P2C4 Il nesso di causalità Flashcards
Cosa stabilisce l’art. 40 cp?
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Evoluzione delle teorie sul nesso di causalità
La teoria della condicio sine qua non, o dell’equivalenza causale
Secondo la formulazione originale teoria, la condotta dell’evento può essere considerata causa dellevento solo qualora sia accertato che, senza di essa, l’evento non si sarebbe verificato (procedimento di eliminazione mentale).
Pertanto, l’evento sarebbe il risultato di tutte le condizioni necessarie a produrlo, riferibili a fattori naturali o umani.
[Es. evento: omicidio per avvelenamento = cause: assunzione di sostanza, condotta umana della somministrazione, condotta umana della vendita …]
Le criticità della teoria sono evidenti: la teoria conduce ad un regresso ad infinitum nell’individuazione delle cause comunque determinative dell’evento (paradosso della madre: anche la condotta della madre del reo che lo ha concepito è rilevante?) *
A venire in riferimento come correzione della teoria della c.s.q.n, è la teoria della causalità adeguata, che mira a ridurre gli eccessi della teoria condizionalistica, selezionando come cause penalmente rilevanti soltanto gli antecedenti che siano adeguati a produrre l’evento secondo un criterio di ordinaria prevedibilità, in base al principio dell’id quod plerumque accidit. La condotta umana deve cioè essere idonea a determinare l’evento secondo la comune esperienza.
Anche qui, però, nonostante l’efficace limitazione proposta dalla teoria, si ravvisa un’eccessiva estensione dell’area di irresponsabilità penale, escludendosi il nesso di derivazione causale per ogni evento che si presenti come semplicemente anomalo, e l’applicazione del criterio dell’esperienza comune nella prevedibilità degli eventi peccherebbe di indeterminatezza.
Un tentativo di superamento è stato proposto dalla teoria della causalità umana: l’innovativa è quella di individuare la causalità non tanto nella condotta autonomamente considerata, quanto nell’uomo stesso. Di conseguenza, per l’accertamento del nesso causale, la domanda non sarebbe se l’azione possa essere ritenuta causa dell’evento quanto se l’uomo possa considerarsi autore dello stesso, rendendo imputabili all’agente solo gli eventi compresi nella sua sfera di signoria. Anche qui le critiche: si fa ricadere tutto nella sfera soggettiva dell’agente, confondendola con l’elemento oggettivo
Una soluzione viene fornita dal modello della c.d. sussunzione sotto le leggi scientifiche, ovvero che l’evento è antecedente rilevante se è certo per la miglior scienza presente nel momento storico di riferimento o almeno altamente probabile, secondo il criterio di probabilità logica.
[che ha due tratti distintivi: 1) non si qualifica come teoria autonoma, 2) assume i tratti di metodo di accertamento generalizzante, ossia un metodo ancorato a leggi ed enunciati generali-scientifici, tali da esprimere una successione regolare di accadimenti, limitando l’arbitrio del giudice.]
Limite a tale modello si consta nel fatto che risulta determinante, non tanto la probabilità statistica dell’evento, quanto la probabilità logica o l’alta credibilità razionale, ossia con una propria valenza processuale, potendo o meno confermare le risultanze della legge scientifica a seconda del quadro probatorio del caso. Qualora sia assente una legge scientifica di copertura, il giudice dovrà accertare il nesso di causalità partendo dalle massime di esperienza o del senso comune.
Un’ultima recente teoria (c.d. dell’imputazione oggettiva dell’evento), nata dall’esigenza di evitare le inaccettabili conseguenze di una meccanica applicazione della formula della condicio sine qua non, in specie con riguardo ai casi di decorso causale atipico, offre una nuova ipotesi di individuazione del nesso eziologico. Secondo tale teoria, i criteri per l’imputazione oggettiva dell’evento lesivo sono fondamentalmente due:
* quello dell’aumento del rischio, secondo il quale l’imputazione obiettiva dell’evento presuppone
oltre al nesso condizionalistico, che l’azione in questione abbia di fatto aumentato la probabilità di
verificazione dell’evento dannoso, oltre quanto giuridicamente consentito. Così, ad esempio, è
senz’altro da escludere che l’invito rivolto allo zio dal nipote aumenti le chances che quest’ultimo
muoia per incidente aereo (il rischio morte per incidente aereo è infatti uniformemente distribuito
nello spazio e nel tempo), mentre l’istigare un tossicodipendente, sia pure già fisicamente debilitato,
a riprendere l’assunzione di eroina, aumenta le probabilità di verificazione dell’evento letale;
* quello dello scopo della norma secondo il quale l’imputazione viene meno tutte le volte in cui
l’evento che si verifica, pur essendo riconducibile alla condotta dell’autore, non costituisce
concretizzazione dello specifico rischio che la norma di volta in volta violata mira a prevenire.
Tale criterio tuttavia non va esente da critiche in quanto suscettivo di esiti non sempre univoci: così
ad es. nel caso da ultimo citato del tossicodipendente, la riconducibilità dell’evento morte allo spacciatore potrebbe da un lato sostenersi se si ritiene che tra gli scopi della norma che punisce il
traffico di stupefacenti vi sia quello di tutelare la vita degli assuntori di droga, e dall’altro lato
escludersi se si ritiene che la tutela della vita rientra solo tra i fini indiretti perseguiti dal legislatore
In generale, cosa enuncia il modello della sussunzione sotto le leggi scientifiche?
Secondo il modello della sussunzione sotto le leggi scientifiche, la condotta potrà essere considerata condizione necessaria dell’evento solo qualora - secondo la migliore scienza ed esperienza del momento del giudizio - sia possibile asserire con certezza o con elevata probabilità logica che l’evento sia conseguenza della stessa.
I criteri di accertamento del nesso di causalità sono gli stessi nel caso di reati colposi rispetto ai reati dolosi?
I criteri di accertamento del nesso causale finora analizzati sono valevoli anche in tema di reati colposi.
Tuttavia, la c.d. causalità della colpa ed il suo accertamento assumono tratti del tutto peculiari. Infatti, il reato colposo è caratterizzato dalla sostituzione del comportamento legittimato da regole cautelari con una condotta illecita e negligente, il che si riflette sulle modalità con cui si svolge il giudizio controfattuale. Nel caso di reati colposi il giudizio predittivo sarà fondato sul doppio processo della eliminazione della addizione mentale: bisogna verificare cosa sarebbe accaduto in assenza della condotta illecita, e pertanto se in presenza della condotta doverosa e conforme alle regole di diligenza, l’evento si sarebbe ugualmente verificato.
Quale articolo si deve applicare nel caso in cui, all’interno del decorso causale, si inseriscano più cause idonee a cagionare l’evento?
Nei casi in cui si ha interferenza o concorso di cause, si applica:
L’art. 41 Cp - “Concorso di cause”
Disciplina che l’interprete deve seguire qualora l’evento sia risultato di un complesso di fattori causali
PRIMO COMMA: VERA IPOTESI DI CONCORSO CAUSALE
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.
[Applicazione del principio di equivalenza delle cause, considerate come condizioni equivalenti per la verificazione dell’evento]
SECONDO COMMA: CONCORSO APPARENTE DI CAUSE
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Ipotesi di causalità cumulativa e di causalità addizionale
Nell’ipotesi di causalità cumulativa, le concause sono tutte necessarie ma non sufficienti per la determinazione dell’evento.
[Tizio percuote Caio, che muore però solo per la presenza delle percosse di Sempronio. Entrambe le azioni sono insufficienti autonomamente per la verificazione dell’evento]
Nell’ipotesi di causalità addizionale, le concause concorrono tra loro in modo autonomo e sufficiente per la determinazione dell’evento
[Tizio e Sempronio versano ciascuno all’insaputa dell’altro una dose letale di veleno nella bevanda di Caio, che muore]
Ipotesi di causalità alternativa ipotetica
L’ipotesi di causalità alternativa ipotetica si distingue dalla causalità addizionale e dalla causalità cumulativa perché non pone mai un problema di concause: le cause agiscono alternativamente e il secondo fattore di condizionamento viene preso in considerazione solo in quanto avrebbe (idealmente) potuto cagionare l’evento.
Interruzione del nesso causale
Art. 41 co2 cp
“Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. …”
Bisogna notare che il fattore causale interruttivo non può mai essere autonomo e indipendente dal precedente, altrimenti si avrebbe mera concausa (co1). Inoltre, il fattore interruttivo al contrario della concausa (co1) può solo essere posteriore, e mai contemporaneo o antecedente.
La causa sopravvenuta per essere idonea ad escludere il nesso causale deve innescare un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto al rischio originario attivato dalla condotta del primo agente.
“… In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.”
Nella seconda parte del secondo comma, si prevede che, nel caso di interruzione del nesso causale, la condotta precedente è causa di un evento distinto, cui può attribuirsi responsabilità penale autonoma, e costituisce allo stesso tempo occasione del fattore causale successivo che, sganciandosi dal decorso causale precedente, causa a sua volta un evento concreto che muta di qualità e quantità rispetto al precedente.
In forza del principio di personalità della responsabilità penale, quindi, ogni individuo risponde del rischio creato in proprio, successivamente concretizzatosi in un evento tipico distintO (SORTA DI CANONE DI SPECIALITA’ DELL’IMPUTAZIONE)
Poi, da qui (pag 240) a pag 244, da rivedere
Che differenza c’è tra azione ed omissione nell’art. 40?
Nessuna dal punto di vista della norma, come descritto limpidamente dall’art. 40 comma 2 cp. Tuttavia, dal punto di vista meramente naturalistico, l’omissione, essendo un non facere, un quod vacui, sarebbe priva di ogni efficacia causale.
Per equiparare causalità omissiva e causalità commissiva, quindi, c’è bisogno di un esplicito preesistente obbligo giuridico di impedire l’evento, che è obbligo di garanzia, in quanto teso a proteggere ed impedire l’offesa di beni giuridici altrui per l’incapacità del titolare di proteggerli adeguatamente, giustificato sulla base dei principi solidaristici costituzionali.
Distinzione tra obblighi di garanzia e obblighi di sorveglianza/di attivarsi
Obbligo di garanzia è tale in quanto teso a proteggere ed impedire l’offesa di beni giuridici altrui per l’incapacità del titolare di proteggerli adeguatamente, giustificato sulla base dei principi solidaristici costituzionali.
Obblighi di sorveglianza postulano obblighi di vigilanza sulle altrui attività ma in assenza di poteri o doveri di impedimento dell’evento.
[es. Obbligo di controllo del datore di lavoro in caso di delega delle funzioni]
Obbligo di attivarsi sarebbe peculiare per il fatto di essere esente da qualsiasi preesistente obbligo giuridico, sorgendo un obbligo di impedimento al verificarsi di determinati presupposti di fatto
[593: Omissione di soccorso]
Qual’è la fonte giuridica dell’obbligo di attivarsi?
Secondo la teoria formale, fonti di tale obbligo sono:
- legge
- contratto
- precedente azione pericolosa del soggetto
[Teoria discutibile, non esistendo fonti formali a sostegno del terzo punto e non risolvendo i problemi di assunzione dell’obbligo in caso di invalidità del contratto]
Secondo la teoria sostanzialistica, si prescinde da qualsiasi fonte formale, concentrandosi sulle posizioni di garanzia assunte in via di mero fatto, dovute ad una presa in carico del bene giuridico o a rapporti di convivenza che facciano sorgere un vincolo di tutela del garante nei confronti del bene giuridicamente tutelato.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, dovrebbe accogliersi una teoria mista, che veda come fonti giuridiche:
- la legge, del diritto pubblico e privato (contratto)
- assunzione volontaria (es. baby sitter saltuaria)
Rispetto al contenuto degli obblighi di garanzia, quali categorie di garanti esistono?
I garanti possono assumere:
- Posizione di garanzia c.d. di protezione, che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne l’integrità (es. genitori, medici …)
- Posizione di garanzia c.d. di controllo, che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto
Obbligo dei genitori di tutelare la prole sarebbe un obbligo di protezione in senso lato, mentre l’obbligo del datore di lavoro di tutelae il lavoratore da certe fonti di rischio sarebbe un obbligo di controllo in senso stretto-specifico.
Successione degli obblighi di garanzia
Affinché possa sussistere un’effettiva successione degli obblighi di garanzia, è necessario che l’obbligo giuridico in questione sia effettivamente delegabile, cosa che non è possibile:
- dal garante al garantito
- rispetto a obblighi connessi a pubbliche funzioni o derivanti da contratto intuitu personae
Inoltre, per perfezionare il trasferimento, questo dovrà consistere sia nel perfezionamento del contratto, che nell’effettiva presa in carico del bene
Finisci da quesito a pag 252 a 254