P3C2 Le circostanze del reato Flashcards
[1] Gli elementi circostanziali del reato
Cosa sono le circostanze del reato?
In assenza di una previsione normativa precisa, sono circostanze del reato quegli elementi accessori che accedono ad un reato già perfetto e completo dal punto di vista strutturale.
A differenz degli elementi costitutivi, che si rivelano essenziali per la configurabilità stessa del reato, gli elementi circostanziali hanno la funzione di trasformare il reato semplice in figura circostanziata, incidendo in primo luogo sulla dosimetria legale della pena.
La loro individuazione permette l’applicazione di norme dagli importanti risvolti pratici:
- art. 59 co.1,2: criteri di imputazione oggettiva delle circostanze attenuanti e di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti
- art. 60: circ. aggravanti e attenuanti in tema di errore sulla persona dell’offeso
- art. 69: concorso eterogeneo tra circostanze
ART. 59 - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti(1).
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa(2).
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(3)(4).
ART. 60 - Errore sulla persona dell’offeso
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato(1), non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti(2).
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l’età [539] o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa(3).
ART. 69 - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze(1).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato
Circostanze proprie e improprie
Come elementi che incidono sulla quantità di pena da irrogare in concreto al colpevole, le circostanze in senso tecnico si definiscono circostanze proprie in quanto determinano escursioni di pena extra edittali rispetto a quella stabilita per il fatto base.
Si distinguono in tal modo dalle circostanze improprie che, viceversa, sono fattori commisurativi della pena previsti dall’art. 133 e che più limitatamente sono coefficienti che fanno variare verso l’alto o il basso la pena entro le cornici edittali
Come distinguere tra elementi circostanziali e elementi costitutivi della fattispecie di reato
[!]
Non è sempre la norma a fornire indicazioni precise per stabilire se l’elemento in esame sia circostanza o elemento costitutivo.
Per il legislatore, a volte, sembra non sussistere alcuna differenziazione ontologica tra elementi costitutivi o circostanziali: è questo il caso dell’art. 84 ove, per l’integrazione del reato complesso, si richiede che gli elementi costitutivi o le cicrcostanze aggravanti vengano rappresentati da fatti che costituirebbero gia di per se autonomi reati.
La Giurisprudenza ritiene preferibile il criterio strutturale, nella sua accezione di specialità per aggiunta o per specificazione, per la distinzione tra elementi circostanziali ed elementi costitutiv, sicché puo dirsi che tra 640 (Truffa) e 640bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) il secondo è una circostanza aggravante. La seconda fattispecie, infatti, contenendo in se, attraverso un rinvio, tutti i caratteri propri della fattispecie ordinaria e differenziandosene per la presenza di elementi aggiuntivi, rappresenterebbe una fattispecie circostanziata di reato.
[!] Rivedilo con qualcuno
ART. 84 - REATO COMPLESSO
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato(1).
Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79
I delitti aggravati dall’evento sono fattispecie circostanziate o reati autonomi?
Possiamo considerare i delitti aggravati dall’evento, che, ancorché perfetti, prevedono un aggravamento della pena nel caso si realizzi l’evento ulteriore contemplato dalla norma …
- se l’evento risulta necessariamente non voluto, come elementi costitutivi di un reato autonomo (e la fattispecie si configura come illecito penale preterintenzionale, ossia di natura di dolo misto a resp. per colpa)
- se l’evento risulta indifferentemente voluto o non voluto, come fattispecie circostanziata di reato
Qual’è la ratio della previsione di elementi circostanziali del reato?
Sotto il primo profilo, quello di garantire che la pena risulti proporzionata alla gravità del fatto variando, in via astratta, le cornici edittali, si distinguono gli elementi circostanziali dagli indici di gravità del reato (133) che invece servono ad orientare il giudice nella determinazione concreta della pena all’interno dei limiti del legislatore.
Sotto il secondo profilo, la ratio è quella di limitare la discrezionalità del giudice quanto alla determinazione del fatto in concreto
ART. 133 - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente [164, 169, 175, 203], il giudice deve tener conto della gravità del reato(1), desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione(2);
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato(3);
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa(4).
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere(5) del colpevole [103, 105, 108; c.p.p. 220], desunta:
1) dai motivi a delinquere(6) e dal carattere del reo(7);
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato(8);
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato(9);
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Circostanze in senso tecnico e cause di esclusione della pena
Le circostanze in senso tecnico si distinguono anche dalle cause di esclusione della pena al 59 co.1 e 4, ancorché la legge le chiami circostanze
ART. 59 - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
**Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti(1).
**
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa(2).
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo
Classificazione delle circostanze
Con riferimento alla classificazione delle circostanze, sotto il profilo sanzionatorio, con riguardo all’aumento, diminuzione della pena o modificazione qualitativa della pena base, distinguiamo tra:
- circostanze aggravanti
- circostanze attenuanti
Sempre sotto il profilo sanzionatorio, distinguiamo tra:
- circostanze ad efficacia comune, dove la variazione frazionaria della pena può giungere fino ad 1/3
- circostanze ad effetto speciale, dove aumento e diminuzione sono superiori ad 1/3
Prima della riforma 400/1984, nel 63co3 erano menzionate le circostanze autonome e quelle indipendenti, per cui l’applicazione della pena era applicata in misura indipendente e non proporzionale rispetto al reato base. A seguito della riforma, il legislatore non menziona piu le circostanze indipendenti, che invece vengono sostituite da quelle ad effetto speciale.
Rispetto al campo di applicazione, si distingue anche tra:
- circostanze comuni, applicabili a tutti i reati
[individuate negli artt. 61, 62, 63]
- circostanze speciali, applicabili solo ad alcune fattispecie determinate
[individuate nella parte speciale del codice o nelle diverse leggi speciali, es. 600 quater]
L’art. 70 distingue poi tra:
- circostanze oggettive, quelle che riguardano l’oggetto, la natura, il tempo, i mezzi, il luogo, la specie e le altre modalità dell’azione, le condizioni e le qualità personali del soggetto offeso
- circostanze soggettive, quelle inerenti alla persona, qualità personali e condizioni del colpevole (imputabilità, recidiva) o inerenti al rapporto tra colpevole e offeso, od ancora all’intensità del dolo e al grado della colpa
Similmente, all’art. 118 si tratta di circostanze comunicanti e non comunicanti, ove si enuncia che i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono
Dal punto di vista temporale, gli elementi circostanziali si presentano come:
- antecedenti
- concomitanti
- susseguenti
la condotta posta in essere dal reo
Quanto al loro oggetto, possiamo distinguere tra:
- circostanze intrinseche, riguardanti elementi del fatto tipico
- circostanze estrinseche, riguardanti fatti che siano al fatto tipico successivi ma sintomatici della capacità a delinquere (es. recidiva)
In relazione alla previsione legislativa le circostanze si possono considerare:
- circostanze definite, ove è il legislatore a descrivere la situazione circostanziale
- circostanze indefinite, ove spetta al giudice dover valutare gli elementi rielvanti al fine di determinare la pena. Si pone un contrasto con il principio della riserva di legge, nella sua accezione di necessaria determinatezza e tassatività. Tale discrezionalità non costituisce un problema nel caso di circ. attenuanti indefinite, ispirate ad una logica di favor rei. , diversamente da quelle aggravanti che sarebbero incostituzionali (25 Cost.).
ART. 600 QUATER - Detenzione o accesso a materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene(3) materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità
ART. 70 - CIRCOSTANZE OGGETTIVE E SOGGETTIVE
Agli effetti della legge penale:
1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso;
2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l’offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole(1).
Le circostanze inerenti alla persona del colpevole [69 4] riguardano la imputabilità e la recidiva(2).
Circostanze e ne bis in idem sostanziale
Secondo la giurisprudenza, per il principio del ne bis in idem sostanziale, qualunque sia l’elemento circostanziale attribuito al fatto, non potrà sussistere l’applicazione di due diverse circostanze.
[2] I criteri di imputazione delle circostanze
Imputazione delle circostanze
Secondo l’art. 59, rubricato “Circostanze non conosciute o erroneamente supposte”:
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti(1).
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (quindi conosciute o conoscibili)
Prima della riforma 19/1990, la formulazione dell’art. 59 prevedeva un’imputazione oggettiva indifferenziata tra circostanze aggravanti e attenuanti, ponendo rilevanti problematicità rispetto al principio di colpevolezza.
COME SI ACCERTA LA CONOSCIBILITÀ DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE?
La prova della conoscenza o conoscibilità dell’aggravante può essere fornita anche per deduzioni logiche, sulla base del materiale probatorio acquisito
Imputazione delle circostanze in tema di concorso di persone nel reato
In tema di concorso di persone nel reato, le circostanze di natura oggettiva, possono comunicarsi al concorrente in forza dei parametri del 59 (accertandosi quindi la conoscenza o conoscibilità del soggetto agente). Invece, nel caso di circostanze di natura soggettiva, l’interprete dovrà tener conto dei criteri stabiliti dall’art. 118 (circ. soggett. elencate non sono comunicanti), ampliandone ove occorra gli stessi confini interpretativi.
COMUNICABILITÀ DELLA PREMEDITAZIONE
[La Cassazione in merito accoglie il principio della comunicabilità dell’aggravante della premeditazione qualora il correo abbia fatto propria l’intensità del dolo, decidendo di aderire al progetto criminoso nonostante la piena consapevolezza del disvalore dell’azione
IN GENERALE:
«Le circostanze attenuanti, soggettive ed oggettive, sono sempre applicabili alla persona alla quale si riteriscono, anche se non conosciute, mentre le circostanze aggravanti sono applicabili soltanto se conosciute.
In tema di concorso di persone nel reato, le circostanze soggettive specificamente indicate nell’art. 118 si applicano, in quanto aggravanti, se conosciute, e in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute, soltanto alle persone alle quali si riferiscono e non si comunicano a tutti gli altri compartecipi, siano da essi conosciute o meno.
Le circostanze oggettive e quelle soggettive non specificamente indicate si comunicano a tutti i compartecipi, in quanto aggravanti, se conosciute, e, in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute» [Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 1996, n. 1149].
[3] Le circostanze aggravanti comuni
Le circostanze aggravanti comuni in generale
L’art. 61 propone un elenco di circostanze aggravanti comuni, applicabili ad un numero indeterminato di reati.
Sono dette comuni in quanto comuni a tutti i reati (delitti, contravvenzioni), compatibili con i reati preveduti dalle leggi speciali (secondo art. 16, se queste non dispongano diversamente)
L’elenco di 14 circostanze non esaurisce tutte le aggravanti comuni, dovendosi considerare anche:
- quelle per il concorso di persone (es. 111, 112, 94)
- quelle contenute nelle leggi speciali volte a fronteggiare gravi fenomeni di criminalità (es. art. 4, l. 14/2006)
Le circostanze aggravanti comuni comportano un inasprimento della pena (per le sole pene detentive temporanee, entro comune i 30 anni (64) e pecuniarie) e sono tutte di applicazione obbligatoria per il giudice, al quale è rimessa unicamente la valutazione dei fatti che costituiscono tali circostanze.
Le circostanze aggravanti comuni sono circostanze proprie, in quanto esercitano il loro effetto in relazione alla pena principale, consentendo al giudice un’escursione oltre il limite edittale previsto dal legislatore, e consistono in un aumento fino a un terzo della pena che in concreto dovrebbe essere inflitta per il reato semplice.
ART. 61 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [578 comma 3, 579 comma 3], le circostanze seguenti:
1) l’avere agito per motivi abietti o futili 576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4;
2) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato 576 comma 1 n. 1; c.p.p. 4, 12 lett. c;
3) l’avere, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell’evento(3);
4) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone 576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4;
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa(5);
6) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato 576 comma 1 n. 3, 576 comma 2; c.p.p. 296;
7) l’avere, nei delitti contro il patrimonio [624-648; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [481 comma 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità(7);
8) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto(8);
10) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio(9);
11) l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità 646 comma 3, 649;
11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale(11);
11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione(12);
11-quater) l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere(13);
11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza(14);
11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative(15);
11-septies) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni(16).
11-octies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività
circostanze aggravanti comuni: motivi abietti o futili
[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]
1) L’aver agito per motivi abietti o futili
Con motivo si intende la causa psichica della condotta, cioè l’impulso che induce il soggetto ad agire o ad omettere di agire.
Il motivo è considerato:
- abietto, quando appare turpe, ignobile, totalmente spregevole econdo il comune sentire.
[es. omicidio dell’amante dell’ex coniuge non per gelosia ma per spirito punitivo rispetto l’ex coniuge stesso]
- futile, quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno cosi lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da potersi determinare, più che una causa determinante, un pretesto o una scusa per dare all’agente sfogo al suo impulso criminale [Cass. Pen.]
[Quindi una sproporzione tra movente ed azione criminosa]
ACCERTAMENTO MOTIVI ABIETTI E FUTILI
L’accertamento dei motivi abietti e futili richiede un confronto con il comune sentire, la moralità media delle generalità delle persone. Tuttavia, la giurisprudenza è ormai concorde a considerare sempre di più e il più possibile il caso concreto e il carattere del singolo agente, iniziando a dare rilievo anche alla cultura del reo, oltre che all’età, l’ambiente sociale, lavorativo ecc.
[es. padre musulmano che tenta omicidio della figlia perché disonorato da questa, che aveva avuto rapporti sessuali extraconiugali da minore e con un giovane di fede diversa. Non si è applicata l’aggravante perché la Corte accetta la possibilità che un azione che occupa il gradino piu basso dei valori nel sistema occidentale, possa essere più in alto nella relativa scala di altra cultura.]
NATURA DELLA CIRCOSTANZA
La circostanza aggr. com. dei motivi abietti o futili è di natura soggettiva e si giustifica nel senso che il particolare grado di perversità o di futilità del motivo a delinquere sono indici univoci dell’istinto criminale e della pericolosità dell’agente.
In contrasto con l’art. 118 che ne poneva la non comunicabilità, la giurisprudenza ne ha ammesso la comunicabilità al concorrente che abbia aderito alla realizzazione dell’evento con comportamento volontario.
Non si applica ai reati colposi in quanto si punisce una forma di volontà particolarmente riprorevole.
È compatibile con il vizio parziale di mente e con la minore età (relativamente ad una valutazione in concreto del “se l’evento è scaturito dalla condizione di infermità o al frutto dell’immaturità adolescenziale”)
Non può coesistere con l’attenuante della provocazione, poiché le due circostanze sono sintomatiche di stati d’animo contrastanti
circostanze aggravanti comuni: reato per eseguirne/occultarne un altro o per profitto/impunità di un altro
[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]
2) L’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato
In questo caso si ha:
- una connessione tra reati teleoologica, che avviene quando il reato è commesso AL FINE di eseguirne un altro
(es. porto d’armi per commettere omicidio)
- connessione tra reati consequenziale che avviene quando il reato è commesso al fine di occultarne un altro ovvero assicurare a se o ad altri il prezzo , il prodotto, il profitto o l’impunità di altro reato
(es. omicidio di testimone; occultamento di cadavere dopo omicidio)
Si punisce il reato-mezzo in maniera più grave in forza del fine dell’agente e della sua maggiore pericolosità. [Qualora il reato-fine si concretizzasse, si avrebbe concorso di reati]
Ha natura soggettiva, pertanto non si estende ai concorrenti
COMPATIBILITÀ CON L’IPOTESI DI REATO CONTINUATO (IN CONCORSO FORMALE)
Si discute la compatibilità con l’ipotesi all’art. 81 co2. Entrambe le ipotesi influiscono sull’aumento di pena, ma mentre il 61co2 esprime la maggior capacità criminosa in virtuà di un dolo piu intenso, il 81co2 ha la funzione di ridimensionare la pena escludendo il cumulo materiale (logica del favor rei). Inoltre, nel 81co2 si richiede la presenza di un comune piano criminoso per i reati, cosa che può mancare nel 61co2 (es. carabinieri pag. 544)
ART. 81 CO2 - Concorso formale. Reato continuato
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni(4), esecutive di un medesimo disegno criminoso(5), commette anche in tempi diversi(6) più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge(7).
circostanze aggravanti comuni: colpa con previsione
[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]
3) L’aver agito nei delitti colposi nonostante la previsione dell’evento
L’aggravante riguarda il caso della colpa cosciente.
Ha chiaramente natura soggettiva, riferendosi al grado della colpa, e quindi non è comunicabile ai concorrenti.
circostanze aggravanti comuni: adoperazione di sevizie o azione con crudeltà verso persone
[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]
4) L’aver adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone
Tale circostanza aggravante ricorre quando le modalità della condotta esecutiva evidenziano la volontà di infliggere alla vittima patimenti che esulano il normale processo causale di produzione dell’evento ed estrinsecano un quid pluris di violenza rispetto all’attività necessaria ai fini della consumazione del reato.
L’aggravante trova giustificazione nella riprorevolezza della condotta dell’agente, rivelatrice di indole malvagia e priva del senso di pietà più elementare.
[Es. reiterazione dei colpi inferti rileva solo se non funzionale alla configurazione del reato ma alla volontà di infliggere sofferenze gratuite inutili e ulteriori alla fattispecie di reato]
Essendo collegata all’indole malvagia dell’agente, ha natura soggettiva, e quindi in linea di principio non è comunicabile agli altri concorrenti. Tuttavia, la giurisp. di legittimità ne ha rinvenuto una comunicabilità per il concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell’evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell’azione esecutiva posta in essere dall’autore materiale del delitto.
È incompatibile per lo stesso motivo con i delitti colposi, ma ben compatibile con il tentativo di omicidio “qualora le modalità del reo siano rivelatrici dell’intenzione di arrecare patimenti eccedenti il normale meccanismo causale impiegabile nella vicenda per provocare la morte della vittima e dare soddisfazione ai propri istinti immorali e crudeli”.
Compatibile con attenuante della provocazione.
circostanze aggravanti comuni: minorata difesa
[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]
5) L’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa
Tale circostanza aggravante si caratterizza per il fatto che il soggetto agente, a conoscenza della situaizone di vulnerabilità della vittima, dovuta a circostanze:
- di tempo, es. pubblica calamità
- di luogo, es. assenza di tutti i condomini a ferragosto
- di persona, es. ubriachezza o deficienza psichica
se ne sia approfittato per commettere il reato.
Si richiede quindi che l’agente si approfitti di situazioni che abbiano ridotto, ostacolato o reso più difficile, pur senza renderla impossibile, la difesa del soggetto passivo, agevolando la commissione in concreto del reato.
Non è chiaro se abbia natura oggettiva, attenendo alle modalità dell’azione (in quanto l’aggravamento è dato per supplire alla minorata difesa), o soggettiva (in quanto si voglia aggravare il dolo, a seguito della volontà particolarmente riprorevole)
La giovane età o l’età avanzata sono ricomprese tra le ragioni che possono far costituire l’aggravante comune della minorata difesa?
Si, ma non in modo automatico, dovendosi esaminare se la condizione di giovane età/età avanzata sia accompagnata da fenomeni di decadimento o indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, tali da determinare un diminuito apprezzamento critico della realtà, favorendo la realizzazione dell’evento.
circostanze aggravanti comuni: reato durante sottrazione volontaria da mandato di arresto
[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]
6) L’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato
Tale circostanza non include le situazioni di chi volontariamente si sottrae a provvedimento che abbia disposto arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora (non può neanche interpretarle il giudice in quanto sarebbe analogia in malam partem, per cui vige divieto)
Ai fini della configurabilità, si richiede che il soggetto si sia sottratto volontariamente al provvedimento restrittivo, quindi consapevolmente di essere ricercato (conoscenza non presunta, va accertata in base a dati oggettivi o soggettivi)
La ratio dell’aggravante è quella di punire il maggior grado di ribellione nei confronti dell’ordinamento, insito nel comportamento di colui che non solo si sottrae ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma commette altresì nuovi reati.
Ha natura soggettiva, ergo non è estendibile ai concorrenti
Non si applica ai reati di omicidio e lesioni personali, in quanto è gia prevista come aggravante speciale.
circostanze aggravanti comuni: danno patrimoniale di rilevante gravità
[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]
7) L’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità
Tale circostanza si applica a tre categorie di delitti:
- delitti contro il patrimonio (Titolo XIII, Libro II)
- delitti che comunque offendono il patrimonio (es. reti plurioffensivi, dove l’offesa al patrimonio vi rientra accanto ad altri reati)
- delitti determinati da motivi di lucro (es. reati in cui l’offesa al patrimonio avviene in via riflessa o congiunta, come nei reati societari o tributari)
Per delimitare l’applicazione, altrimenti troppo estensiva, dell’aggravante in esame, si richiede un’interpretazione restrittiva del danno patrimoniale. E infatti, la disposizione limita l’applicazione dell’aggravante al caso di danno patrimoniale di rilevante gravità.
La rilevante gravità va considerata secondo un criterio oggettivo, rispetto al valore del danno, e secondo un criterio soggettivo, ossia rispetto al valore del danno in relazione alla persona (es. di danno non ingente ma enorme per un soggetto che versa in condizioni di difficoltà economica)
Inoltre, sempre in un ottica delimitativa, il danno patrimoniale va valtuato in relazione al momento consumativo, non rilevando le vicende intervenute successivamente.
Per il reato continuato, la giurisprudenza richiede la valutazione di ogni singolo reato, e non il complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della consumazione.
Si applica anche al delitto tentato, nonostante si richieda nella disposizione che il reato debba essere “cagionato” (interpretazione estensiva)
Ha natura oggettiva
circostanze aggravanti comuni: l’aver aggravato le conseguenze del delitto
[Ai sensi dell’art. 61cp, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:]
8) L’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso
Tale circostanza trae fondamento dalla precedente commissione di un delitto e si integra attraverso un’autonoma e successiva condotta con la quale l’agente abbia in concreto aggravato, o anche solo tentato di aggravare, le conseguenze del precedente delitto.
[es. rimozione della fasciatura alla ferita per provocare un’emorragia o infezione]
Seguendo la lettera dell’aggravante, è esclusa l’applicazione ale contravvenzioni
Tra le conseguenze del delitto, si devono ricomprendere gli effetti diversi e ulteriori rispetto all’offesa del bene giuridico tutelato
L’aggravante comune si applica a qualsiasi delitto, consumato o tentato, colposo o doloso.
Se la condotta aggravante è tale da configurare un altro delitto, non si applica l’aggravante ma la pena per quel reato doloso.
Ha carattere misto, essendo che rileva sia l’indice di maggiore proposito crimonoso, ma anche l’entità del danno. Pertanto, la comunicabilità ai concorrenti si applicherà a seconda che la componente oggettiva o soggettiva prevalga nel caso concreto.