Capitolo 11 - La società semplice e la società in nome collettivo Flashcards
SNC
La snc può essere utilizzata sia per svolere attività commerciale che non.
Essa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale e in essa tutti i soci rispondono solidalmente ed
illimitatamente delle obbligazioni sociali
SNC
La snc può essere utilizzata sia per svolere attività commerciale che non.
Essa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale e in essa tutti i soci rispondono solidalmente ed
illimitatamente delle obbligazioni sociali
SAS
La SAS si caratterizza per la presenza di due differenti categorie di soci: soci accomandanti, che rispondono delle obbligazioni limitatamente alla quota conferita e soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente alle obbligazioni sociali.
Società semplice
Le società di persone
1) Società semplice: può esercitare esclusivamente attività non commerciale, quindi può essere legittimamente impiegata solo per le attività agricole;
Costituzione della società
La disciplina viene esposta in modo unitario, creando una sorta di statuto generale
Costituzione della SS
il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle
richieste dalla natura dei beni conferiti e mancano anche specifiche disposizioni per quanto riguarda il contenuto dell’atto costitutivo. È soggetta all’iscrizione nel RI con efficacia di pubblicità legale. Il contratto può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti (cd. Società di fatto);
Costituzione della SNC
stesse regole della società semplice; l’unica differenza sta nel fatto che nelle snc l’iscrizione al RI è condizione di REGOLARITÀ della società, ma NON è elevata a condizione di esistenza della stessa (da qui: snc regolare ed snc irregolare).
Perciò nelle snc regolari l’a.c. deve essere redatto per atto pubblico o scrittura autenticata e deve contenere: generalità dei soci, ragione sociale, indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza, sede, oggetto sociale, conferimenti, criteri di ripartizione e durata della società.
Come anticipato in precedenza, sebbene vi sia libertà di forma nella costituzione delle società di persone, è espressamente richiesto un atto pubblico a pena di nullità per i conferimenti di beni immobili
Forma dell’atto richiesta dal conferimento
La forma richiesta è richiesta per la validità del solo conferimento, non per l’intero contratto di società
Società di fatto
La società di fatto è regolata dalle norme della società semplice se l’attività svolta non è commerciale; mentre è regolata dalle norme della collettiva irregolare se l’attività è commerciale.
Una società di fatto commerciale è esposta al fallimento che determina il fallimento di TUTTI i soci (anche quelli occulti);
Società di fatto
La società di fatto è regolata dalle norme della società semplice se l’attività svolta non è commerciale; mentre è regolata dalle norme della collettiva irregolare se l’attività è commerciale.
Una società di fatto commerciale è esposta al fallimento che determina il fallimento di TUTTI i soci (anche quelli occulti);
Società occulta
La società occulta va tenuta distinta dalla società con soci occulti appena enunciata;
è infatti occulta la società costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l’esistenza all’esterno. L’attività di impresa è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome: nei rapporti esterni l’impresa si presenta come impresa individuale di uno dei soci o anche di un terzo, che operano spendendo il proprio nome.
Lo scopo del patto di non esteriorizzazione è quello di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore: evitare cioè che la società e gli altri soci rispondano delle obbligazioni d’impresa e siano esposti al fallimento.
Fallimento di un imprenditore individuale e soci occulti
una volta acquisita la prova (anche mediante presunzioni) che esiste una società tra il fallito e gli altri soggetti interessati alla sua attività di impresa; tutto ciò anche senza esteriorizzazione o prova dell’esistenza del contratto di società nei rapporti interni. Sono considerati indici probatori: sistematico finanziamento, partecipazione a trattative, compimento di atti di gestione, prelievo di somme di pertinenza dell’impresa e così via.
Differenza tra socio occulto di società palese e società occulta
Nel primo caso, l’attività è svolta in nome della società e ad essa è imputabile in tutti i suoi effetti;
Nel secondo caso invece non è così: chi agisce nei confronti di terzi lo fa in nome proprio, seppur nell’interesse della società di cui è eventualmente socio (esattamente come un mandatario senza rappresentanza): per cui, gli atti d’impresa e i relativi effetti sono imputabili a lui e non alla società.
Differenza tra socio occulto di società palese e società occulta
Nel primo caso, l’attività è svolta in nome della società e ad essa è imputabile in tutti i suoi effetti;
Nel secondo caso invece non è così: chi agisce nei confronti di terzi lo fa in nome proprio, seppur nell’interesse della società di cui è eventualmente socio (esattamente come un mandatario senza rappresentanza): per cui, gli atti d’impresa e i relativi effetti sono imputabili a lui e non alla società.
Società occulta
Società che si realizza quando due o più soggetti, senza aver stipulato un contratto, si comportano verso terzi come se fossero soci: una società non esistente nei rapporti interni tra i presunti soci, deve considerarsi esistente all’esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che essi agiscono come soci: è così preclusa la possibilità degli apparenti soci di eccepire l’inesistenza della società e la società apparente è assoggettata a fallimento come una società di fatto realmente esistente.
Società occulta
Società che si realizza quando due o più soggetti, senza aver stipulato un contratto, si comportano verso terzi come se fossero soci: una società non esistente nei rapporti interni tra i presunti soci, deve considerarsi esistente all’esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che essi agiscono come soci: è così preclusa la possibilità degli apparenti soci di eccepire l’inesistenza della società e la società apparente è assoggettata a fallimento come una società di fatto realmente esistente.
Conferimenti
Con la costituzione, OGNI socio assume l’obbligo di effettuare i conferimenti previsti dal contratto In caso di silenzio sull’ammontare dei conferimenti, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
A differenza della SpA (come già anticipato), nella società semplice e nella snc è conferibile qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica (qualsiasi prestazione di dare, fare, non fare).
Tipi di conferimenti
Conferimento beni di proprietà: la garanzia (evizione, vizi) dovuta dal socio e il passaggio dei
rischi sono regolati dalle norme sulla vendita; in caso di cose generiche, il trasferimento
avviene solamente dopo l’individuazione;
Conferimento beni in godimento: rischio rimane a carico del conferente, il quale potrà essere
escluso qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per causa NON imputabile agli amministratori; la garanzia per il godimento segue invece le norme sulla locazione. Il bene conferito in godimento resta di proprietà del socio conferente: la società può goderne ma non disporne ed è tenuta alla restituzione nello stato in cui si trova al momento della consegna.
Conferimento di crediti: il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell’eventuale insolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento; se non versa tale valore, il socio potrà essere escluso dalla società.
Socio d’opera: obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa a favore della società.
Quest’ultimo NON è un lavoratore subordinato (non ha quindi diritto a trattamento salariale e previdenziale): il suo compenso è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società
Può essere escluso per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita.
Conferimento beni di proprietà
la garanzia (evizione, vizi) dovuta dal socio e il passaggio dei
rischi sono regolati dalle norme sulla vendita; in caso di cose generiche, il trasferimento
avviene solamente dopo l’individuazione;
Conferimento beni in godimento
rischio rimane a carico del conferente, il quale potrà essere
escluso qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per causa NON imputabile agli amministratori; la garanzia per il godimento segue invece le norme sulla locazione. Il bene conferito in godimento resta di proprietà del socio conferente: la società può goderne ma non disporne ed è tenuta alla restituzione nello stato in cui si trova al momento della consegna.
Conferimento di crediti:
Conferimento di crediti: il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell’eventuale insolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento; se non versa tale valore, il socio potrà essere escluso dalla società.
Socio d’opera
obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa a favore della società. Quest’ultimo NON è un lavoratore subordinato (non ha quindi diritto a trattamento salariale e previdenziale): il suo compenso è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società Può essere escluso per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita.
Capitale sociale nella SS
disciplina del tutto assente, non è neppure richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti; il che si spiega col fatto che, non potendo esercitare attività commerciale, non è obbligata alla tenuta di scritture contabili e alla redazione annuale del bilancio;
Capitale sociale nella SNC
disciplina frammentaria ma che prescrive che l’atto costitutivo deve contenere i conferimenti dei soci, il valore attribuitogli e il metodo di valutazione, mentre (a differenza delle società di capitali) nulla è dettato per la determinazione del valore dei conferimenti diverso dal denaro, che è rimessa alla libertà delle parti.
Partecipazioni ad utili e perdite
I soci sono liberi di determinare la parte a ciascuno spettante e NON è necessario che la ripartizione sia proporzionale ai conferimenti; l’unico limite previsto è il divieto del “Patto Leonino” (è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione ad utili e perdite). E sono da considerare nulli, chiaramente, anche i criteri di ripartizione congegnati in modo da determinare la sostanziale esclusione.
silenzio nell’atto costitutivo in merito a utili o perdite
1) Se non diversamente disposto, la ripartizione è proporzionale ai conferimenti;
2) Se il valore dei conferimenti non è stato determinato, le parti si presumono uguali;
3) Se è determinata solo la ripartizione nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite;
4) Se non determinata dal contratto, la parte spettante al socio d’opera viene fissata dal giudice secondo equità.