P5C5 Sanzioni civili derivanti da reato Flashcards
[1] Le sanz. civili derivanti da reato: disciplina e singole previsioni
Disciplina e singole previsioni delle sanzioni civili derivanti da reato
Le sanzioni civili derivanti da reato possono essere distinte in 2 gruppi:
- le obbligazioni verso la vittima (restituzioni, risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza)
- le obbligazioni verso lo Stato (rimborso delle spese per il mantenimento negli stabilimenti e di quelle del processo)
ESTINZIONE DEL REATO ED ESTINZIONE DELLE OBBL. CIVILI
L’art. 198 prevede che «l’estinzione del reato o della pena non comporta l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti da reato».
185(1): OGNI REATO OBBLIGA ALLE RESTITUZIONI
Ai sensi dell’art. 185, co. 1, ogni reato obbliga alle restituzioni (a norma delle leggi civili), le quali in particolare consistono nella reintegrazione dello stato di cose esistente prima della commissione del fatto criminoso. Parte della dottrina ha notato come l’effettiva restituzione non escluda la possibile sussistenza di un danno risarcibile (ad es. quello per il mancato uso di un’auto che sia stata rubata e poi restituita dal responsabile del furto). Chiaramente, in alcune ipotesi di reato il danno risarcibile non sussiste (ad es. l’illegale detenzione di armi) o è una mera conseguenza dell’offesa tipica (ad es. la necessità di risarcire i danni alla famiglia della vittima di un omicidio), tuttavia, è confermato dalla giurisprudenza che in riferimento ai reati con danno civile immanente (si pensi all’ipotesi di furto) o addirittura previsto come elemento costitutivo del reato, non è possibile distinguere, almeno a livello processuale, il danno criminale da quello risarcibile, con la conseguenza che in tali circostanze il reato integrerà la fattispecie dell’illecito civile.
185(2): RISARCIMENTO DEL DANNO
Ai sensi dell’art. 185, co. 2 sussiste in capo al condannato, l’obbligo al risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale.
Il DANNO PATRIMONIALE consiste in una diminuzione patrimoniale che ricomprende sia il danno emergente che il lucro cessante.
Sono considerati come DANNO NON PATRIMONIALE:
i) il c.d. danno morale, consistente nella sofferenza fisica o psichica o nel pregiudizio sociale subiti dalla vittima, che riceverà un compenso pecuniario non a titolo di reintegrazione ma come soddisfazione del male patito
ii) il c.d. danno biologico, inteso dalla Consulta come il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento psichico che sostanzia il danno morale soggettivo derivante dal reato»
iii) il c.d. danno esistenziale che costituisce una categoria residuale che comprende tutti gli altri «danni sostanzialmente non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti».
DIFFERENZA TRA 2043cc E 185cp
Si potrebbe essere portati a ritenere che la disciplina in esame condivida alcune analogie con quella prevista dall’art. 2043 c.c. In realtà, fra la responsabilità aquiliana e l’obbligo di risarcire i danni del reato che c’è una profonda differenza: nel primo caso si fa riferimento ad un fatto atipico, mentre il secondo ad un fatto rigorosamente tipico, da cui un danno risarcibile potrebbe anche non derivare.
IL “MERO DUPLICATO” DELLA GIURISPRUDENZA
Questa essenziale considerazione non è tenuta in conto dalla giurisprudenza, che considera l’art. 185 quale mero duplicato dell’art. 2043 c.c.
Da tale impostazione derivano degli effetti pratici assai rilevanti: nei giudizi civili attinenti ai procedimenti di risarcimento dei danni da reato viene infatti ritenuto sufficiente che l’accertamento del nesso di causalità fra i due elementi, pur dovendosi regolare sui principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sia sottoposto a regime probatorio “del più probabile che non”, mentre come noto nel processo penale vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”.
OPINIONE DELLA DOTTRINA PREVALENTE
La dottrina largamente maggioritaria ritiene, sulla base della contrapposizione tra la funzione pubblicistica della pena e quella privatistica del risarcimento del danno, che quest’ultimo abbia una natura giuridica rigorosamente civilistica. Tuttavia, una dottrina minoritaria segnala come il risarcimento del danno sia anche portatore di una componente pubblicistica che sembrerebbe coincidere in parte con le finalità classiche della pena. Pur non potendo negare gli effetti retributivi e preventivi che discendono dall’istituto in esame, la dottrina prevalente non ha accolto tale tesi, facendo presente che la natura reintegratoria del risarcimento, impedirebbe di valorizzare quei principi costituzionalmente garantiti che, nell’irrogazione della pena, impongono di avere il massimo riguardo verso la personalità ed il grado di colpevolezza dell’autore del fatto.
OBBL. DI PUBBL. DELLA SENTENZA DI CONDANNA
L’obbligo di pubblicazione a proprie spese della sentenza di condanna discende dalla commissione di un reato ogni qualvolta il giudice dovesse ritenere che tale operazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dalla commissione del reato.
Tale sanzione diverge dalla pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 19, che infatti oltre a costituire una pena accessoria, può essere comminata solo nei casi considerati dall’art. 36 (Specifica per l’ergastolo).
SPESE PER IL MANTENIMENTO NEGLI STABILIMENTI DI PENA
Le spese per il mantenimento negli stabilimenti di pena sono poste a carico del condannato, per le quali risponde nei confronti dello Stato con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
L’obbligazione in questione, stante il suo carattere personale, non si estende alla persona civilmente responsabile, né si trasmette agli eredi del condannato.
SPESE PROCESSUALI
Da parte del condannato sono altresì dovute allo Stato le spese processuali.
Qualora, tuttavia, il condannato si trovi in condizioni economiche disagiate e nel caso in cui sia stato anche detenuto o internato, abbia tenuto una condotta regolare, il debito delle spese del processo e per quelle del mantenimento è rimesso ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 115/2002.
[2] Garanzie per le obbligazioni civili derivanti da reato
Garanzie per le obbligazioni civili da reato
Nell’ordinamento penale sono state predisposte particolari garanzie per le obbligazioni civili da reato, costituite dal sequestro conservativo, dalla cauzione, dall’azione revocatoria e dai prelievi sulla remunerazione per il lavoro dei condannati.
SEQUESTRO CONSERVATIVO
Il sequestro conservativo è chiesto dal PM o dalla parte civile, SE vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle pene pecuniarie, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato.
Tale misura opera nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, sui beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme a lui dovute, ed ha l’effetto di rendere i crediti sopraelencati privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente.
CAUZIONE
Tuttavia, se l’imputato o il responsabile civile offrono una cauzione idonea a garantire tali obbligazioni, il giudice dispone che non si faccia luogo al sequestro conservativo.
AZIONE REVOCATORIA
L’azione revocatoria costituisce un ulteriore garanzia dei crediti indicati.
In particolare, gli atti compiuti dal colpevole dopo il reato:
- se sono a titolo gratuito, sono inefficaci rispetto ai crediti in questione, vigendo in proposito una presunzione di frode assoluta
- se sono a titolo oneroso ed eccedono la semplice amministrazione oppure la gestione dell’ordinario commercio, generano una presunzione di frode relativa e la revoca è subordinata alla prova della malafede dell’altro contraente.
Per quanto concerne gli atti compiuti dal colpevole fino ad un anno prima del reato,
- se sono a titolo gratuito sono inefficaci qualora se ne provi la frode
- se sono a titolo oneroso ed eccedono la semplice amministrazione oppure la gestione dell’ordinario commercio, per concedere la revoca si esige che anche l’altro contraente sia in malafede.
L’art. 195 c.p. ribadisce la regola secondo cui i diritti acquisiti a titolo oneroso da terzi in buona fede non possono essere pregiudicati dall’inefficacia dell’atto.
PRELIEVI SULLA REMUNERAZIONE X LAVORO DEL CONDANNATO
Infine, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 24 ord. pen. salvo che l’adempimento dell’obbligazione sia altrimenti eseguito, il prelievo sulla remunerazione per il lavoro prestato dei condannati viene effettuato sui 2/5 della stessa.
[3] Le obbligazioni civili per le pene pecuniarie
Le obbligazioni civili per le pene pecuniarie
Il codice prevede 2 particolari ipotesi di obbligazioni civili per le multe e le ammende.
OBBL. CIV. PER LE PENE PEC. INFLITTE A PERSONA DIPENDENTE
L’obbligazione civile per le pene pecuniarie inflitte a persona dipendente, prevista dall’art. 196 c.p. nei confronti della persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o vigilanza su un altro soggetto, qualora quest’ultimo commetta un reato, risultando poi insolvibile.
Tale obbligazione consta del pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, e potrà sussistere in capo al soggetto garante, soltanto in riferimento a violazioni di disposizioni che quest’ultimo era tenuto a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente, ai sensi delle norme sul concorso di reati.
OBBL. CIV. DELLE PERS. GIURID. PER PAGAMENTO PENE PECUNIARIE
L’obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle pene pecuniarie, previste dall’art. 197 c.p., nei confronti degli enti forniti di personalità giuridica, eccetto lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora chi ne abbia la rappresentanza, l’amministrazione o sia con essi in rapporto di dipendenza, commetta un reato, risultando poi insolvibile.
L’obbligazione consta del pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole e potrà sussistere in capo all’ente soltanto in riferimento ad un reato che costituisca la violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole all’interno dell’ente o che sia stato commesso nell’interesse di quest’ultimo.
L’ELEMENTO COMUNE DELL’INSOLVIBILITÀ
Tali obbligazioni, nascendo entrambe nel caso di insolvibilità del condannato, hanno carattere sussidiario. Qualora la persona fisica o giuridica preposta al pagamento dovesse, a sua volta, risultare insolvibile, si opererà, a scapito del solo condannato, la conversione delle pene pecuniarie a norma dell’art. 136 c.p.
ESTINZIONE DI TALI OBBLIGAZIONI
Queste due ipotesi di obbligazioni civili derivanti da reato sono le uniche che si estinguono all’estinguersi del reato o della pena (art. 198 c.p.).