IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA) Flashcards
Presidente della Repubblica e il suo ruolo
La razionalizzazione del parlamentarismo operata dalla Costituzione italiana ha previsto un PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, distinto e autonomo dal Governo, dotato di poteri propri, che è “il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale” (art.87.1), Sergio Mattarella è, l’attuale Presidente della Repubblica Italiana.
Ma, la Costituzione non dice quale deve essere il complessivo ruolo del Presidente della Repubblica. Essa si limita:
a) A fissare alcune caratteristiche dell’organo, cioè l’ampia rappresentatività che deriva dalle modalità di elezione;
b) Ad attribuirgli alcuni poteri, di cui i più rilevanti sono nominare il Presidente del Consiglio, sciogliere anticipatamente il Parlamento, rinviare le leggi, nominare alcune alte cariche, ecc.;
c) Porre alcuni sicuri limiti all’esercizio degli stessi poteri, che consistono principalmente nell’obbligo che i suoi atti siano controfirmati (art.89) dal Governo (che esercita così un controllo sull’attività del Capo dello Stato).
d) A sancire e garantire la sua irresponsabilità politica (art.89: nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità).
Il principio cardine fissato dalla Cost. è l’irresponsabilità politica del P.d.R., egli non può essere chiamato a rispondere della responsabilità politica.
RESPONSABILITÀ GIURIDICA DEL P.D.R.
Per quanto riguarda la RESPONSABILITÀ GIURIDICA DEL P.D.R. bisogna distinguere:
a) Gli Atti Posti in essere nell’esercizio delle sue funzioni (la Cost. all’art. 90 prevede esclusivamente una responsabilità penale per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione, fuori da queste ipotesi il PdR è giuridicamente irresponsabile e non può essere perseguito neanche alla fine del suo mandato).
b) Gli atti che adotta come qualsiasi cittadino (comportamenti non riconducibili all’esercizio delle sue funzioni, è penalmente e civilmente responsabile).
lL SISTEMA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il SISTEMA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA è disciplinato in modo da garantirne il più possibile l’imparzialità: ai sensi dell’art. 83 Cost. è eletto da un organo collegiale costituito dal parlamento in seduta comune e da tre delegati per ogni regione (la Valle d’Aosta 1) designati dal consiglio regionale.
L’art. 84 Cost. dispone i requisiti per essere eletti: cittadinanza italiana, 50 anni di età, godimento dei diritti civile e politici, con incompatibilità con qualsiasi altra carica. L’elezione si ha con scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 nei primi tre scrutini e a maggioranza assoluta (metà più uno) nei successivi.
Una volta eletto il P.d.R. prima di essere immesso nell’esercizio delle sue funzioni, presta giuramento di fedeltà in Parlamento. La durata della carica ex art. 85 Cost. è di sette anni decorrente dal giuramento.
Alle dipendenze esclusive del Presidente è posta una struttura amministrativa, chiamata Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. La cessazione dalla carica presidenziale avviene per: conclusione del mandato (la prassi politica esclude la RIELEZIONE/RIELETTURA, anche se non menzionata dalla costituzione); morte; impedimento permanente; dimissioni; decadenza per effetto della perdita di uno dei requisiti di eleggibilità; destituzione, disposta
per effetto alla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte costituzionale per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione. Nei casi di dimissioni, scadenza naturale del mandato, impedimento permanente, il Presidente della Repubblica diviene di diritto SENATORE A VITA, a meno che non vi rinunci.
Il limite dei sette anni, in realtà, è relativo: nulla c’è scritto nella Costituzione riguardo l’eventuale divieto di RIELEZIONE/RIELETTURA del Presidente in carica. E la Storia recente lo conferma: di fronte all’incapacità di trovare un accordo tra le forze politiche per nominare un nuovo Capo dello Stato (P.d.R.), nel 2013 fu chiesto a Giorgio Napolitano di restare al Quirinale (è un palazzo storico di Roma, essendo la residenza ufficiale dal 1946 del P.d.R. Italiana) a fine mandato. Napolitano ci rimase per altri due anni, fino all’elezione di Sergio Mattarella nel 2015. Fu il
primo Presidente rieletto (Mattarella secondo) della storia della Repubblica.
La CONTROFIRMA MINISTERIALE
La Costituzione stabilisce che “nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità”. La CONTROFIRMA MINISTERIALE è, quindi, la firma apposta da un
membro del Governo sull’atto adottato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica; essa è requisito di validità dell’atto e la sua apposizione rende irresponsabile il Presidente per l’atto adottato, trasferendo la relativa responsabilità in capo al Governo. La controfirma garantisce, dunque, l’irresponsabilità del Capo dello Stato.
Ma nel sistema costituzionale italiano, essa (la controfirma) adempie a delle funzioni ulteriori.
Gli atti che formalmente sono emanati dal Presidente della Repubblica
Tra gli atti che formalmente sono emanati dal Presidente della Repubblica bisogna distinguere tra diverse categorie, che si differenziano in base al soggetto che sostanzialmente decide del contenuto dell’atto stesso:
1. Infatti vi sono atti che formalmente sono adottati dal Capo di Stato (P.d.R.), anche se il loro contenuto è
deciso dal Governo (ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI) e la controfirma ha funzione di vigilanza sul rispetto da parte del Governo di fondamentali principi costituzionali;
2. a questi si contrappongono atti che non solo sono adottati dal Presidente, ma i cui contenuti sono decisi
dallo stesso Presidente (ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI) e la controfirma del ministro competente serve, oltre che a rendere irresponsabile il Presidente, ad evitare che quest’ultimo eserciti i suoi poteri per imporre un proprio indirizzo politico.
3. A queste due categorie di atti presidenziali, di regola se ne aggiunge una terza costituita dagli atti complessi, il cui contenuto è deciso dall’accordo tra Presidente della Repubblica e Governo.
atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi
Tra gli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi abbiamo:
1. L’emanazione di atti governativi aventi valore di legge, cioè dei decreti legge e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti del Governo. In questi casi è sicuramente il Governo che determina il contenuto dell’atto, che poi il Presidente emana.
2. La PROMULGAZIONE DELLA LEGGE è attribuita al Capo dello Stato (P.d.R.), che deve provvedervi entro un mese dall’avvenuta approvazione parlamentare. La formula di promulgazione:
1) accerta che la legge è stata approvata nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento;
2) manifesta la volontà di promulgare la legge;
3) ne ordina la pubblicazione nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;
4) obbliga chiunque ad osservarla e a farla osservare come legge dello Stato.
Gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali
- Gli atti di nomina, cioè gli atti con i quali il Presidente della Repubblica nomina:
-I 5 SENATORI A VITA (art.59.2 Cost.). La nomina dei senatori a vita può riguardare quei cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
-1/3 dei giudici costituzionali (art.135.1 Cost.) e il decreto viene controfirmato dal Presidente del consiglio dei ministri; - Il rinvio delle leggi. Il P. della R. con un messaggio motivato, che deve contenere l’indicazione dei motivi del rinvio medesimo, può rinviare una legge alle Camere per una nuova deliberazione;
- I messaggi presidenziali, i quali possono essere di due diversi tipi: a contenuto libero: sono i messaggi
“liberi” e quindi il loro contenuto è liberamente scelto dal P.d.R.; ed a contenuto vincolato: sono quelli che
accompagnano l’atto di rinvio delle leggi. Il loro contenuto è vincolato nel senso che il messaggio deve
indicare i motivi del rinvio. - Le esternazioni atipiche: hanno come destinatari i cittadini; grazie a tali esternazioni il Presidente della
Repubblica si pone in rapporto diretto col corpo elettorale; - La convocazione straordinaria delle Camere (art. 62 Cost.), che è diretta a garantire il funzionamento delle
istituzioni costituzionali contro eventuali prevaricazioni della maggioranza.
SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL PARLAMENTO
Il potere di sciogliere le Camere (e quindi il potere di SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL PARLAMENTO) e porre fine alla legislatura in corso viene riconosciuto al presidente della Repubblica dall’articolo 88 della Costituzione, il quale dice:
a) Il Capo dello Stato può sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse;
b) Prima di sciogliere le Camere deve sentire i loro Presidenti, che esprimono perciò un parere al riguardo, ritenuto obbligatorio ma non vincolante;
c) Il potere di scioglimento anticipato non può essere esercitato negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (si parla a proposito di semestre bianco).
Lo scioglimento anticipato è stato configurato come una sorta di extrema ratio (“piano estremo”, “maniera ultima”): solo se il Parlamento non è in grado di esprimere nessuna maggioranza e nessun Governo si procede allo scioglimento. Lo scioglimento anticipato dovuto a tale causa è stato chiamato scioglimento
funzionale. In questa ipotesi, il decreto presidenziale di scioglimento nella sostanza “certifica” la volontà delle forze politiche di porre anticipatamente fine alla legislatura. Perciò, si è detto che dovrebbe parlarsi di una sorta di AUTOSCIOGLIMENTO. Una volta che è deciso lo scioglimento anticipato del Parlamento, a seguito di una crisi di Governo, ed una volta appurata l’impossibilità di soluzione della stessa (crisi), il decreto di scioglimento sia controfirmato dal Governo dimissionario, che resta in carica per “l’ordinaria amministrazione”.