Capitolo 4 - Lo statuto dell'imprenditore commerciale Flashcards
L’imprenditore commerciale
L’imprenditore commerciale è assoggettato sia allo statuto generale dell’imprenditore, sia allo statuto speciale dell’imprenditore commerciale.
la pubblicità legale
la pubblicità legale ha lo scopo di fornire informazioni veritiere a tutti coloro che entrano in contatto con l’impresa. In tal modo non solo le info sono rese accessibili ai terzi (pubblicità notizia), ma diventano opponibili a chiunque indipendentemente dall’effettiva conoscenza (conoscibilità legale).
registro delle imprese
Strumento di pubblicità legale è il registro delle imprese. L’iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori e alle società semplici con effetti di pubblicità legale solo per gli imprenditori agricoli. La tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio. Al giorno d’oggi è tenuto con tecniche informatiche.
Struttura registro delle imprese
è articolato in una sezione ordinaria e una speciale. Nella prima sono iscritti:
- Gli imprenditori commerciali non piccoli;
- Le società tranne quella semplice;
- I consorzi con attività esterna;
- I GEIE;
- Gli enti pubblici che hanno per oggetto un’attività commerciale;
- Le società europee con sede amministrativa in Italia.
Vi sono poi varie sezioni speciali: - La sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori;
- La sezione speciale delle società tra professionisti;
- Sezione speciale delle imprese sociali.
Modificazioni
Sono soggette a registrazione le modificazioni di elementi già iscritti.
Sezione ordinaria
L’iscrizione nella sezione ordinaria può avere efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa.
Efficacia dichiarativa dell’iscrizione
Di regola, essa ha solo efficacia dichiarativa: i fatti e gli atti soggetti ad iscrizione sono opponibili a chiunque (efficacia positiva immediata). I terzi non potranno eccepire l’ignoranza. L’omessa iscrizione impedisce l’opponibilità (efficacia negativa). All’imprenditore che ha omesso la registrazione è consentito provare che i terzi hanno avuto ugualmente conoscenza effettività del fatto.
efficacia costitutiva
efficacia costitutiva: totale o parziale. Nel primo caso l’iscrizione nel registro delle impresse produce effetti sia fra le parti che per i terzi, nel secondo caso solo nei confronti dei terzi.
efficacia normativa
l’iscrizione può avere efficacia normativa: ossia essa è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico. Esempio: società in nome collettivo o in accomandita semplice che non vengono sottoposte all’iscrizione nel registro delle imprese sono considerate irregolari e assoggettate alla disciplina della società semplice. Esse vengono comunque ad esistenza. L’iscrizione nella sezione speciale non produce nessuno di questi effetti, ma solo funzione di pubblicità notizia.
Le scritture contabili
sono documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti dell’impresa. La tenuta delle scritture contabili è elevata ad obbligo con esclusione di piccoli imprenditori.
art. 2214
art. 2214 cc il principio generale è che l’imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili “che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa”. Tra le scritture obbligatorie rientrano il libro giornale e il libro degli inventari.
Il libro giornale
Il libro giornale è un registro cronologico-analitico. In esso sono indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. Il libro giornale può essere articolato anche in libri parziali.
Il libro degli inventari
Il libro degli inventari è un registro periodico-sistematico. Deve essere redatto all’inizio della vita dell’impresa e successivamente ogni anno. Fornisce un quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore
Bilancio
L’inventario si chiude con il bilancio che comprende stato patrimoniale e conto economico. Il bilancio è un prospetto che esprime la situazione complessiva del patrimonio alla fine di ogni esercizio nonché eventuali utili o perdite dell’impresa.
le scritture obbligatorie innominate
Sono quelle richieste dalla natura dell’impresa.
Per quanto riguarda le scritture obbligatorie innominate vi sono: il libro mastro, il libro cassa, che contiene entrate ed uscite di denaro e il libro magazzino, che registra le entrate le uscite di merci.
Scritture contabili nominate
Le scritture nominativamente individuate dal codice civile sono costituite dal libro giornale, dal libro degli inventari e dal fascicolo della corrispondenza
REGOLARITA’ DELLE SCRITTURE
Tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di un’ordinaria contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo che le parole cancellate restino leggibil.
Scritture contabili come prova contro i terzi
L’inosservanza le rende irregolari e dunque irrilevanti. L’imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore. Le scritture contabili possono sempre essere utilizzate come mezzo processuale di prova contro l’imprenditore che le tiene. Affinché l’imprenditore possa utilizzare le proprie scritture contabili come prova contro i terzi devono ricorrere tre condizioni: si deve trattare di scritture regolarmente tenute; la controparte deve essere a sua volta un imprenditore; la controversia deve essere relativa a rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.
Rappresentanza commerciale
L’imprenditore si può avvalere della collaborazione di alcuni soggetti definiti ausiliari. Essi possono essere interni all’impresa (dipendenti) o esterni (mandatari). Essi agiscono in rappresentanza dell’imprenditore. Tra gli ausiliari interni vediamo l’institore, il procuratore e il commesso. Essi agiscono per conto dell’imprenditore ed entrano in contatto con i terzi. Sono autonomamente investiti del potere di rappresentanza dell’imprenditore.
L’institore
è colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa (2203). È di regola un lavoratore subordinato con qualifica di dirigente, posto al vertice della gerarchia del personale. Se ci sono più institori questi possono agire disgiuntamente, se non è previsto il contrario. È investito del potere di gestione generale. È tenuto, con l’imprenditore, all’iscrizione nel registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili e in caso di fallimento solo l’imprenditore sarà dichiarato fallito ma le sanzioni penali saranno anche a carico dell’istitore. È investito del potere di rappresentanza sostanziale POTERE GESTORIO (può compiere, per conto dell’imprenditore, tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa) e processuale (può stare in giudizio sia come attore cd. Rappresentanza processuale attiva; sia come convenuto cd. Rappresentanza processuale passiva). Le limitazioni dei suoi poteri saranno opponibili ai terzi solo se iscritte nel registro delle imprese. Infine, l’istitore è personalmente obbligato se omette di far conoscere ai terzi che egli opera in rappresentanza dell’imprenditore. Tuttavia, in questo caso è responsabile anche il preponente, quando gli atti compiuti dall’institore siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.
Il procuratore art 2209
sono coloro che hanno il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso (2209). Sono ausiliari di grado inferiore rispetto all’institore in quanto:
- non sono posti a capo dell’impresa
- il loro potere è circoscritto ad un determinato settore operativo dell’impresa.
È investito del potere di rappresentanza generale. Non ha rappresentanza processuale e non è soggetto ad obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili. L’imprenditore non risponde per gli atti compiuti dal procuratore senza la spendita del nome.
Il commesso
Art. 2210 cc
Sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive e materiali. Hanno potere di rappresentanza anche in mancanza di uno specifico atto di conferimento. Il loro potere è più limitato rispetto agli institori e ai procuratori. Possono compiere solo gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incarcati. Non possono:
- esigere il prezzo delle merci che non consegnano, né concedere sconti o dilazioni;
- non possono esigere il prezzo al di fuori dei locali.
L’imprenditore può limitare i loro poteri o ampliarli. Ma non è previsto che tali modifiche siano iscritte nel registro delle imprese. Dunque, esse saranno opponibili ai terzi solo se portate loro a conoscenza con mezzi idonei.