P3C4 Il concorso di persone nel reato Flashcards
[1] Gli elem. costitutivi sul piano materiale e psic. della fattispecie
Art. 110
Al pari del delitto tentato (56) e della norma sui reati omissivi (40), l’art. 110 integra una clausola estensiva della responsabilità penale, nel senso che rende punibili comportamenti atipici ai sensi delle singole disposizioni incriminatrici
Tuttavia, la disposizione non chiarisce cosa si intenda chiaramente con il verbo “concorrere”.
Il Codice Rocco adotta un modello di responsabilità unitaria, fondato sul principio di equivalenza causale e della pari responsabilità dei concorrenti, affidando il processo di individualizzazione della pena al sistema delle circostanze aggravanti/attenuanti speciali e all’applicazione del 133 (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena)
Desumendo dalle norme dell’ordinamento, possiamo ritenere presupposti indefettibili del concorso:
SUL PIANO MATERIALE
a) la realizzazione di un reato (delitto o contravvenzione, realizzato o tentato) [non è punibile tuttavia il tentativo di concorso - istigazione ex. 115]
b) la pluralità degli agenti (in numero superiore a quello richiesto per l’esistenza del reato)
c) il contributo di ciascuno degli agenti alla realizzazione del fatto tipico
SUL PIANO PSICOLOGICO
d) la rappresentazione e volontà della propria condotta e dell’efficacia causale che essa, congiuntamente a quella degli altri concorrenti, spiega rispetto all’offesa realizzata.
Si distingue tra concorso:
- materiale: inclusivo di ogni forma di agevolazione fisica
- morale: nella forma della determinazione al reato o del rafforzamento dell’altrui proposito, mediante induzione, suggerimento, segnalazione, promesso di aiuto post reato ecc.
[Talvolta, le diverse forme di concorso si atteggiano diversamente in ragione della struttura delle singole incriminazioni, ad es. concorso morale in violenza sessuale DIVERSO da concorso materiale, che costituisce delitto di violenza sessuale di gruppo]
ART. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Qual’è il contributo minimo richiesto per ritenere integrato il concorso nel reato?
Secondo la Cassazione, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come CONDIZIONE dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di contributo agevolate, ove il reato, senza la condotta di agevolazione, si sarebbe verificato comunque ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà, secondo un giudizio ex post.
Non rileva la mera connivenza, ossia l’intima adesione all’altrui attività criminosa, dall’offerta di collaborazione non accolta o comunque da comportamenti passivi o dalla presenza CASUALE sul luogo del delitto, sempre che non esista un obbligo giuridico di impedimetno del reato.
Concorso attivo o passivo di persone nel reato
CONCORSO ATTIVO, ove il comportamento del singolo abbia attivato o contribuito ad attivare il processo causale che conduce all’evento di reato
[Può atteggiarsi mediante azione ed omissione]
CONCORSO PASSIVO, ove il singolo non abbia impedito il decorso causale, e si rimproveri a questi di aver creato, o contribuito a creare, o di non aver escluso, o anche solo diminuito, il rischio che poi si è concretizzato nell’evento
[Può atteggiarsi solo nella forma dell’omissione]
Con riguardo al concorso passivo, la giurisprudenza tende a dare rilevanza a tutti i casi di omissione ove non necessariamente sussistano obblighi giuridici di impedimento, ma anche obblighi diversi di agranzia (es. controllo o attivazione), in qunto recanti un contributo di mera agevolazione del reato altrui, finanche di minima importanza (114)
In realtà però, è condivisibile il filone interpretativo dottrinale che delimita la rilevanza dell’omissione all’obbligo di attivarsi, nel rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità e personalità della pena, e anche in virtù della presenza del verbo CAGIONARE all’art. 113
ART. 114 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI
Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena(1).
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112(2).
Affinché si configuri concorso di persone nel reato, è necessario provare la sussistenza di un accordo preventivo tra i concorrenti finalizzato alla commissione del reato?
Per integrarsi la fattispecie di cui all’art. 110, occorre provare la consapevolezza e la volontà dell’agente di realizzare con la propria condotta e quella degli altri concorrenti il fatto tipico (essenzialmente, il dolo)
Pertanto, è logico pensare che la volontà di realizzare il reato interagendo con altri soggetti debba fondarsi su un previo accordo, altrimenti costituendosi fattispecie monosoggettive di reato. Tuttavia, ciò non è indispensabile, essendo sufficiente che la volontà di concorrere sussista nel momento della consumazione del fatto tipico, sia pur a seguito di un accordo improvviso.
Si può quindi avere anche concorso con dolo generico in reati a dolo specifico qualora quest’ultimo ricorra per almeno uno dei concorrenti
Il concorso unilaterale (solo uno dei concorrenti presenta il dolo), invece, è si configurabile ancorché chi non abbia consapevolezza non sarà punibile a titolo di concorso, ma semmai per altro reato monosoggettivo.
Concorso dell’extraneus
È ammissibile il concorso nel reato proprio da parte di colui che non è in possesso della qualifica richiesta (c.d. extraneus) ai fini dell’integrazione della fattispecie.
In particolare, nel caso di reato proprio esclusivo, il concorso è possibile a due condizioni:
i) l’azione tipica venga posta in essere dalla persona
che riveste la qualifica richiesta per la commissione del fatto (c.d. intraneus – ad es. nella falsa testimonianza è solo il testimone che può dire il falso, mentre eventuali suoi concorrenti possono solo
svolgere azine di istigazione o rafforzamento del proposito criminoso);
ii) l’extraneus conosca la qualità dell’intraneus e sia consapevole del fatto illecito.
—-
È ammissibile il concorso nel reato proprio dell’extraneus, ossia di colui che non è in possesso della qualifica richiesta ai fini dell’integrazione della fattispecie, allorché sia comprovata l’incidenza causale della sua condotta, nonché la sua consapevolezza del fatto illecito ed ell’altrui qualifica, anche se la sua condotta non costituisse altrimenti reato.
È configurabile la responsabilità a titolo di concorso del c.d. agente provocatore?
Per agente provocatore si intende colui che determina l’occasione per la commissione di un reato al fine di cogliere il colpevole in flagranza e assicurarlo alla giustizia (es. agente di polizia che si inflitra nell’organizzazione criminale per raccogiere elementi di prova utilizzabili in sede penale)
Ove non vi sia previsione normativa positiva che escluda la punibilità dell’agente provocatore, in giurisprudenza si afferma che il suo comportamento risulta giustificato dall’adempimento di un dovere, ma soltanto ove si limiti all’osservazione ovvero al controllo e contenimento dell’azione illecita altrui o comunque a contributi marginali e indiretti senza sfociare nell’incitamento o induzione alla commissione di un reato, e sempre che si tratti di attività regolarmente autorizzata.
In particolare, in tema di attività sottocopertura, si distingue tra:
- agente infiltrato, la cui condotta è legittima, che è agente di polizia o suo collaboratore che agisce in modo controlato nell’ambito di un’attività di indagine ufificiale e autorizzata con finalità di osservazione, sorveglianza e contenimento di condotte criminose
- agente provocatore, che è si agente di polizia ma si muove al di fuori di un’indagine ufficiale e autorizzata, e che determina altri alla commissione di reati che, senza la sua azione, non si sarebbero commessi [LA SUA ATTIVITA’ NON È CONSENTITA: RESP. PENALE DELL’INFILTRATO + INUTILIZZABILITA’ DELLA PROVA ACQUISITA]
La responsabilità penale si costituirebbe comunque come concorso nel reato provocato, e non come reato autonomo, in quanto l’agente non vuole, generalmente, il reato.
Per la dottrina dominante, si esclude la punibilità dell’agente provocatore per carenza di dolo, sia pure eventuale, ogniqualvolta il soggetto abbia agito nella convinzione che il reato non si sarebbe comunque realizzato, salva l’imputazione colposa ove prevista.
[11] Le ipotesi speciali di cui al 111
Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
La determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile (111) è riconducibile alla figura del c.d. autore mediato, ossia di chi utilizza un altro soggetto non punibile come strumento materiale per la commissione di un reato.
La sua punibilità avviene già per l’art. 110, ma il 111 prevede un ipotesi speciale di concorso e interviene solo per stabilire un auento di pena mediante circostanza aggravante.
COMMA 1
Aumento di pena fino a 1/3 per chi determina a commettere un reato una persona non imputabile o non punibile a causa di una condizione o qualità personale
Aumento di pena fino alla metà per chi determina a commettere un reato un terzo nei delitti nei quali è previsto l’arresto in flagranza
COMMA 2
Aumento di pena sino alla metà nel caso in cui a determinare altri a commettere il reato sia l’esercente della potestà genitoriale, e aumento tra 1/3 e 2/3 per i delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza
COSA SI INTENDE PER DETERMINAZIONE A COMMETTERE UN REATO?
Per integrare la fattispecie non è sufficiente una semplice richiesta o sollecitazione verso colui che poi consumerà il reato, ma occorre una condotta più intensa sulla volontà del soggetto, tale da far insorgere in questi un’intenzione criminosa prima inesistente
ART. 111 - Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile [86, 88, 96, 97, 98], ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale [46, 48], risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà(1).
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi
[3] Le circ.agg. e att. del conc.(artt) e le c.di escl. della pun.(artt)
Temperamento della teoria della pari responsabilità nel concorso di persone nel reato
Al fine di temperare la teoria della pari responsabilità nel concorso di persone nel reato, sono previste fattispecie circostanziali che determinano una differenziazione in concreto della pena da infliggere in ciascun concorrente.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI AD EFFETTO COMUNE OBBLIGATORIE (112)
Riguardano:
1) numero dei concorrenti pari o superiore a 5
2) attività di promozione-ideazione o organizzazione-predisposizione del pactum sceleris oppure di direzione dell’attività criminale dei concorrenti
3) determinazione a commettere il reato di un sottoposto da parte di chi esercita il potere di vigilanza o direzione
4) determinazione al reato di un minore di 18 anni o di persona in stato di infermità/deficienza psichica
A norma dell’ultimo comma, gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.
CIRCOSTANZE ATTENUANTI FACOLTATIVE (114)
Non operano qualora risulti integrata almeno una delle fattispecie al 112
1) Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato (partecipazione non necessaria o meramente agevolativa), può diminuire la pena.
2) La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato da persona che esercita sul soggetto un’autorità, direzione o vigilanza, ovvero per il minore di 18 o la persona in stato di infermità/deficienza psichica
VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE (118)
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole NON SI COMUNICANO.
[Non sempre rispettato dalla giurispr. vd. 638-639]
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PENA (119)
Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
L’aggravante del numero di persone previste dal 112 si applica anche ai reati a “concorso necessario”?
SI, l’aggravante del numero di persone previste dal 112 si applica anche ai reati a “concorso necessario”, in quanto la circostanza che il concorso di un numero minimo di persone ne costituisca elemento essenziale, senza previsione di un numero massimo, non contrasta con la maggior gravità che essi assumono per effetto della partecipazione di un numero notevole di soggetti.
[Ovviamente nei limiti di compatibilità strutturale con i reati di parte speciale, ove ad esempio il numero di partecipanti al rato non integri giàuna circostanza speciale]
[4] L’accordo o istigazione a commettere un reato (115)
Il tentativo di concorso
In ossequio al principio di necessaria e sufficiente offensività e alla logica del c.d. diritto penale del fatto, l’art. 115 stabilisce l’irrilevanza del tentativo di concorso (NON DEL CONCORSO NEL DELITTO TENTATO!!), come nel caso del mandante di omicidio dove l’esecutore materiale desista dall’azione senza porre in essere alcuna attività penalmente rilevante.
Assieme alla figura del reato impossibile, istigazione o accordo a commettere il reato si riconducono alla categoria dogmatica dei “quasi-reato”, i virtù della possibilità del giudice di applicare, accertata la pericolosità sociale del soggetto, la misura di sicurezza della libertà vigilata
Dal comma 1 dell’art. 115, emerge la possibilità di prevedere espresse eccezioni alla regola per cui il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non traducendosi in attività di partecipazione al reato stesso, sia irrilevante.
ART. 115 - Accordo per commettere un reato. Istigazione
Salvo che la legge disponga altrimenti [270, 271, 304, 305, 306], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo(1).
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza [229].
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [266, 302, 322, 327, 414, 415], se l’istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso(2).
Qualora l’istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, (SOLO) l’istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza [229].
Confine tra delitto tentato plurisoggettivo e tentativo di accordo criminoso
Non ho capito, chiedi a qualcuno quesito pag. 641
[5] La variante individuale al piano comune
La variante individuale al piano comune
L’art. 116 disciplina l’ipotesi in cui il reato commesso sia diverso (per nomen iuris, non solo per oggetto, circostanze o modalità di realizzazione) da quello voluto (sia pur a titolo di dolo eventuale) da taluno dei concorenti.
Accertata la sussistenza dell’elemento materiale del concorso nel reato riguardo a tutti i concorrenti e verificato l’effettivo contributo da ciascun fornito all’offesa concretamente realizzata, anche il concorrente ne risponde, se l’evento diverso da quello voluto è conseguenza della sua azione od omissione. È quindi sufficiente la sussitenza del mero collegamento causale tra condotta del concorrente e evento, anche senza dolo in deroga al 110.
[Costituisce una sorta di resp. oggettiva concorsuale]
La Cassazione ha ritrattato tale regola ancorando la responsabilità del concorrente alla colpa (prevedibilità dell’evento da accertare in concreto), ma comunque, qualora sussista, imputando il reato a titolo di dolo.
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena (per il concorrente che non voleva tale evento) è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave
ART. 116 - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione(1).
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave
Si applica il 116 nel caso in cui uno dei concorrenti commetta volutamente un reato diverso da quello inizialmente concordato offendendo persona diversa dalla vittima originariamente designata?
In tal caso no, perché il fatto che l’esecutore materiale abbia modificato in itinere, di sua iniziativa, il piano concordato, rende inconfigurabile il concorso anomale del 116 in quanto il reato realizzatosi effettivamente non è diverso (è lo stesso ma offende altro) e nemmeno un concorso pieno qualora il mandante non fosse nelle condizioni di ritenere prevedibile tale iter criminis (in tal caso opera istigazione non accolta di reato)
Viceversa, qualora fosse prevedibile, si applicherà il 116 e sarà punito anche il mandante. È questo il caso in cui il fatto omicidiario colpisca altro membro del nucleo familiare della vittima designata, in caso di ritorsione, in quanto sviluppo logicamente prevedibile del piano iniziale.
[6] Il mutamento del titolo di reato
Il mutamento del titolo di reato
L’art. 117 dispone che, “se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato”.
Si avrebbe cosi un estensione oggettiva della responsabilità, stabilendosi uno stesso titolo di responsabilità per tutti i concorrenti, sempre che l’extraneus sia a conoscenza (o ci sia conoscibilità) dell’altrui qualifica che produce il mutamento.
Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena
Bisogna evidenziare che l’art. 117 ha riguardo ai reati semiesclusivi, ovvero quelli in cui il disvalore non risiede unicamente nella sussistenza della qualifica dell’agente. Nel caso di reati esclusivi infatti, per operare l’art. 117, si richiede che i fatti di reato mantengano il carattere di illiceità pur se commessi da soggetto privo della qualifica.
ART. 117 - Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato(1). Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena(2).
[7] La cooperazione colposa nel delitto colposo
La cooperazione tra più persone nel delitto colposo
L’art. 113 comma 1 stabilisce che “nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”
Sul piano oggettivo, si richiede la consumazione di una fattispecie delittuosa punita a titolo di colpa.
Al** comma 2** si dispone poi un aumento di pena per chi determina altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell’articolo 112.
L’attenuante del contributo di minima importanza (114) si applica anche alla coperazione nel delitto colposo, a differenza del mero concorso di condotte colpose indipendenti.
[QUANDO SI HA COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO?
La cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere un’autonoma condotta, nella reciproca consapevolezza di contribuire con azione od omissione altrui alla produzione dell’evento non voluto.]
[Elemento cardine e differenziale = reciproca rappresentazione della condotta altrui]
[QUANDO È RECIPROCA LA CONSAPEVOLEZZA DELLA CONDOTTA ALTRUI?
Quando ogni agente abbia previsto, alla stregua dell’agente modello, che dalla violazione delle regole cautelari propria e l’altrui evento lesivo si sarebbe prodotto l’evento non voluto.]
Il concorso colposo può essere unilaterale: è questo il caso in cui uno soltanto dei correi sappia di cooperare con la condotta altrui (Tizio istiga Caio, daltonico, a passare con il rosso)
Il 113 opera un estensione dell’incriminazione, in quanto non è richiesta la realizzazione della condotta tipica da parte di tutti, giacché sono sufficienti condotte atipiche, agevolatrici, incomlete o di semplice partecipazione.
Nel 113 è possibile ricondurre la figura della c.d. responsabilità d’equipe (medica), alla stregua della quale, in parziale negazione del principio di affidamento e di colpevolezza, nel suo significato minimo, “qualora i compartecipi agiscano simultaneamente secondo uno specifico e convergente modulo organizzativo connesso alla gestione del rischio, ciascuno di essi deve intervenire non solo individualmente in modo appropriato, ma deve anche adoperarsi efficacemente per regolare e moderare la condotta altrui, ponendo in essere cosi un’azione reciproca di vigilanza”.
ART. 113 - Cooperazione nel delitto colposo
Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso(1).
La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell’articolo 112.