IL PARLAMENTO (L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA) Flashcards

1
Q

Com’è strutturato il parlamento

A

Il PARLAMENTO ITALIANO ha struttura bicamerale, essendo costituito da due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, i quali sono organi distinti, dotati delle medesime attribuzioni e di regola funzionanti in via contemporanea e separata.
Per assicurare tempi certi all’esame dei progetti inseriti nel programma e poi nel calendario viene stabilito un tempo determinato per l’analisi dei disegni di legge.
L’ordine dei lavori del PARLAMENTO si basa sulla:
1. predisposizione del programma, il quale contiene l’elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, sulla base delle indicazioni del Governo e dei gruppi.
2. predisposizione del calendario specifica il programma e indica quali materie saranno trattate nelle singole sedute previste;
3. e dell’ordine del giorno, che organizza i lavori di ogni singola seduta.

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2
Q

L’art. 70 Cost

A

L’art. 70 Cost. attribuisce l’esercizio della funzione legislativa collettivamente alle due camere (al PARLAMENTO quindi) ma in determinati casi, in deroga a ciò, si prevede che il governo possa porre in essere decreti aventi forza di legge ordinaria attraverso pur sempre un controllo parlamentare ex ante o ex post.
Dal momento che Governo e Parlamento sono legati da un rapporto di fiducia per quanto concerne l’indirizzo politico da seguire, le Camere devono essere messi in condizione di conoscere e sindacare l’attività dell’Esecutivo (del governo) per valutarne la corrispondenza alle linee programmatiche precedentemente definite.

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3
Q

Quali sono gli atti parlamentari

A

A questo scopo vi sono gli ATTI PARLAMENTARI, i quali possono essere:
1. Di controllo (funzione parlamentare di controllo) vi sono due istituti: le interrogazioni (sono semplici domande rivolte, da parte di un parlamentare, al Governo per avere informazioni su un oggetto
determinato); e le interpellanze (nell’interpellanza, l’interpellante chiede, per iscritto, di conoscere quale sia l’intenzione politica del Governo).
2. Di indirizzo (atti che mirano ad indirizzare l’attività del Governo), e sono: le mozioni (il fine è quello di
promuove un dibattito nella camera su un determinato argomento); le risoluzioni (si distinguono dalle mozioni per il fatto che non sono idonee a portare a un dibattito parlamentare, ma piuttosto lo seguono come conseguenza, ed infatti la risoluzione ha come fine quello di manifestare un orientamento o definire un indirizzo); L’ordine del giorno (atto d’indirizzo rivolto al Governo che ha carattere accessorio, nel senso che si inserisce nella discussione di un altro atto, per lo più una legge: serve a dettare direttive su come deve essere applicata una legge).

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4
Q

Cos’è il BICAMERALISMO

A

Il BICAMERALISMO è un sistema organizzativo parlamentare, incentrato sulla divisione del Parlamento in due distinte Camere, così come previsto dalla Costituzione italiana (art. 55). Il bicameralismo si contrappone al monocameralismo, in virtù del quale il Parlamento si compone di una sola Camera, così come previsto dalla Costituzione portoghese. Il sistema bicamerale può essere: perfetto o paritario, quando le due Camere del
Parlamento dispongono di eguali poteri; imperfetto, quando le due Camere hanno una diversa composizione ed hanno poteri diversi. Nel sistema di bicameralismo (perfetto o paritario), ciascuna Camera può deliberare la concessione o il ritiro della fiducia al Governo (art.94), mentre la formazione di una legge richiede che ciascuna delle due Camere adotti una deliberazione avente ad oggetto il medesimo testo legislativo (“la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”, afferma l’art.70: questa norma, infatti, stabilisce che la funzione
legislativa viene esercitata dalle Camere «collettivamente», il che significa che una legge non può entrare in vigore se è stata approvata solo dai deputati o solo dai senatori: ci vuole il consenso di entrambi per presentarla al presidente della Repubblica affinché apponga la sua firma e possa essere promulgata, cioè acquisisca piena efficacia).

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5
Q

Differenze dei rami del parlamento

A

Entrambi i rami del parlamento sono stati concepiti come assemblee politiche rappresentative del corpo elettorale;
ma i costituenti ne hanno diversificato la composizione, la durata e il sistema di elezione:
1. CIRCA LA COMPOSIZIONE basti ricordare che l’età minima per essere eleggibili a deputati o senatori consiste rispettivamente nell’aver compiuto il 25° anno di età ed il 40° anno di età; d’altro lato, che il numero dei deputati è pari al doppio di quello dei senatori elettivi (630 contro 315), anche se a questi ultimi si aggiungono alcuni senatori a vita. È stato approvato in via definitiva dalla Camera l’8 ottobre 2019, il TAGLIO PARLAMENTARI, il testo di legge costituzionale prevede il taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera dei deputati, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato.
2. Circa la durata per entrambi è di 5 anni. Il periodo in cui le due Camere durano si chiama legislatura.
L’art. 60.2 Cost., in merito alla prorogatio (o principio di continuità), dispone che “la durata di ciascuna
camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”. Inoltre, al fine di garantire la continuità funzionale del Parlamento, sempre facendo riferimento all’istituto della prorogatio, la
Costituzione stabilisce che i poteri delle Camere scadute sono prorogati “finché non siano riunite le nuove Camere”. La prorogatio cessa con la “prima riunione delle nuove Camere”.
3. Circa le modalità delle elezioni, la costituzione si limita a diversificare la composizione dei due corpi elettorali, disponendo che gli elettori del Senato devono aver superato il 25° anno di età, invece per gli elettori della Camera è, invece, sufficiente il raggiungimento della maggiore età, appunto 18 anni.

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6
Q

il PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

A

La Costituzione ha previsto anche il PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, che è un organo collegiale composto da tutti i parlamentari (deputati e senatori). È considerato però un collegio imperfetto, perché non è padrone del proprio ordine del giorno; viene riunito solo per specifiche funzioni, tassativamente elencate dalla Costituzione, che consistono in compiti elettorali (elezione del P. della Repubblica) e nella funzione accusatoria (messa in stato d’accusa del P. della Repubblica). Esso è presieduto dal P. della Camera. dei deputati e per il suo funzionamento si applicano le disposizioni del regolamento della C. dei deputati

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7
Q

I regolamenti parlamentari

A

Per disciplinare la propria organizzazione interna ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti. I regolamenti parlamentari sono tradizionalmente considerati insindacabili all’esterno della camera che li ha adottati (principio della insindacabilità degli interna corporis).
Camera dei deputati e senato, allo scopo di realizzare nel modo più funzionale le loro attribuzioni, si articolano in una serie di organi, sostanzialmente identici in entrambi i rami del parlamento:
1. L’assemblea parlamentare: essa ha la titolarità delle attribuzioni di ciascun ramo del parlamento.
2. Il Presidente della Camera è l’organo che la (l’assemblea) rappresenta nella sua unità garantendo imparzialità e facendo osservare il regolamento.
3. L’Ufficio di presidenza è costituito in entrambe le camere dal presidente, 4 vice presidenti (collaborando con il presidente e lo sostituiscono in caso di assenza), 3 questori (curano collegialmente il buon andamento della amministrazione) e 8 segretari (sovrintendono alla redazione del processo verbale).
In esso devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari.
4. I gruppi parlamentari sono le unioni dei membri di una Camera, espressione dello stesso partito o movimento politico.
5. Le COMMISSIONI PARLAMENTARI sono organi collegiali che possono essere PERMANENTI (sono organi stabili e necessari di ciascuna Camera, sono organi collegiali che attuano il decentramento del lavoro parlamentare mediante specifiche competenze per materia) o temporanei (assolvono compiti specifici e durano in carica il tempo stabilito, come per esempio le COMMISSIONI PARLAMENTARI DI INCHIESTA, svolgenti indagini e accertamenti su situazioni di fatto).

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8
Q

Con l’espressione PREROGATIVE PARLAMENTARI a cosa si fa riferimento?

A

Con l’espressione PREROGATIVE PARLAMENTARI si fa riferimento agli istituti, che mirano a salvaguardare il libero e ordinato esercizio delle funzioni parlamentari. In particolare, esse dovrebbero servire a tutelare la libertà di opinione dei parlamentari, che sta alla base di un corretto svolgimento della vita parlamentare. L’art.68 prevede due istituti:
1. l’INSINDACABILITÀ in qualsiasi sede (penale, civile, disciplinare) per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari; L’insindacabilità prosegue anche dopo il mandato parlamentare.
2. l’IMMUNITÀ PARLAMENTARE in virtù della quale il parlamentare non può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale o domiciliare, né a limitazioni della libertà di corrispondenza e comunicazione senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza. L’immunità viene meno quando finisce il mandato, quando non si è più
parlamentari.
Le prerogative dei parlamentari si fondano sull’esigenza di garantire l’autonomia e l’indipendenza costituzionale delle Camere, evitando i condizionamenti da parte di altri poteri. Ogni Camera è quindi dotata di autonomia normativa per quanto riguarda la disciplina delle proprie attività e della propria organizzazione, di autonomia contabile, per la gestione del proprio bilancio, e di AUTODICHIA (giustizia domestica del Parlamento, ovvero farsi
giustizia da solo), ossia della giurisdizione esclusiva per ciò che riguarda i ricorsi relativi ai rapporti di lavoro con i dipendenti. La medesima esigenza sta alla base pure del principio d’insindacabilità degli interna corporis acta, che consiste nella sottrazione a qualsiasi controllo esterno degli atti e dei procedimenti che si svolgono all’interno delle assemblee parlamentari.

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8
Q

Gli organi dello Stato in Italia

A

Gli organi dello Stato in Italia sono il PARLAMENTO, IL GOVERNO, la Magistratura e il Presidente della Repubblica.
L’esercizio dei compiti dello Stato richiede l’uso di risorse finanziarie assai ingenti. I servizi forniti da esso hanno costi elevati. Perciò lo Stato, da un lato, deve imporre tributi con cui ottenere le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento e (entrate), dall’altro lato, deve erogare la spesa pubblica grazie alla quale i suoi compiti possono essere effettivamente esercitati (uscite, spesa). La disciplina delle entrate e quella della spesa costituiscono i due
aspetti della finanza pubblica. Per quanto concerne le entrate sono stabiliti due principi fondamentali:
1. Il primo è quello secondo cui “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA (l’obbligo di pagamento delle imposte deve rispettare necessariamente la
possibilità economica del cittadino). Il sistema tributario è informato a CRITERI DI PROGRESSIVITÀ” (ART.53).
Ciò significa che tutti devono pagare le imposte il cui ammontare è determinato in funzione del reddito di
ciascuno. L’imposizione fiscale però non è proporzionale, bensì ispirata al principio di progressività. Questo significa che la percentuale di reddito prelevata dal fisco cresce col crescere del livello di reddito.
L’imposizione proporzionale prevede invece un unico scaglione eguale per tutti, è la cosiddetta flat tax, il
fisco esigerebbe sempre la stessa percentuale del reddito. La Costituzione impone l’imposizione progressiva con la finalità di realizzare una maggiore eguaglianza sostanziale. Infatti, il criterio progressivo permette di chiedere percentuali maggiori di reddito ai soggetti più ricchi e di realizzare una pressione fiscale più leggera sui soggetti più poveri, con ciò concorrendo a realizzare la finalità di riequilibrio sociale.
2. L’altro principio fondamentale è quello della riserva di legge secondo cui “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” (art. 23).

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9
Q

art.81.

A

In materie di entrate e di spesa, la disciplina costituzionale è posta principalmente dall’art.81.
Questa disciplina fu considerata da alcuni espressione del principio della tendenza al pareggio di bilancio.
Per fronteggiare la grave crisi finanziaria apertasi in Europa nel 2011, si è proceduto alla RIFORMA DELL’ART. 81 (legge costituzionale 1/2012). Il nuovo testo dell’art. 81 prevede che lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Quindi, piuttosto che di “pareggio”, nel testo costituzionale si è scelto di parlare di “equilibrio di bilancio”.
L’ARTICOLO 81 cita esplicitamente “lo Stato” come garante dell’equilibrio tra le entrate e le spese (comma 1: “Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”). In altre parole, coinvolge tutti: Governo e Parlamento. La LEGGE DI BILANCIO è quindi una legge con la quale il Parlamento approva annualmente il bilancio di previsione dello Stato presentato dal governo.

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