P4C1 Cause estintive del reato e della pena Flashcards
[1] Estinzione del reto e della pena: disposizioni comuni
Quali istituti rientrano nella macrocategoria della punibilità?
Per via della mancata chiarificazione positica della nozione di punibilità, rientrano in questa categoria istituti tra loro eterogenei, come:
1) cause di esclusione ed estinzione della punibilità
2) condizioni obiettive di punibilità
3) immunità
L’impostazione del codice Rocco non agevola la sistemazione della nozione di punibilità, riferendosi con “non punibilità” a tutte le cause di esenzione della pena, comprese giustificanti e scriminanti.
Per dare ordine, possiamo affermare che le cause di esclusione della pena, incidendo sull’elisione di un elemento strutturale del reato, quale l’antigiuridicità per le giusitificanti o l’antigiuridicità penale per le scriminanti, si differenziano dalla non punibilità, che invece viene trattata adesso.
Le condizioni obiettive di punibilità costituiscono limiti edittali alla punibilità che, incidendo sul profilo dell’offesa del fatto tipico, ne attualizzano la concreta sottoposizione a pena e quindi sono state già trattate nel capitolo dell’offesa tipica.
Infine, le immunità, essendo situazioni giuridiche soggettive che, eccezionalmente, non fanno nemmeno sorgere il rapporto giuridico-penale i quanto i possibili destinatari del precetto, per vari motivi di opportunità politica interna o internazionale, non sono raggiunti dal comando penale poiché difetta la capacità penale degli stessi, pongono un problema non di esenzione della pena ma di mera impossibilità di applicare la legge penale a determinate categorie di individui.
Cosa si intende con “cause di non punibilità”?
La locuzione cause di non punibilità abbraccia in se tutti i motivi per cui un determinato fatto può non ricadere sotto la sanzione penale
In tale macroarea si contrappongono:
- cause di non punibilità in senso lato (elencate prima flashcard forse)
- cause di non punibilitò in senso stretto, o anche chiamate cause di estinzione del reato e della pena
Per distinguerle si applica il criterio temporale: le cause di est. del reato e della pena sopravvengono dopo la commissione del fatto o dopo la condanna definitiva. E infatti, mentre le cause di non punibilità in senso lato vedono la non punibilità in conseguenza di una fattispecie di reato imperfetta, vertendo sulla meritevolezza della pena, in quelle in senso stretto, il reato perfezionato è non punibile per una mancanza del bisogno di pena tout court
Nel secondo caso infatti, il soggetto può ben essere pienamente meritevole di una pena ma, a seguito di una valutazione sostanzialmente criminologica, il legislatore stabilisce la mancanza del bisogno di irrogare la sanzione.
Inoltre, occorre sottolineare che per le cause di estinzione del reato e della pena, ponendosi in deroga al principio nullum crimen sine poena (ad un fatto rilevante segue la sanz. pen.), occorre che vi sia fonte espressamente legale (e questo preclude alla radice qualsiasi interpretazione analogica) e determina un numerus clausus
Quali sono le cause di estinzione del reato e della pena?
CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO
1) Morte del reo prima della condanna
2) Amnistia
3) Remissione di querela
4) Prescrizione
5) Oblazione nelle contravvenzioni
6) Sospensione condizionale
7) Perdono giudiziale
[Intervengono precedentemente alla sentenza definitiva di condanna, pertanto estinguono la punibilità in astratto]
CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA
1) Morte del reo dopo la condanna
2) Prescrizione della pena
3) Indulto
4) Grazia
5) Liberazione condizionale
6) Riabilitazione
7) Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
[Intervengono successivamente alla sentenza definitiva di condanna, nella fase esecutiva, pertanto estinguono la punibilità in concreto]
In realtà le cose tra parentesi quadre non sono propriamente esatte, per esempio l’amnistia opera anche dopo la sentenza definitiva di condanna ed estingue reato e pena.
La vera distinzione risiede nell’ampiezza degli effetti, e infatti avrebbe poco senso, se non a fini didattici, compiere una distinzione del genere di fronte alla tassatività delle cause di non punibilità in senso stretto
Cause di non punibilità in senso stretto e misure di sicurezza
Rileva un altra differenza tra cause di estinzione del reato e cause di estinzione della pena
Ai sensi del 210 comma 1, l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione
Mentre, al comma 2, l’estinzione della pena impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a 10 anni. Nondimento, alla colonia agricola o alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.
Cosa accade se viene estinto un reato che è presupposto di altro reato?
Secondo il temperamento previsto dall’art. 170, quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato. La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso. L’estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione.
Personalità delle cause di non punibilità in senso stretto
Secondo il 182, l’efficacia delle cause di non punibilità in senso stretto è personale, in quanto si applica soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce
183 cp
Secondo il 183 cp
- le cause di non punibilità in senso stretto operano nel momento in cui intervengono
- in caso di concorso di cause di non punibilità in senso stretto, fra cause estintive della pena e del reato prevalgono le seconde; fra cause esintive dello stesso tipo prevale quella intervenuta prima e in caso di contemporaneità la più favorevole.
[2] Morte del reo
Cause di estinzione del reato e della pena: Morte del reo
Gli artt. 150 (Capo I sull’estinzione del reato) e 171 (Capo II sull’estinzione della pena) prevedono come causa di non punibilità in senso stretto la morte del reo sopraggiunta prima che sia pronunciata sentenza di condanna (est. reato), ovvero successivamente alla condanna stessa. (est. pena)
Le norme si fondano sul principio costituzionalmente garantito del carttere strettamente personale della pena e della responsabilità penale.
Per il 150, il venir meno del reo comporta estinzione dei rapporti di diritto penale sostanziale e processuale che a lui fanno capo. Non essendoci più autore, non si ha neanche delitto.
La morte tuttavia non estingue:
- provvedimenti giudiziari (es. confisca)
- conseguenze civili e pagamento spese processuali
in quanto attinenti al solo patrimonio e trasmissibili agli eredi
La dichiarazione di morte presunta determina l’estinzione del reato, anche perché qualora venisse accertata l’esistenza del reo ancora in vita successivamente alla dichiarazione di morte presunta, nulla osterebbe l’applicazione del 69 cpp, per cui la sentenza non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima personal qualora successivamente si accerti che la morte dell’imputato è stata erroneamente dichiarata.
La morte presunta determina anche l’estinzione della pena, secondo il brocardom latino mors omnia solvit.
129 co2 cpp
Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.
In altri termini, il legislatore prevede che in presenza di una causa di estinzione del reato, vada privilegiata una formula di proscioglimento più favorevole all’imputato, ove ne ricorrano le condizioni.
Si ritiene compatibile con il caso della morte del reo, in quanto non si ritiene necessarioa la presenza dello stesso al momento in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi, bastando le prove dell’innocenza.
[3] I provvedimenti clemenziali: amnistia(prop e impr), indulto e grazia
Problematicità dei provvedimenti clemenziali
Risultano un non-sense rispetto alla funzione general preventiva della pena perché, anzi, depotenziano l’effetto stigmatizzante della pena, e rispetto alla funzione special preventiva, perché l’autore non viene incalanato verso il futuro rispeto dei valori dell’ordinamento.
Nell’ottica retribuiva poi, i provvedimenti clemenziali “spezzano” il rapporto di corrispettività tra inflizione della pena rispetto al male commesso.
Cause di estinzione del reato e della pena: L’amnistia
[151] Causa di non punibilità in senso stretto e provvedimento clemenziale, al pari dell’indulto, generale ed astratto, con il quale lo Stato rinuncia all’applicazione della pena per un determinato numero di reati.
Usato spesso per adeguare il livello di affollamento delle carceri ai limiti imposti dalla Corte EDU.
La dottrina denomina come propria l’amnistia che interviene prima della sentenza di condanna (che estingue il reato) e come impropria l’amnistia che segue la condanna (facendone cessare l’esecuzione e le pene accessorie, ma non gli effetti penali).
I reati da amnistiare sono individuati dal provvedimento generale attraverso 3 criteri selettivi:
1) numerazione della disposizione
2) nomen iuris del reato
3) tetto di pena superato il quale non è concedibile il beneficio
Per l’ultimo comma del 151, L’amnistia non si applica ai recidivi, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.
Per il comma 4, si dispone l’amnistia condizionale, ossia subordinando la fruizione dei relativi effetti all’adempimento degli obblighi o condizioni espressi nel provvedimento
Taluno imputato può rinunciare all’amnistia
ESISTONO LIMITI OGGETTIVI ALL’AMNISTIA?
La Corte Edu ha affermato l’impossibilità di concedere l’amnistia in riferimento ai crimini di guerra, contro l’umanit e di genocidio.
AMNISTIA NEL CONCORSO DI REATI
Comma 2 del 151 prevede che nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta. Si ritiene estendibile tale regola ai casi di reato continuato.
AMNISTIA AL REATO CIRCOSTANZIATO
Se si adotta la previsione qualitativa dell’amnistia, il nomen juris è identico per il reato base e per quello circostanziato, quindi operando in entrambi
AMNISTIA DEL DELITTO TENTATO
Se si pone amnistia al titolo di reato, con riferimento a quello consumato, logicamente anche quello tentato viene amnistiato
EFFETTI DELL’AMNISTIA
Gli effetti dell’amnistia si riferiscono alla pena principale, alle pene accessorie e anche alle misure di sicurezza, ma non alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
[Breve storia amnistia e indulto pag 686-687]
ART. 151 - AMNISTIA
L’amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna [c.p.p. 648, 650], fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie c.p.p. 672.
Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.
La estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa(2).
L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi c.p.p. 672.
L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.
Cause di estinzione della pena: Indulto
L’indulto si presta a molte analogia con l’amnistia, come si rinviene dall’espresso richiamo del 174 co3 agli ultimi tre commi del 151.
L’indulto(1) o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge.
La prima differenza con l’amnistia è che l’indulto costituisce causa di estinzione della pena.
Inoltre, all’indulto non vi si può rinunciare, in quanto rimane impregiudicato il diritto ad una difesa nel merito.
Si parla di indulto improprio quando questo viene applicato al momento della sentenza, e non successivamente.
Altra differenza con l’amnistia è che nel concorso di reati, l’indulto si applica al cumulo delle pene, e non ai singoli reati.
Nel caso di concorso tra condotte condonabili e non, queste andranno separate e l’indulto fatto per quelle condonabili
ART. 174 - INDULTO E GRAZIA
L’indulto(1) o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna 210.
Nel concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati(3).
Si osservano, per l’indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell’articolo 151 [c.p.p. 672].
Cause di estinzione della pena: Grazia
La grazia è un atto di prerogativa del PDR che la dispone discrezionalmente, producendo in capo ad un soggetto condannato con sentenza irrevocabile alcuni effetti che godono del medesimo regime giuridico previsto per l’indulto da cui, tuttavia, il beneficio si discosta radicalmente, rivolgendosi ai singoli casi concreti.
L’indulto(1) o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge.
La grazia può essere condizionata al versamento di una somma di denaro come risarcimento dei danni entro un certo periodo di tempo oppure al divieto di soggiorno in un determinato luogo.
Il Min. della Giustizia non può opporsi alla potestà del PDR, dovendo la sua controfirma semplicemente accertare la regolarità del procedimento di emanazione dell’atto clemenziale.
[4] Remissione della querela
Cause di estinzione del reato: Remissione della querela
Ai sensi del 152, la remissione della querela è una causa di estinzione del reato.
Rappresenta un atto di manifestazione della volontà da
parte del soggetto che ha attivato in precedenza il diritto, a norma dell’art. 340 c.p.p., contro un reato (o Contravvenzione, dalla Cartabia in poi) del quale è stato vittima, e per il quale non è prevista dalla legge la procedibilità d’ufficio, di non volere più perseguire in via penale l’autore.
La dottrina maggioritaria sostiene la natura processuale dell’istituto e da essa deduce che, a seguito della
remissione, la relativa sentenza di non luogo a procedere discenderebbe da una mancata condizione di
procedibilità e non dall’estinzione del reato (da cui deriverebbe sentenza di assoluzione, ex art. 129 c.p.p.)
La remissione di querela può essere:
➢ processuale → deve essere fatta personalmente o tramite procuratore speciale attraverso una dichiarazione sottoscritta rilasciata all’interessato o ad un suo rappresentante. Sempre a livello processuale è possibile rimettere la querela anche oralmente, attraverso la dichiarazione fatta ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un notaio, purché il dichiarante ne sottoscriva il relativo verbale;
➢ extraprocessuale → può essere espressa o tacita, quando il querelante ha compiuto dei fatti concludenti incompatibili con la volontà di persistere nella querela
Non è sottoponibile a termini o condizioni, e potrà intervenire solo prima della sentenza di condanna
La remissione è indivisibile nei confronti dei querelati, infatti se si riferisce ad uno solo, si estende ope legis a tutti, salva la possiiblità per ognuno di ricusarla (155)
Tutta via, la capacità estensiva della remissione è temperata dalla giurisprudenza, che la isola solo ai casi in cui i querelati concorrano al medesimo reato.
L’indivisibilità poi, non si applica a tutti i querelanti quando solo uno di essi compia la remissione.
[5] Prescrizione ed estinzione della pena per decorso del tempo
Cause di estinzione del reato: Prescrizione
PRESCRIZIONE DEL REATO
La prescrizione del reato è un istituto di natura sostanziale, che collega l’effetto estintivo del reato al
decorso del tempo prescritto dalla legge senza che sia intervenuta una sentenza di condanna.
La sua ratio va rinvenuta nell’affievolimento dell’interesse dello Stato ad attuare la pretesa punitiva e l’azione repressiva nei confronti del reo laddove sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo dalla commissione dell’illecito.
Ciò, a ben vedere, oltre alla sopravvenuta difficoltà di reperire elementi di prova, fa venir meno sia l’esigenza di prevenzione generale che la funzione di tendenziale rieducazione del reo (trattandosi di persona ormai diversa da quella del commesso reato).
La Cassazione ha affermato che grava sull’imputato, il quale voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti.
La disciplina della prescrizione ha subito diversi interventi correttivi confluiti, dapprima, nella l. n. 251/2005 (c.d. “ex Cirielli”), poi nella l. n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando) e, infine, nella l. n. 3/2019 (c.d. riforma “Spazzacorrotti”).
La l. n. 251/2005 (“ex Cirielli”) ha stabilito che ciascuna fattispecie di reato ha un proprio termine base di prescrizione, coincidente con la pena edittale massima stabilita dalla legge per quel singolo reato, ma comunque con un minimo temporale pari a 6 anni in caso di delitto e 4 anni in caso di contravvenzione (anche se si tratta di reati punibili con la sola pena pecuniaria). Accanto a tale regola generale sono previste delle eccezioni:
i) il comma 4 sancisce che, nel caso in cui la legge stabilisca per il reato la pena detentiva congiuntamente o alternativamente alla pena pecuniaria, il tempo necessario alla maturazione della prescrizione deve ricavarsi avendo riguardo alla sola pena detentiva;
ii) il comma 5 prevede che, nel caso in cui la legge stabilisca pene diverse da quella detentiva e quella
pecuniaria, il reato deve ritenersi estinto una volta trascorsi 3 anni dalla consumazione;
iii) il comma 6 elenca una serie di reati tassativamente individuati per i quali il termine previsto secondo le regole ordinarie si intende raddoppiato.
L’art. 157, co. 2, stabilisce che «Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante». Il legislatore ha così eliminato la discrezionalità attribuita al giudice che, mediante il riconoscimento delle circostanze riferibili al
caso concreto e mediante il meccanismo di bilanciamento anticipato, poteva ritenere o meno prescritto il reato
da valutare.
L’art. 157, co. 7 prevede che la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato (Corte
cost. sent. n. 275/1990).
L’art. 157, co. 8 prevede che non sono suscettibili di prescrizione i reati per i quali è stabilito l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.