V.REGIONI E GOVERNO LOCALE Flashcards

1
Q

Cosa sono le autonomie locali

A

Sono enti autonomi cui lo Stato riconosce il diritto e la capacità effettiva di regolamentare ed amministrare a favore delle rispettive comunità una parte sempre più significativa degli affari pubblici.

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2
Q

Art. 5 costituzione

A

La Costituzione repubblicana, all’ART. 5, dopo aver ribadito l’unità e indivisibilità della Repubblica “La Repubblica, una e indivisibile”, accoglie il principio del decentramento dei poteri riconoscendo e promuovendo le Autonomie locali “riconosce e promuove le autonomie locali”.
A dare piena attuazione all’art. 5 della C. è stato il titolo V, il quale è stato riformato con la l. Cost. 3/2001.

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3
Q

La RIFORMA ORGANICA DEL TITOLO V

A

La RIFORMA ORGANICA DEL TITOLO V della costituzione del 2001 realizzò un forte decentramento politico, nasce infatti una Repubblica delle autonomie, articolata su più livelli territoriali di governo (Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni), ciascuno dotato di autonomia politica costituzionalmente garantita.
L’organizzazione costituzionale italiana prevede quindi, accanto agli apparati dello Stato centrale, un complesso sistema di autonomie regionali e locali.

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4
Q

AUTONOMIE LOCALI

A

Sono enti autonomi cui lo Stato riconosce il diritto e la capacità effettiva di regolamentare ed amministrare a favore delle rispettive comunità una parte sempre più significativa degli affari pubblici.
La Costituzione repubblicana, all’ART. 5, dopo aver ribadito l’unità e indivisibilità della Repubblica “La Repubblica, una e indivisibile”, accoglie il principio del decentramento dei poteri riconoscendo e promuovendo le Autonomie locali “riconosce e promuove le autonomie locali”.
A dare piena attuazione all’art. 5 della C. è stato il titolo V, il quale è stato riformato con la l. Cost. 3/2001.
La RIFORMA ORGANICA DEL TITOLO V della costituzione del 2001 realizzò un forte decentramento politico, nasce infatti una Repubblica delle autonomie, articolata su più livelli territoriali di governo (Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni), ciascuno dotato di autonomia politica costituzionalmente garantita.
L’organizzazione costituzionale italiana prevede quindi, accanto agli apparati dello Stato centrale, un complesso sistema di autonomie regionali e locali.

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5
Q

Autonomia politica (art 114 Cost.)

A

Autonomia politica (art 114 Cost.), cioè sulla capacità di darsi un proprio indirizzo politico, anche diverso da quello dello Stato.

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6
Q

AUTONOMIA LEGISLATIVA (c.d. autonomia normativa) (ART. 117)

A

AUTONOMIA LEGISLATIVA (c.d. autonomia normativa) (ART. 117) e amministrativa nelle materie espressamente indicate dalla Costituzione (art. 118). Va sottolineato, che l’articolo 117 della Costituzione è stato riscritto con la RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001, la quale ha letteralmente ribaltato lo spirito originario del testo: non si trovano più le competenze esclusive delle Regioni ma quelle dello Stato. Si ragiona, dunque, per esclusione: ciò che non spetta allo Stato perché non si trova scritto in questo articolo, spetta agli enti territoriali. Come a voler dire: voi, Regioni, prendetevi pure l’autonomia che la Costituzione vi riconosce, ma non toccate determinate materie.

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7
Q

AUTONOMIA FINANZIARIA (ART. 119)

A

AUTONOMIA FINANZIARIA (ART. 119) cioè l’attribuzione di risorse finanziarie necessarie per esercitare le loro competenze e l’autonomia di investirli e spenderli nei settori che si vogliono.

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8
Q

Le REGIONI sono dotate di

A

La Costituzione italiana del 1948 aveva previsto uno Stato regionale e autonomista basato su REGIONI dotate di:
- Autonomia politica (art 114 Cost.), cioè sulla capacità di darsi un proprio indirizzo politico, anche diverso da quello dello Stato.
- AUTONOMIA LEGISLATIVA (c.d. autonomia normativa) (ART. 117) e amministrativa nelle materie espressamente indicate dalla Costituzione (art. 118). Va sottolineato, che l’articolo 117 della Costituzione è stato riscritto con la RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001, la quale ha letteralmente ribaltato lo spirito originario del testo: non si trovano più le competenze esclusive delle Regioni ma quelle dello Stato. Si ragiona, dunque, per esclusione: ciò che non spetta allo Stato perché non si trova scritto in questo articolo, spetta agli enti territoriali. Come a voler dire: voi, Regioni, prendetevi pure l’autonomia che la Costituzione vi riconosce, ma non toccate determinate materie.
- AUTONOMIA FINANZIARIA (ART. 119) cioè l’attribuzione di risorse finanziarie necessarie per esercitare le loro competenze e l’autonomia di investirli e spenderli nei settori che si vogliono.

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9
Q

Repubblica è articolata in

A

La Costituzione ha previsto che la Repubblica è articolata in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato tutti dotati di autonomia. Questa articolazione ha comportato una ripartizione delle competenze, legislative ed amministrative, tra lo Stato e gli altri enti territoriali con la conseguenza che lo Stato ha perduto la potestà legislativa generale, in quanto può legiferare solo nelle materie previste dalla Costituzione (per esempio affari esteri, difesa), e
che la legge statale e la legge regionale sono sottoposte agli stessi limiti, ovvero rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

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10
Q

LEGGE BASSANINI

A

Con la “LEGGE BASSANINI” (la quale disponeva che alle Regioni e agli altri enti locali dovevano essere attribuite tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, ed inoltre i compiti amministrativi localizzati nei rispettivi territori, con la sola eccezione di quei compiti e funzioni amministrative riservate espressamente dalla legge medesima allo Stato) e con la RIFORMA COSTITUZIONALE, poi, si è attribuito ai Comuni della generalità delle funzioni amministrative.
L’attribuzione delle funzioni amministrative (quelle con cui si fa fronte, in concreto, alle necessità della comunità) avviene ora in base al principio di sussidiarietà verticale, cioè attribuendole, prima di tutto, ai Comuni perché sono gli enti più vicini ai cittadini e, via via, ai livelli di governo più lontani se questo si rende necessario per un loro esercizio
unitario.

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11
Q

L’attribuzione delle funzioni amministrative prima della riforma e limiti

A

Prima della riforma esse venivano conferite sulla base del PRINCIPIO DEL PARALLELISMO: chi deteneva la funzione legislativa in una data materia deteneva anche quella amministrativa.
I Comuni, però, come tutti gli altri enti, hanno dei limiti, sia dal punto di vista economico sia da quello del personale o dei mezzi materiali. La Costituzione ha pensato anche a questo e ha previsto tre princìpi su cui si deve reggere la collaborazione tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato:
- sussidiarietà: il livello di governo superiore interviene solo quando l’amministrazione più vicina ai cittadini non possa assolvere al compito da sola;
- differenziazione: enti dello stesso livello possono avere competenze diverse; il principio di differenziazione tiene conto delle capacità e delle possibilità di ogni organo di governo di portare avanti i propri compiti. Un Comune non può svolgere una funzione allo stesso modo di una Regione o dello Stato. Per questo motivo, ad ogni ente deve
essere affidata una funzione amministrativa da portare avanti in base alle sue caratteristiche.
- adeguatezza: le funzioni devono essere affidate ad enti che abbiano requisiti sufficienti di efficienza, nessuno può fare qualcosa che non è in grado di fare.

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12
Q

A SEGUITO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE

A

A SEGUITO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE, tutte le funzioni dell’amministrazione pubblica dovrebbero
essere tendenzialmente assegnate ad un’amministrazione locale, salvo che non vi sia l’esigenza di unificarne l’esercizio ad un livello più elevato

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13
Q

POTERI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PRINCIPIO DEL PARALLELISMO E LEGGE BASSANINI

A

La Costituzione ha previsto che la Repubblica è articolata in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato tutti dotati di autonomia. Questa articolazione ha comportato una ripartizione delle competenze, legislative ed amministrative, tra lo Stato e gli altri enti territoriali con la conseguenza che lo Stato ha perduto la potestà legislativa generale, in quanto può legiferare solo nelle materie previste dalla Costituzione (per esempio affari esteri, difesa), e
che la legge statale e la legge regionale sono sottoposte agli stessi limiti, ovvero rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Con la “LEGGE BASSANINI” (la quale disponeva che alle Regioni e agli altri enti locali dovevano essere attribuite tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, ed inoltre i compiti amministrativi localizzati nei rispettivi territori, con la sola eccezione di quei compiti e funzioni amministrative riservate espressamente dalla legge medesima allo Stato) e con la RIFORMA COSTITUZIONALE, poi, si è attribuito ai Comuni della generalità delle funzioni amministrative.
L’attribuzione delle funzioni amministrative (quelle con cui si fa fronte, in concreto, alle necessità della comunità) avviene ora in base al principio di sussidiarietà verticale, cioè attribuendole, prima di tutto, ai Comuni perché sono gli enti più vicini ai cittadini e, via via, ai livelli di governo più lontani se questo si rende necessario per un loro esercizio
unitario. Prima della riforma esse venivano conferite sulla base del PRINCIPIO DEL PARALLELISMO: chi deteneva la funzione legislativa in una data materia deteneva anche quella amministrativa.
I Comuni, però, come tutti gli altri enti, hanno dei limiti, sia dal punto di vista economico sia da quello del personale o dei mezzi materiali. La Costituzione ha pensato anche a questo e ha previsto tre princìpi su cui si deve reggere la collaborazione tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato:
- sussidiarietà: il livello di governo superiore interviene solo quando l’amministrazione più vicina ai cittadini non possa assolvere al compito da sola;
- differenziazione: enti dello stesso livello possono avere competenze diverse; il principio di differenziazione tiene conto delle capacità e delle possibilità di ogni organo di governo di portare avanti i propri compiti. Un Comune non può svolgere una funzione allo stesso modo di una Regione o dello Stato. Per questo motivo, ad ogni ente deve
essere affidata una funzione amministrativa da portare avanti in base alle sue caratteristiche.
- adeguatezza: le funzioni devono essere affidate ad enti che abbiano requisiti sufficienti di efficienza, nessuno può fare qualcosa che non è in grado di fare.
Pertanto, A SEGUITO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE, tutte le funzioni dell’amministrazione pubblica dovrebbero
essere tendenzialmente assegnate ad un’amministrazione locale, salvo che non vi sia l’esigenza di unificarne l’esercizio ad un livello più elevato.

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14
Q

Con la RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

A

Con la RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE, quindi lo Stato ha perso la potestà legislativa generale:
1. può legiferare solo nelle materie espressamente riservategli;
2. legge statale e regionale sono sottoposte agli
stessi limiti.
Con la Riforma, si distinguono vari tipi di potestà legislativa:
1. potestà legislativa esclusiva: il nuovo art.117 riserva
allo Stato le seguenti materie: esteri, immigrazione, ordine pubblico, difesa, cittadinanza, giustizia, moneta;
2. potestà legislativa concorrente: lo Stato fissa i “principi fondamentali” e rinvia alla legislazione regionale le norme specifiche nelle seguenti materie: tutela del lavoro, sanità, protezione civile, previdenza integrativa, governo del territorio;
3. potestà legislativa residuale: per tutte le materie non elencate nell’art.117 la potestà legislativa è
attribuita alle Regioni.

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15
Q

Il sistema degli ENTI LOCALI attualmente si basa dunque su:

A

Il sistema degli ENTI LOCALI attualmente si basa dunque su:
- Il Comune, ente locale rappresentativo della propria comunità, di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa; i suoi organi (sindaco e consiglio) sono eletti direttamente dai cittadini;
- La Provincia, è un ente intermedio tra Comune e Regione. La Provincia ha funzioni “di area vasta”, di coordinamento (urbanistica, ambiente), ma anche di gestione (strade, edilizia scolastica, ecc.);
- La CITTÀ METROPOLITANA, che è stata instituita alla fine del 2014 soltanto in alcune delle città maggiori. In linea di principio essa si sostituisce alla Provincia. La città metropolitana è un’area territoriale che fa parte dello stesso ordinamento e comprende la città principale + tutti i comuni che ruotano attorno.
- La Unioni di Comuni, che sono enti locali costituiti da due o più comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi di competenza.

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16
Q

L’AUTONOMIA Con la RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001

A

Con la RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001, l’autonomia di Comuni, Province e Città metropolitane ottiene la più ampia garanzia costituzionale, a partire dal già citato art. 114 “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” che pone questi enti sullo stesso piano delle Regione e dello Stato. Vi è quindi la garanzia dell’autonomia di ciascuno di tali enti del potere di darsi autonomamente un proprio
statuto

17
Q

Nei sistemi federali

A

Nei sistemi federali, l’autonomia degli enti territoriali riguarda anche il versante finanziaria.
L’espressione FEDERALISMO FISCALE si usa per indicare un sistema di finanza pubblica che riconosce sia l’autonomia degli enti territoriali (Stati membri o Regioni) sul piano finanziario (con i connessi poteri di imposizione tributaria e di determinazione del modo in cui spendere le risorse disponibili), sia l’esistenza di interventi finanziari centrali (sotto forma di trasferimenti) con cui realizzare obiettivi di politica economica e sociale non tutelati dagli enti territoriali.
L’art 119 (autonomia finanziaria) della Costituzione riconosce e garantisce l’autonomia finanziaria, sia sul versante delle entrate che su quello delle spese a favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni
Lo Stato mantiene comunque il potere di intervenire in materia di finanza regionale. Inoltre, per evitare squilibri tra le aree più ricche e le aree più povere del Paese, è stato creato un fondo perequativo che destina risorse aggiuntive ai territori con minore capacità fiscale per abitante. Oltre a questo fondo è previsto che (al fine dello sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale ecc..) anche lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.