P2C5 L'offesa tipica Flashcards
Cos’è il reato putativo?
Integra la fattispecie del reato putativo (art. 49 co1) la condotta penalmente irrilevante di colui che realizza il fatto nella convinzione erronea che esso costituisca reato.
L’errore può vertere:
- sul precetto (oggetto è la norma penale che pone il divieto - es. credendo siano incriminati atti osceni nel privato), o
- sul fatto (oggetto è la norma extrapenale, un fatto o un precetto extragiuridico - es. deporre il falso quando non lo si fa)
L’errore del reato putativo può riguardare qualsiasi elemento costitutivo della fattispecie:
- qualifica soggettiva richiesta per l’esistenza di un reato proprio
- condizione del soggetto passivo
- qualità naturalistiche o giuridiche dell’oggetto materiale del reato
Inoltre, l’errore può riguardare l’esistenza o interpretazione di una causa di giustificazione [59 cp] (es. agente commette reato ignorando la possibilità della legittima difesa)
Infine, nei reati omissivi propri o impropri può avere ad oggetto l’obbligo di attivarsi o la stessa posizione di garanzia
ART. 49 CO1 CP - REATO PUTATIVO
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato
ART. 59 CO1 CP
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti
Perché il reato putativo non è punibile?
Perché nel sistema penale italiano vige il principio cogitationis poenam nemo patitur, secondo il quale il reato putativo non è punibile, posto che costituisce nuda cogitatio
Sarebbe possibile qualificare il reato putativo come fattore ipotetico di una certa capacità a delinquere del soggetto agente, ma questo solo in ordinamenti che si fondano su una concezione di tipo soggettivistico del tentativo. Non potrebbe mai avvenire nulla di simile nel sistema italiano, a base eminentemente oggettivistica.
Differenza tra reato putativo e delitto tentato
Sia nel reato putativo, che nel delitto tentato vale il criterio oggettivo, in base al quale la punibilità richiede, non solo la manifestazione esterna della volontà colpevole, ma anche un fatto idoneo alla consumazione del reato.
Mentre la mancanza di consumazione nel tentativo dipende dalla circostanza che l’agente non sia riuscito a realizzare l’intera condotta voluta o non si sia verificato l’evento naturalisticamente, nel reato putativo il soggetto ha compiuto il fatto voluto, ma questo non corrisponde alla previsione normativo, quindi non è punibile.
ART. 56 CO1 CP - DELITTO TENTATO
Chi compie atti idonei(1), diretti in modo non equivoco(2) a commettere un delitto, risponde di delitto tentato(3), se l’azione non si compie o l’evento non si verifica 48.
Come si definisce l’errore nel reato putativo?
L’errore nel reato putativo si definisce come “inverso o rovesciato”, essendo speculare a quello previsto dagli artt. 5, 47 (1; 3)
Nel reato putativo l’imputazione attiene all’elemento oggettivo dell’offesa, non già all’elemento soggettivo della conoscenza della legge penale.
ART. 5 CP - IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE
Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale 47(2).
ART. 47 CO1 CP - ERRORE DI FATTO
L’errore sul fatto(1) che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(2).
ART. 47 CO3 CP - ERRORE DI FATTO
L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato
Cos’è il reato impossibile?
Nel caso di reato impossibile, la condotta è priva di offesa al bene giuridico tutelato, ancorché riproduca la tipicità della fattispecie incriminatrice
(es. colui che spara ad una persona per ucciderla ma è già deceduta)
Come nel reato putativo, in ragione della base oggettivistica del sistema penale italiano, le condotte riconducibili all’ipotesi di reato impossibile non sono punibili, ma a differenza del reato putativo, in tali casi si prevede l’applicabilità di misure di sicurezza, in virtù della riconosciuta pericolosità sociale dell’agente [202].
ART. 49 CO2 CP - REATO IMPOSSIBILE
La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione(2) o per la inesistenza dell’oggetto di essa(3), è impossibile l’evento dannoso o pericoloso.
ART. 202 CP - APPLICABILITA’ DELLE MISURE DI SICUREZZA
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
Cosa succede se la condotta del reato impossibile integra gli elementi costitutivi di altro reato?
Secondo l’art. 49 comma 3 cp, l’agente sarà punibile secondo la pena prevista per il reato concretamente commesso (c.d. Reato superstite)
Vd. ASSOLUTAMENTE DA FARE pag. 257-262 per differenza tra reato impossibile e delitto tentato + inesistenza relativa e assoluta (In effetti, tra 49 co2 e 56 co1 sembra ravvisarvi un doppione inutile, tuttavia la differenza starebbe nella tipicità, che è integrata nel reato impossibile qualora integri altra fattispecie e non nel delitto tentato)
ART. 49 CO3 CP - REATO SUPERSTITE
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso(4).
Cosa sono i reati di scopo o senza offesa?
Nonostante nel nostro ordinamento la punibilità della condotta è strettamente legata al disvalore dell’azione e dell’evento, in ossequio ai principi di materialità e offensività del reato (e non quindi rispetto alla pericolosità sociale o mera disobbedienza dell’agente, senza lesione del bene giuridico tutelato), esistono alcune deroghe, in cui l’oggetto giuridico o l’offesa mancano del tutto, i c.d. reati di scopo.
Nei reati di scopo, l’incriminazione colpisce talune situazioni a prescindere da una vera e propria lesione ad un bene giuridico primario. In queste ipotesi, il legislatore ha “anticipato la soglia di punibilità” di atti meramente preparatori del reato o certi atteggiamenti sintomatici.
Tra i reati di scopo riconosciamo, sotto il primo profilo:
- reati con bene giuridico vago o diffuso
- reati-funzione
- delitti senza vittime
nei quali la condotta criminosa non colpi beni giuridici primari personali e concretamente apprezzabili ma entità astratte, talvolta ultraindividuali (es. reati contro la PA, lo Stato ecc.), la cui lesione non è facilmente individuabile poiché si realizza in maniera indiretta, ovvero nel tempo, attraverso un effetto cumulativo di condotte ripetute non rilevanti singolarmente (es. reati ambientali)
(es. consumo stupefacenti, eutanasia, pedopornografia virtuale)
Sotto un secondo profilo, rispetto ai reati di scopo è bene specificare che l’offesa può concretizzarsi sia in una lesione effettiva che nella messa in pericolo dell’interesse protetto, dove nel secondo caso la lesione del bene giuridico protetto è solo potenziale (reati di pericolo dove il bene è solo minacciato, a differenza dei reati di danno) [caso di scuola è il delitto di incendio 423].
Inoltre, tra i reati di scopo o senza offesa si annpverano anche ulteriori tipologie che pongono problemi di legittimità costituzionale, in quanto fondate esclusivamente sull’indizio di un reato:
- i c.d. reati di sospetto
- i reati ostativi
o addirittura sulla mera intenzione dell’offesa:
- reati a dolo specifico
ART. 423 INCENDIO (REATO DI PERICOLO)
Chiunque cagiona un incendio(1) è punito con la reclusione da tre a sette anni.
ART. 579 OMICIDIO DEL CONSENZIENTE (REATO DI SCOPO)
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui(1), è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Qual’è la ratio dei reati di pericolo?
L’anticipazione della soglia di punibilità dei reati di pericolo li rende uno strumento di politica criminale finalizzato alla prevenzione e all’incremento di un “diritto penale della sicurezza”.
La sempre più incisiva tendenza della legislazione penale in tal senso è conseguenza della dirompente innovazione tecnologica e della globalizzaizone, che hanno moltiplicato i rischi.
Reati di pericolo concreto e reati di pericolo astratto
In entrambe le categorie il pericolo rappresenta la probabilità che si verifichi un danno secondo la migliore scienza ed esperienza, tuttavia:
- nei reati di pericolo concreto è un elemento della fattispecie e deve essere accertato in concreto dal giudice
- nei reati di pericolo astratto, si tratta di un elemento implicito, insito nella condotta tipica
I reati di pericolo concreto a lorro volta si possono presentare come:
- a condotta pericolosa, dove la valutazione delle circostanze avviene ex ante
- di pericolo-evento, dove la valutazione ex ante non sempre è possiible e si richiede di prendere in considerazione tutte lecircostanze sussistenti al momento dell’insorgenza dell’evento di pericolo, anche quelle successive o conosciute dopo (valutazione da farsi tra la fine della condotta e la realizzazione dell’evento stesso)
[Mai ex post però, altrimenti la valutazione risulterebbe alterata dall’eventuale lesione prodotta, eludendo quindi la funzione preventiva del reato di pericolo]
Nei reati di pericolo astratto, invece, il giudice deve limitarsi ad accertare la conformità della condotta della condotta alla descrizione del tipo legale
I reati di pericolo astratto non si pongono in contrasto con il principio di offensività?
Si, tuttavia la scelta del legislatore risponde ad un’esigenza di prevenzione ed è dovuta al fatto che in tali casi non è possibile conoscere ne il concreto apporto della condotta pericolosa, ne gli effetti che si dispiegheranno in futuro, neanche con un giudizio ex post, poiché beni astratti (es delitti di corruzione di minori 609) o universali (es. reati ambientali)
«Per la configurazione del reato di incendio colposo di cosa altrui non è necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità, poiché, quando il fuoco si sviluppa su cose che non siano di proprietà dell’agente, tale pericolo si presume iuris et de iure» [Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2008, n. 43126].
Reati a dolo specifico
I reati a dolo specifico rientrano nel novero dei reati di scopo o senza offesa, e sono fondati sulla mera intenzione dell’offesa.
Sono problematici sotto il progilo della congruità dell’incriminazione con il principio di necessaria-minima lesività.
L’effetto dell’anticipazione della soglia di punibilità in questi reati è ottenuto attraverso l’indicazione espressa nella fattispecie della direzione teleologicamente orientata della condotta ad una finalità, che non è necessario si realizzi affinche si integri la fattispecie di reato, realizzandosi in tal modo un’asimmetria tra componente oggettiva e soggettiva della fattispecie incriminatrice (ad un certo elemento soggettivo (finalità) non corrisponde un certo elemento oggettivo (lesione))
Tra i reati a dolo specifico si distingue tra:
- reati a dolo specifico d’offesa
[in cui tale forma di tipo intenzionale svolge il compito di rendere punibili condotte che altrimenti resterebbero neutre rispetto al loro disvalore penale perché prive di substrato offensivo]
- reati a dolo specifico di ulteriore offesa
[dove il fine indicherebbe una funzione limitativa della punibilità, in quanto all’offesa tipica se ne aggiungerebbe una ulteriore di tipo meramente intenzionale che svolgerebbe il ruolo di restringerte l’area dell’illiceità penale di fatti di per se connotati da un autonomo contenuto offensivo]
- reati a dolo specifico differenziale
[nei quali il dolo specifico serve a far traslare da una fattispecie ad un altra fatti già integranti diversi titoli di reato tutti ugualmente meritevoli di pena]
La distinzione appare superflua in quanto si possono configurare sovrapposizioni tra una subcategoria e l’altra
In generale, il minimo comun denominatore risiede nella circostanza di costituire uno strumento, da impiegare con cautela, di anticipazione della punibilità attraverso meccanismi rispondenti ad uno spiccato approccio soggettivistico.
Cosa sono i delitti di attentato o a consumazione anticipata?
Reati che si caratterizzano proprio perché configurano come delitto perfetto il compimento di “atti diretti” all’offesa, ovvero talune condotte che invece potrebbero costituire un’ipotesi di tentativo o perfino comportamenti inidonei o privi della “non equivocità” tipica, o ancora atti meramente preparatori.
La maggior parte di questi reati (241, 276) si collocano nel titolo dei delitti contro la personalità dello Stato, ed è chiaro che la ratio sottesa risponde all’esigenza di evitare una lesione così grave che, una volta compiuta, non renderebbe in alcun modo possibile la sua punibilità (Es. stravolgimento delle istituzioni)
A differenza dei reati di pericolo, la condotta del soggetto agente si connota di un atteggiamento soggettivo pregnante: sebbene la concreta lesione del bene giuridico non sia infatti richiesta dalla fattispecie oggettiva, questa è pur sempre oggetto della volontà cui l’azione è diretta, per questo motivo i delitti di attentanto sono denominati anche reati di pericolo con dolo di danno.
Nelle forme anticipate di incriminazione, va condotto un giudizio ex ante o una verifica ex post?
Un giudizio ex ante, ma tenendo conto di ogni circostanza utile a riconoscere la possibilità che un osservatore dotato di capacità di previsione normali si sarebbe comportato allo stesso modo dell’agente concreto, attraverso un meccanismo di immedesimazione che consenta una previsione postuma sugli sviluppi dell’azione che possa essere ritenuta ragionevole secondo parametri medi di valutazione.
Cos’è il bene giuridico oggetto dell’offesa?
Il bene giuridico oggetto dell’offesa è l’interesse individuale o collettivo tutelato dalla disposizione incriminatrice.
Deve essere preesistente alla stessa disposizione incriminatric e si distingue dalla ratio della norma (= il fine di politica criminale perseguito dal legislatore attraverso l’incriminazione).
Il tema del bene giuridico si intreccia con quello dell’offesa, poiché il ricorso alla tutela penale non può che rivolgersi a beni primari, meritevoli di una tutela rafforzata, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio del diritto penale come extrema ratio.
Quali beni rientrano tra i beni primari tutelati dal diritto penale?
I beni costituzionalmente orientati, che in quanto tali vincolano il legislatore penale
Lo stesso non può dirsi per i beni emergenti (es. vita dell’embrione), che prendono forma nell’odierno scenario socio-culturale, o i beni-mezzo, strumentali alla realizzaizone dei beni primari (es. patrimonio, beni collettivi, salute, sicurezza …). Peraltro, in tali ipotesi si ritiene che il diritto penale abbia pur sempre determinati margini di operatività, qualora l’offesa a tali beni possa colpire anche i beni-fine (es. vita, integrità fisica).