Capitolo 38 - Il contratto di assicurazione Flashcards
L’assicurazione
è il contratto con il quale l’assicuratore si obbliga, verso il pagamento di un premio, a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni); oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).
L’assicuratore
L’assicuratore è un imprenditore che opera secondo specifiche regole tecniche, basate sul calcolo delle probabilità, che gli consentono di neutralizzare i rischi assunti con i singoli contratti di assicurazione.
contratto aleatorio
È un contratto aleatorio. Un soggetto assume professionalmente una gran massa di rischi omogenei (incendio, furto, morte).
la legge statistica dei grandi numeri
Che consente di determinare con criteri matematici la probabilità media del verificarsi di un determinato evento. L’assicuratore è in grado di stabilire con sufficiente previsione quale è il rischio medio che assume col singolo contratto.
Funzione del contratto di assicurazione
è sia quella di trasferire da un soggetto ad un altro un determinato rischio, ma anche quella di consentire la neutralizzazione del rischio per entrambi i contraenti.
Chi può esercitare l’attività assicurativa?
L’attività assicurativa può essere esercitata solo da società per azioni, società cooperative e società di mutua assicurazione.
Chi può esercitare l’attività assicurativa?
L’attività assicurativa può essere esercitata solo da società per azioni, società cooperative e società di mutua assicurazione.
Scritture contabili
Le imprese di assicurazione devono tenere particolari scritture contabili; sono soggette a revisione legale dei conti come enti di interesse pubblico; devono redigere bilanci consolidati di gruppo.
Tipi di assicurazione
Assicurazioni contro i. danni, assicurazioni sulla vita
Assicurazioni contro i danni
Assicurazioni contro i danni nelle quali l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno prodotto da un sinistro;
L’assicurazione contro i danni è dominata dal principio indennitario. L’indennizzo dovuto dall’assicuratore non può superare il danno sofferto dall’assicurato
assicurazioni sulla vita
Assicurazioni sulla vita nelle quali l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
L’assicurazione sulla vita è invece sottratta all’applicazione del principio indennitario: il capitale o la rendita assicurata possono essere liberamente determinati dalle parti e sono in ogni caso dovuti dall’assicuratore al verificarsi dell’evento previsto.
Elementi del contratto di assicurazione
il rischio ed il premio sono gli elementi essenziali di ogni contratto di assicurazione
Il rischio
Il rischio è la possibilità che si verifichi un determinato evento futuro ed incerto e può variamente atteggiarsi in relazione ai diversi tipi di assicurazione. Il rischio dedotto in contratto deve però in ogni caso esistere oggettivamente perché il contratto sia valido. Il contratto di assicurazione è infatti nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Dolo o colpa grave da parte dell’assicurato
Se vi è stato dolo o anche solo colpa grave da parte dell’assicurato, allo scopo di trarre in inganno l’assicuratore, quest’ultimo può chiedere l’annullamento del contratto. In caso contrario può recedere dal contratto.
Annullamento
Nel primo caso (annullamento) l’assicuratore non dovrà pagare alcun indennizzo. Nel secondo invece si ha solo una
riduzione proporzionale dell’indennizzo. Una specifica disciplina è poi dettata per l’ipotesi in cui il rischio assicurato diminuisca o si aggravi.
Annullamento
Nel primo caso (annullamento) l’assicuratore non dovrà pagare alcun indennizzo. Nel secondo invece si ha solo una
riduzione proporzionale dell’indennizzo. Una specifica disciplina è poi dettata per l’ipotesi in cui il rischio assicurato diminuisca o si aggravi.
Il premio
Il premio è il corrispettivo dovuto all’assicuratore. Il premio deve essere pagato anticipatamente, in unica soluzione o in rate periodiche. Se non è pagato alle scadenze convenute l’assicurazione resta sospesa ed il contratto si risolve di diritto se, nel termine di sei mesi, l’assicuratore non agisce per la riscossione. È poi regolata l’ipotesi in cui la persona che stipula l’assicurazione è diversa da quella titolare della situazione esposta al rischio. Il contraente può agire in veste di rappresentante dell’assicurato. In tal caso tutti gli effetti del contratto si producono direttamente in testa all’assicurato: questi è tenuto al pagamento dei premi ed ha diritto al pagamento delle indennità
rappresentante senza poteri
Quando il contratto è stipulato da un rappresentante senza poteri l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o al verificarsi del sinistro, così fruendo ugualmente della copertura assicurativa.
L’assicurazione ‘‘per conto altrui” o “per conto di chi spetta”
L’assicurazione può essere stipulata anche “per conto altrui” o “per conto di chi spetta”. In entrambe le forme di assicurazione gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dal contraente. I diritti derivanti dal contratto spettano invece all’assicurato, che è persona determinata ed indicata nel contratto nell’assicurazione per conto altrui; è invece persona non indicata nel contratto nell’assicurazione per conto di chi spetta, identificandosi col titolare dell’interesse assicurato al momento del sinistro
L’assicurazione ‘‘per conto altrui” o “per conto di chi spetta”
L’assicurazione può essere stipulata anche “per conto altrui” o “per conto di chi spetta”. In entrambe le forme di assicurazione gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dal contraente. I diritti derivanti dal contratto spettano invece all’assicurato, che è persona determinata ed indicata nel contratto nell’assicurazione per conto altrui; è invece persona non indicata nel contratto nell’assicurazione per conto di chi spetta, identificandosi col titolare dell’interesse assicurato al momento del sinistro
Contratto di assicurazione
consensuale e provato per iscritto
Obbligo dell’assicuratore
è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. La polizza di assicurazione può essere nominativa ed in tal caso ha solo funzione probatoria del contratto. Può essere però all’ordine o al portatore ed in tal caso consente anche il trasferimento del credito verso l’assicuratore, ma con gli effetti propri della cessione.
Assicurazione contro i danni
Nell’assicurazione contro i danni l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro. Essa copre i rischi cui sono esposti determinati beni o diritti, anche di credito, dell’assicurato. La disciplina è dominata dal principio indennitario, volto ad evitare che l’assicurazione diventi per l’assicurato fonte di arricchimento o di speculazione a danno dell’assicuratore.
principio indennitario
Il principio indennitario si articola nelle seguenti regole. Può assicurarsi solo chi ha un interesse economico esposto al rischio dedotto in contratto. Il contratto di assicurazione contro i danni è infatti nullo se non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore è tenuto a risarcire soltanto il danno effettivamente subito dall’assicurato in conseguenza del sinistro. Il danno risarcibile è di regola costituito solo dalla perdita subita (danno emergente), non anche dal mancato guadagno (lucro cessante). L’indennizzo non può superare il valore che le cose perite o danneggiate hanno al tempo del sinistro. Le conseguenze dell’assicurazione per somma superiore al valore reale della cosa sono diverse a seconda che vi sia stato o meno dolo da parte dell’assicurato.
dolo
In caso di dolo il contratto è annullabile. Se non vi è stato dolo, l’assicuratore dovrà risarcire il danno nei limiti del minor valore assicurabile ed il contraente ha diritto di ottenere per il futuro una proporzionale riduzione del premio. Può anche verificarsi l’ipotesi che la cosa assicurata abbia al momento del sinistro un valore superiore a quello dichiarato nel contratto. Si applica in tal caso la regola proporzionale. Non solo i danni eccedenti la somma assicurata restano a carico dell’assicurato, ma l’assicuratore sarà tenuto a risarcire solo una parte proporzionale del rischio coperto
due istituti tipici dell’assicurazione contro i danni collegati al verificarsi del sinistro
L’obbligo dell’assicurato di dare pronto avviso all’assicuratore del sinistro; l’obbligo dello stesso assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ponendo però le relative spese a carico dell’assicuratore. L’inosservanza dolosa comporta la perdita del diritto all’indennità.
Pluralità di assicurazioni
Il principio indennitario opera anche quando sono state stipulate più assicurazioni per la copertura dello stesso rischio. In tal caso l’assicurato deve rendere noti a ciascun assicuratore i contratti stipulati con gli altri e può chiedere a ciascuno l’indennità dovuta secondo i rispettivi contratti, ma la somma complessivamente riscossa non può superare l’entità del danno.
coassicurazione
Essa si ha quando più assicuratori assumono ciascuno una quota del rischio assicurato. Ad essa si ricorre quando si tratta di assicurare rischi molto ingenti che nessuno assicuratore potrebbe da solo accollarsi.
Responsabilità civile
un tipo particolare di assicurazione contro i danni è l’assicurazione della responsabilità civile. L’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi dovrà pagare a terzi a titolo di risarcimento danni a causa di eventi che comportano una responsabilità civile dell’assicurato stesso. È esclusa solo la responsabilità dovuta a fatti dolosi. L’assicuratore ha solo la facoltà di pagare direttamente al terzo danneggiato ed è obbligato al pagamento diretto solo se l’assicurato lo richiede. Al danneggiato non è riconosciuto il diritto di agire direttamente contro l’assicuratore né di chiamarlo in causa. Gli interessi specifici dei terzi danneggiati ricevono più tutela nelle leggi speciali che hanno reso l’assicurazione obbligatoria per attività particolarmente pericolose. Per accelerare la liquidazione dei danni vi sono alcuni casi in cui l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiante è sostituita dalla procedura di “risarcimento diretto”: il danneggiato deve rivolgere la richiesta di
risarcimento al proprio assicuratore. Quest’ultimo è obbligato a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del danneggiante nei confronti della quale potrà poi esercitare l’azione di rivalsa
Il risarcimento diretto
Il risarcimento diretto può però essere chiesto solo in circostanze ben determinate: deve trattarsi di sinistro avvenuto in Italia fra due veicoli a motore. Il danneggiato non può promuovere azione giudiziaria nei confronti dell’assicuratore e dello stesso danneggiante prima che siano decorsi 60 giorni dalla richiesta del risarcimento dei danni all’assicuratore. Nello stesso termine l’assicuratore deve comunicare al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; tale somma dovrà essere pagata entro 15 giorni dalla risposta del danneggiato.
Assicurazione sulla vita
Nell’assicurazione sulla vita l’assicuratore si obbliga a pagare al beneficiario un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tale evento può consistere: nella morte dell’assicurato; nella sopravvivenza dell’assicurato o di un terzo ad una certa età. Tale disciplina è svincolata dal principio indennitario. L’assicurazione sulla vita può essere contratta per qualsiasi somma. L’indennità dovuta dall’assicuratore è commisurata l’ammontare dei premi pagati e deve essere corrisposta per intero allorché l’evento previsto si verifica. L’assicuratore non può invocare l’assenza di danno per liberarsi dal pagamento. Tale assicurazione può essere stipulata anche sulla vita di un terzo. Tuttavia, se l’evento assicurato è la morte di un terzo, l’assicurazione non è valida senza il consenso di questi. In caso di mancato pagamento dei premi relativi agli anni successivi al primo l’assicuratore non può agire per la riscossione e, scaduto il termine di tolleranza il contratto si risolve di diritto.
Assicurazione sulla vita
Nell’assicurazione sulla vita l’assicuratore si obbliga a pagare al beneficiario un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tale evento può consistere: nella morte dell’assicurato; nella sopravvivenza dell’assicurato o di un terzo ad una certa età. Tale disciplina è svincolata dal principio indennitario. L’assicurazione sulla vita può essere contratta per qualsiasi somma. L’indennità dovuta dall’assicuratore è commisurata l’ammontare dei premi pagati e deve essere corrisposta per intero allorché l’evento previsto si verifica. L’assicuratore non può invocare l’assenza di danno per liberarsi dal pagamento. Tale assicurazione può essere stipulata anche sulla vita di un terzo. Tuttavia, se l’evento assicurato è la morte di un terzo, l’assicurazione non è valida senza il consenso di questi. In caso di mancato pagamento dei premi relativi agli anni successivi al primo l’assicuratore non può agire per la riscossione e, scaduto il termine di tolleranza il contratto si risolve di diritto.
il riscatto dell’assicurazione
Il riscatto consente all’assicurato di risolvere il contratto e di riavere subito la quota dei premi versati.
il riscatto dell’assicurazione
Il riscatto consente all’assicurato di risolvere il contratto e di riavere subito la quota dei premi versati.
la riduzione della somma assicurata
La riduzione gli permette di mantenere in vita il contratto nonostante l’interruzione del pagamento per una somma assicurata ridotta proporzionalmente
Il diritto di riscatto e di riduzione quando sorgono?
Il diritto di riscatto e di riduzione sorgono solo dopo che sia trascorso un certo numero di anni dalla conclusione del contratto. Nel caso di assicurazione a favore di un terzo beneficiario quest’ultimo può essere designato non solo nel contratto, ma anche con successiva dichiarazione. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. A lui sono opponibili le eccezioni fondate sul contratto di assicurazione, ma non quelle fondate su altri rapporti fra assicuratore stipulante.