Capitolo 32 - Il mandato Flashcards
Il mandato
Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante) art.1703 cc.
contratto di cooperazione giuridica esterna
cui si ricorre quando un soggetto non può o non vuole provvedere di persona alla cura dei propri interessi. Il mandatario è una delle possibili figure di ausiliari autonomi di cui l’imprenditore commerciale può avvalersi nello svolgimento della propria attività. Il mandato può essere conferito a più mandatari.
Il mandato congiunto
Non ha effetto se non è accettato da tutte le parti designate. Il mandato può essere anche conferito da più mandanti ad uno stesso mandatario con unico atto e per un affare di interesse comune
Mandato disgiunto
In tal caso ciascun mandatario potrà agire disgiuntamente dagli altri, salvo che nel contratto non sia indicato diversamente.
Interesse del mandante
Il mandato è conferito nell’interesse esclusivo del mandante.
mandato in rem propriam
Può tuttavia essere conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo. Si parla in tal caso di mandato in rem propriam. In questo caso interessato al compimento dell’attività gestoria è non solo il mandante ma anche il mandatario.
mandato in rem propriam
Può tuttavia essere conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo. Si parla in tal caso di mandato in rem propriam. In questo caso interessato al compimento dell’attività gestoria è non solo il mandante ma anche il mandatario.
Mandato con rappresentanza
il mandato è con rappresentanza quando il mandatario è legittimato ad agire non solo per conto ma anche in nome del mandante. I rapporti fra mandante e terzi sono regolati dalle norme in tema di rappresentanza. Tutti gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente in testa a quest’ultimo. È il mandante che diventa proprietario dei beni acquistati in suo nome dal mandatario ed egli stesso è obbligato nei confronti dei terzi.
la procura
specifica manifestazione di volontà del mandante che abiliti il mandatario ad agire in suo nome
Il mandato senza rappresentanza
Il mandato di per sé è senza rappresentanza: abilita ed obbliga il mandatario ad agire per conto del mandante ma in nome proprio. Il mandatario senza rappresentanza stipula perciò in proprio nome i contratti con i terzi ed assume in proprio nome obbligazioni nei loro confronti. Non è tenuto a far conoscere ai terzi che sta operando per conto altrui. Il mandatario senza rappresentanza acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Inoltre, i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante. Nel mandato senza rappresentanza gli effetti sono imputati direttamente al mandatario e non al mandante.
Crediti acquisti dal mandatante
Sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, purché ciò non pregiudichi i diritti che spettano al mandatario.
Beni mobili acquistati dal mandante
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.
Azione di rivendica
L’azione di rivendica è posta a tutela della proprietà. Dunque, in caso di acquisto di beni mobili non si realizza un acquisto diretto del mandante dal terzo, ma si ha un doppio trasferimento (dal terzo al mandatario e dal mandatario al mandante), sia pure automatico e contestuale. Per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili il mandatario è obbligato a ritrasferire al mandante le cose acquistate. Qui la proprietà non solo è acquistata dal mandatario, ma a questi resta fin quando non attua l’atto di ritrasferimento a favore del mandante. Il mandante può rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il trasferimento del bene mediante sentenza costitutiva
Conflitto fra mandante e creditori del mandatario
I beni e i diritti destinati ad essere acquistati dal mandante sono sottratti all’aggressione dei creditori del mandatario purché risulti che il mandato o l’acquisto del mandante è anteriore al pignoramento.
Obbligazioni del mandatario
Il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. La sua responsabilità è valutata con minor rigore quando il mandato è gratuito. Il mandatario deve rispettare i limiti fissati nel mandato in caso contrario l’atto resta a suo carico. Deve inoltre osservare le istruzioni ricevute dal mandante. Egli deve inoltre operare in modo da realizzare nel miglior modo possibile l’interesse del mandante e a tal fine deve rendere note allo stesso le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato.