CAPITOLO 1 (I. LO STATO: POLITICA E DIRITTO) Flashcards

1
Q

Di cosa si occupa il diritto pubblico

1. IL POTERE POLITICO 1/3

A

Il diritto pubblico si occupa del potere. In qualsiasi gruppo di individui capita che qualcuno riesca a far prevalere le sue preferenze e la sua volontà, anche quando gli altri abbiano opzioni differenti. In situazioni come queste si dice che essi esercitano un potere sociale, che è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui.

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2
Q

I tre tipi di potere sociale

1. IL POTERE POLITICO 2/3

A

Ciò che distingue un tipo di potere sociale dall’altro è il mezzo attraverso cui si esercita questa azione di influenza sul comportamento altrui. A seconda del tipo di mezzo impiegato sono stati distinti tre tipi diversi di potere sociale:
1. Il potere economico è quello che si avvale del possesso di certi beni, necessari o percepiti come tali in una situazione di scarsità, per indurre coloro che non li posseggono a seguire una determinata condotta.
Un esempio è offerto dal proprietario che, grazie alla disponibilità esclusiva di un bene produttivo (la terra o
la fabbrica), ottiene che il non proprietario lavori per lui alle condizioni da lui stesso poste.
2. Il potere ideologico è quello che si avvale del possesso di certe forme di sapere, di conoscenze, di dottrine filosofiche o religiose per esercitare un’azione di influenza sui membri di un gruppo inducendoli a compiere o all’astenersi dal compiere certe azioni. È il potere detenuto da intellettuali, sacerdoti, scienziati e oggi da coloro che operano nei mezzi di informazione.
3. Il potere politico, invece, è quello che per imporre la propria volontà può ricorrere, sia pure come ultima risorsa, alla forza, alla coercizione fisica.

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3
Q

Esistevano demarcazioni fra i poteri sociali?

1. IL POTERE POLITICO 3/3

A

Nelle società antiche non esistevano nette demarcazioni fra le tre specie di potere sociale, che spesso si cumulavano in capo ai medesimi soggetti. Solamente con l’era moderna si realizza l’affermazione dell’autonomia del potere politico. Lo Stato, che nell’esperienza attuale incarna la figura tipica di potere politico, che è dunque quella specie di potere sociale che permette a chi lo detiene di imporre la propria volontà ricorrendo alla forza legittima

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4
Q

IL POTERE POLITICO

A

Il diritto pubblico si occupa del potere. In qualsiasi gruppo di individui capita che qualcuno riesca a far prevalere le sue preferenze e la sua volontà, anche quando gli altri abbiano opzioni differenti. In situazioni come queste si dice che essi esercitano un potere sociale, che è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui.
Ciò che distingue un tipo di potere sociale dall’altro è il mezzo attraverso cui si esercita questa azione di influenza sul comportamento altrui. A seconda del tipo di mezzo impiegato sono stati distinti tre tipi diversi di potere sociale:
1. Il potere economico è quello che si avvale del possesso di certi beni, necessari o percepiti come tali in una situazione di scarsità, per indurre coloro che non li posseggono a seguire una determinata condotta.
Un esempio è offerto dal proprietario che, grazie alla disponibilità esclusiva di un bene produttivo (la terra o
la fabbrica), ottiene che il non proprietario lavori per lui alle condizioni da lui stesso poste.
2. Il potere ideologico è quello che si avvale del possesso di certe forme di sapere, di conoscenze, di dottrine filosofiche o religiose per esercitare un’azione di influenza sui membri di un gruppo inducendoli a compiere o all’astenersi dal compiere certe azioni. È il potere detenuto da intellettuali, sacerdoti, scienziati e oggi da coloro che operano nei mezzi di informazione.
3. Il potere politico, invece, è quello che per imporre la propria volontà può ricorrere, sia pure come ultima risorsa, alla forza, alla coercizione fisica.
Nelle società antiche non esistevano nette demarcazioni fra le tre specie di potere sociale, che spesso si cumulavano in capo ai medesimi soggetti. Solamente con l’era moderna si realizza l’affermazione dell’autonomia del potere politico. Lo Stato, che nell’esperienza attuale incarna la figura tipica di potere politico, che è dunque quella specie di potere sociale che permette a chi lo detiene di imporre la propria volontà ricorrendo alla forza legittima

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5
Q

La leggimazione

A

Normalmente però si obbedisce al comando di chi detiene il potere politico non soltanto perché questi può ricorrere alla forza per imporre la sua volontà, ma perché si ritiene che sia moralmente obbligatorio obbedire a quel comando in quanto chi lo ha adottato è moralmente autorizzato a farlo. Il potere politico, quindi, si basa su un principio di giustificazione dello stesso, che si chiama legittimazione.

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6
Q

Il potere legale-razionale

A

Il potere legale-razionale è un tipo di potere politico, il quale non agisce libero da vincoli giuridici, ma è esso stesso sottoposto al diritto, perché le regole garantiscono la libertà dei cittadini contro il pericolo dell’abuso di potere da parte di chi lo detiene. È grazie al costituzionalismo, che attraverso principi e regole giuridiche, il potere politico viene limitato: il principio di legalità, la separazione dei poteri, le diverse libertà costituzionali sono i principali mezzi giuridici attraverso cui è stato perseguito l’obiettivo di legare il potere politico con il diritto.
Perché il potere sia legittimo non basta che sia sottoposto ad una regola, ma deve essere legittimato dal libero consenso popolare, espresso tramite le elezioni e attraverso i tanti strumenti (partiti, sindacati, referendum, ecc.) con cui il popolo può esercitare la sua sovranità.

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7
Q

1.2. LA LEGITTIMAZIONE

A

Normalmente però si obbedisce al comando di chi detiene il potere politico non soltanto perché questi può ricorrere alla forza per imporre la sua volontà, ma perché si ritiene che sia moralmente obbligatorio obbedire a quel comando in quanto chi lo ha adottato è moralmente autorizzato a farlo. Il potere politico, quindi, si basa su un principio di giustificazione dello stesso, che si chiama legittimazione.
Il potere legale-razionale è un tipo di potere politico, il quale non agisce libero da vincoli giuridici, ma è esso stesso sottoposto al diritto, perché le regole garantiscono la libertà dei cittadini contro il pericolo dell’abuso di potere da parte di chi lo detiene. È grazie al costituzionalismo, che attraverso principi e regole giuridiche, il potere politico viene limitato: il principio di legalità, la separazione dei poteri, le diverse libertà costituzionali sono i principali mezzi giuridici attraverso cui è stato perseguito l’obiettivo di legare il potere politico con il diritto.
Perché il potere sia legittimo non basta che sia sottoposto ad una regola, ma deve essere legittimato dal libero consenso popolare, espresso tramite le elezioni e attraverso i tanti strumenti (partiti, sindacati, referendum, ecc.) con cui il popolo può esercitare la sua sovranità.

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8
Q

LO STATO

A

Stato è il nome dato ad una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo.
LA NASCITA DELLO STATO MODERNO
Lo Stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il XV ed il XVII secolo e si differenzia dalle precedenti forme di organizzazione del potere politico, per la presenza di due caratteristiche:
a) una concentrazione del potere di comando legittimo nell’ambito di un determinato territorio in capo ad un’unica autorità;
b) la presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale.
La spinta alla concentrazione del potere politico nello Stato è nata come reazione alla dispersione del potere tipica del sistema feudale, la quale era costituita dal rapporto vassallo/signore, dove il signore concedeva al vassallo un feudo instaurando con lui un rapporto di obblighi e diritti reciproci.
Un altro elemento accentuava il policentrismo dell’organizzazione sociale e politica che storicamente ha preceduto il sorgere dello Stato era il fatto che la società non era composta di individui, bensì da comunità minori: quelle familiari, quelle economiche, quelle religiose e, infine, quelle politiche. Non esisteva un diritto unico per tutti, bensì una molteplicità di sistemi giuridici, uno per ciascuna comunità.
La nascita e l’affermazione dello Stato moderno, con la concentrazione della forza legittima, rispondevano al bisogno di assicurare un ordine sociale dopo secoli di insicurezza.

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9
Q

SOVRANITÀ

A

La sovranità ha due aspetti:
1.** Aspetto interno: **consiste nel supremo potere di comando in un determinato territorio, che è tanto forte da non riconoscere nessun altro potere al di sopra di sé.
2. **Aspetto esterno: **consiste nell’indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato.
Riguardo la questione di “chi” esercitasse effettivamente il potere sovrano vi sono principalmente tre teorie:
1. Teoria della persona giuridica Stato: lo Stato è un vero e proprio soggetto di diritto, titolare della sovranità. Il sovrano non è più una persona fisica, il Re, a cui i “sudditi” in qualche modo appartengono, ma è un ente astratto, slegato dalle persone fisiche che lo governano.
2. La sovranità della nazione: con l’ordine politico nato dalla rivoluzione francese cessa l’identificazione dello
Stato con la persona del Re, al cui posto viene collocata l’entità collettiva “Nazione”. La sovranità nazionale è sorta con due funzioni precise. In primo luogo, era diretta contro la sovranità del Re; in secondo luogo, la Nazione era una collettività omogenea che metteva fine all’antica divisione del Paese in ordini e ceti sociali, quindi al loro posto subentravano i singoli cittadini eguali.
3. La sovranità popolare: coincide la sovranità con la “volontà generale”, per cui il popolo doveva esercitare direttamente la sua sovranità, senza ricorrere alla delega di potere decisionale a suoi rappresentanti. L’elemento che accomuna le diverse teorie sulla sovranità è il rifiuto di qualsiasi “legge fondamentale” capace di vincolare il sovrano, Re o popolo che fosse.

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10
Q

. NUOVE TENDENZE DELLA SOVRANITÀ

A

La vigente Costituzione italiana afferma che la sovranità appartiene al popolo (principio della sovranità popolare) che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
La sovranità del popolo ha perduto però quel carattere di assolutezza, grazie alla Costituzione, infatti:
1. La sovranità popolare non si esercita direttamente, ma viene inserita in un sistema rappresentativo basato sul suffragio universale, infatti l’esercizio del potere politico da parte delle istituzioni rappresentative deve svolgersi sulla base del consenso popolare.
2. Vi è stata poi la diffusione di Costituzioni rigide, le quali possono essere modificate solo attraverso procedure molto complesse.
Perciò il sistema di limiti ed i principi previsti dalla Costituzione, che si sostanziano nelle garanzie delle minoranze e nei diritti fondamentali, devono prevalere sulla volontà di chi detiene il potere politico.

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11
Q

SOVRANITÀ E ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

A

La terza tendenza, che concorre a limitare la sovranità, è costituita dall’affermazione di organizzazioni internazionali. Il processo di limitazione giuridica della sovranità “esterna” degli Stati, è stato avviato con il trattato istitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) approvato nel 1945, che ha come finalità principale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e successivamente con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La limitazione della sovranità statale diventa più evidente con la creazione in Europa di Organizzazioni sovranazionali, riunite, a partire dal Trattato di Maastricht del 1992 nella Comunità europea (CE ed
ora Unione europea UE). Queste organizzazioni hanno la competenza di produrre norme giuridiche vincolanti per gli stati membri, le quali tendenzialmente prevalgono sul loro diritto interno; e di adottare in certi campi, come ad esempio la politica monetaria, decisioni che prima erano riservate agli Stati.
La sovranità, ha, quindi limiti interni (riguardano l’impossibilità da parte dello stato di assumere comportamenti tendenti a sacrificare le varie libertà) e limiti internazionali (dati dall’adesione, per esempio all’UE).
In conclusione, non è più vero che lo Stato ha una piena sovranità sul suo territorio, infatti è condizionato da decisioni prese al di fuori dei suoi confini.

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12
Q

Limiti della sovranità

A

La sovranità, ha, quindi limiti interni (riguardano l’impossibilità da parte dello stato di assumere comportamenti tendenti a sacrificare le varie libertà) e limiti internazionali (dati dall’adesione, per esempio all’UE).
In conclusione, non è più vero che lo Stato ha una piena sovranità sul suo territorio, infatti è condizionato da decisioni prese al di fuori dei suoi confini.

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13
Q

TERRITORIO

A

La precisa delimitazione del territorio (ambito spaziale) è condizione essenziale per garantire allo Stato l’esercizio della sovranità e per assicurare agli Stati l’indipendenza reciproca.
L’esatto ambito territoriale di ciascuno Stato è costituito da: terraferma (territorio delimitata da confini, che possono essere naturali, come fiumi o montagne o artificiali); dalle acque interne (comprese entro i confini); mare/acque territoriale/i (porzione di mare adiacente alla costa degli Stati); piattaforma continentale (gli Stati possono riservare a sé l’utilizzazione esclusiva delle risorse naturali estraibili da essa, la quale è la parte del fondo marino di profondità costante); spazio atmosferico sovrastante; navi e aeromobili (battenti bandiera dello stato); **sedi delle rappresentanze **(diplomatiche all’estero)

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14
Q

Cosè la cittadinanza

CITTADINANZA 1/3

A

La cittadinanza è uno status con cui la costituzione attribuisce una complessa serie di diritti e di doveri.
La stessa costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22) né può essere costretto all’esilio (pena che consiste nell’allontanamento, perpetuo o temporaneo, dalla patria).

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15
Q

Come si acquista la cittadinanza

CITTADINANZA 2/3

A

La cittadinanza italiana può essere acquistata:
a)** Per Nascita:**
- Ius sanguinis (diritto del sangue): acquista la cittadinanza il figlio, anche adottivo, di padre o madre che abbia la cittadinanza italiana, qualunque sia il luogo di nascita.
- Ius soli (diritto della terra): acquista la cittadinanza colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi (privi di qualunque cittadinanza) o che nato in Italia da cittadini stranieri, non ottenga la cittadinanza dei genitori sulla base delle leggi degli stati cui questi appartengono.
b) Per adozione: acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano.
c) Per elezione: diventa cittadino italiano per sua scelta:
- Lo straniero o l’apolide di cui almeno un genitore, siano cittadini italiani per nascita, se presta il servizio militare in Italia o assume pubblico impiego alle dipendenze dello stato italiano.
- Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età.
In entrambi i casi, lo straniero o l’apolide, deve aver dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana.
d) Per matrimonio (art. 5): acquista la cittadinanza italiana il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano.
e) Per naturalizzazione (art. 9): la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del P.d.R.

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16
Q

Perdita della cittadinanza

CITTADINANZA 3/3

A

La perdita della cittadinanza può avvenire:
- Per rinunzia: il cittadino che acquisti una cittadinanza straniera ed abbia deciso di stabilire la propria residenza all’estero.
- Automaticamente il cittadino, che volgendo funzioni alle dipendenze di uno stato estero, intenda conservare questa posizione nonostante l’intimazione del governo italiano a cessare tale rapporto di dipendenza.

17
Q

CITTADINANZA

A

La cittadinanza è uno status con cui la costituzione attribuisce una complessa serie di diritti e di doveri.
La stessa costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22) né può essere costretto all’esilio (pena che consiste nell’allontanamento, perpetuo o temporaneo, dalla patria).
La cittadinanza italiana può essere acquistata:
a) Per Nascita:
- Ius sanguinis (diritto del sangue): acquista la cittadinanza il figlio, anche adottivo, di padre o madre che abbia la cittadinanza italiana, qualunque sia il luogo di nascita.
- Ius soli (diritto della terra): acquista la cittadinanza colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi (privi di qualunque cittadinanza) o che nato in Italia da cittadini stranieri, non ottenga la cittadinanza dei genitori sulla base delle leggi degli stati cui questi appartengono.
b) Per adozione: acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano.
c) Per elezione: diventa cittadino italiano per sua scelta:
- Lo straniero o l’apolide di cui almeno un genitore, siano cittadini italiani per nascita, se presta il servizio militare in Italia o assume pubblico impiego alle dipendenze dello stato italiano.
- Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età.
In entrambi i casi, lo straniero o l’apolide, deve aver dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana.
d) Per matrimonio (art. 5): acquista la cittadinanza italiana il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano.
e) Per naturalizzazione (art. 9): la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del P.d.R.
La perdita della cittadinanza può avvenire:
- Per rinunzia: il cittadino che acquisti una cittadinanza straniera ed abbia deciso di stabilire la propria residenza all’estero.
- Automaticamente il cittadino, che volgendo funzioni alle dipendenze di uno stato estero, intenda conservare questa posizione nonostante l’intimazione del governo italiano a cessare tale rapporto di dipendenza.
La cittadinanza perduta può essere riacquistata: quando l’interessato presti servizio militare o accetti un impiego alle dipendenze dello stato italiano e dichiari di volerla riacquistare.

18
Q

LA CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA

A

Il Trattato sull’Unione europea del 1992 (Maastricht) ha introdotto l’istituto della cittadinanza dell’Unione che ha come presupposto la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione completa quella nazionale e non la sostituisce. Il cittadino dell’Unione, oltre a poter agire in giudizio davanti agli organi di giustizia dell’Unione, può agire nei confronti dello Stato di cui possiede la cittadinanza. Il cittadino dell’Unione, inoltre è garantito dall’ARTICOLO 120 della Costituzione, che, oltre ad essere una conseguenza del principio di unità ed indivisibilità della Repubblica sancito dall’art. 5 (CAPITOLO 5) della Costituzione, è un rafforzativo dell’articolo 16 (“ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, ovvero nel territorio degli stati membri, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”). Quello che l’articolo 120 vuole sottolineare è che tra una Regione e l’altra dell’Italia deve essere consentita non solo la libera circolazione delle persone ma anche delle merci, senza il pagamento di alcun dazio. Art. 120 comma 1: “la Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”.
L’aspetto più importante della disciplina in esame è l’attribuzione al cittadino dell’Unione, del diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e del parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede. L’Unione si impegna a rispettare i diritti fondamentali per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino

19
Q

ART.120

A

Quello che l’articolo 120 vuole sottolineare è che tra una Regione e l’altra dell’Italia deve essere consentita non solo la libera circolazione delle persone ma anche delle merci, senza il pagamento di alcun dazio
Il cittadino dell’Unione, inoltre è garantito dall’ARTICOLO 120 della Costituzione, che, oltre ad essere una conseguenza del principio di unità ed indivisibilità della Repubblica sancito dall’art. 5 (CAPITOLO 5) della Costituzione, è un rafforzativo dell’articolo 16.

20
Q

ART. 120 COMMA 1

A

“la Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”.

21
Q

ART. 16

A

“ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, ovvero nel territorio degli stati membri, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”

22
Q

L’APPARATO BUROCRATICO

LO STATO COME APPARATO

A

Lo Stato si differenzia da altre organizzazioni politiche per la presenza di un apparato organizzativo (dove
l’organizzazione è stabile nel tempo ed ha carattere impersonale, ovvero esiste indipendentemente dalle persone che lo fanno funzionare) servito da una burocrazia professionale, la quale è formata di soggetti che “per vivere” prestano la loro opera professionale a favore dello Stato, eseguendo compiti amministrativi nel rispetto di determinate regole tecniche.

23
Q

LO STATO COME PERSONA GIURIDICA

LO STATO COME APPARATO

A

Con l’attribuzione allo Stato di un’autonoma personalità giuridica si otteneva il risultato di impedire l’identificazione dell’autorità dell’apparato con la volontà delle persone fisiche preposte ai singoli uffici. Usuale è la contrapposizione tra Stato persona (usato per indicare l’apparato dello Stato, l’organizzazione del potere pubblico, i soggetti che governano) e Stato comunità (indica invece l’intera organizzazione sociale, la società civile pluralistica dotata di propri ordinamenti). Infine, si usa l’espressione Stato ordinamento per lo più per indicare l’insieme dei due
fenomeni, la somma dello Stato persona e dello Stato comunità.

24
Q

GLI ENTI PUBBLICI

LO STATO COME APPARATO

A

Accanto allo Stato esistono numerosi e diversi enti pubblici (come le Regione, le Province, i Comuni) dotati di personalità giuridica, essi sono istituiti con legge per il soddisfacimento degli interessi ritenuti comuni ad una determinata comunità, cioè degli interessi pubblici. Ad alcuni enti rappresentativi delle collettività territoriali (Regioni, Comuni, Province) viene riconosciuta l’autonomia politica: infatti i loro organi sono eletti direttamente dai cittadini e possono esprimere maggioranze ed indirizzi politici diversi da quelli dello Stato, con l’osservanza dei limiti previsti dalla Costituzione.

25
Q

LA POTESTÀ PUBBLICA/POTERE DI IMPERIO

LO STATO COME APPARATO

A

Lo Stato e gli enti pubblici sono collocati dalle norme giuridiche in una posizione di supremazia rispetto ai soggetti privati. Questo potere di determinare unilateralmente effetti giuridici nella sfera dei destinatari dell’atto, indipendentemente dal loro consenso, prende il nome di potestà pubblica o di potere di imperio.
Le potestà pubbliche però, a partire dall’affermazione dello Stato di diritto, devono essere attribuite dalla legge, per cui, al di fuori di essa un’autorità pubblica non può esercitare alcuna potestà (principio di legalità: afferma che ogni attività dei pubblici poteri deve trovare legittimazione in una legge, quale atto del Parlamento, unico organo di diretta espressione della sovranità popolare). Ben diversa è la posizione dei soggetti privati che sono collocati su un
piano di parità giuridica e possono provvedere da sé e liberamente a disciplinare i propri rapporti, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge: per questo si parla di autonomia privata.

26
Q

UFFICI ED ORGANI

LO STATO COME APPARATO

A

Ognuno degli apparati minori in cui si disaggrega l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici può essere configurato come una macchina organizzativa la quale deve soddisfare gli interessi pubblici ed opera secondo regole prestabilite. L’unità strutturale elementare dell’organizzazione si chiama ufficio che è un servizio prestato da persone, ma è considerato in astratto, prescindendo dalle persone fisiche che vi sono concretamente preposte.
Al fine di instaurare rapporti giuridici con altri soggetti, ciascun apparato deve servirsi di una particolare categoria di uffici che prendono il nome di organi, i quali sono uffici particolarmente qualificati da una norma come idoneo ad esprimere la volontà della persona giuridica.

27
Q

ORGANI COSTITUZIONALI

LO STATO COME APPARATO

A

La figura più importante è costituita dagli organi costituzionali, i quali:
1. sono elementi necessari dello Stato, nel senso che la mancanza di uno di essi determinerebbe l’arresto della complessiva attività statale;
2. sono elementi indefettibili dello Stato, nel senso che non può aversi la loro soppressione o sostituzione con altri organi senza determinare un mutamento dello Stato;
3. la loro struttura di base è interamente dettata dalla Costituzione;
4. ciascuno di essi si trova in condizione di parità giuridica con gli altri organi costituzionali.
La Costituzione prevede i seguenti organi Costituzionali: il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica (questi tre: CAPITOLO 4, percorso I), la Magistratura, la Corte Costituzionale.