Capitolo 34 - I contratti bancari Flashcards
Imprese bancarie
Le imprese bancarie sono imprese commerciali la cui attività consiste nella raccolta del risparmio fra il pubblico e nell’esercizio del credito
Operazioni di raccolta
Le operazioni di raccolta si definiscono operazioni passive in quanto rendono la banca debitrice.
Operazioni di concessione
Le operazioni di concessione di credito si definiscono operazioni attive.
Operazioni accessorie
Si definiscono operazioni accessorie o servizi bancari le altre operazioni a carattere finanziario o strumentale.
Ruolo delle banche
Le banche svolgono oggi un ruolo centrale anche nei nuovi settori dell’attività finanziaria (leasing, factoring, carte di credito…), che non rientrano nella tipica funzione creditizia.
Norme bancarie uniformi
La regolamentazione dei contratti bancari è stata in larga parte affidata alle cosiddette norme bancarie uniformi. Le n.b.u. rappresentano la principale fonte normativa dei contratti bancari. Viene tutelato maggiormente il contraente debole: il cliente.
la legge 154/1992
la legge 154/1992 ha introdotto una disciplina generale dei contratti bancari e finanziari, che puntualizza diversi aspetti.
Doveri delle banche
Le banche sono tenute a rendere note ai clienti le condizioni economiche delle operazioni e dei servizi offerti, mediante un avviso esposto nei locali aperti al pubblico contenente i principali diritti del cliente e fogli informativi tenuti a disposizione della clientela.
Forma del contratto bancario
I contratti bancari devono essere redatti per iscritto. Un esemplare del contratto deve essere consegnato al cliente. L’inosservanza della forma scritta comporta la nullità del contratto.
Contenuto minimo obbligatorio
è fissato per legge
rinvio agli usi
È vietato il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati.
clausole contrattuali
Le relative clausole contrattuali sono nulle. Tale nullità comporta l’applicazione del tasso di interesse e delle altre condizioni economiche fissate per legge (per le operazioni attive si applica il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali; per gli altri prezzi e condizioni, trovano applicazione quelli pubblicizzati).
ius variandi
Nei contratti di durata può essere pattuita la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (ius variandi), solo a condizione che la modifica sia sorretta da un giustificato motivo.
Contratti a tempo determinato
Nei contratti a tempo determinato tale potere della banca non può concernere la modifica dei tassi di interesse quando il cliente è un consumatore o una microimpresa; fuori da queste ipotesi, la clausola è ammessa.
contratti a tempo indeterminato
Nei contratti a tempo indeterminato il cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento senza penalità o spese di chiusura. Nei contratti di durata è fatto l’obbligo alla banca di fornire per iscritto, almeno una volta all’anno, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto, mediante la consegna del rendiconto e di un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni attuate negli ultimi dieci anni.
un sistema stragiudiziale
Per agevolare la composizione delle liti di valore non elevato riguardanti la prestazione di servizi bancari e finanziari, è attivo dal 2009 un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie, al quale possono ricorrere i clienti delle banche e degli intermediari finanziari: l’arbitro bancario finanziario (ABF).
il deposito di danaro
il deposito di danaro è la principale operazione passiva delle banche. Esso costituisce un tipo particolare di deposito irregolare, che si caratterizza per il necessario intervento di una banca in veste di depositario. Con questo contratto la banca acquista la proprietà della somma ricevuta e si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine, oppure a richiesta del depositante, con o senza preavviso
Il tasso di interesse
Il tasso di interesse deve risultare dal contratto. Esso non può essere inferiore a quello predeterminato in via generale e pubblicizzato dalla banca. Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed indicata in contratto e sono liquidati in occasione dell’estinzione del deposito.
Depositi bancari semplici
non possono essere alimentati da successivi versamenti e non prevedono la possibilità di prelevamenti parziali prima della scadenza. Fra questi ricordiamo i buoni fruttiferi e i certificati di deposito.
I depositi a risparmio
I depositi a risparmio danno la facoltà di effettuare successivi versamenti e prelevamenti parziali. Questi possono essere però effettuati solo in contanti. I depositi a risparmio sono comprovati da un libretto di deposito a risparmio, nel quale devono essere annotate tutte le operazioni. Il libretto ha un valore probatorio. Le annotazioni devono essere firmate dall’impiegato della banca e fanno piena prova nei rapporti fra banca e depositante. La banca ed il depositante non possono avvalersi di altri mezzi di prova per contestare il contenuto delle annotazioni sul libretto e la banca non potrà eccepire la difformità delle stesse rispetto alle proprie scritture contabili.
I libretti nominativi
I libretti nominativi, i cui prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario
Nei libretti nominativi
Nei libretti nominativi pagabili al portatore, invece, i prelevamenti potevano essere effettuati anche da soggetto diverso dall’intestatario
libretti al portatore
libretti al portatore il mero possesso del libretto abilitava di per sé alla riscossione delle somme depositate
emissione di libretti
L’emissione di libretti di deposito è stata ammessa solo in forma nominativa. I libretti nominativi non sono titoli di credito. Non sono destinati alla circolazione e la loro funzione è solo quella di identificare l’avente diritto alla prestazione.