Capitolo 19 - Le modificazioni dello statuto Flashcards
Le modificazioni dello statuto
Mutamento del contenuto del contratto sociale
Contenuto delle modificazioni
Rientrano nella competenza dell’assemblea dei soci in sede straordinaria. La delibera è adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria o con quelle più elevate stabilite per talune modifiche di particolare rilievo.
Contenuto delle modificazioni
Rientrano nella competenza dell’assemblea dei soci in sede straordinaria. La delibera è adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria o con quelle più elevate stabilite per talune modifiche di particolare rilievo.
Posizione del notaio
Verbalizza le delibere, l’adempimento delle condizioni stabilite, entro 30 giorni, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito, allegando le eventuali autorizzazioni richieste.
Ufficio del registro
Verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. In caso di inerzia degli amministratori la delibera è inefficace. La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione.
Diritto di recesso
In presenza di delibere modificative di particolare gravità, la minoranza è indirettamente tutelata dalla previsione di maggioranze più elevate e dal riconoscimento del diritto di recesso dalla società. Sono stati negli ultimi anni ampliati i casi in cui il diritto di recesso è concesso.
Principio maggioritario
L’applicazione del principio maggioritario fa sì che nella società per azioni la minoranza non può impedire modifiche dell’assetto societario. Il che non significa però che il potere dispositivo della maggioranza sia senza limiti. È necessario che siano rispettati dalla maggioranza i limiti imposti dalle norme inderogabili. È necessario, inoltre, che non siano violati i principi cardine della correttezza e buona fede.
Cause di recesso
La disciplina amplia notevolmente le cause di recesso, che possono essere oggi distinte in cause di recesso inderogabili, derogabili dallo statuto e cause statutarie
Cause di recesso
La disciplina amplia notevolmente le cause di recesso, che possono essere oggi distinte in cause di recesso inderogabili, derogabili dallo statuto e cause statutarie
Cause inderogabili
Secondo le cause inderogabili il diritto di recesso può essere esercitato dai soci che non hanno concorso: alla modifica dell’oggetto sociale; alla trasformazione della società; al trasferimento della sede sociale all’estero. In questi casi il diritto di recesso non può essere soppresso dallo statuto ed è nullo ogni patto volto ad escluderlo o a renderne più gravoso l’esercizio
Cause derogabili
Per le cause derogabili il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno concorso all’approvazione delle delibere riguardanti: la proroga del termine di durata della società; l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Inoltre, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso.
Diritto di recesso società non quotata a tempo indeterminato
Tutti i soci possono recedere liberamente da una società a tempo indeterminato non quotata con un preavviso di 180 giorni. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione con lettera raccomandata alla società entro un breve termine: 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima.
Liquidazione del socio recedente
Le azioni del socio che recede devono essere innanzitutto offerte in opzione agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Per la parte non acquistata dai soci possono essere collocate sul mercato. In caso di mancato collocamento presso i soci o presso terzi, le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società, rispettando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili. Solo in assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, o lo scioglimento della società. I creditori possono tuttavia opporsi alla delibera di
riduzione del capitale, secondo la disciplina prevista per la riduzione reale del capitale. Se l’opposizione è accolta, la società si scioglie.
Le modificazioni del capitale sociale
L’aumento del capitale sociale può essere reale (a pagamento) o nominale (gratuito). Nel primo caso si ha un aumento del capitale sociale nominale e del patrimonio della società per effetto di nuovi conferimenti. Nel secondo caso si incrementa solo il capitale nominale, mentre il patrimonio resta invariato.
Aumento reale del capitale sociale
con l’aumento reale, la società intende procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio: nuovi conferimenti. L’aumento reale dà luogo all’emissione di nuove azioni a pagamento, che vengono sottoscritte dai soci attuali, cui per legge è riconosciuto il diritto di opzione, ovvero da terzi che diventano soci.
Per i conferimenti in sede di aumento del capitale sociale vale la stessa disciplina dei conferimenti versati al momento della costituzione della società. Tuttavia, il versamento del venticinque per cento dei conferimenti in danaro deve essere fatto direttamente alla società e non presso una banca. Se le azioni sono emesse con sovraprezzo, questo deve essere integralmente versato al momento della sottoscrizione. I conferimenti in natura possono essere sottoposti ad uno dei metodi alternativi di stima giurata.