P4C2 Cause di non punibilità Flashcards

1
Q

La particolare tenuità del fatto

A

(art. 131-bis)
L’art. 131-bis è rubricato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”.

DISCIPLINA GENERALE
Tale articolo disciplina un istituto di natura sostanziale riconducibile al novero delle cause di non punibilità “in senso stretto” , dal momento che presuppone l’esistenza di un fatto di reato che, pur conservando il proprio disvalore, si sceglie di non punire per ragioni di mera opportunità politico-criminale, come dimostrato anche dalla conservazione degli effetti civili e amministrativi derivanti dal reato stesso.

La natura sostanziale dell’istituto implica sotto il profilo intertemporale la sua riconduzione alla disciplina dell’art. 2, co. 4 c.p., consentendo l’applicazione dell’art. 131-bis anche per i fatti commessi prima dell’introduzione della norma stessa, con il limite del giudicato penale (dato che, con tutta evidenza, è una modificazione della legge penale che incide solo sull’irrogazione della pena, e non sulla rilevanza penale del fatto).

MODIFICHE DELLA RIF. CARTABIA
La disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata modificata dalla Riforma Cartabia, che ha modificato l’ambito di applicabilità dell’istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni, indipendentemente dall’entità del massimo edittale della stessa pena detentiva.
Si determina in tal modo un significativo ampliamento della causa di non punibilità.
Al contempo, il decreto legislativo limita l’ampliamento operato dell’ambito di applicazione della causa di esclusione della punibilità, escludendo che nel suo perimetro rientrino i reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché ulteriori reati di particolare gravità, elencati al co. 3.

APPLICABILITA IN CONCORSO CON ATTENUANTE O EL. COST.
In base all’ultimo comma dell’articolo, per come estensivamente interpretato dalla giurisprudenza, la causa di non punibilità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante o come elemento costitutivo di una fattispecie incriminatrice.

REQ. SOGG. E OGG.
Per l’applicabilità di tale causa di non punibilità è richiesto sotto il profilo oggettivo, la** particolare tenuità dell’offesa** e sotto il profilo soggettivo la non abitualità del comportamento.
Rispetto al presupposto OGG. la stessa norma indica quali indici della particolare tenuità dell’offesa le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo da valutarsi ai sensi del comma 1 dell’art. 133.
Rispetto al presupposto SOGG. della non abitualità del comportamento, il comma 3 dell’art. 131 bis elenca una serie di ipotesi in cui il comportamento deve ritenersi abituale, così escludendo l’applicazione dello stesso:
i) il caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
ii) il caso in cui abbia commesso più reati della stessa indole anche se ciascuno di essi in particolare tenuità;
iii) il caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

La Cassazione ha poi affermato che il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall’esistenza di un precedente penale gravante sull’imputato, pur quando sulla base di esso sia stata negata la sospensione condizionale della pena, dovendosi tenere distinti anche sul piano motivazionale i rispettivi giudizi.

Un ulteriore problema riguarda l’applicabilità dell’istituto a quelle fattispecie incriminatrici che prevedono soglie di rilevanza penale del fatto. In particolare, ci si chiede se sia possibile per il giudice escludere la punibilità per un fatto che abbia superato le soglie stabilite dalla legge e considerarlo comunque particolarmente tenue.
La questione è stata dunque risolta dalle Sezioni Unite con due sentenze gemelle (nn. 13681 e 13682 del 2016):
- Nella prima, che si riferiva ad un’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, le Sezioni Unite rilevano che la causa di non punibilità esige una valutazione complessiva che abbia di mira le modalità della condotta e l’esiguità dell’offesa effettiva o potenziale, e che pertanto non sussistono reati per i quali sia inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto.
- Stessi approdi interpretativi si ricavano dalla seconda (sul rifiuto di sottoporsi ad alcoltest) nella quale, pur muovendo da premesse normative in parti differenti, la Cassazione ribadisce il principio di diritto che la previsione di una o più soglie di rilevanza penale della condotta non è ostativa in astratto all’applicabilità della causa di non punibilità in questione.

Ulteriore aspetto attiene all’applicabilità della causa di non punibilità agli illeciti dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. In particolare, ci si è domandati se l’ente possa approfittare di una assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis della persona fisica. Di recente, la Suprema Corte ha affermato che «in tema di responsabilità degli enti non è ammissibile la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p.», in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale della persona fisica e quella amministrativa dell’ente, che trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico.

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2
Q

Causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e Reato impossibile

A

Per quel che attiene alle differenze con l’istituto del reato impossibile (art. 49, co. 2), la Cassazione ha affermato che l’art. 131 bis ed il principio di inoffensività in concreto operano su piani distinti, presupponendo il primo, un reato perfezionato in tutti i suoi elementi compresa l’offensività, ma di consistenza talmente minima da ritenersi irrilevante ai fini della punibilità, mentre il secondo il caso in cui l’offesa manchi del tutto, escludendo la tipicità normativa e la stessa sussistenza del reato.

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3
Q

Improcedibilità per particolare tenuità del fatto

A

L’art. 34 d.lgs. 274/2000 prevede l’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto.

La natura processuale della norma, tuttavia, non ne intacca le risultanze di diritto sostanziale potendosi dunque inquadrare tra le “cause concomitanti di esclusione della punibilità”.

Infatti, l’art. 34 impedisce l’esercizio dell’azione penale quando il fatto si connota per l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato ma anche per la sua occasionalità e per il tenue grado di consapevolezza. Inoltre, si prescrive di tener conto «del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini

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