LE FONTI DELLE AUTONOMIE Flashcards
STATUTI REGIONALI
Tutte le Regioni hanno uno STATUTO che può essere di diverso tipo, infatti si distinguono:
1. Gli Statuti delle Regioni ORDINARIE, le quali sottoposte a una disciplina comune, dettata dal Titolo V della Costituzione e dall’art 117 che ne definisce la potestà legislativa. Sono adottati con legge regionale statutaria.
Dopo la riforma costituzionale del 1999 questi statuti (ordinari) hanno il compito di ridefinire integralmente la forma di governo della Regione, a differenza di prima il cui compito era affidato alla Costituzione.
2. Gli Statuti delle Regioni SPECIALI (adottati dalle cinque Regioni speciali e le due Province autonome di Treno e Bolzano) servono a disciplinare i loro poteri, oltre alla loro organizzazione. Hanno ciascuna una propria disciplina, derogatoria rispetto a quella comune dettata dalla Costituzione. Sono adottati con legge costituzionale.
Con la legge costituzionale 2/2001, anche alle Regioni speciali è stata concessa una certa autonomia nello scegliersi la forma di governo e la legge/sistema elettorale. Prevedendo dunque che la Regione possa dotarsi di una propria legge statutaria a tal fine. Si tratta di una legge regionale rinforzata perché deve essere approvata a maggioranza assoluta e può essere poi sottoposta ad un referendum approvativi.
LEGGI REGIONALI
La LEGGE REGIONALE (ha vigore nella sola Regione di riferimento) è una legge ordinaria formale.
La “forma” della legge è data dal procedimento (di formazione della legge regionale), che rispecchia il procedimento di formazione delle leggi statali, le cui fasi essenziali sono:
- Iniziativa: oltre alla Giunta e ai consiglieri regionali, l’iniziativa spetta agli altri soggetti individuati dagli Statuti (i quali, in genere, le estendono al corpo elettorale e agli enti locali);
- Approvazione in Consiglio regionale: la legge è approvata a maggioranza relativa, ma gli Statuti possono prevedere maggioranze rinforzate.
- Promulgazione da parte del Presidente della Regione e pubblicazione sul B.U.R. (Bollettino ufficiale regionale).
La riforma del Titolo V e, in particolare, dell’art. 117 Cost., hanno completamente mutato l’autonomia legislativa delle Regioni. (VEDERE CAPITOLO 5 PERCORSO I) Oltre allo schema generale (potestà legislativa esclusiva, concorrente e residuale), bisogna tenere presente alcuni fattori ulteriori:
A) Gli obblighi internazionali: mentre in precedenza era solo la legislazione regionale ad essere tenuta al rispetto degli obblighi internazionali contratti dallo Stato, il nuovo art. 117 sembra parificare la posizione del legislatore regionale e quella del legislatore statale vincolando entrambi al rispetto, oltre che degli obblighi derivanti dall’UE, anche degli obblighi internazionali.
B) Le interferenze statali nelle materie regionali: tra le competenze “esclusive” dello Stato, ve ne sono diverse che “tagliano” le materie di competenza regionale (“materie trasversali”), nel senso che le leggi statali che perseguono obiettivi di rango costituzionale (es. tutela dell’ambiente) possono incidere anche in materie riservate alle Regioni.
C) La SUSSIDIARIETÀ: l’art. 118 Cost. introduce la sussidiarietà come criterio di distribuzione delle funzioni amministrative. La sussidiarietà finisce con consentire talvolta uno “sconfinamento” (eccesso) dello Stato dalle sue materie: in questi casi, però, la Corte richiede che sia sempre rispettato il “principio di leale collaborazione”, ossia che le Regioni siano fortemente coinvolte nelle decisioni. (VEDERE CAPITOLO 2 E 5 PERCORSO I)
D) La successione delle leggi nel tempo: resta dubbio come lo Stato possa imporre alle Regioni il rispetto delle proprie leggi, specie delle nuove leggi, che fissano i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente (CD. LEGGE CORNICE, anche chiamata LEGGE QUADRO), in presenza di precedenti leggi regionali contrastanti.
Una legge quadro, detta anche legge cornice dunque, è una legge che contiene i principi fondamentali relativi all’ordinamento di una determinata materia.
E) La potestà legislativa delle Regioni speciali: i vecchi Statuti speciali restano formalmente in vigore: le modifiche apportate dalla legge cost. 2/2001 riguardano, come è detto, la forma di governo, ma non le competenze.
REGOLAMENTI REGIONALI
Le riforme costituzionali hanno inciso sulla FUNZIONE REGOLAMENTARE delle Regioni:
- La Costituzione, prima della riforma introdotta con la legge costituzionale 1/1999, il potere regolamentare era attribuito al Consiglio regionale (organo legislativo), mentre oggi spetta alla Giunta (organo esecutivo).
- La riforma costituzionale del Titolo V ha introdotto il principio di “parallelismo” tra funzioni legislative e funzioni regolamentari. (VEDERE CAPITOLO 5 PERCORSO I)
- È ovvio che nella gerarchia delle FONTI DELL’ORDINAMENTO REGIONALE, i regolamenti siano sottoposti alle leggi: ma queste sono sottoposte allo Statuto (Statuto>leggi>regolamenti).
FONTI DEGLI ENTI LOCALI
Gli enti locali sono i Comuni, le Province, le Città metropolitane, oltre che le Regioni.
La “pariordinazione” degli enti locali, delle Regioni e dello Stato quali componenti che costituiscono la Repubblica ha riflessi anche sul piano delle fonti. L’autonomia normativa degli enti locali si svolge però tutta con atti subordinati alla legge, a quella statale come a quella regionale.
La Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva del legislatore statale la disciplina degli enti locali.
Spetta poi alla legge statale o a quella regionale, secondo le rispettive competenze, conferire agli enti locali le altre funzioni, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza.
I Comuni si devono dotare di uno Statuto che deve dettare le norme fondamentali sull’organizzazione dell’ente (rapporto tra gli organi, collaborazione con altri enti).
“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per la propria organizzazione e il proprio funzionamento”.
Il regolamento è lo strumento normativo tipico degli enti locali. Nonostante sia una fonte secondaria, esso è fortemente percepito dai cittadini, perché regola aspetti assai importanti della loro attività (per esempio, l’edilizia e il traffico).