P2C2 La condotta punibile Flashcards

1
Q

Cosa sono i presupposti alla condotta punibile?

A

I presupposti della condotta sono gli antecedenti logici dell’azione, ovvero le circostanze di fatto o di diritto che devono preesistere o essere concomitanti alla condotta attiva od omissiva, affinché il fatto assuma rilevanza penale.

[Es. stato di gravidanza, presupposto del delitto di aborto; precedente matrimonio, presupposto del delitto di bigamia]

Non fanno parte della condotta del reato, ma possono riguardare soggetto attivo e passivo del reato, oggetto materiale, contesto nel quale si realizza la condotta

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2
Q

Cos’è l’oggetto materiale della condotta?

A

L’oggetto materiale della condotta è la cosa o la persona sulla quale ricade l’attività illecita dell’autore del fatto, come:
- il bene nei reati contro il patrimonio,
- l’essere umano nei reati contro la persona.

Si distingue dall’oggetto giuridico del reato, ossia l’interesse tutelato dalla norma (delitto di percosse ha ad oggetto materiale del reato il corpo umano e ad oggetto giuridico l’incolumità individuale)

Si distingue dal soggetto passivo del reato, ossia il titolare del bene protetto dalla fattispecie incriminatrice, non la persona sulla quale ricade materialmente l’attività delittuosa (642: mutilazione fraudolenta della propria persona)

L’oggetto materiale può essere unico o anche plurimo (es. furto ha ad oggetto 1+ cose materiali, rapina necessariamente sia su una cosa che su una persona …). Sotto questo profilo, è interessante l’incidenza che l’oggetto materiale può avere sull’unità o pluralità di reati, in particolare sul concorso di reati

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3
Q

QUESITO È possibile individuare l’unità o la pluralità di reati mediante il riferimento all’oggetto materiale del reato?

A

«Il concorso formale tra i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente è escluso nel caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, siano contestuali e vengano poste in essere dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti, che ne risponderanno a titolo di concorso, poiché, in tal caso, la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere assorbita in quella più grave (in motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, ove le condotte siano distinte sul piano ontologico e cronologico, si è in presenza di pluralità di reati, eventualmente unificabili per continuazione)»
[Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2009, n. 8163, Merano].

Per determinare se si è di fronte a un reato o una pluralità di reati, vengono in soccorso:
- il criterio temporale, vuole che il carattere unitario dell’azione sia determinato dalla contestualità dei suoi atti
- il criterio teleologico, individua un’unica azione, ancorché composta da una molteplicità di atti, ogni volta che questi siano diretti al conseguimento di un unico risultato

Nella giurisprudenza, generalmente si riscontra una pluralità di reati nel caso in cui la condotta criminosa si rivolga nei confronti di più soggetti passivi, e non di un medesimo soggetto passivo.

Tuttavia, vi è un orientamento giurisprudenziale che tende a riconoscere una pluralità di reati quando siano lesi i beni personalissimi del medesimo soggetto passivo (es. calunnia, molteplici denunce

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4
Q

Chi è il soggetto attivo del reato?

A

Il soggetto attivo del reato è colui che pone in essere il fatto illecito penalmente rilevante

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5
Q

Chi può essere il soggetto attivo del reato?

A

Ogni essere umano può rendersi autore di un reato in quanto soggetto al diritto penale (capacità penale)

La capacità penale va distinta dalla capacità alla pena, propria di tutti i soggetti imputabili, e la capacità alle misure di sicurezza, che dipende dalla pericolosità sociale del soggetto.

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6
Q

Reato comune e reato proprio

A

Il soggetto attivo del reato, nella maggior parte dei casi, può essere chiunque, e allora la fattispecie penale viene qualificata come reato comune.

Al contrario, si è in presenza di un reato proprio qualora il fatto possa essere compiuto solo da soggetti con particolari qualifiche naturalistiche (essere madre nel delitto di infanticidio) o giuridiche (pubblico ufficiale nel reato di peculato)

Il reato proprio trova la sua ragion d’essere nell’attuale struttura sociale complessa, dove le funzioni sociali si distribuiscono in capo a singoli soggetti, le cui preesistenti qualifiche o qualità sono fondamento delle condotte, spesso omissive, che li fanno incorrere in fattispecie di reato.

[Motivo per cui l’omissione di soccorso è reato comune, non esistendo il “ritrovatore” come qualifica preesistente]

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7
Q

Distinzione interna ai reati propri

A
  • Reati propri esclusivi: nei quali la qualifica determina la rilevanza penale di fatti che di per se sarebbero leciti (es. reato di bigamia)
  • Reati propri semiesclusivi: nei quali, viceversa, la qualifica determina il mutamento del titolo del reato (es. pag 204)
  • Reati propri non esclusivi: nei quali, pur in assenza della qualifica soggettiva, i fatti commessi costituiscono pur sempre un illecito extrapenale
    (es. pag 204)
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8
Q

QUESITO La delega di funzioni implica l’automatico trasferimento della qualifica soggettiva? Quali sono le condizioni che esonerano il soggetto delegante dall’eventuale responsabilità penale per la violazione degli obblighi delegati? Permane un obbligo di controllo residuo in capo al titolare originario sull’operato del soggetto delegato?

A

«La delega di funzioni può essere desunta dalle dimensioni della struttura aziendale; a tal fine si richiede la presenza di un organizzazione con una complessa strutturazione gerarchica delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive. In ogni caso, tale delega implicita non può esonerare da responsabilità per ciò che riguarda le scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attengono direttamente alla sfera di responsabilità del datore di lavoro» [Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 36605, Giordano].

Rispetto alla delega di funzioni si annidano due questioni a cui occorre prestare attenzione:

1- requisiti necessari perché la delega possa assumere rilevanza penale

Il riferimento è ai requisiti della forma della delega (per iscritto) e delle dimensioni dell’impresa (divisione delle funzioni imposta dalla dimensione dell’impresa)

2- eventuale esenzione da ogni responsabilità

due teorie: una formalistica (resp. penale è connessa all’investitura formale, non c’è liberazione del rappresentante dell’ente) e una sostanziale-funzionalistica (resp. penale è di chi esercita di fatto i poteri corrispondenti alla qualifica). La seconda ha successo nel sistema penale odierno, ovviamente mantenendosi degli obblighi di sorveglianza sempre e inderogabilmente per i vertici.

In generale, la delega ha efficacia, ma non libera il delegante, che invece mantiene un obbligo di vigilanza.

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9
Q

Reati commissivi e omissivi

A

La condotta del reato può consistere in un’azione (reati commissivi) o in un’omissione (reati omissivi), o ancora in entrambe le ipotesi (reato a condotta mista)

Nel caso di reati commissivi, l’elemento materiale del reato si concretizza in un movimento corporeo idoneo ad integrare:
- le modalità o i mezzi tipici dei reati a forma vincolata.
- oppure, l’evento previsto dalla norma incriminatrice dei* reati a forma libera o casualmente orientati*

Nel caso di reati omissivi, l’elemento materiale del reato (omissione) consiste nel non compiere l’azione giuridicamente obbligatoria. È richiesto che il soggetto adempia un obbligo di facere la cui omissione costituisce reato.

A differenza dei reati commissivi, dove l’azione si manifesta nella realtà naturalistica, nei reati omissivi, l’omissione ha un’essenza normativa

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10
Q

Qual’è il fondamento giuridico dei reati omissivi?

A

Il fondamento dei reati omissivi è da rintracciarsi nell’affermazione dello Stato Sociale e del principio di solidarietà - art. 2 Cost.

Si richiede a taluni individui l’adempimento di specifici comportamenti per il soddisfacimento e la promozione di determinate esigenze tutelate dall’ordinamento

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11
Q

Reati omissivi propri e Reati omissivi impropri

A

Nei reati omissivi propri (o di pura omissione), la violazione riguarda la condotta descritta nella fattispecie incriminatrice, che nella maggior parte dei casi si troverà nella parte speciale.

All’interno di questi si riconoscono due categorie di fattispecie omissive:
- quelle pregnanti, nelle quali l’obbligo di agire costituisce una realtà naturalistica o sociale immediatamente riconoscibile dal soggetto
- quelle neutre, nelle quali l’obbligo di agire è artificioso, tale da rendere il disvalore del fatto non facilmente percepibile dai consociati poiché lontano dalla comune esperienza di vita o dal sistema dei valori riconosciuti
[Si pone qui un problema relativo alla sussistenza del dolo a prescindere dalla conoscenza dell’obbligo giuridico]

Nei reati omissivi impropri (o di non impedimento), la violazione consiste nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, in forza della clausola generale dell’art. 40 co2 cp:

“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

Si ricorre qui a margini molto ampi di discrezionalità per l’interprete, che deve ricostruire l’omissione impropria e inserirla nell’ambito della clausola generale.

[es. non allattare il neonato = cagionare omicidio]

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12
Q

Reati a condotta mista

A

Casi in cui la condotta del reato si costituisce di azioni ed omissioni, in cui i confini fra comportamenti attivi e passivi sono labili allorquando la responsabilità penale derivi dal fatto di non aver fornito le informazioni dovute: sebbene quindi la condotta sia giuridicamente un’omissione, si sostanzia in un facere.

(es. dissimulazione della realtà, occultamento …)

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13
Q

QUESITO Quando opera la clausola di equivalenza ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p.? A quali condizioni la condotta omissiva assume rilievo penale andando oltre la mera reticenza?

A

«Non risponde di omicidio colposo il sanitario al quale sia stata addebitata l’erronea o omessa diagnosi di una patologia a cui si ricolleghi la morte del paziente qualora non sia stato accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’azione doverosa avrebbe impedito la morte del paziente (nel caso concreto il paziente è deceduto per rottura intrapericardica di aorta non diagnosticata tempestivamente)» [Corte App., 24 gennaio 2012].

L’equivalenza omissione=azione all’art. 40 non è sempre possibile, in quanto nei reati omissivi il nesso di causalità consta della relazione fra l’intenzione/negligenza e l’evento del reato, sottintendendosi un giudizio di tipo ipotetico-prognostico fondato su un’operazione mentale che, non solo deve ricostruire il meccanismo di produzione dell’evento lesivo, ma deve anche stabilire se questo si sarebbe comunque verificato nonostante il compimento della condotta doverosa.

Il punto critico riguarda la prova di tale ricostruzione e i parametri statistico-probabilistici sui quali si fonda, registrandosi un’attenuazione del nesso di causalità a scapito del principio di offensività.

Inoltre, parte della dottrina ritiene che in tema di colpevolezza, non sia possibile un equiparazione netta tra “non impedire” e “cagionare”.

Altre problematiche in tema di dolo, colpa, tentativo, reati a condotta mista, da p. 211-214

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14
Q

Quali sono i requisiti minimi della condotta penalmente rilevante individuati dal’art. 42 co1 cp?

A

La coscienza e la volontà dell’azione o omissione.

Si differenziano dalla capacità di intendere e di volere, disciplinata all’art. 85 cp

ART. 42 CO1
Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà(1).

ART. 85
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile(1).

È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere(2).

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15
Q

Differenza tra Imputabilità e Suitas

A

Mentre l’imputabilità attiene ad uno status personale del soggetto agente e incide sulla sua capacità penale, la suitas riguarda il rapporto che intercorre tra:
- volontà del soggetto, e
- l’atto che egli ha compiuto

potendosi eventualmente escludere che gli siano attribuite le conseguenze penali che ne scaturiscono.

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16
Q

Questione degli atti involontari

A

Nonostante si affermi che vi è libera determinazone della volontà di agire del soggetto, che tra l’altro è condizione indefettibile sulla quale fondare il rimprovero penale, è stato osservato che esistono alcuni atti involontari che possono essere condotte-base di un reato.

[Es. fumatore getta mozzicone e genera incendio, medico dimentica tampone nelle viscere del paziente, madre soffoca neonato mentre dorme]

Secondo un determinato orientamento, atti involontari come questi sarebbero comunque attribuibili al soggetto agente sulla base della volontarietà dell’atto antecedente (es. decisione di dormire con il neonato). Tuttavia, l’art. 42 fa riferimento alla volontarietà del solo atto addebitato, e non di atti anteriori, magari irrilevanti o addirittura leciti.

Bisogna quindi operare una distinzione, tra
- atti di possibile inibizione dell’agente (atti propri)
- atti inconsci, neppur avvertiti dalla coscienza dell’agente che, anche lo fossero, sono determinati da una forza fisiologica o fisica non dominabile dalla volontà dell’agente medesimo.

17
Q

Quali atti rientrano nella categoria degli atti propri e non degli atti inconsci?

A

Quelli dove la coscienza e la volontà siano reali, ma anche potenziali, ovvero dove le condotte, seppur inconsapevoli, potevano essere impedite con uno sforzo maggiore della volontà del soggetto agente, ad esempio:
- riflessi istintivi e abituali (atto di buttare il mozzicone)
- atti dovuti a distrazione o dimenticanza (guidatore sovrappensiero che passa con il rosso)

18
Q

QUESITO Quando viene meno la responsabilità penale per carenza di coscienza e volontà? In quali casi gli accadimenti naturali e le inerzie meccaniche escludono la suitas della condotta? In che modo tale categoria si differenzia da quella dell’imputabilità?

A

«In tema di circolazione stradale e di responsabilità del conducente del veicolo, il malore improvviso dello stesso rientra nell’ambito dei fattori incidenti sulla capacità di intendere e di volere e non nel ‘caso fortuito’ di cui all’art. 45 c.p., trattandosi pur sempre di una infermità, ovvero di uno stato morboso, ancorché transitorio, ascrivibile alla previsione dell’art. 88 c.p. In altri termini, il malore improvviso non è ascrivibile alla categoria del caso fortuito dal momento che quest’ultimo presuppone pur sempre un’azione umana cosciente e volontaria, mentre il primo non possiede quelle connotazioni di coscienza e volontà che integrano quelle ‘condizioni minime’ richieste dall’art. 42 c.p. perché un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante» [Cass. pen., sez. IV, 14 febbraio 2013, n. 9172].

Risposte importanti da scrivere a pag. 216 fino a pag 217

ART. 45 CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE
Non è punibile(1) chi ha commesso il fatto per caso fortuito(2) o per forza maggiore(3).

ART. 88 CP - VIZIO TOTALE DI MENTE
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità(1), in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere

19
Q

Forza maggiore, costringimento fisico e caso fortuito

A

La coscienza e volontà dell’azione è sicuramente esclusa:
- nella forza maggiore, prevista all’art. 45 c.p. (causa naturale, come la tromba d’aria che travolge l’operaio al lavoro causandone la caduta che uccide il passante),
- come anche nel costringimento fisico (quando un essere umano che si serve del soggetto come strumento per commettere materialmente il reato), previsto dall’art. 46 c.p., che stabilisce come l’autore del costringimento risponde in luogo dell’autore materiale.
In entrambi i casi si tratta di una energia esterna, irresistibile, che determina il soggetto ad agire annullando il suo potere di decisione sul fatto.

L’art. 45 c.p. disciplina inoltre il caso fortuito, quale causa di esclusione da responsabilità: si tratta di una
circostanza imprevedibile ed inevitabile:
- che incide sul verificarsi dell’evento lesivo ed impedisce che il soggetto agente ne risponda (ad es.: il caso del malore improvviso che colpisce il guidatore generando un incidente).
- che interrompe ed esclude il nesso causale fra la condotta dell’agente e l’evento *(ad es.: soggetto ferito che perde la vita a causa di un incendio scoppiato nell’ospedale in cui era stato ricoverato). *