P6C1 Le misure di sicurezza Flashcards
[1] Nozione + [2] Accertamento/Meccanismo delle presunzioni
Le misure di sicurezza in generale
COME SI QUALIFICANO E RATIO
Le misure di sicurezza sono state introdotte attraverso il c.d. sistema del doppio binario e sono espressamente qualificate come sanzioni amministrative.
Il loro obiettivo teorico originario era quello di tentare di bloccare, con interventi preventivi, la pericolosità dell’autore, perché annunciatrice di conseguenze temute dall’ordinamento
(in tal modo si evidenzia la logica autoritaria sottesa a tale istituto: il reo è trattato alla stregua di un soggetto psico-patologicamente deviato da curare).
GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ
Il giudizio di pericolosità si differenzia dal giudizio di responsabilità, in quanto il primo è di tipo prognostico (l’accertamento si riferisce a determinati elementi che assumono valore indiziante); il secondo è di tipo diagnostico (basandosi interamente sull’accertamento e sulla valutazione di dati noti o conoscibili).
L’art. 203 c.p. dispone che è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, che si sia resa responsabile di fatti di reato o quasi reato, quando è probabile che commetta nuovi reati.
La legge, peraltro, stabilisce che la qualità di persona socialmente pericolosa si desume sempre dai fattori contenuti nell’art. 133 c.p. (art. 203, co. 2), creando un immediato raccordo tra pericolosità sociale e capacità a delinquere, nonostante sul versante della modalità dell’accertamento (uno di tipo prognostico 231 e l’altro diagnostico) le due nozioni sono in apparente distonia.
LA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITÀ
Nel suo aspetto originario, l’art. 204 co. 2, c.p. affermava che in presenza di determinati presupposti relativi alla gravità del fatto commesso e/o particolari condizioni psicologiche dell’agente, era la stessa legge ad attribuire la qualità di persona socialmente pericolosa, con una presunzione che non ammetteva prova contraria (c.d. presunzione juris et de jure, ovvero assoluta).
CORTE COSTITUZIONALE CONTRO LA PRESUNZIONE
Questa presunzione fu censurata dalla Corte costituzionale: la norma in questione si poneva in contrasto con l’art. 3 Cost., dato che le presunzioni di pericolosità utilizzavano parametri normativi astratti (e quindi suscettibili di differenti valutazioni in concreto) per equiparare situazioni soggettive diverse, in tal modo portando a ritenere pericoloso anche chi pericoloso in concreto non è.
LEGGE GOZZINI SULL’ACCERTAMENTO IN CONCRETO
Così, con la legge Gozzini (n. 633 del 1986) si è abrogato il sistema delle presunzioni di cui all’art. 204 c.p., passando ad un sistema imperniato sull’accertamento in concreto.
Peraltro, l’abolizione delle presunzioni di pericolosità ha messo in luce la mancanza di strumenti idonei a formulare in sede giudiziale la prognosi di pericolosità.
[3] Principi
Principi nelle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza rispondono anch’esse al principio di legalità e al principio di irretroattività, perché incidono sulla libertà del singolo.
SCOPO DELLE MISURE DI SICUREZZA
Ciononostante, pur comportando una diminuzione dei diritti e delle libertà della persona, si tratta di un provvedimento diretto ad uno scopo diverso da quello punitivo: uno scopo special-preventivo, volto alla rieducazione e alla risocializzazione.
PR. DI LEGALITÀ E MIS. DI SICUREZZA
In base al principio di legalità, la legge deve non solo determinare il tipo di misura applicabile, ma anche elencare tassativamente i casi in cui il giudice può adottare la misura di sicurezza.
PR. DI TASSATIVITÀ E MIS. DI SICUREZZA
Il principio di tassatività in questo campo è da ritenersi più elastico, sia perché le fattispecie di pericolosità sono determinabili con minore precisione rispetto alle fattispecie incriminatrici, sia perché le misure di sicurezza hanno una durata indeterminata a priori, in quanto la loro applicazione è legata al perdurare della prognosi di pericolosità sociale e può cessare solo al venir meno del pericolo di ricaduta del reato.
PR. DI IRRETROATTIVITÀ E MIS. DI SICUREZZA
Quanto alla retroattività (ricavabile per implicito dall’art. 25 Cost.), la dottrina prevalente ammette la retroattività sfavorevole, ovvero che possa applicarsi una nuova misura di sicurezza ad un reato per cui originariamente non era prevista alcuna misura o una misura diversa. Ciò in quanto le misure di sicurezza non puniscono un reato commesso, ma tendono a porre rimedio ad uno stato di pericolosità attuale.
Tale conclusione è positivamente confermata dalla comparazione dell’art. 25 co. 2 e co. 3 Cost. (laddove al comma 3, relativo alle misure di sicurezza, nulla si dice sul tempo della loro entrata in vigore), e dalla lettura testuale dell’art. 200 c.p. (secondo cui «1. Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. 2. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione»).
QUANDO NON UTILIZZARE MISURE DI SICUREZZA
Bisogna precisare che la misura di sicurezza non ha luogo quando la finalità special-preventiva può essere perseguita più efficacemente con misure extra penali o penali in senso stretto, meno limitative della libertà del soggetto.
[4] Presupposti
Presupposti delle misure di sicurezza
Ai sensi dell’art. 202 c.p., l’applicazione delle misure di sicurezza necessita di 2 presupposti:
-
PRESUPPOSTO OGGETTIVO → costituito dalla commissione di un fatto previsto dalla legge come reato (a prescindere dall’imputabilità del reo).
Tale requisito oggettivo, in casi particolari tassativamente individuati dalla legge, non è richiesto (art. 202, co. 2 c.p.): si tratta dei c.d. quasi reati (art. 49, co. 4 c.p. – reati impossibili – e art. 115 c.p. – accordo criminoso non eseguito o di istigazione non accolta). -
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO → è rappresentato dalla pericolosità sociale del soggetto, consistente nella probabilità che egli commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato (art. 203 c.p.).
I criteri indicati dal legislatore al fine del giudizio di pericolosità sono gli stessi previsti per la determinazione della pena (art. 133 c.p.) .
Tra i vari metodi di prognosi criminale (tra cui quello intuitivo, quello clinico e quello scientifico) il più diffuso nella prassi giudiziaria è quello intuitivo, che si fonda sul comune modo di pensare e sull’esperienza professionale di vita maturata dal giudice.
[5] Forme qualificate di pericolosità sociale
Quali sono le forme qualificate di pericolosità sociale
Nonostante il sistema delle presunzioni sia stato abolito, lasciando il posto al giudizio di pericolosità in concreto, ancora oggi sussistono delle figure intermedie tra il meccanismo della presunzione legale e quello dell’accertamento in concreto: le c.d. forme di pericolosità qualificata.
Il codice prevede 3 tipi legali di delinquenti pericolosi: i) il delinquente abituale;
ii) il delinquente professionale;
iii) il delinquente per tendenza.
[6] Il delinquente abituale
Forme qualificate di pericolosità sociale: Il delinquente abituale
L’abitualità è la condizione personale di chi, con la sua persistente attività criminosa, dimostra di avere acquisito una notevole attitudine a commettere reati.
Il codice distingue 2 forme di abitualità:
-
presunta dalla legge → nel caso in cui ricorrono i presupposti dell’art. 102 c.p.:
i) è stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a 5 anni per 3 delitti non colposi, della stessa indole, commessi non contestualmente entro 10 anni
ii) riporta un’altra condanna per un delitto non colposo, della stessa indole e commesso entro i 10 anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti. - valutata e applicata dal giudice → quando, in presenza dei presupposti indicati dall’art. 103 c.p. (due delitti non colposi + nuovo delitto non colposo) e 104 c.p. (arresto per 3 contravvenzioni della stessa indole + nuova contravvenzione della stessa indole), il giudice ritenga che il colpevole** sia dedito al delitto/reato**, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate dall’art. 133 c.p.
NATURA DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITÀ
Nel primo caso la dichiarazione di abitualità ha natura dichiarativa e nel secondo ha natura costitutiva.
[7] Il delinquente professionale
Forme qualificate di pericolosità sociale: Il delinquente professionale
La professionalità nel reato è una tipologia particolare di delinquenza abituale aggravata (è infatti un soggetto «che si trova nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità»).
Essa è connotata dalla circostanza che il delinquente professionale «vive abitualmente, anche se in parte, con i proventi dei reati» (art. 105 c.p.).
Per la dichiarazione di professionalità (sentenza dichiarativa) si discute se occorre la commissione di un altro reato oltre quelli richiesti per la dichiarazione di abitualità, ma è pacifico che non sia necessario che il reo sia già stato dichiarato delinquente abituale.
Non basta, inoltre, che i vari reati siano commessi per lo scopo di lucro ma occorre che forniscano una fonte economica stabile, per quanto non esclusiva di mantenimento.
[8] Il delinquente per tendenza
Forme qualificate di pericolosità sociale: Il delinquente per tendenza
La tendenza a delinquere è attribuita a chi, pur non essendo né recidivo, né delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo contro la vita o contro l’incolumità personale, che riveli una speciale inclinazione al delitto che trovi causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole (a meno che questa inclinazione non derivi da un vizio totale o parziale di mente) (art. 108 c.p.)
COME AVVIENE IL GIUDIZIO DELLA TENDENZA?
Il giudizio sulla personalità del reo e sulla natura e modalità dell’azione deve non solo accertare la speciale inclinazione al delitto, ma anche rendere palese che il fondamento e l’origine di tale inclinazione al delitto siano nell’indole particolarmente malvagia, ossia in una predisposizione naturale, determinante forti impulsi delittuosi, contro i quali la deficienza morale dell’agente non consente freni efficaci.
La valutazione della tendenza a delinquere implica una valutazione in fatto che, ove adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione.
CONDIZIONI PER LA TENDENZA A DELINQUERE
Per potersi parlare di tendenza a delinquere devono sussistere alcune condizioni:
- il soggetto agente deve commettere un delitto doloso o preterintenzionale, che lede o mette in pericolo la vita o l’incolumità personale;
- il soggetto agente deve dimostrare una particolare propensione alla commissione di reati, dovuta alla sua personalità perversa e priva di moralità.
Effetti conseguenti alle forme qualificate di pericolosità sociale
EFFETTI DELLE FORME QUALIFICATE DI PERSONALITÀ SOCIALE
Le conseguenze derivanti dalle dichiarazioni di abitualità, professionalità, nonché tendenza a delinquere, si distinguono tra:
- EFFETTO PRINCIPALE, cioè l’applicazione della misura di sicurezza
- EFFETTI SECONDARI, quali sono l’interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29, co. 2 c.p.), l’inapplicabilità dell’amnistia e dell’indulto, se il decreto non dispone altrimenti (artt. 151 e 174 c.p.); divieto di concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale (art. 164, co. 2, c.p.); l’esclusione della prescrizione della pena per i delitti e raddoppio dei termini di prescrizione delle pene per le contravvenzioni (artt. 172 e 173 c.p.); raddoppio del termine necessario per ottenere la riabilitazione (art. 179, co. 3 c.p.).
PRONUNCIA DELLE FORME QUALIFICATE DI PERICOLOSITA’ SOCIALE
A differenza dell’abitualità e della professionalità, che possono essere pronunciate dal giudice in ogni tempo, la tendenza a delinquere può essere dichiarata solo con la sentenza di condanna (art. 109, co. 3).
DI PIÙ SULLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITÀ
La Cassazione ha chiarito che «la dichiarazione di abitualità a delinquere è autonoma dalla misura di sicurezza. Mentre la dichiarazione non è soggetta a revoca, ma ad estinzione per effetto della riabilitazione,* la misura è revocabile al venir meno della pericolosità sociale* (Cass. pen. n. 3185 del 1984).
[9] La disciplina: applicazione e revoca delle misure di sicurezza
Applicazione, revoca ed estinzione delle misure di sicurezza
I meccanismi di applicazione delle misure di sicurezza sono disciplinati dagli artt. 205 ss. c.p.
CONDANNA, PROSCIOGLIMENTO O PROVV. SUCC.
Normalmente le misure di sicurezza vengono applicate con la sentenza di condanna o di proscioglimento, ma è possibile che in taluni casi siano ordinate con un provvedimento successivo dal magistrato di sorveglianza o siano disposte in via provvisoria, prima della sentenza definitiva.
ESECUZIONE DELLE MISURE
L’esecuzione delle misure è preceduta dall’esecuzione della pena eventualmente inflitta al soggetto.
A tal proposito, in base all’art. 211 c.p., bisogna distinguere:
- le ipotesi in cui le misure di sicurezza personali vengono disposte con sentenze di condanna
[La misura viene eseguita dopo che la pena sia stata scontata o estinta diversamente]
- le ipotesi in cui e misure di sicurezza personali sono ordinate con sentenza di proscioglimento.
[Si ritiene che l’esecuzione della misura debba avvenire una volta che la sentenza sia passata in giudicato, a meno che non venga disposta la misura provvisoria.]
In base all’art. 213 c.p., l’esecuzione deve essere caratterizzata da un particolare regime educativo, curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze, alle abitudini criminose della persona e al pericolo sociale che da esso deriva. A tal fine, il codice fissa in via presuntiva e preventiva un limite minimo alle varie misure di sicurezza, lasciando indeterminata la durata massima.
PRINCIPIO DELLA DURATA INDETERMINATA
Il principio della durata indeterminata discende dalle finalità del provvedimento, che è di rendere innocuo il soggetto, isolandolo per tutta la durata della sua pericolosità. Decorsa la durata minima, il giudice esamina nuovamente le condizioni della persona, effettuando la c.d. prognosi per rilascio, ai fini:
- della proroga della misura, nel caso in cui l’autorizzazione sia negativa (art. 208 c.p.),
- oppure della revoca (art. 207 c.p.), nel caso in cui gli obiettivi di recupero sociale normativamente fissati si ritengano raggiunti.
IPOTESI DI REVOCA DELLA MISURA DI SICUREZZA
Quanto alla revoca occorre distinguere 2 ipotesi:
i) decorso il periodo di durata minima della misura, il riesame della pericolosità è obbligatorio ed il magistrato di sorveglianza revoca la misura se la persona non risulta pericolosa, oppure in caso contrario stabilisce un nuovo termine;
ii) prima che sia decorso il periodo di durata, invece, il riesame è discrezionale, e può portare ad una revoca anticipata da parte del magistrato di sorveglianza (a seguito della censura della Corte costituzionale sull’art. 207, co. 2, c.p., nella parte in cui non prevedeva la possibilità di revoca anticipata).
SOSPENSIONE E TRASFORMAZIONE DELLE MISURE DI SIC.
Accanto alla revoca, occorre menzionare gli istituti della sospensione e della trasformazione, che possono essere disposti in presenza di precisi presupposti (art. 212 c.p.)
ESTINZ. DEL REATO ED ESTINZ DELLE MISURE DI SIC.
L’art. 210 c.p. prevede che l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione; l’estinzione della pena impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, e quelle già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a 10 anni.
*Relativamente all’estinzione delle forme speciali di espiazione della pena alternative alla detenzione (ad es. l’affidamento in prova al servizio sociale), la Cassazione ha affermato che l’affidamento al servizio sociale è misura alternativa alla detenzione e pertanto l’esito positivo del periodo di prova comporta esclusivamente l’estinzione della pena detentiva e non della pena pecuniaria e delle misure di sicurezza (Cass. pen. n. 762/2004). *
[10] Le misure di sicurezza personali: premessa
Le categorie di misure di sicurezza
Le misure di sicurezza si dividono in 2 macrocategorie: le misure di sicurezza personali (le quali a loro volta si dividono in misure detentive e non detentive); le misure di sicurezza patrimoniali.
[11] Le misure di sicurezza detentive
Le misure di sicurezza personali detentive: in generale
Le misure di sicurezza detentive sono disciplinate dagli artt. 215 ss. c.p. e sono nell’ordine:
a) l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
b) il ricovero ad una casa di cura e custodia;
c) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario;
d) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
[12] Assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro
Le misure di sicurezza personali detentive: Assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro
SOGGETTI
L’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (art. 216 c.p.) si configura come una misura di sicurezza che viene applicata:
i) a coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
ii) a coloro che essendo stati dichiarati tali e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
iii) alle persone condannate o prosciolte, negli altri casi espressamente indicati dalla legge.
DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE NELLA SCELTA DEL TIPO E DIFFERENZA
L’art. 216 c.p. rimette alla discrezionalità del giudice la scelta della misura da applicare, in considerazione delle condizioni e delle attitudini del soggetto agente, ferma restando la possibilità di modificare il provvedimento lungo il corso della sua esecuzione.
La distinzione tra colonia agricola e casa di lavoro si coglie in relazione al tipo di attività che vi si svolge. L’internamento in una di queste strutture avrebbe la finalità di assicurare il riadattamento sociale del delinquente mediante il lavoro.
DURATA MINIMA
L’assegnazione ha una durata minima di 1 anno, ma nei casi di pericolosità specifica è più lunga (2 anni per i delinquenti abituali, 3 anni per i delinquenti professionali e 4 anni per i delinquenti per tendenza).
[13] Assegnazione ad una casa di cura e di custodia
Le misure di sicurezza personali detentive: Assegnazione ad una casa di cura e di custodia
SOGGETTI
L’assegnazione a una casa di cura e di custodia (art. 219 c.p.) è una misura che si aggiunge alla pena ed è applicata a coloro che sono stati condannati ad una pena diminuita:
- per infermità psichica,
- per cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti
- per sordomutismo.
La misura può essere applicata anche:
i) a coloro che siano stati condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, se abituale (art. 221 c.p.)
ii) a coloro che sono sottoposti ad una diversa misura di sicurezza detentiva e vengono colpiti da una patologia mentale che non comporta il ricovero in un ospedale psichiatrico
iii) a coloro che soffrono di un infermità psichica ma non possono essere sottoposti a libertà vigilata, vista la loro pericolosità o della incapacità di affidarli alle persone obbligate a curare la loro educazione
iv) a coloro che si trovano in stato di infermità psichica e che durante la libertà vigilata si siano rivelate di nuovo pericolose (art. 232 c.p.).
DURATA MINIMA
La durata minima dell’assegnazione varia da 6 mesi a 3 anni ed è proporzionata alla pena edittale.
RICOVERO PRIMA DELL’ESECUZIONE DELLA PENA
Può essere prevista la possibilità di ordinare il ricovero prima dell’esecuzione della pena restrittiva qualora l’immediata esecuzione della pena possa ulteriormente aggravare le particolari condizioni di infermità psichica del condannato.
INCOMPATIBILITA’ CON ALTRE MIS. DETENTIVE
Quando viene ordinato il ricovero in una casa di cura o di custodia non può essere applicata un’altra misura di sicurezza detentiva, in quanto le altre misure pur perseguendo fini custodiali non tendono alla cura del soggetto che subisce il provvedimento restrittivo della libertà.
[14] Ricovero in un ospedale psichiatrico
Le misure di sicurezza personali detentive: Ricovero in un ospedale psichiatrico
SOGGETTI
La misura del ricovero in un ospedale psichiatrico (art. 222 c.p.) si applica ai soggetti non imputabili per infermità di mente, intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti o per sordomutismo, purché gli stessi risultino essere socialmente pericolosi, ad eccezione dei minori.
Il ricovero in questa tipologia di struttura trova applicazione nei confronti di soggetti a favore dei quali sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento per ragioni relative alle condizioni di cui sopra o nei confronti di coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva diversa ma che a causa del sopraggiungere di un’infermità psichica necessitano di particolari cure.
DURATA MINIMA
In ordine alla durata, la norma stabilisce un tempo minimo di 10 anni, se il fatto criminoso commesso è punito con la pena dell’ergastolo e di 5 anni se la sanzione prevista è la reclusione non inferiore a 10 anni.
CORTE COSTITUZIONALE PRONUNCIA
Gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati aboliti nel 2015 (l. n. 81 del 2014), e sostituiti dai REMS (residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria). Sull’art. 222 c.p. si era più volte espressa la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 253 del 2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo “nella parte in cui non consente al giudice di adottare, al posto del ricovero in ospedale psichiatrico, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure per l’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale”.
Sulla scia di tale interpretazione, il legislatore ha stabilito che il giudice deve disporre nei confronti dell’infermo e del seminfermo di mente una misura di sicurezza diversa dal ricovero in ospedale giudiziario o in una casa di cura e di custodia, a meno che da determinati elementi acquisiti risulti l’inidoneità di qualsiasi misura diversa ad assicurare cure adeguate e a far fronte alla pericolosità sociale del soggetto.
Inoltre, la legge di riforma, introdue nuove indicazioni in ordine al relativo giudizio di pericolosità sociale: l’accertamento della pericolosità prescinde dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale (in deroga all’art. 133, co. 2 n. 4 c.p.) e si fonda sulle qualità soggettive della persona.
[15] Ricovero in un riformatorio giudiziario
Le misure di sicurezza personali detentive: Ricovero in un riformatorio giudiziario
SOGGETTI 1/2
Il ricovero in un riformatorio giudiziario (artt. 223-224 c.p.) è una misura speciale applicabile ai minori di anni 14 e ai minori di anni 18 riconosciuti non imputabili, che abbiano commesso un delitto e siano pericolosi.
SCELTA TRA RIFORMATORIO E LIBERTA’ VIGILATA
Il giudice può applicare in alternativa il riformatorio o la libertà vigilata: la scelta dipende dalla valutazione delle circostanze presenti, operata prendendo in considerazione la gravità del fatto criminoso compiuto e le condizioni familiari e ambientali in cui il minore ha vissuto e nelle quali si è sviluppata la sua personalità.
INCOSTITUZIONALITA’ DELL’AUTOMATISMO
Il secondo comma dell’art. 224 c.p. è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nella parte in cui si presuppone l’automatica e obbligatoria applicazione della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario per almeno 3 anni, quando il minore compie un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione per un periodo non inferiore al minimo di 3 anni.
SOGGETTI 2/2
La misura è altresì applicata (art. 225 c.p.) ai minori che hanno un’età compresa tra i 14 e i 18 anni, riconosciuti imputabili, potendo il giudice ordinare (dopo l’espiazione della pena) o la misura del riformatorio giudiziario o la libertà vigilata, in base ad una valutazione discrezionale relativa alla gravità del fatto e alle condizioni ambientali in cui il minore ha vissuto. Infine, la misura si applica al minore di 18 anni che sia delinquente abituale, professionale o per tendenza.
MODALITÀ
La misura si esegue nella forma del collocamento in comunità, sia essa una struttura pubblica o privata.
ALTRO PER RIEDUCAZIONE
Il giudice, al fine di garantire che lo strumento penale persegua il recupero sociale del minore, ha il potere poi di impartire al minore «eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio, di lavoro oppure ad altre attività utili per la sua rieducazione».