P1C3 Il principio di irretroattività della legge penale Flashcards
Quale principio viene sancito all’art. 25 c.2 Cost.?
Principio di irretroattività della legge
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Tale principio viene ribadito:
- sul versante penalistico all’art. 2 c.1 cp
- sul versante internazionale all’art. 7 c.1 CEDU
ART 2, C.1 CP
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
ART. 7 C.1 CEDU
Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale
Il divieto di retroattività vige per le misure di sicurezza?
No, non essendo possibile rinvenire una loro menzione nell’art. 25 Cost.
Ciò significa che sarebbe possibile applicare una misura di sicurezza (nuova, o comunque più sfavorevole) introdotta da una legge successiva a quella vigente al momento della commissione di un fatto preveduto dalla legge dall’art. 202 cp.
Tuttavia, si afferma che non possa scattare alcuna misura di sicurezza se tale fatto non costituisca reato già secondo la legge vigente al momento della sua commissione, o sia stato abolito da legge successiva.
Discorso simile per le misure di prevenzione ante delictum, per le misure alternative alla detenzione [pag. 76] e per le norme processuali, che si ritengono generalmente escluse dall’applicabilità della retroattività.
Principio del tempus regit actum
Rispetto alle norme processuali, si deve distinguere tra gli atti già compiuti, che rimangono validi anche dopo il mutamento di disciplina, e gli atti da compiere che, sebbene connessi ai primi, ricadono immediatamente nella nuova disciplina.
La prescrizione
Rispetto alla prescrizione, la Consulta e la Corte Suprema vi riconoscono valore di norma “sostanziale”, mentre la Corte EDU, per escluderla dal campo di applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole (es. termine più breve) vi riconosce valore squisitamente “processuale”
La legge di interpretazione autentica è retroattiva?
Solo “apparentemente”. Tramite la legge di interpretazione autentica si chiarisce, ma non si modifica, il significato di una precedente legge, imponendo una tra le interpretazioni possibili.
Quale divieto si pone in posizione complementare rispetto al principio di irretroattività?
Il divieto di ultrattività delle norme penali sfavorevoli, in base al quale quest’ultime, una volta abrogate, non possono trovare applicazione per fatti commessi dopo la cessazione della loro vigenza.
Qual’è la ratio dietro il principio di retroattività della norma penale favorevole?
Si ritiene che la retroattività della norma penale più favorevole, espressa all’art. 2 c.2 cp, trovi fondamento costituzionale nel principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. , in quanto sarebbe irragionevole, e pertanto discriminatorio, soltanto in ragione del diverso tempus commissi delicti, continuare a punire un soggetto per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce più reato (o comunque applicare una pena più severa di quella prevista da una legge entrata in vigore prima del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna).
ART.2 C.2-3
Qual’è la ratio dietro il divieto di retroattività della norma penale sfavorevole?
Tale divieto si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell’esigenza della “calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale,
ART.2 C.1
In che modo rileva il principio di retroattività della norma penale pià favorevole?
Tale principio assurge al rango di principio generale dell’Unione Europea, e lo fa in modo particolarmente significativo con la sentenza Scoppola c. Italia
È possibile ammettere deroghe al principio di retroattività della norma penale più favorevole?
Sì, e lo vediamo nella sentenza della CEDU Scoppola c. Italia.
La questione di legittimità è stata posta nella parte in cui la l. 251/2005 limita l’applicabilità dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti in grado d’appello o di cassazione.
In questo caso la Corte Cost., pur non usando i contro-limiti, ha stabilito che sarebbe la stessa CEDU ad ammettere tali possibili deroghe al principio di retroattività della norma penale più favorevole, e ciò quando: la legge più favorevole intervenga:
- dopo una sentenza irrevocabile di condanna
- in contesti fattuali o normativi del tutto disomogenei rispetto a quelli precedenti
- ogniqualvolta, più in generale, la deroga costituisca il risultato di un ragionevole bilanciamento con interessi costituzionalmente protetti e sia pertanto supportata da una valida giustificazione.
Sentenza Contrada c. Italia
RIVEDI p. 81
QUESITO: Sussiste un obbligo, per il giudice penale che accerti l’avvenuta depenalizzazione del fatto di reato, di disporre la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa in vista dell’adozione del conseguente provvedimento sanzionatorio?
«Nel caso di depenalizzazione non si può ragionare nel senso della c.d. persistenza dell’illecito, dal momento che nella metamorfosi di esso (da penale ad amministrativo), non solo si modifica la natura della sanzione, ma è anche escluso il rilievo penale del precetto a seguito di una diversa valutazione del disvalore sociale del fatto: ciò che implica introduzione ex novo dell’illecito amministrativo, con
il duplice corollario del divieto di una lettura dell’art. 2, co. 4, c.p. come riferibile con riferimento alle condotte alla successione nel tempo tra legge penale e legge punitiva amministrativa non solo alle previsioni sanzionatorie di fatti dapprima leciti, ma anche ai casi di ‘degradazione’ dell’illecito da penale ad amministrativo; né vi è alcun obbligo per il giudice penale di disporre, con la sentenza di proscioglimento “perché il fatto non è (più) preveduto dalla legge come reato”, la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa competente all’irrogazione della sanzione» [Cass. pen., Sez. Un., 29 marzo 2012, n. 25457.
La norma abrogatrice (in questo caso di depenalizzazione della sanzione penale ad amministrativa) produce retroattività illimitata, cosi che, se non è ancora intervenuta una sentenza definitiva, il giudice pronuncerà una sentenza di proscioglimento “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.
Cos’è la successione di leggi modificativa?
Fenomeno per cui nuove norme non cancellano ipotesi criminose o ne introducono di nuove, bensì disciplinano diversamente fatti già costituenti reato e destinati ancora ad esserlo.
ART. 2 C.4 CP
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Come si stabilisce la norma più favorevole al reo ai sensi dell’art. 2 c.4 cp?
Per stabilire quale sia la norma più favorevole per l’art 2 c.4 cp (successione di leggi modificativa), il giudizio va compiuto in concreto sulla base di tutte le circostanze del caso e il giudice dovrà pertanto applicare idealmente al caso di specie tutte le discipline frattanto succedutesi nel tempo, per poi confrontare i risultati e privilegiare quello complessivamente più favorevole al reo.
Es. se una legge successiva modifica la pena principale di un reato innalzando il massimo ma diminuendo il minimo, il giudice dovrà prima decidere se applicare, secondo l’art. 133 cp, la pena minima o massima, e soltanto poi applicare la disciplina più favorevole.
Se una legge posteriore abbassa la pena ma introduce una misura di sicurezza, il giudice deve preferire la disciplina precedente in quanto pena+mis.sicurezza determina un trattamento complessivamente più sfavorevole