P2C3 L'evento del reato Flashcards
Quale altro elemento oggettivo compone il reato, oltre alla condotta e al nesso causale?
L’evento, come risultato-conseguenza dell’azione/omissione
Le diverse concezioni dottrinali dell’evento
1) Concezione naturalistica: l’evento è l’effetto naturale della condotta umana e consiste in una modificazione della realtà esteriore percepibile dai sensi. Secondo tale teoria non tutti i reati sono caratterizzati dalla presenza di un evento, in quanto sussisterebbero dei reati di pura condotta;
2) Concezione giuridica: l’evento è la lesione o messa in pericolo del bene oggetto di tutela penale. Pertanto, secondo tale teoria l’evento sussiste in tutti i reati e quindi non esistono reati di pura condotta. Accade spesso che il legislatore faccia coincidere l’evento inteso in senso giuridico con la condotta incriminata (ad es.: il reato di danneggiamento, in cui i verbi “distruggere”, “deteriorare” e “disperdere” configurano delle vere e proprie condotte-evento);
Cosa sono le condotte-evento?
Casi in cui il legislatre fa coincidere l’evento inteso in senso giuridico con la condotta incriminata.
Un esempio è il reato di danneggiamento, in cui il “distruggetre, disperdere, danneggiare” della norma si configurano come condotte-evento, per cui il reato è integrato dalla semplice realizzazione di una delle condotte tipiche di aggressione della cosa dalla quale derivi un danno.
Cos’è l’evento significativo?
Secondo una particolare dottrina, ciò che occorre analizzare è l’evento significativo, ossia quell’“accadere esteriore nel suo significato umano e sociale”
Al pari dell’evento giuridico, è presente in tutti i reati e può mutare di contenuto in relazione alla costellazione di circostanze che accompagnano la situazione naturalistica esteriore.
A differenza dell’evento giuridico, la volontà dell’evento significativo non presuppone la conoscenza della legge penale.
Evento da Brocardi.it
Uno dei tre elementi in cui, secondo quanto stabilito dall’art. 40, si suddivide il fatto tipico e che si individua nel risultato della condotta attiva o omissiva posta in essere dal reo. La dottrina in merito si divide tra i sostenitori della teoria dell’evento giuridico, secondo la quale l’evento è da considerarsi quale offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, e i quelli della teoria dell’evento naturalistico, considerato come modificazione della realtà esterna, suscettibile di percezione sensoria e materialmente causata da una condotta umana, che però non è una costante di tutti i reati, in quanto assente nei c.d. reati di mera condotta (si pensi ad esempio al reato di omissione di referto ex art. 365).