estinguersi la società entra in liquidazione. Tale procedimento provvede al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo.
Gli amministratori
Gli amministratori restano in carica fino alla nomina dei liquidatori ma devono convocare l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. Sono responsabili della conservazione dei beni sociali fin quando non li abbiano consegnati ai liquidatori. Essi vedono limitati i loro poteri: hanno il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Per gli atti e le omissioni posti in essere violando tale limitazione, gli amministratori
sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi. Con essi risponde anche la società.
Il collegio sindacale
Il collegio sindacale continuerà a svolgere la consueta attività di controllo, anche nei confronti dei liquidatori.
La società
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione e tornare ad una fase di normale esercizio con delibera dell’assemblea straordinaria, ma nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è richiesta la maggioranza rafforzata di 1/3 del capitale sociale anche in seconda convocazione.
I soci
ai soci che non hanno concorso alla deliberazione è riconosciuto il diritto di recesso. Anche i creditori sociali sono tutelati.
Revoca dlla liquidazione
La revoca ha effetto solo dopo 60 giorni dall’iscrizione, termine entro il quale i creditori sociali possono proporre opposizione.
Procedimento di liquidazione
si apre con la nomina di uno o più liquidatori nominati dall’Assemblea straordinaria. Nell’inerzia dell’assemblea, sono nominati dal tribunale. I liquidatori restano in carica per tutta la durata del procedimento di liquidazione. Valgono per essi le cause di ineleggibilità e di decadenza previste per gli amministratori. Possono essere revocati dall’Assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria. Se sussiste giusta causa, sono revocabili dal tribunale. I provvedimenti di nomina e di revoca dei liquidatori sono soggetti ad iscrizione. Gli amministratori cessano dalla carica e devono consegnare ai liquidatori i libri sociali e un rendiconto della loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.
i liquidatori
- i liquidatori devono adempiere i loro doveri con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità è disciplinata dalle norme in tema di responsabilità degli amministratori;
- i liquidatori devono prendere in consegna dagli amministratori i beni e i documenti sociali, nonché redigere l’inventario;
- i liquidatori possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
Attività dei liquidatori
Scompare il divieto di intraprendere nuove operazioni. L’attività dei liquidatori deve essere innanzitutto diretta al pagamento dei creditori sociali. Essi non possono perciò ripartire fra i soci i beni della società fin quando non siano stati pagati tutti i creditori noti o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli. L’attuale disciplina consente tuttavia la distribuzione ai soci di acconti durante la liquidazione. I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni che ne derivano a questi ultimi. Se i fondi disponibili risultano insufficienti, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle azioni non interamente liberate. I liquidatori devono redigere ogni anno il bilancio e sottoporlo all’approvazione dell’assemblea. Completata la liquidazione del patrimonio sociale con la conversione in denaro dell’attivo, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, indicando la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell’attivo (piano di riparto). Il bilancio finale di liquidazione deve essere approvato dai singoli soci e non dall’assemblea. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Creditori insoddisfatti
creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere i loro diritti:
- nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
- nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
I creditori possono tuttavia chiedere il fallimento della società entro un anno dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.