Capitolo 6 - I segni distintivi Flashcards
I segni distintivi d’impresa
Ditta, insegna e marchio sono i principali segni distintivi. La ditta contraddistingue la persona dell’imprenditore (cd. Nome commerciale). L’insegna individua i locali in cui l’attività è esercitata. Il marchio distingue i beni e i servizi prodotti.
Nome a dominio
Al giorno d’oggi è rilevante anche il nome a dominio che individua il sito internet.
Funzione dei segni distintivi
La funzione comune dei segni distintivi è favorire la formazione e il mantenimento della clientela in quanto consentono al pubblico di distinguere fra i vari operatori economici e operare scelte consapevoli.
Principi comuni dei segni distintivi
I tre segni distintivi hanno alcuni princìpi comuni:
- l’imprenditore ha ampia libertà di scelta nel formare i propri segni distintivi. Devono essere rispettate le regole di verità, novità e capacità distintiva;
- l’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo dei segni distintivi. Si tratta di un diritto relativo e strumentale in quanto il titolare non può impedire che altri adotti lo stesso segno distintivo quando non vi è pericolo di confusione per la clientela;
- l’imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi.
La ditta
è il nome commerciale dell’imprenditore. In mancanza, essa coincide con il nome civile dell’imprenditore. Nella scelta devono essere rispettati i requisiti di verità e novità.
Ditta originiaria
La ditta originaria è formata dall’imprenditore che la utilizza. Essa deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore.
Ditta derivata
La ditta derivata è formata da un dato imprenditore e trasferita ad un altro insieme all’azienda. Non è necessario che il nuovo titolare modifichi il nome della ditta.
Verità storica
Quando viene trasferito il nome insieme all’azienda, il nome permane secondo il principio della verità storica
Novità
la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore concorrente. Chi ha adottato per primo una ditta ha il diritto all’uso esclusivo.
Criterio della priorità d’iscrizione
Per le imprese commerciali trova applicazione il criterio della priorità dell’iscrizione nel registro delle imprese. L’obbligo di modificare la ditta spetta a chi ha iscritto il proprio nome commerciale in via posteriore nel registro delle imprese.
Omonimia tra ditte
È prevista tuttavia l’omonimia tra due ditte che non creano confusione sul mercato. Il diritto all’uso esclusivo diventa dunque relativo, e trasferibile insieme all’azienda
Il marchio
è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa. Al marchio nazionale, regolato dal cod. civ. e dal codice della proprietà industriale, si affianca il marchio dell’Unione Europea: tale disciplina consente di avere un marchio che produce effetti in tutto il continente. Il marchio non è un segno distintivo essenziale, ma è il più importante per la sua funzione di differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza.
Diversi tipi di marchio
Vi sono diversi tipi di marchio classificati a seconda di differenti criteri:
- il marchio di fabbrica, di cui si può servire il fabbricante del prodotto. I beni subiscono in seguito delle lavorazioni e il bene finale sarà formato da singoli beni con marchi diversi;
- il marchio di servizio, utilizzato da imprese che producono servizi. La tipica forma di tali marchi è quella pubblicitaria: sono apposti generalmente sulle divise del personale o sugli attrezzi utilizzati;
- marchio generale e marchi speciali: nel primo caso viene utilizzato un unico marchio su tutti i prodotti venduti; nel secondo caso vengono apposti marchi diversi a seconda della tipologia di prodotto;
- marchio denominativo, formato solo da parole
- marchio figurativo, formato da figure, lettere, colori…
Requisiti della validità del marchio
deve rispondere ai requisiti di liceità, verità, originalità e novità.
1) Liceità. Non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, stemmi protetti da convenzioni internazionali. Non può essere utilizzato come marchio l’altrui ritratto senza il consenso di quest’ultimo. Il consenso è necessario anche per utilizzare come marchio il nome di una persona che ha acquisito notorietà.
2) Verità. Vieta di inserire nel marchio segni volti ad ingannare il pubblico.
3) Originalità. Deve essere originale in modo da consentire l’individuazione dei prodotti. Non possono essere utilizzati come marchio: le denominazioni generiche (scarpe, pane…); le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e della provenienza geografica del prodotto (il marchio “brillo” per indicare la marca di un prodotto lucidante); i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente come extra, super…
4) Novità. Il marchio non deve essere uguale o simile ad un altro marchio utilizzato per un prodotto o servizio simile. Potrebbe altrimenti generare confusione tra i clienti. Se il marchio registrato è un marchio celebre, non potrà essere utilizzato da altri neanche per prodotti non affini. Il difetto di questi requisiti comporta la nullità del marchio.
Marchio registrato
la registrazione di un marchio dà al titolare il diritto all’uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale che copre non solo i prodotti identici ma anche quelli affini. La tutela del marchio registrato, tuttavia, non impedisce che venga usato il medesimo marchio per prodotto totalmente diverso. Quando si tratta tuttavia di marchi celebri, l’uso degli stessi per prodotti anche del tutto differenti, costituisce usurpazione dell’altrui fama e può facilmente generare equivoci. Il diritto di esclusiva decorre dal momento in cui il marchio viene presentato all’ufficio brevetti e dura dieci anni. Può tuttavia essere rinnovato per un numero infinito di volte. Costituisce decadenza la volgarizzazione del marchio, ossia l’utilizzo dello stesso per indicare oggetti di uso comune. Il marchio registrato è tutelato penalmente e civilmente.