DIRITTI E LIBERTÀ Flashcards

1
Q

situazioni giuridiche soggettive

A

Si parla di situazioni giuridiche soggettive quando indichiamo:
le posizioni giuridiche attive o di vantaggio (possiamo classificare in libertà che sottolinea l’aspetto negativo, di non costrizione, e i diritti che privilegia l’aspetto positivo cioè di pretesa) e le posizioni giuridiche passive o di svantaggio (doveri e obblighi).

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2
Q

a distinzione è tra diritti assoluti e diritti relativi

A

diritti assoluti (si possono far valere nei confronti di tutti, cioè erga omnes, essi possono essere diritti della persona come la libertà personale, o diritti reali come la proprietà, ma hanno comunque per contenuto una libertà il cui esercizio non richiede prestazioni da parte di terzi se non l’astensione) e diritti relativi (possono essere fatti valere solo nei confronti di soggetti determinati, ai quali si chiede una prestazione, ad esempio il diritto che i minori vantano
nei confronti dei genitori al mantenimento e all’educazione).

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3
Q

diritti individuali e diritti funzionali

A

diritti individuali (sono attribuiti alla persona in quanto tale, per un suo vantaggio personale, indipendentemente dai vantaggi o dagli svantaggi che ne possono derivare per la collettività, come ad esempio la libertà di domicilio) e diritti funzionali (sono attribuiti al singolo per il perseguimento di finalità predeterminate a vantaggio della
comunità, e non liberamente scelte dall’individuo, come ad esempio il diritto di proprietà). Oggi questa distinzione ha perso qualsiasi utilità. Tutti i diritti, “individuali” o “funzionali” che siano, subiscono la concorrenza di altri diritti o interessi con cui devono conciliarsi: “Il bilanciamento degli interessi” è la regola dell’applicazione di ogni diritto

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4
Q

DIRITTI SOGGETTIVI e INTERESSI LEGITTIMI

A

DIRITTI SOGGETTIVI e INTERESSI LEGITTIMI. Essa può avere rilievo a proposito dei diritti fondamentali: nel senso che in certe situazioni alcuni diritti soggettivi posso “degradare (abbassarsi)” ad interesse legittimo. Così, per esempio, la libertà di riunione in luogo pubblico, che è un diritto assoluto (fa parte dei diritti soggettivi insieme ai diritti relativi), può essere degradata ad interesse legittimo quando, “per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”, il questore la vieti: ai promotori resta la possibilità di impugnare il divieto davanti al giudice amministrativo, difendendo un “interesse legittimo”. (CAP. 6 PERC. II)

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5
Q

STRUMENTI DI TUTELA

A

I maggiori STRUMENTI DI TUTELA previsti dalla costituzione a garanzia del diritto e libertà sono:
La riserva di legge (alla legge è riservata la disciplina dei casi e dei modi con i quali le libertà possono essere limitate);
La riserva di giurisdizione (serve a ridurre ulteriormente lo spazio di valutazione discrezionale lasciato all’autorità pubblica, condizionando ogni provvedimento restrittivo delle libertà individuali ad una previa autorizzazione);
La tutela giurisdizionale (“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”);
La responsabilità del funzionario (vi è il principio della responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti pubblici per gli “atti compiuti in violazione di diritti”);
Il Sindacato di legittimità costituzionale (la Corte Costituzionale deve controllare che la legislazione ordinaria non travalichi e comprima le garanzie sino ad annullarle).

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6
Q

IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

A

L’ART. 3 COST. enuncia il PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA:
1. nel primo comma, esso esprime il principio di eguaglianza formale (è enunciato come una formula astratta, ovvero si deve trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse); ed inoltre una serie di specifici divieti di discriminazione, i quali sono di “di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali” (c.d. nucleo forte dell’eguaglianza);
2. nel secondo comma, esprime il principio di eguaglianza sostanziale: punta a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscono l’eguale godimento dei diritti e delle libertà.
Mentre il principio di eguaglianza formale sembra promettere leggi il più generali e astratte possibili (e quindi l’uguaglianza di tutti davanti alla legge, principio espresso nello Stato liberale), il principio di eguaglianza sostanziale sembra volere l’esatto opposto, cioè leggi che tendano a provvedere alle singole situazioni di svantaggio (e quindi le
leggi, oltre ad essere uguali per tutti, devono però prevedere leggi speciali a favore delle categorie più deboli, principio espresso nello Stato sociale). Il punto di equilibrio viene stabilito dal giudizio di ragionevolezza.

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7
Q

L’APPLICAZIONE DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI

A

Anzitutto va precisato chi ne siano i titolari: solo i CITTADINI italiani o anche gli STRANIERI?
Va preso in considerazione anzitutto l’art. 10.2, che per lo status giuridico dello straniero pone una riserva di legge rinforzata per contenuto: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. È sulla base di questa disposizione che si possono giustificare estensioni dei diritti fondamentali agli stranieri anche nei casi in cui la Costituzione sembrerebbe riservarli ai soli cittadini.
Va detto però che la Corte costituzionale ha seguito anche un’altra via per estendere la protezione dei diritti ai noncittadini: essa fa perno sull’ART. 2 Cost. che sancisce il riconoscimento dei “DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO”.
Ma occorrono tre precisazioni:
1) Innanzitutto, l’estensione opera nei confronti dei soli diritti definibili “inviolabili”. Per gli altri diritti continua ad avere applicazione la regola per la quale lo straniero gode dei “diritti civili attribuiti al cittadino” a condizione di reciprocità: quindi la legislazione del Paese dai cui lo straniero proviene riconosce lo stesso diritto ai cittadini italiani.
2) In secondo luogo, l’eguaglianza dello straniero nel godimento dei diritti inviolabili è un principio, non una regola tassativa. Questo significa che il legislatore può prevedere oneri o limitazioni particolari a carico degli stranieri, purché, essi siano ragionevolmente giustificabili sulla base della loro particolare condizione di straniero. È per questa via che sono stati ammessi, per gli stranieri, limiti di tempo e particolare autorizzazioni per il soggiorno in Italia.
3) In terzo luogo, l’Unione europea sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione, e controllo delle frontiere esterne. Queste competenze dell’Unione non incidono, comunque, sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio di cittadini di Stati terzi allo scopo di cercare un lavoro.

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8
Q

IL CONTENUTO DI QUELLE LIBERTÀ E DI QUEI DIRITTI si è EVOLUTO e continua ad evolversi con i tempi?

A

La definizione dei TERMINI COSTITUZIONALI, non è statica, fissata una volta per tutte, ma ha uno sviluppo dinamico.
Se l’area dei beni o degli interessi protetti dalla Costituzione è in continua mutuazione, ciò significa che la disposizione legislativa che la Corte ha ritenuto un giorno non contrastante con garanzie sancite da una disposizione costituzionale, può risultare, in un secondo momento, con essa incompatibile (con la disposizione costituzionale).
È il fenomeno del cd. “ANACRONISMO LEGISLATIVO”, il quale può essere causato da diverse ragioni, la principale sicuramente è relativa al mutamento dei costumi sociali: per esempio, a giudizio della Corte costituzionale, certe norme relative alla posizione della donna nella famiglia hanno mutato nel tempo il loro rapporti con i principi costituzionali, di conseguenza, se erano compatibili con un modello tradizionale di famiglia, non lo sono più con il
modello attuale (diverso ruolo della donna).

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9
Q

l BILANCIAMENTO DEI DIRITTI

A

Il BILANCIAMENTO DEI DIRITTI è una tecnica impiegata in genere da tutte le corti costituzionali per risolvere questioni di costituzionalità in cui si registri un contrasto tra diritti o interessi diversi.
Esistono tre tipologie di conflitto tra diritti (o di interessi):
- Concorrenza tra soggetti diversi nel godimento dello stesso diritto: le risorse sono limitate, e quindi c’è un
problema di regolazione della concorrenza, un esempio è dato dalla libertà di espressione che fa nascere conflitti poiché, per esempio, non vi è spazio per i manifesti elettorali.
- Concorrenza tra interessi individuali non omogenei ad esempio il contrasto tra il diritto a protestare e manifestare le proprie idee e il diritto di non sentire le proteste e i discorsi altrui.
- Concorrenza tra interessi individuali e interessi collettivi questa è la tipologia più ricca di conflitti.
La tecnica del bilanciamento degli interessi consente alla Corte di prendere in considerazione anche interessi che non hanno uno specifico riconoscimento in Costituzione. Spesso vengono chiamati “NUOVI DIRITTI”, per indicare l’assenza di una specifica disciplina costituzionale. Esempi sono il diritto fondamentale all’abitazione, diritto
all’identità sessuale i quali non hanno un loro specifico “ancoraggio” in Costituzione.
A SECONDA DELL’INTERPRETAZIONE DELL’ARTICOLO 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, in dottrina si sono delineate due teorie:
1 teoria del catalogo aperto dei diritti (criterio estensivo), se è letta come una formula in bianco che consente di “importare” nel sistema dei diritti tutelati dalla nostra Costituzione tutti quegli interessi che l’evoluzione della coscienza sociale porta ad accreditare. L’idea è che i diritti preesistano al diritto, e che compito del secondo sia riconoscere i primi, adeguare le leggi ad essi.
2. teoria del catalogo chiuso di diritti (criterio restrittivo), nella formula dell’articolo 2 vengono riconosciuti come diritti tutelati soltanto i diritti espressamente citati negli articoli successivi del testo costituzionale.

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10
Q

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE

A

Negli art. 13-16 vi sono i diritti legati all’individuo, nella sfera più intima;
negli art. 17-21 enumera diritti che toccano l’attività pubblica degli individui;
negli art. 29-34 si occupa della solidarietà sociale, e quindi delle prestazioni pubbliche dirette a rimuovere le cause della diseguaglianza sociale, secondo l’eguaglianza sostanziale;
gli art. 35-47 definiscono le c.d. libertà economiche; ed infine, gli art. 48-51 si occupano delle libertà politiche.

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11
Q

LA LIBERTÀ PERSONALE (ART. 13)

I DIRITTI NELLA SFERA INDIVIDUALE

A

Il nucleo fondamentale della libertà personale (inviolabile art. 13.1) è la libertà fisica, la disponibilità della propria persona. La ratio di quest’articolo è che il costituente pone la libertà personale come il primo dei diritti dei singoli in quanto essa è presupposto indispensabile perché ognuno possa accedere anche alle altre libertà.
Gli strumenti di tutela della libertà personale (riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione) predisposti dall’art. 13.2 (“Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”) sono i più forti che la Costituzione preveda per limitare ogni discrezionalità dell’autorità pubblica.
Nell’individuazione del tipo di restrizione cui può essere sottoposta la libertà personale (riserva di legge dell’art. 13.2), vanno sempre ricordati 4 principi costituzionali:
1. Divieto di ogni violenza fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizione (art. 13.4);
2. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
3. Divieto assoluto di pena di morte;
4. Proporzionalità tra gravità della pena e gravità del reato.
L’art. 13.3 prevede un’eccezione: “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori”. Rientrano tra i “casi eccezionali” i casi previsti dal codice di procedura penale in cui la polizia giudiziaria può o deve procedere all’arresto “in flagranza” ovvero di chi viene colto nell’atto di commettere un delitto di particolare gravità o è inseguito subito dopo il reato.
La libertà personale può essere limitata, per trattamento sanitario obbligatorio, con il quale si intende un trattamento di natura sanitaria, in cui una persona viene sottoposta a cure mediche a prescindere dalla sua volontà.
L’obbligo, imposto per legge, di sottoporsi a trattamento medico deve essere motivato da esigenze di tutela della salute pubblica, non della propria salute individuale: per essa prevale la libertà di scelta individuale. Per questo motivo è stata ritenuta illegittima l’alimentazione coatta di chi ha scelto lo sciopero della fame come forma personale di protesta.

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12
Q

LA LIBERTÀ DI DOMICILIO (ART. 14)

I DIRITTI NELLA SFERA INDIVIDUALE

A

La vicinanza della libertà di domicilio alla libertà personale non è casuale. Secondo una definizione classica, anche se metaforica, il domicilio è la proiezione spaziale della persona. Come la libertà personale, anche il domicilio è “inviolabile” (art. 14.1); al domicilio si estendono le stesse garanzie previste per la libertà personale (14.2), ossia la riserva di legge assoluta e la riserva di giurisdizione per gli atti di ispezione, perquisizione e sequestro. È opinione
comune che la libertà di domicilio non sia garantita solo alle persone fisiche, ma anche alle “formazioni sociali”, quali società, associazioni ecc. La ratio dell’articolo 14 della costituzione è che: la particolare considerazione di cui gode il domicilio nella Costituzione si spiega in quanto esso è visto come il luogo più importante in cui il singolo conduce la
propria vita, anche all’interno del nucleo famigliare. L’art. 14.3 Cost ammette eccezioni, le quali hanno limiti di oggetto (solo per gli accertamenti e le ispezioni) e sono coperte da una riserva di legge rinforzata per contenuto: infatti la legge può consentirle solo per motivi di sanità e incolumità pubblica o per fini economici e fiscali.

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13
Q

LA LIBERTÀ DI CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONE (ART. 15)

I DIRITTI NELLA SFERA INDIVIDUALE

A

L’articolo 15.1 della Costituzione sancisce che la corrispondenza ed ogni altra forma di comunicazione sono coperte da privacy, sono cioè segrete (sono perciò inviolabili). Non solo la tradizionale lettera di carta, ma anche l’e-mail, la telefonata, la chat, l’SMS sul cellulare. Si tratta di un diritto che spetta sia in capo a chi invia la corrispondenza che a chi la riceve. La ratio dell’articolo 15 della costituzione è che: la tutela della corrispondenza e della comunicazione si
giustifica in quanto esse costituiscono forme di espressione della libertà personale.
La libertà e la segretezza della corrispondenza sono tutelate attraverso il solito doppio meccanismo della riserva di legge e della riserva di giurisdizione (15.2: “La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”). Il codice di procedura penale detta norme piuttosto severe sia per il sequestro della corrispondenza che per l’intercettazione telefoniche; per quest’ultime il pubblico ministero deve chiede l’autorizzazione al giudice, che l’accorda soltanto quando, in relazione a delitti di particolare gravità, vi siano gravi indizi di reato e l’intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini dell’indagine.

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14
Q

LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE (ART. 16)

. I DIRITTI NELLA SFERA INDIVIDUALE

A

Molto vicina alla libertà personale è la libertà di circolazione e soggiorno: infatti, la libertà di disporre della propria persona fisica comprende anche la libertà di spostamento, di circolare, di scegliere la propria dimora.
La libertà di circolazione comprende sia la libertà di espatrio (art. 16.2: libertà “di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi”, agli “obblighi di leggi”, la quale può prevedere l’obbligo di munirsi di documenti validi) che la libertà di scelta del luogo di esercizio delle proprie attività economiche (potenziata ed estesa all’intero territorio dell’Unione europea). La libertà di circolazione è garantita ai cittadini da una riserva di legge rafforzata per contenuto, ma non da riserva di giurisdizione. Le limitazioni alla circolazione devono essere stabilite dalla legge “in via generale per motivi di sanità o di sicurezza” (art. 16.1). Tra i provvedimenti tipici che rientrano nelle limitazioni
alla libertà di circolazione vi sono i cd. “cordoni sanitari”, istituiti per evitare il propagarsi di un’epidemia.
Invece non incidono sulla libertà di circolazione le norme che regolano o limitano l’uso delle strade per motivi di sicurezza o di protezione di altri interessi pubblici, né le norme urbanistiche ed edilizie che restringono il diritto dell’individuo di scegliere il luogo in cui abitare.

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15
Q

LA LIBERTÀ DI RIUNIONE (ART. 17)

I DIRITTI NELLA SFERA PUBBLICA

A

Per riunione si intende la “compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo”. Esempi sono le manifestazioni spontanee (non organizzate quindi), processioni religiose, feste da ballo, cortei.
La condizione di legittimità che pone la Costituzione al diritto di riunione è che essa si svolga “pacificamente e senza armi” (art. 17.1). La riunione perde il carattere “pacifico” quando trascende in disordini e violenze contro persone e cose, in questo caso può essere sciolta dalla forza pubblica. A seconda del luogo in cui si svolgono, le riunioni si distinguono in: Riunioni in luogo privato (si svolgono nei luoghi destinati al godimento esclusivo dei privati, ossia domicilio di una persona, anche giuridica); Riunioni in luogo aperto al pubblico (le modalità d’accesso del pubblico
sono decise da chi dispone dei locali, come un cinema); Riunioni in luogo pubblico (dove ognuno può transitare liberamente, come le strade e le piazze, per cui la libertà di riunione può entrare in conflitto con la libertà di circolazione art. 16, quando la manifestazione si traduca in blocco stradale). Solo per le riunioni in luogo pubblico l’art. 17.3 prevede l’OBBLIGO DEL PREAVVISO, che deve essere dato in forma scritta almeno tre giorni prima alle autorità, con indicazione del luogo, dell’ora e dell’oggetto della riunione e delle generalità di coloro che sono designati a prendere la parola. Si noti che di preavviso si tratta, non di autorizzazione. La ratio del preavviso è di mettere le autorità in grado di adottare le misure necessarie a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.

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16
Q

LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE (ART. 18)

I DIRITTI NELLA SFERA PUBBLICA

A

La libertà di associazione è, come la libertà di riunione, una libertà strumentale all’esercizio della libertà di parola, ma si differenzia dalla prima per il suo carattere duraturo e la presenza di un nucleo di regole associative sancite per uno scopo comune. La libertà di riunione è invece occasionale, inoltre, una volta terminata la riunione, questa si scioglie senza che resti alcun legame tra i partecipanti. Vi sono tre garanzie a tutela della libertà di associazione:
1. La prima garanzia riguarda l’adesione all’associazione, che deve essere libera (“i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente”). Ad essere protetta è quindi innanzitutto la libertà negativa, cioè il diritto di non associarsi. Tuttavia vi sono una serie di associazioni obbligatorie cui è necessario aderire per svolgere determinate attività, tali sono anzitutto gli ordini professionali, come quello degli avvocati.
2. La seconda garanzia riguarda l’istituzione dell’associazione: essa può avvenire “senza autorizzazione” (art. 18.1).
3. La terza garanzia è costituita da una riserva di legge rinforzata: la legge non può porre limiti e divieti specifici per le associazioni, salvo i casi di associazioni che hanno lo scopo di commettere reati.
L’art. 18.2 vieta solo due tipi di associazione:
- la legge ha stabilito che le associazioni segrete vietate dalla Costituzione sono quelle che, operando di nascosto, perseguono fini incompatibili con quelli dello Stato, mirando a interferire sull’esercizio delle funzioni pubbliche. La legge “P2” sanziona penalmente l’appartenenza a tali associazioni: ne ordina lo scioglimento e la confisca dei beni.
- Associazioni paramilitari cioè quelle “che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. Per “organizzazione di carattere militare” non si intende una struttura necessariamente armata, ma basta che vi sia un ordine gerarchico, l’adozione di eventuali gradi o di uniformi.

17
Q

LA LIBERTÀ RELIGIOSA/CULTO E DI COSCIENZA (ART. 19)

I DIRITTI NELLA SFERA PUBBLICA

A

La libertà di coscienza è la libertà di coltivare profonde convinzioni interiori e di agire di conseguenza. Ciò che interessa al diritto (e alla Costituzione) non sono i fenomeni interiori, che sono per loro stessa natura incontrollabili, ma la disciplina delle manifestazioni esteriori, “sociali”, della coscienza, del pensiero e della fede.
La libertà di coscienza e la libertà religiosa sono tutelate attraverso:
1. Il divieto di discriminazione: le distinzioni per “religione” sono vietate dal “nucleo duro” del principio di eguagl.
2. L’eguaglianza tra le confessioni religiose, le quali sono egualmente libere davanti alla legge.
3. La libertà di culto, l’art. 19 Cost. garantisce a tutti il “diritto di professare liberamente la propria fede”: tutela quindi l’aspetto individuale della libertà religiosa. L’unico limite che incontra la libertà di culto è il buon costume, il quale è un concetto indefinito, che nel diritto costituzionale è inteso essenzialmente come morale sessuale.
4. L’obiezione di coscienza, che è il rifiuto da parte dell’individuo di compiere atti, prescritti dall’ordinamento, ma contrari alle proprie convinzioni. Il caso più noto è l’obiezione al servizio militare obbligatorio.

18
Q

LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO/LIBERTÀ DI ESPRESSIONE (ART. 21)

I DIRITTI NELLA SFERA PUBBLICA

A

Con la manifestazione del pensiero il soggetto intende diffondere il proprio pensiero divulgandolo ad una pluralità di soggetti (es. attraverso un libro); la comunicazione del pensiero (art. 15 Cost.), è invece la trasmissione del proprio pensiero ad una o più persone determinate (es. attraverso un telegramma).
L’unico limite che l’art. 21 Cost. pone alla libertà di espressione è il buon costume che viene inteso come il “pudore sessuale”. I concetti come “buon costume” sono fatti apposta, in fondo, per consentire all’ordinamento di evolvere con la coscienza sociale. Il limite del buon costume non è applicabile alle opere d’arte e di scienza. La censura è rimasta per i soli spettacoli cinematografici, infatti, è previsto per i film un preventivo nulla osta (AUTORIZZAZIONE)
ministeriale, che stabilisce anche se la visione del film debba essere limitata ai minori di 14 o di 18 anni.
I reati di opinione consistono in un abuso della libertà di pensiero, che si manifesta attraverso condotte lesive, tra gli esempi più comuni di reati di opinione, ci sono: la diffamazione, che consiste nell’offendere pubblicamente qualcuno; e la calunnia, che si verifica quando si accusa ingiustamente qualcuno di reato.
La libertà di espressione è garantita a tutti, e tutti possono esprimere il loro pensiero “con la parola, lo scritto e ogni altri mezzo di diffusione”. Il problema è che i mezzi di diffusione del pensiero più efficaci non sono disponibili per tutti. Gli spazi per affiggere manifesti, così come le frequenze per trasmettere via radio sono limitati, ed occorre quindi una disciplina della concorrenza. Data l’epoca in cui è stata scritta, dei mass media la Costituzione disciplina soltanto la stampa, il cui regime è caratterizzato dal divieto di sottoporre la stampa a controlli preventivi, cioè di
introdurre “autorizzazioni o censure”. È ammesso invece il sequestro, cioè un provvedimento di ritiro della stampa successivo alla sua pubblicazione. In assenza di regole costituzionali specifiche, è stato compito della Corte costituzionale elaborare i principi che devono ispirare la disciplina della radiotelevisione. Il sistema radiotelevisivo è passato (grazie alla riforma che fu introdotta dal c.d. “Legge Mammì”) dal regime di monopolio pubblico iniziale al sistema misto pubblico-privato attuale. La RAI, Radiotelevisione italiana S.p.A., è la società concessionaria in
esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo in Italia, è il primo polo televisivo in Italia e una delle più grandi aziende di comunicazione d’Europa, il quinto gruppo televisivo del continente.
Per più di 150 anni, se le Costituzioni riconoscevano a “tutti” il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.), nei fatti solo quei pochi che avevano accesso a questi costosi e limitati mezzi di comunicazione potevano effettivamente raggiungere ampie fette di pubblico e concorrere così alla formazione dell’opinione pubblica. Con la quarta rivoluzione industriale è sufficiente disporre di una connessione alla rete per diventare produttori di informazione nella rete, proporre fatti, idee, critiche ecc. Gli algoritmi usati dai motori di ricerca (come
Google) e social media, oltre a selezionare l’informazione da proporre a ciascuno di noi, producono la chiusura dell’utente dentro una bolla costruita sui suoi gusti, sulle sue preferenze, sui suoi pregiudizi. Ricevere, informazioni coerenti con le nostre specifiche preferenze è un grande vantaggio, quando vogliamo prenotare un viaggio, scegliere
un ristorante ecc. Tuttavia, le conclusioni cambiano quando si tratta di vedere come la personalizzazione del web condiziona il funzionamento del dibattito pubblico e la formazione dell’opinione pubblica. Si creano dunque diverse comunità chiuse, dove ciascuno si rinforza nei propri pregiudizi, ritenendoli l’unica verità esistente.

19
Q

I DIRITTI “SOCIALI”

A

Per “DIRITTI SOCIALI” s’intendono i diritti dei cittadini a ricevere determinate “prestazioni” dagli apparati pubblici.
Sono i diritti caratteristici dello Stato sociale (welfare state). Gli articoli dedicati ai diritti sociali contengono
disposizioni che realizzano concretamente quanto previsto dal principio di eguaglianza sostanziale–>Le norme che disciplinano l’erogazione di prestazioni sociali sono derogatorie rispetto al principio di uguaglianza formale, per esempio, riservano determinate prestazioni alle persone meno abbienti (per esempio, i libri scolastici gratuiti).
Lo strumento con cui i diritti sociali sono resi concreti è costituito dalla rete dei servizi sociali, cui principali sono:
- Previdenza sociale ART. 38: consiste nel pagamento delle pensioni di vecchia a coloro che, per la loro età, non sono più in grado di lavorare. Il pagamento delle pensioni è possibile grazie al versamento, durante il periodo di lavoro del dipendente, di contributi, i quali sono in parte a carico del datore di lavoro e in parte dello stesso dipendente.
- Il diritto all’assistenza sanitaria: è uno degli aspetti del DIRITTO ALLA SALUTE, l’unico diritto che la Costituzione (art. 32) espressamente definisce “fondamentale”. Il diritto alla salute presenta anche un aspetto negativo, cioè la pretesa dell’individuo a che i terzi si astengano da comportamenti pregiudizievoli per la sua integrità psico-fisica.
- Assistenza sociale ART. 38: con riferimento ai servizi e alle provvidenze che lo Stato riserva a coloro che non sono in grado di lavorare in seguito a disoccupazione, malattia, infortunio.

20
Q

L’ART. 34

A

L’ART. 34 Costituzione prevede il DIRITTO ALL’ISTRUZIONE, nel senso di possibilità, per chiunque ed a prescindere dalla sua situazione economica, di accedere al sistema scolastico, diritto cui lo Stato deve far fronte.
Nell’impegno della Repubblica di assicurare l’effettività dell’accesso all’istruzione, discendono sia il principio di
gratuità dell’istruzione obbligatoria, sia il sistema del diritto allo studio (sistema fatto di “borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze”). Accanto alla scuola pubblica, la cui istituzione è un obbligo per lo Stato, è sancita la libertà delle scuole private: a queste è garantita la “parità”, quanto ai titoli rilasciati.
Spetta allo Stato “di dettare le regole generali volte ad assicurare, senza distinzione di aree geografiche, un
trattamento scolastico in condizioni di eguaglianza a tutti i cittadini”, e quindi “individuare le discipline oggetto di insegnamento in ciascun tipo di scuola, oltre a stabilire l’orario di studio da dedicare a ogni disciplina”.
L’autonomia scolastica si svolge essenzialmente sul piano didattico o organizzativo: ogni istituzione scolastica predispone un piano “personalizzato” dell’offerta formativa.

21
Q

I DIRITTI NELLA SFERA ECONOMICA

A

I diritti della sfera economica sono quelli compresi dalla c.d. “Costituzione economica”. In esso vengono dettati principi in materia di lavoro (artt. 35-38,46), di organizzazione sindacale e di sciopero (artt. 39-40), di impresa e di proprietà (41-44). Secondo l’art. 39 “L’organizzazione sindacale è libera”. I sindacati si sono sempre rifiutati di farsi registrare e, perciò, i contratti che essi stipulano sono vincolanti soltanto per i loro iscritti (contratti collettivi di lavoro). Secondo l’art. 40 lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro, usata a tutela
di un interesse dei lavoratori: chi sciopera non può essere perseguito né in sede penale né civile né disciplinare. Non è tutela, invece, la serrata, cioè la forma di protesta attuata dai datori di lavoro.
Per i limiti del diritto di sciopero esiste solo la disciplina nei “servizi pubblici essenziali”, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici, ecc., nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.
L’ART. 41, che sancisce la LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA, non può svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. ART. 43: “a fini di utilità generale la legge può riservare, allo Stato, determinate imprese, che abbiano carattere di preminente interesse generale”. Scopo della
norma è quello di evitare che, alcuni servizi di interesse generale, vengano lasciati in mano ai privati le cui scelte sono dettate esclusivamente dall’obiettivo del profitto e che, di conseguenza, potrebbero prestare tali servizi a dei prezzi troppo elevati per i meno abbienti. Negli anni passati sono stati nazionalizzati o collettivizzati molti servizi
come l’energia elettrica (come l’Enel), le ferrovie dello Stato, la radiotelevisione. Tuttavia le imprese pubbliche si sono rivelate, molto spesso, poco efficienti e per questo, in tempi più recenti, si è assistito nel nostro paese ad una forte privatizzazione di molti servizi pubblici. Per cui l’art. 43 è destinato ad avere applicazione marginale.
L’ART. 42 fa della PROPRIETÀ PRIVATA l’asse portante delle libertà, e quella che l’ammette solo se e in quanto compatibile con la “funzione sociale”. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”. L’espropriazione è una manifestazione della prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato. La tendenza a ricondurre le attività economiche ai soggetti privati ed a realizzare un mercato concorrenziale, sta alla base dell’istituzione delle cosiddette Autorità amministrative indipendenti.
Nell’ordinamento italiano, la figura più importante di tali tipi di autorità è costituita dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, anche nota come l’Antitrust ha il compito di garantire il diritto di iniziativa economica, contro quei comportamenti delle imprese che producono una limitazione della concorrenza. Tra i vari comportamenti vietati, vi sono le operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza, che portino, cioè, alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo tale da eliminare
o ridurre in modo sostanziale la concorrenza (per esempio, quando più imprese si fondono o procedono alla costituzione di un’impresa comune). Il sistema di controllo si basa sulla comunicazione, che le imprese devono fare all’Autorità e sul potere di quest’ultima di adottare, ove ravvisi dei comportamenti lesivi della libertà di concorrenza,
delle diffide a rimuovere tali comportamenti e/o delle sanzioni amministrative di tipo pecuniario.

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I DIRITTI NELLA SFERA POLITICA

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“Politici” sono i diritti riconosciuti ai cittadini di partecipare alla vita politica e alla formazione delle decisioni pubbliche. Attraverso di essi si realizza il principio di sovranità popolare. I “diritti politici” dei cittadini, elencati negli artt. 48-51 sono l’elettorato attivo e passivo; i vari tipi di referendum, la libertà di organizzazione dei partiti, il diritto di petizione, il diritto di accedere agli uffici pubblici. La loro perdita può essere conseguenza o della perdita della
capacità d’agire per infermità mentale o di una condanna per gravi reati.

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I DOVERI COSTITUZIONALI

A

Secondo l’art. 23, poiché le prestazioni personali o patrimoniali costituiscono delle limitazioni alla libertà personale (13 Cost.), il costituente stabilisce che solo la legge, per le garanzie che offre, può imporle. L’art. 23 stabilisce quindi una riserva di legge in merito all’imposizione di prestazioni personali o patrimoniali nei confronti del cittadino.