Capitolo 40 - Titoli di credito Flashcards
I titoli di credito
I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione. Il titolo è anche uno strumento necessario e sufficiente per la circolazione del diritto e la costituzione di vincoli sullo stesso. Attribuisce a chi lo acquista un diritto letterale ed autonomo.
In sintesi, il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l’esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso incorporato.
Funzione dei titoli di credito
i titoli di credito hanno la funzione di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, neutralizzando i rischi che presenta la disciplina della cessione del credito. Le regole di circolazione più semplici sono quelle che riguardano i beni mobili: la proprietà si trasferisce con il semplice consenso.
Diritto dei titoli di credito
Nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento e si concretizza in quattro princìpi cardine.
- si ha perfetta corrispondenza tra ciò che risulta scritto nel documento e ciò che il documento permette al
suo possessore di esigere. Quest’ultimo non potrà richiedere nulla di più di quanto risulta dal documento in suo possesso.
Questi sono i princìpi dell’autonomia e della letteralità in sede di esercizio del diritto cartolare. - Chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito è legittimato all’esercizio del diritto cartolare. Può cioè pretendere dal debitore la prestazione senza essere tenuto a provare l’acquisto della proprietà del titolo e della titolarità del diritto.
Questa è la funzione di legittimazione del titolo di credito. - I vincoli sul diritto menzionati in un titolo di credito devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dallo stesso.
Tipi di diritti di credito
Si differenziano nella prestazione.
Questa può consistere in un pagamento in denaro (titoli di credito in senso stretto) o nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti (titoli di credito rappresentativi di merci). Vi sono poi titoli di credito che rappresentano una situazione giuridica complessa ed i relativi diritti, come le azioni di società (titoli di partecipazione). Vi sono poi dei titoli che vengono emessi per singole operazioni economiche (titoli individuali: cambiali, assegni…). Altri, come le azioni, rappresentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria operazione economica di finanziamento ed attribuiscono a ciascuno uguali diritti (titoli di massa). Alcuni presuppongono un determinato rapporto giuridico e solo in base ad esso possono essere emessi (titoli causali). Per altri il rapporto giuridico che dà luogo alla loro emissione può variare (titoli astratti).
Creazione del titolo di credito
La creazione di un titolo di credito trova giustificazione in un preesistente rapporto causale o fondamentale tra emittente e primo prenditore. Il titolo riproduce in forma semplificata o schematizzata l’obbligazione derivante dal rapporto fondamentale.
Titoli di credito astratti
i titoli di credito astratti sono quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto fondamentale e non contengono alcuna menzione del rapporto che ha dato luogo alla loro emissione.
Nei titoli astratti il contenuto del diritto è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo: in essi manca ogni riferimento al rapporto fondamentale che ha dato luogo all’emissione del titolo ed è irrilevante per legge. Sono definiti titoli a letteralità piena o completa.
titoli di credito causali
titoli di credito causali quelli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di rapporto fondamentale, predeterminato per legge (azioni o obbligazioni). Nei titoli causali il contenuto del diritto cartolare è determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento. Questi titoli si definiscono a letteralità incompleta o per relationem. Anche ai titoli causali è applicabile il principio dell’autonomia del diritto cartolare in sede di esercizio. Il rapporto cartolare resta indipendente dal rapporto fondamentale ed al terzo portatore non sono opponibili le eccezioni derivanti da quest’ultimo rapporto in quanto fondate su rapporti personali.
I titoli rappresentativi di merce attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate; il possesso delle stesse; il potere di disporne e di trasferirle.
Circolazione dei diritti di credito
bisogna distinguere tra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all’esercizio dello stesso: il titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo; legittimato all’esercizio è il possessore del titolo. Solitamente tali qualità coincidono nella stessa persona
circolazione regolare ed irregolare
È necessario distinguere tra circolazione regolare ed irregolare: si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall’attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione; si ha circolazione irregolare quando la circolazione non è sorretta da un valido negozio di trasferimento (es. un titolo rubato).
L’art. 1994
“chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione”. La sua posizione è perciò intaccabile dall’ex proprietario spogliato. Affinché si perfezioni l’acquisto a non domino di un titolo di credito devono ricorrere tre presupposti: un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà; l’investitura dell’acquirente nel possesso del titolo (legittimazione); la buona fede dell’acquirente.
Titoli al portatore
i titoli si distinguono in titoli nominativi, al portatore e all’ordine. Sono al portatore i titoli di credito che recano la clausola “al portatore” anche se contrassegnati dal nome. Essi circolano mediante la semplice consegna del titolo.
Titoli all’ordine
sono titoli intestati ad una persona determinata. Circolano mediante la consegna del titolo accompagnata dalla girata. Il possessore si legittima in base ad una serie continua di girate. Sono titoli di credito all’ordine: la cambiale, l’assegno bancario, ecc
La girata
La girata è una dichiarazione scritta sul titolo e sottoscritta, con la quale l’attuale possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro soggetto (giratario). La girata può essere in pieno o in bianco. È piena quando contiene il nome del giratario; è in bianco quando non contiene alcun nome. Chi riceve un titolo girato in bianco può:
- riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona;
- girare il titolo in pieno o in bianco;
- trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata. In quest’ultimo caso la circolazione avviene con la
semplice consegna manuale.
La girata non può essere sottoposta a condizioni e qualsiasi condizione si considera non apposta. È nulla la girata parziale. Effetto della girata è quello di mutare la legittimazione all’esercizio del diritto cartolare. Quando vi siano
state più girate, l’attuale possessore del titolo si legittima in base ad una serie continua di girate, di cui l’ultima a lui intestata o in bianco. Il debitore è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate e non la validità. La girata non ha funzione di garanzia. Il giratario acquista nei confronti dell’emittente il diritto letterale ed autonomo ed è di regola libero di trasferire ulteriormente il titolo
la girata per l’incasso
la girata per l’incasso , il giratario assume la veste di rappresentante per l’incasso del girante.
girata a titolo di pegno
attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante.