Capitolo 29 - L'appalto Flashcards
L’appalto
L’appalto è il contratto con il quale una parte (l’appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in danaro (art.1655).
L’oggetto dell’appalto
L’oggetto può essere sia il compimento di un’opera, che il compimento di un servizio. Affinché un contratto che abbia per oggetto il compimento di un’opera o di un servizio sia considerato un contratto d’appalto è necessario che l’attività sia svolta dall’obbligato con organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio.
Appaltatore
Si deve trattare di un’attività organizzata in forma d’impresa. L’appaltatore è un imprenditore commerciale. Mentre l’appalto ha per oggetto una prestazione qualificata di fare; la vendita ha per oggetto un dare. La distinzione è meno netta quando ad una prestazione di dare se ne affianca una di fare.
il criterio della prevalenza
il criterio della prevalenza:
Si ha appalto se la prestazione di fare prevale su quella di dare; si ha vendita in caso contrario. La prevalenza deve essere valutata riguardo allo scopo del negozio. Si avrà perciò vendita di cosa futura se il bene ordinato rientra nella normale produzione del venditore. Si avrà invece appalto se il bene ordinato presenta caratteristiche particolari che lo differenziano da quelli prodotti abitualmente dal fornitore.
Obbligazioni dell’appaltatore
Obbligazione fondamentale dell’appaltatore è quella di compiere l’opera o il servizio commessogli. L’appaltatore deve fornire anche le materie prime. Se la materia è fornita dal committente, l’appaltatore deve denunziarne i difetti che possono compromettere la regolare esecuzione dell’opera per esonerarsi da responsabilità. L’opera deve essere eseguita secondo le modalità concordate col committente. L’esecuzione dell’opera deve avvenire “a regola d’arte”, cioè con perizia tecnica professionale. L’appaltatore è tenuto a far presenti al committente eventuali difetti del progetto o delle istruzioni che possono pregiudicare la realizzazione dell’opera.
Variazioni del progetto
Per quanto riguarda le variazioni del progetto in corso d’opera, l’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità di esecuzione pattuite senza l’autorizzazione del committente, che deve essere provata per iscritto. Se il prezzo dell’opera è stato determinato globalmente, l’appaltatore ha diritto ad un compenso aggiuntivo solo se espressamente pattuito, subisce eccezione se si tratta di modifiche necessarie o se le variazioni non necessarie sono ordinate dal committente.
Il committente
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Se dai controlli risulta che non sono state rispettate le modalità convenute o l’esecuzione non procede a regola d’arte, il committente può fissare un termine entro il quale l’appaltatore deve conformarsi a tali condizioni. Completata l’opera il committente ha diritto di sottoporre la stessa a collaudo. Eseguita la verifica, il committente è tenuto a comunicarne il risultato negativo all’appaltatore ove intenda rifiutare l’opera.
Non è necessaria invece una dichiarazione espressa di accettazione. Con l’accettazione dell’opera: i rischi del perimento passano al committente; l’appaltatore è liberato dalla garanzia per difformità e vizi; l’appaltatore ha diritto al pagamento del prezzo.
Difformità e vizi
una volta che l’opera sia stata consegnata, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi. Se l’opera è stata accettata senza riserve, la garanzia copre solo i vizi occulti, nonché quelli palesi taciuti in malafede all’appaltatore. I vizi e le difformità devono essere denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta. Il committente può richiedere la risoluzione del contratto solo se le difformità sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione.
Cosa può chiedere il commitente in caso di vizi
l’eliminazione dei difetti e dei vizi a spese dell’appaltatore; una riduzione proporzionale del prezzo. Il committente ha diritto al risarcimento dei danni se le difformità o i vizi sono dovuti a colpa dell’appaltatore. Se l’appalto ha per oggetto la costruzione di edifici o di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, alla garanzia fin qui esposta si aggiunge la responsabilità dell’appaltatore per la durata di dieci anni dal compimento dell’opera.
Obbligazioni del committente
obbligazione fondamentale del committente è quella di pagare un corrispettivo in danaro. Il contratto è valido anche se le parti non hanno determinato il corrispettivo. In tal caso è calcolato in base alle tariffe esistenti o agli usi. Il prezzo può essere determinato globalmente per tutta l’opera. Ciò comporta che l’appaltatore non ha diritto ad un compenso integrativo per le variazioni o le aggiunte dallo stesso apportate, anche se autorizzate dal committente. Il prezzo può essere stabilito per ogni unità di misura dell’opera. Ad esempio, tot per ogni metro cubo costruito. In tal caso la somma dovuta si determinerà solo alla conclusione dell’opera. Sono ammesse anche forme miste di determinazione del prezzo.
Rivedibilità del prezzo
rivedibilità del prezzo durante l’esecuzione. La revisione può essere chiesta da entrambe le parti quando il costo dei materiali o della manodopera subisce variazioni dovute a circostanze imprevedibili al momento della conclusione del contratto, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo dell’appalto. La revisione può essere concessa solo per differenza che eccede il dieci per cento. All’appaltatore è riconosciuto il diritto ad un equo compenso in caso di difformità di esecuzione dell’opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili.
Estinzione del rapporto
L’appalto è un contratto la cui esecuzione si protrae nel tempo e l’interesse del committente è di regola soddisfatto solo se l’opera è compiutamente realizzata. Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile alle parti, il contratto si scioglie. Il committente è tenuto a pagare la parte dell’opera già compiuta. Solo al committente è consentito di recedere dal contratto in corso d’opera e di recedere anche senza invocare una giusta causa. Il committente però dovrà tenere indenne l’appaltatore non solo delle spese sostenute e dei lavori eseguiti, ma anche del mancato guadagno. La morte dell’appaltatore non scioglie il contratto, salvo che l’appalto sia stato stipulato intuitu personae. Il committente può recedere dal contratto se gli eredi dell’appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera.
Subappalto
è un contratto di appalto stipulato fra l’appaltatore ed un terzo, avente ad oggetto l’esecuzione della stessa opera dal primo assunta nei confronti del committente. L’appaltatore assume la veste di committente nei confronti del subappaltatore. Il subappalto è possibile solo se è stato autorizzato dal committente. Appalto e subappalto sono contratti distinti anche se collegati. Obbligato e responsabile nei confronti del committente è perciò l’appaltatore, anche se la sua responsabilità dipende dal subappaltatore. L’appaltatore può agire in regresso verso il subappaltatore responsabile nei suoi confronti per difformità e vizi d’opera. Deve però comunicare al subappaltatore, entro 60 giorni dal ricevimento, la denunzia.
Subfornitura
le grandi imprese spesso affidano ad altre imprese alcune fasi della lavorazione dei propri prodotti attraverso la stipula di contratti inquadrabili nello schema dell’appalto. Questo è il fenomeno della subfornitura, che si caratterizza per il fatto che il subfornitore di norma agisce secondo le direttive del committente, si avvale delle tecnologie di quest’ultimo ed è assoggettato a controlli sulla qualità dei prodotti realizzati.
Contratto di subfornitura quando?
- un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima;
- le prestazioni del subfornitore devono essere eseguite in conformità con progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
In presenza di entrambi tali elementi scatta una specifica disciplina. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. In caso di nullità per difetto di forma il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate. Per assicurare la trasparenza delle condizioni contrattuali devono essere specificati nel contratto: i requisiti dei beni o servizi richiesti dal committente; il prezzo pattuito; i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.