Capitolo 23 - La società a responsabilità limitata Flashcards
La SRL
La SRL è una società di capitali nella quale:
- per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio;
- le partecipazioni sociali non possono essere rappresentate da azioni.
Quote ed obbligazioni delle SRL
Le quote non possono costituire nemmeno oggetto di offerta al pubblico. Alle SRL è fatto divieto di emettere obbligazioni, è stato loro consentito dal 2003 di emettere titoli di debito per la raccolta del capitale di credito, ma senza poterli collocare direttamente presso il pubblico dei risparmiatori.
Capitale sociale minimo
Minore è il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione della società: 10.000 euro. A partire dal 2013 il capitale minimo non costituisce più condizione
necessaria per la costituzione. La SRL può essere costituita anche con un capitale inferiore al minimo legale, purché pari ad almeno 1 euro, con l’unica conseguenza che in questo caso i conferimenti devono versarsi per intero e in denaro al momento della sottoscrizione nelle mani degli amministratori e che è previsto un maggiore accantonamento di utili per la riserva legale. L’importo del minimo di capitale continua, tuttavia, ad avere rilievo come limite per la riduzione del capitale ed escludere che le società già dotate di capitale minimo possano successivamente ridurlo al di sotto di tale soglia. In breve, la derogabilità del minimo legale è una misura volta a favorire la nascita di nuove società e consentire il loro graduale rafforzamento patrimoniale mediante l’accumulo di riserve nel corso degli esercizi
Organizzazione delle SRL
Per quanto riguarda l’organizzazione della società nella SRL è oggi consentito adottare statutariamente anche soluzioni organizzative proprie delle società di persone. È rafforzata la tutela del singolo socio, con il riconoscimento di nuovi diritti, quale la legittimazione individuale all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori. Si tratta di un modello societario particolarmente elastico, che consente di valorizzare i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese.
Costituzione delle SRL
La costituzione della SRL presenta molte similitudini con quella della SPA ma con alcune differenze:
- il capitale sociale minimo richiesto dalla legge e di 10.000 euro. Però in sede di costituzione il capitale può essere determinato in misura inferiore, purché pari ad almeno 1 euro.
- La denominazione sociale può essere liberamente formata come nella SPA, ma deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata.
La SRL può essere costituita da parte di un singolo socio, con il mantenimento della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali.
Conferimenti e forma di finanziamento
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (art.2464 comma 2). Il versamento del 25% dei conferimenti in danaro e dell’intero sovrapprezzo si effettua direttamente agli amministratori, anziché alla banca, e può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria (art.2464 comma 4). È consentito il conferimento di prestazioni d’opere o servizi purché l’intero valore assegnato a tale conferimento sia garantito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria (art.2464 comma 6).
Semplificata è anche la disciplina dei conferimenti in natura (art.2465). Non è necessario che l’esperto chiamato ad effettuare la valutazione sia designato dal tribunale, ma è sufficiente che si tratti di un revisore o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro. Non è prevista alcuna revisione alla stima.
Acquisti pericolosi della SRL
Analoga semplificazione della stima è prevista anche per gli acquisti pericolosi della società nei confronti di soci, amministratori e fondatori, la cui disciplina ricalca per il resto quella della SPA.
Socio moroso
L’art. 2466 disciplina la posizione del socio moroso. Resta ferma la regola che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. La società può vendere coattivamente le quote del socio moroso, in alternativa alla normale azione giudiziaria. Se mancano offerte di acquisto da parte dei soci per il valore risultante dall’ultimo di bilancio approvato, si procede alla vendita all’asta solo se lo statuto lo consente.
Rilievo personalistico delle SRL
Emerge in ciò il rilievo personalistico della SRL. In mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio moroso, trattenendo le somme. In tal caso, il capitale deve essere immediatamente ridotto in misura corrispondente, in quanto la SRL non può acquisire le proprie
quote.
i finanziamenti dei soci
Per quanto riguarda i finanziamenti dei soci l’art. 2467 stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è postergato al soddisfacimento degli altri creditori. Si tratta di una disciplina antielusiva. Partiamo da un esempio. Una società decide di ampliare il proprio oggetto sociale, necessita dunque di maggiori conferimenti che porteranno ad un aumento del capitale sociale a pagamento. Aumentando il capitale i soci si assoggettano sempre di più alla regola della postergazione: non si sa se riavranno propri conferimenti (il corrispondente in danaro) alla liquidazione della società. Dunque, decidono di apportare tali prestazioni sotto forma di finanziamento. I soci diventano dunque creditori e, in quanto tali, saranno soddisfatti prima dei soci tradizionali. In più potendo gli amministratori scegliere chi soddisfare per primo, sicuramente sceglieranno i soci in veste di creditori.
Riforma del 2003
Per tutelare i creditori sociali la riforma del 2003 ha introdotto l’art. 2467 mediante il quale il legislatore rimedia a tale rischio. Il giudice ha il potere di riqualificare ciò che i soci hanno definito “finanziamento” come “conferimento”. Il giudice decide secondo due parametri:
1) l’apporto è stato effettuato quando c’era un eccessivo squilibrio tra l’indebitamento (passivo reale) e il patrimonio netto (passivo ideale), ossia quando l’indebitamento è estremamente più alto rispetto al patrimonio netto. La misura al di qua della quale lo squilibrio è eccessivo la decide il giudice.
2) L’apporto è avvenuto in una situazione patrimoniale della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Titoli di debito
È consentito alle SRL di emettere titoli di debito. È l’atto costitutivo a stabilire se la competenza ad emettere titoli di debito spetta ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie. La decisione di emissione fissa le condizioni del prestito e le modalità di rimborso ed è iscritta nel registro delle imprese. I titoli di debito non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori. Possono infatti essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, i quali, in caso di successiva circolazione, rispondono per legge della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente.
Titoli di debito
È consentito alle SRL di emettere titoli di debito. È l’atto costitutivo a stabilire se la competenza ad emettere titoli di debito spetta ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie. La decisione di emissione fissa le condizioni del prestito e le modalità di rimborso ed è iscritta nel registro delle imprese. I titoli di debito non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori. Possono infatti essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, i quali, in caso di successiva circolazione, rispondono per legge della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente.
Quote sociali
nelle SRL il capitale è diviso secondo un criterio personale, dato che in tale società le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Il capitale è diviso in parti in base al numero dei soci: il numero iniziale delle quote corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e ciascun socio diventa titolare di un’unica quota di partecipazione, corrispondente alla frazione di capitale sociale da lui sottoscritta. Mentre le azioni sono di ugual valore, le quote possono essere di diverso ammontare e lo sono inizialmente se diverso è l’ammontare del capitale sottoscritto da ciascun socio. Mentre le azioni attribuiscono uguali diritti, le quote possono essere anche sotto tale profilo le une diverse dalle altre.
Diritti sociali
diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta e, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Si tratta di una regola che può essere derogata dall’autonomia statutaria dato che l’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione di utili. Diritti che possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.