P3C4 Il concorso di persone nel reato Flashcards

1
Q

[1] Gli elem. costitutivi sul piano materiale e psic. della fattispecie

Art. 110

A

Al pari del delitto tentato (56) e della norma sui reati omissivi (40), l’art. 110 integra una clausola estensiva della responsabilità penale, nel senso che rende punibili comportamenti atipici ai sensi delle singole disposizioni incriminatrici

Tuttavia, la disposizione non chiarisce cosa si intenda chiaramente con il verbo “concorrere”.

Il Codice Rocco adotta un modello di responsabilità unitaria, fondato sul principio di equivalenza causale e della pari responsabilità dei concorrenti, affidando il processo di individualizzazione della pena al sistema delle circostanze aggravanti/attenuanti speciali e all’applicazione del 133 (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena)

Desumendo dalle norme dell’ordinamento, possiamo ritenere presupposti indefettibili del concorso:
SUL PIANO MATERIALE
a) la realizzazione di un reato (delitto o contravvenzione, realizzato o tentato) [non è punibile tuttavia il tentativo di concorso - istigazione ex. 115]
b) la pluralità degli agenti (in numero superiore a quello richiesto per l’esistenza del reato)
c) il contributo di ciascuno degli agenti alla realizzazione del fatto tipico
SUL PIANO PSICOLOGICO
d) la rappresentazione e volontà della propria condotta e dell’efficacia causale che essa, congiuntamente a quella degli altri concorrenti, spiega rispetto all’offesa realizzata.

Si distingue tra concorso:
- materiale: inclusivo di ogni forma di agevolazione fisica
- morale: nella forma della determinazione al reato o del rafforzamento dell’altrui proposito, mediante induzione, suggerimento, segnalazione, promesso di aiuto post reato ecc.
[Talvolta, le diverse forme di concorso si atteggiano diversamente in ragione della struttura delle singole incriminazioni, ad es. concorso morale in violenza sessuale DIVERSO da concorso materiale, che costituisce delitto di violenza sessuale di gruppo]

ART. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

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2
Q

Qual’è il contributo minimo richiesto per ritenere integrato il concorso nel reato?

A

Secondo la Cassazione, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come CONDIZIONE dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di contributo agevolate, ove il reato, senza la condotta di agevolazione, si sarebbe verificato comunque ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà, secondo un giudizio ex post.

Non rileva la mera connivenza, ossia l’intima adesione all’altrui attività criminosa, dall’offerta di collaborazione non accolta o comunque da comportamenti passivi o dalla presenza CASUALE sul luogo del delitto, sempre che non esista un obbligo giuridico di impedimetno del reato.

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3
Q

Concorso attivo o passivo di persone nel reato

A

CONCORSO ATTIVO, ove il comportamento del singolo abbia attivato o contribuito ad attivare il processo causale che conduce all’evento di reato
[Può atteggiarsi mediante azione ed omissione]

CONCORSO PASSIVO, ove il singolo non abbia impedito il decorso causale, e si rimproveri a questi di aver creato, o contribuito a creare, o di non aver escluso, o anche solo diminuito, il rischio che poi si è concretizzato nell’evento
[Può atteggiarsi solo nella forma dell’omissione]

Con riguardo al concorso passivo, la giurisprudenza tende a dare rilevanza a tutti i casi di omissione ove non necessariamente sussistano obblighi giuridici di impedimento, ma anche obblighi diversi di agranzia (es. controllo o attivazione), in qunto recanti un contributo di mera agevolazione del reato altrui, finanche di minima importanza (114)

In realtà però, è condivisibile il filone interpretativo dottrinale che delimita la rilevanza dell’omissione all’obbligo di attivarsi, nel rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità e personalità della pena, e anche in virtù della presenza del verbo CAGIONARE all’art. 113

ART. 114 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI
Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena(1).

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112(2).

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4
Q

Affinché si configuri concorso di persone nel reato, è necessario provare la sussistenza di un accordo preventivo tra i concorrenti finalizzato alla commissione del reato?

A

Per integrarsi la fattispecie di cui all’art. 110, occorre provare la consapevolezza e la volontà dell’agente di realizzare con la propria condotta e quella degli altri concorrenti il fatto tipico (essenzialmente, il dolo)

Pertanto, è logico pensare che la volontà di realizzare il reato interagendo con altri soggetti debba fondarsi su un previo accordo, altrimenti costituendosi fattispecie monosoggettive di reato. Tuttavia, ciò non è indispensabile, essendo sufficiente che la volontà di concorrere sussista nel momento della consumazione del fatto tipico, sia pur a seguito di un accordo improvviso.

Si può quindi avere anche concorso con dolo generico in reati a dolo specifico qualora quest’ultimo ricorra per almeno uno dei concorrenti

Il concorso unilaterale (solo uno dei concorrenti presenta il dolo), invece, è si configurabile ancorché chi non abbia consapevolezza non sarà punibile a titolo di concorso, ma semmai per altro reato monosoggettivo.

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5
Q

Concorso dell’extraneus

A

È ammissibile il concorso nel reato proprio da parte di colui che non è in possesso della qualifica richiesta (c.d. extraneus) ai fini dell’integrazione della fattispecie.
In particolare, nel caso di reato proprio esclusivo, il concorso è possibile a due condizioni:
i) l’azione tipica venga posta in essere dalla persona
che riveste la qualifica richiesta per la commissione del fatto (c.d. intraneus – ad es. nella falsa testimonianza è solo il testimone che può dire il falso, mentre eventuali suoi concorrenti possono solo
svolgere azine di istigazione o rafforzamento del proposito criminoso);
ii) l’extraneus conosca la qualità dell’intraneus e sia consapevole del fatto illecito.
—-
È ammissibile il concorso nel reato proprio dell’extraneus, ossia di colui che non è in possesso della qualifica richiesta ai fini dell’integrazione della fattispecie, allorché sia comprovata l’incidenza causale della sua condotta, nonché la sua consapevolezza del fatto illecito ed ell’altrui qualifica, anche se la sua condotta non costituisse altrimenti reato.

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6
Q

È configurabile la responsabilità a titolo di concorso del c.d. agente provocatore?

A

Per agente provocatore si intende colui che determina l’occasione per la commissione di un reato al fine di cogliere il colpevole in flagranza e assicurarlo alla giustizia (es. agente di polizia che si inflitra nell’organizzazione criminale per raccogiere elementi di prova utilizzabili in sede penale)

Ove non vi sia previsione normativa positiva che escluda la punibilità dell’agente provocatore, in giurisprudenza si afferma che il suo comportamento risulta giustificato dall’adempimento di un dovere, ma soltanto ove si limiti all’osservazione ovvero al controllo e contenimento dell’azione illecita altrui o comunque a contributi marginali e indiretti senza sfociare nell’incitamento o induzione alla commissione di un reato, e sempre che si tratti di attività regolarmente autorizzata.

In particolare, in tema di attività sottocopertura, si distingue tra:
- agente infiltrato, la cui condotta è legittima, che è agente di polizia o suo collaboratore che agisce in modo controlato nell’ambito di un’attività di indagine ufificiale e autorizzata con finalità di osservazione, sorveglianza e contenimento di condotte criminose
- agente provocatore, che è si agente di polizia ma si muove al di fuori di un’indagine ufficiale e autorizzata, e che determina altri alla commissione di reati che, senza la sua azione, non si sarebbero commessi [LA SUA ATTIVITA’ NON È CONSENTITA: RESP. PENALE DELL’INFILTRATO + INUTILIZZABILITA’ DELLA PROVA ACQUISITA]

La responsabilità penale si costituirebbe comunque come concorso nel reato provocato, e non come reato autonomo, in quanto l’agente non vuole, generalmente, il reato.

Per la dottrina dominante, si esclude la punibilità dell’agente provocatore per carenza di dolo, sia pure eventuale, ogniqualvolta il soggetto abbia agito nella convinzione che il reato non si sarebbe comunque realizzato, salva l’imputazione colposa ove prevista.

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7
Q

[11] Le ipotesi speciali di cui al 111

Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

A

La determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile (111) è riconducibile alla figura del c.d. autore mediato, ossia di chi utilizza un altro soggetto non punibile come strumento materiale per la commissione di un reato.

La sua punibilità avviene già per l’art. 110, ma il 111 prevede un ipotesi speciale di concorso e interviene solo per stabilire un auento di pena mediante circostanza aggravante.

COMMA 1
Aumento di pena fino a 1/3 per chi determina a commettere un reato una persona non imputabile o non punibile a causa di una condizione o qualità personale
Aumento di pena fino alla metà per chi determina a commettere un reato un terzo nei delitti nei quali è previsto l’arresto in flagranza

COMMA 2
Aumento di pena sino alla metà nel caso in cui a determinare altri a commettere il reato sia l’esercente della potestà genitoriale, e aumento tra 1/3 e 2/3 per i delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza

COSA SI INTENDE PER DETERMINAZIONE A COMMETTERE UN REATO?
Per integrare la fattispecie non è sufficiente una semplice richiesta o sollecitazione verso colui che poi consumerà il reato, ma occorre una condotta più intensa sulla volontà del soggetto, tale da far insorgere in questi un’intenzione criminosa prima inesistente

ART. 111 - Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile [86, 88, 96, 97, 98], ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale [46, 48], risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà(1).

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi

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8
Q

[3] Le circ.agg. e att. del conc.(artt) e le c.di escl. della pun.(artt)

Temperamento della teoria della pari responsabilità nel concorso di persone nel reato

A

Al fine di temperare la teoria della pari responsabilità nel concorso di persone nel reato, sono previste fattispecie circostanziali che determinano una differenziazione in concreto della pena da infliggere in ciascun concorrente.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI AD EFFETTO COMUNE OBBLIGATORIE (112)
Riguardano:
1) numero dei concorrenti pari o superiore a 5
2) attività di promozione-ideazione o organizzazione-predisposizione del pactum sceleris oppure di direzione dell’attività criminale dei concorrenti
3) determinazione a commettere il reato di un sottoposto da parte di chi esercita il potere di vigilanza o direzione
4) determinazione al reato di un minore di 18 anni o di persona in stato di infermità/deficienza psichica

A norma dell’ultimo comma, gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

CIRCOSTANZE ATTENUANTI FACOLTATIVE (114)
Non operano qualora risulti integrata almeno una delle fattispecie al 112

1) Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato (partecipazione non necessaria o meramente agevolativa), può diminuire la pena.

2) La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato da persona che esercita sul soggetto un’autorità, direzione o vigilanza, ovvero per il minore di 18 o la persona in stato di infermità/deficienza psichica

VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE (118)
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole NON SI COMUNICANO.
[Non sempre rispettato dalla giurispr. vd. 638-639]

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PENA (119)
Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

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9
Q

L’aggravante del numero di persone previste dal 112 si applica anche ai reati a “concorso necessario”?

A

SI, l’aggravante del numero di persone previste dal 112 si applica anche ai reati a “concorso necessario”, in quanto la circostanza che il concorso di un numero minimo di persone ne costituisca elemento essenziale, senza previsione di un numero massimo, non contrasta con la maggior gravità che essi assumono per effetto della partecipazione di un numero notevole di soggetti.

[Ovviamente nei limiti di compatibilità strutturale con i reati di parte speciale, ove ad esempio il numero di partecipanti al rato non integri giàuna circostanza speciale]

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10
Q

[4] L’accordo o istigazione a commettere un reato (115)

Il tentativo di concorso

A

In ossequio al principio di necessaria e sufficiente offensività e alla logica del c.d. diritto penale del fatto, l’art. 115 stabilisce l’irrilevanza del tentativo di concorso (NON DEL CONCORSO NEL DELITTO TENTATO!!), come nel caso del mandante di omicidio dove l’esecutore materiale desista dall’azione senza porre in essere alcuna attività penalmente rilevante.

Assieme alla figura del reato impossibile, istigazione o accordo a commettere il reato si riconducono alla categoria dogmatica dei “quasi-reato”, i virtù della possibilità del giudice di applicare, accertata la pericolosità sociale del soggetto, la misura di sicurezza della libertà vigilata

Dal comma 1 dell’art. 115, emerge la possibilità di prevedere espresse eccezioni alla regola per cui il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non traducendosi in attività di partecipazione al reato stesso, sia irrilevante.

ART. 115 - Accordo per commettere un reato. Istigazione
Salvo che la legge disponga altrimenti [270, 271, 304, 305, 306], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo(1).

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza [229].

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [266, 302, 322, 327, 414, 415], se l’istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso(2).

Qualora l’istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, (SOLO) l’istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza [229].

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11
Q

Confine tra delitto tentato plurisoggettivo e tentativo di accordo criminoso

A

Non ho capito, chiedi a qualcuno quesito pag. 641

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12
Q

[5] La variante individuale al piano comune

La variante individuale al piano comune

A

L’art. 116 disciplina l’ipotesi in cui il reato commesso sia diverso (per nomen iuris, non solo per oggetto, circostanze o modalità di realizzazione) da quello voluto (sia pur a titolo di dolo eventuale) da taluno dei concorenti.

Accertata la sussistenza dell’elemento materiale del concorso nel reato riguardo a tutti i concorrenti e verificato l’effettivo contributo da ciascun fornito all’offesa concretamente realizzata, anche il concorrente ne risponde, se l’evento diverso da quello voluto è conseguenza della sua azione od omissione. È quindi sufficiente la sussitenza del mero collegamento causale tra condotta del concorrente e evento, anche senza dolo in deroga al 110.
[Costituisce una sorta di resp. oggettiva concorsuale]

La Cassazione ha ritrattato tale regola ancorando la responsabilità del concorrente alla colpa (prevedibilità dell’evento da accertare in concreto), ma comunque, qualora sussista, imputando il reato a titolo di dolo.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena (per il concorrente che non voleva tale evento) è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave

ART. 116 - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione(1).

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave

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13
Q

Si applica il 116 nel caso in cui uno dei concorrenti commetta volutamente un reato diverso da quello inizialmente concordato offendendo persona diversa dalla vittima originariamente designata?

A

In tal caso no, perché il fatto che l’esecutore materiale abbia modificato in itinere, di sua iniziativa, il piano concordato, rende inconfigurabile il concorso anomale del 116 in quanto il reato realizzatosi effettivamente non è diverso (è lo stesso ma offende altro) e nemmeno un concorso pieno qualora il mandante non fosse nelle condizioni di ritenere prevedibile tale iter criminis (in tal caso opera istigazione non accolta di reato)

Viceversa, qualora fosse prevedibile, si applicherà il 116 e sarà punito anche il mandante. È questo il caso in cui il fatto omicidiario colpisca altro membro del nucleo familiare della vittima designata, in caso di ritorsione, in quanto sviluppo logicamente prevedibile del piano iniziale.

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14
Q

[6] Il mutamento del titolo di reato

Il mutamento del titolo di reato

A

L’art. 117 dispone che, “se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato”.

Si avrebbe cosi un estensione oggettiva della responsabilità, stabilendosi uno stesso titolo di responsabilità per tutti i concorrenti, sempre che l’extraneus sia a conoscenza (o ci sia conoscibilità) dell’altrui qualifica che produce il mutamento.

Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena

Bisogna evidenziare che l’art. 117 ha riguardo ai reati semiesclusivi, ovvero quelli in cui il disvalore non risiede unicamente nella sussistenza della qualifica dell’agente. Nel caso di reati esclusivi infatti, per operare l’art. 117, si richiede che i fatti di reato mantengano il carattere di illiceità pur se commessi da soggetto privo della qualifica.

ART. 117 - Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato(1). Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena(2).

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15
Q

[7] La cooperazione colposa nel delitto colposo

La cooperazione tra più persone nel delitto colposo

A

L’art. 113 comma 1 stabilisce che “nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso

Sul piano oggettivo, si richiede la consumazione di una fattispecie delittuosa punita a titolo di colpa.

Al** comma 2** si dispone poi un aumento di pena per chi determina altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell’articolo 112.

L’attenuante del contributo di minima importanza (114) si applica anche alla coperazione nel delitto colposo, a differenza del mero concorso di condotte colpose indipendenti.

[QUANDO SI HA COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO?
La cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere un’autonoma condotta, nella reciproca consapevolezza di contribuire con azione od omissione altrui alla produzione dell’evento non voluto.]
[Elemento cardine e differenziale = reciproca rappresentazione della condotta altrui]

[QUANDO È RECIPROCA LA CONSAPEVOLEZZA DELLA CONDOTTA ALTRUI?
Quando ogni agente abbia previsto, alla stregua dell’agente modello, che dalla violazione delle regole cautelari propria e l’altrui evento lesivo si sarebbe prodotto l’evento non voluto.]

Il concorso colposo può essere unilaterale: è questo il caso in cui uno soltanto dei correi sappia di cooperare con la condotta altrui (Tizio istiga Caio, daltonico, a passare con il rosso)

Il 113 opera un estensione dell’incriminazione, in quanto non è richiesta la realizzazione della condotta tipica da parte di tutti, giacché sono sufficienti condotte atipiche, agevolatrici, incomlete o di semplice partecipazione.

Nel 113 è possibile ricondurre la figura della c.d. responsabilità d’equipe (medica), alla stregua della quale, in parziale negazione del principio di affidamento e di colpevolezza, nel suo significato minimo, “qualora i compartecipi agiscano simultaneamente secondo uno specifico e convergente modulo organizzativo connesso alla gestione del rischio, ciascuno di essi deve intervenire non solo individualmente in modo appropriato, ma deve anche adoperarsi efficacemente per regolare e moderare la condotta altrui, ponendo in essere cosi un’azione reciproca di vigilanza”.

ART. 113 - Cooperazione nel delitto colposo
Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso(1).

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell’articolo 112.

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16
Q

[8] Il concorso di persone nelle contravvenzioni

Concorso di persone nelle contravvenzioni

A

Assodato l’uso del termine onnicomprensivo “reato”, ai sensi del 110 è senz’altro configurabile il concorso nelle contravvenzioni.

È PUNIBILE NEL NOSTRO ORDINAMENTO IL CONCORSO NELLE CONTRAVVENZIONI COLPOSE?
Si, nel 42 co.4 si afferma che “nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, e il 110 non afferma nulla in contrario.
Né il 113 sarebbe valido argomento a sostegno della tesi contraria, in quanto essa menzionerebbe solo i delitti non gia per escludere le contravvenzioni, ma per parificare i delitti alle contravvenzioni, rispetto alle quali il concorso colposo è già configurabile.

17
Q

[9] Il conc.doloso nel fatto colposo e il conc.colposo nel fatto doloso

Concorso doloso nel fatto colposo e concorso colposo nel fatto doloso

A

Concorso doloso nel fatto colposo
Si può configurare, e a sostegno di tale ipotesi è possibile richiamare l’ammissibilità del concorso unilaterale, secondo cui ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, sarebbe sufficiente che il dolo del concorso alla realizzazione del fatto criminoso sia sussistente in uno solo dei concorrenti.

Inoltre, il 111 e il 119 affermano l’irrilevanza della non imputabilità-punibilità di uno dei concorrenti ai fini dell’integrazione della fattispecie concorsuale, allorché uno dei correi abbia agito ne con dolo, ne con colpa.

Pertanto è ammissibile, e si tratterebbe di ipotesi di sfruttamento volontario dell’errore o della negligenza, imprudenza altrui.
[Incitamento alla persona alla guida di superare i limiti di velocità per causare un incidente a danno della vita o incolumità di altri]

Concorso colposo nel fatto doloso
Sarebbe ammissibile per tutte le fattispecie contravvenzionali ricomprese nel termine reato (siano esse dolose o colpose ai sensi del 42co4), mentre sarebbero da escludere per le ipotesi delittuose per le quali mancherebbe un’espressa previsione di colpa, ai sensi del 42co2

La configurabilità del concorso colposo in un fatto doloso è subordinata alla prova della violazione, da parte dell’agente, di regole cautelari che miravano a prevenire l’altrui commissione di reato, e dalla punibilità del fatto doloso anche a titolo di colpa.

Più di recente, valorizzandosi il pr. di legalità, si è però esclusa la configurabilità del concorso colposo nel delitto doloso in assenza di un espressa fattispecie normativa prevista.

18
Q

Può il medico rispondere a titolo di colpa dell’omicidio doloso commesso dal paziente? O di eventuali suoi atti autolesionisti?

A

Questa domanda rileva rispetto al caso del medico psichiatra che, sospendendo il trattamento farmacologico cui era sottoposto il paziente ricoverato in comunità, ne aveva determinato lo scompenso psichico, ritenuto la causa della crisi nel corso della quale lo stesso paziente, poi ritenuto non imputabile, aveva aggredito ed ucciso uno degli operatori che lo accudivano.

Al medico psichiatra è stato addebitato di aver omesso di vautare adeguatamente i sintomi di aggressività manifestati dal paziente in cura. La Corte ha pertanto ritenuto che queste condotte colpose (sospensione di terapia farmacologica; omissione di richiesta di TSO) si ponessero in rapporto di causalità con l’evento verificatosi.

19
Q

[10] Il concorso di cause indipendenti

Concorso di cause indipendenti

A

Con l’espressione concorso di cause indipendenti si fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento è cagionato da una pluralità di distinte ed autonome condotte criminali.

Rispetto alle cause dolose, non si configura concorso doloso in delitto doloso in quanto non vi è concertazione, neppure tardiva, tra i soggetti agenti per la consumazione del reato

Rispetto alle cause colpose, vi è una differenza tra concorso di cause colpose indipendenti e cooperazione colposa nel reato colposo, in quanto la seconda si caratterizza per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti e della convergenza dei rispettivi contributi alla procedura in corso.
Imputare il concorso di cause colpose indipendenti permette, sul piano processuale, di prevedere per più soggetti, potenzialmente correi, pene diverse.

20
Q

[11] Il reato a concorso necessario o necessariamente plurisoggettivo

Reato a concorso necessario o necessariamente plurisoggettivo

A

Si ha reato a concorso necessario o necessariamente plurisoggettivo quando è la stessa disposizione speciale incriminatrice a richiedere, per la sua configurazione, una pluralità di soggetti attivi.

Si distinguono:
a) quelli propri o normativamente plurisoggettivi da quelli impropri o naturalisticamente plurisoggettivi
b) quelli unilaterali da quelli bilaterali o reciproci

Vanno distinti dai reati a concorso asimmetrico, dove la disposizione incriminatrice si chiede la partecipazione di più soggetti attivi, ma ne distingue nettamente condotte tipiche e pene in conseguenza di un diverso giudizio di disvalore.
[es. induzione indebita a dare o promettere utilità pag. 658-659]

Si differenzia dai reati a cooperazione artificiosa della vittima [pag 658]

21
Q

[12] La resp. dell’ente (231/2001) come fattspc plurisog. a conc nec.

Come si configura la responsabilità dell’ente rispetto al concorso di persone nel reato?

A

Secondo la dottrina, il modello imputativo della responsabilità dell’ente di cui al d.lgs. 231/2001 corrisponderebbe a quello della fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario.

Infatti, secondo l’art. 8 di tale d.lgs., risulterebbero punibili tanto l’ente quanto la persona fisica autore del reato, anche indipendentemente l’una dall’altra, in analogia con la disciplina generale in tema di concorso.

Discorso sulla confisca (pag. 660)

22
Q

[13] I reati associativi

Reati associativi

A

I reati associativi sono i reati plurisoggettivi di maggior interesse teorico e di più vasta applicazione giurisprudenziale.

I reati associativi sono diretti a sanzionare la creazione di un organismo destinato alla sistematica commissione di delitti, mediante il ricorso ad una fattispecie autonoma.

La condotta tipica dei reati associativi consiste nella predisposizione delle condizioni e dei mezzi necessari per la migliore attuazione del programma di reati avuto di mira dagli affiliati, di modo che la funzione assolta dal 416 è quella di anticipare la soglia di tutela penale dei beni giuridici singolarmente protetti dalle figure delittuose.

Sotto tale aspetto, si tratta di reati-mezzo, ostativi a tutela dell’ordine pubblico, in quanto tendenti ad evitre la commissione di ulteriori reati (reati-scopo) che non occorre si realizzino affinché scatti l’incriminazione. Poi, laddove si compiano delitti, questi verranno autonomamente contestati al soggetto in eventuale concorso.

TRATTI DISTINTIVI DEL REATO ASSOCIATIVO
Diversamente dal mero concorso di persone nel reato, in cui il sodalizio è occasionale e accidentale, rispetto a reati determinati, il reato associativo presenta dei requisiti differenziali:
1) VINCOLO ASSOCIATIVO, tendenzialmente stabile e permanente tra 3 o più soggetti, destinato a durare anche oltre la realizzazione di ciascun delitto
2) INDETERMINATEZZA DEL PROGRAMMA CRIMINOSO (al contrario del vincolo occasionale tipico del concorso di persone)
3) STABILE STRUTTURA risultatne dall’organizzazione di uomini e mezzi, funzionale a realizzare gli obiettivi criminosi programmati

Conseguentemente, deve quindi escludersi la sussistenza del reato associativo quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti compelssi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato, e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti.

Il legislatore distingue la partecipazione semplice da quella qualificata, facendone corrispondere un diverso trattamento sanzionatorio.
Si distinguono ad esempio, le figure di fondatore, promotore (iniziatore dell’associazione coagulando intorno a se le prime adesioni e consensi partecipativi o all’interno, o di gruppo gia avviato provochi altre adesioni), organizzatore, capo (orientatore della strategia complessiva del sodalizio)

ART. 416 - Associazione per delinquere
Quando tre o più persone(1) si associano(2) allo scopo di commettere più delitti 305, 306, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi(4) soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni(5).

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più 32 quater.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma(7).

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma(8).

ART. 416 BIS - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone(2), è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione(3) del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali(4)(5).

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego 240.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta(7) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].

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Q

[14] Concorso eventuale e reati associativi

Quali questiomi riguardano l’applicazione delle disposizioni generali sul concorso di persone nei reati associativi?

A

L’applicazione delle disposizioni generali sul concorso di persone (110 ss.) nei reati associativi riguarda due questioni:

1) i presupposti del concorso degli associati nei singoli reati-scopo
[In applicazione del 110, si ammette, tendenzialmente in regime di continuazione (81co2) il concorso degli associati nei singoli delitti-scopo commessi nell’esecuzione del programma criminoso, ove questi ne abbiano concretamente ed effettivamente determinato, istigato o agevolato in qualsiasi modo la realizzazione.
Non è sufficiente il mero ruolo di vertice eventualmente assunto, ne che tali reati rientrio nelle direttive programmatiche dell’associazione, salvo quando si tratti di predeterminazione nei caratteri essenziali.
Così, il Capo mandamento (liv. territoriale) è responsabile per il reato-fine eccellente (strage e reati connessi), ma non lo è chi riveste ruolo nella Cupola (liv. centrale]

2) la configurabilità del concorso esterno nei reati associativi
[Si ammette ormai da tempo la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo, sia per associazioni di stampo mafioso, sia per associazioni a delinquere o con finalità di terrorismo. Nonostante l’indeterminatezza generale dell’istituto, sembra potersi ritenere elemento discretivo tra concorso esterno e partecipazione nell’affectio societatis ancorché desumibile da indicatori fattuali.

reati eccellenti = importanti per la vita dell’organizzazione

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Q

Cronistoria giurisprudenziale della la configurabilità del concorso esterno nei reati associativi

A

La prima configurabilità del conc. est. nei reati associativi si ha con la sentenza Demitry, secondo cui era partecipe chi, senza alcun apporto quotidiano o assiduo, non permetteva all’associazione di procedere, mentre era concorrente chi, non volendo far parte dell’associazione e non chiamato a farne parte da questa, colma eventuali vuoti temporanei per un determianto ruolo.
Poi con la sentenza Mannino, si è arrivati ad affermare che al concorrente si richiedeva il dolo generico, e non specifico, ossia consapevole di far parte dell’associazione e di contribuire a tenerla in vita.
L’orientamento si è poi rinnovato con la sentenza Carnevale, affermandosi che la differenza tra partecipe e concorrente era nella mancanza nel secondo dell’affectio societatis, ma con dolo diretto e specifico, ossia con la consapevolezza di fornire un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, ma sempre con rilevanza causale sulla conservazione o rafforzamento dell’associazione

L’ATTUALE STATO DELL’ARTE è nella sentenza Mannino bis, che afferma che:
- è partecipe chi si trova in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in attuazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo
- è concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione e privo dell’affectio societatis, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole (prova dell’elem. sogg., a prescindere da ciò che voglia intimamente, della realizz. del progr. crim.) e volontario contributo, sempre che abbia un’effettiva rilevanza causale (occorre la rigorosa dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio), ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell’associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso

Nel caso Dell’Utri **si ribadisce, per il concorrente, la mancanza dell’affectio societatis, ma la necessaria consapevolezza dei metodi e dei fini dell’associazione (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini che lo muovono nel foro interno)

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Q

Scambio politico-mafioso

A

Si configura concorso esterno nel reato di associazione mafiosa anche nell’ipotesi di patto di scambio politico-mafioso.

Per l’integrazione di tale reato è necessario che:
a) gli impegni assunti dal politico a favore dell’associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione dell’affidabilità e della caratura dei protagonisti dell’accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti
b) all’esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente di per se ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

Bisogna però distinguere tale ipotesi di concorso esterno con il reato al 416 TER sullo scambio elettorale politico-mafioso, rispetto al quale si è allargata la gamma dei reati punibili e la pesantezza del trattamento sanzionatorio. Per la sussistenza del 416, a differenza del concorso esterno dapprima visto, è sufficiente provare l’accordo elettorale voti-denaro tra politico e associazione mafiosa.

ART. 416 TER - SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici

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Q
A