DIRITTI E LIBERTÀ Flashcards
situazioni giuridiche soggettive
Si parla di situazioni giuridiche soggettive quando indichiamo:
le posizioni giuridiche attive o di vantaggio (possiamo classificare in libertà che sottolinea l’aspetto negativo, di non costrizione, e i diritti che privilegia l’aspetto positivo cioè di pretesa) e le posizioni giuridiche passive o di svantaggio (doveri e obblighi).
a distinzione è tra diritti assoluti e diritti relativi
diritti assoluti (si possono far valere nei confronti di tutti, cioè erga omnes, essi possono essere diritti della persona come la libertà personale, o diritti reali come la proprietà, ma hanno comunque per contenuto una libertà il cui esercizio non richiede prestazioni da parte di terzi se non l’astensione) e diritti relativi (possono essere fatti valere solo nei confronti di soggetti determinati, ai quali si chiede una prestazione, ad esempio il diritto che i minori vantano
nei confronti dei genitori al mantenimento e all’educazione).
diritti individuali e diritti funzionali
diritti individuali (sono attribuiti alla persona in quanto tale, per un suo vantaggio personale, indipendentemente dai vantaggi o dagli svantaggi che ne possono derivare per la collettività, come ad esempio la libertà di domicilio) e diritti funzionali (sono attribuiti al singolo per il perseguimento di finalità predeterminate a vantaggio della
comunità, e non liberamente scelte dall’individuo, come ad esempio il diritto di proprietà). Oggi questa distinzione ha perso qualsiasi utilità. Tutti i diritti, “individuali” o “funzionali” che siano, subiscono la concorrenza di altri diritti o interessi con cui devono conciliarsi: “Il bilanciamento degli interessi” è la regola dell’applicazione di ogni diritto
DIRITTI SOGGETTIVI e INTERESSI LEGITTIMI
DIRITTI SOGGETTIVI e INTERESSI LEGITTIMI. Essa può avere rilievo a proposito dei diritti fondamentali: nel senso che in certe situazioni alcuni diritti soggettivi posso “degradare (abbassarsi)” ad interesse legittimo. Così, per esempio, la libertà di riunione in luogo pubblico, che è un diritto assoluto (fa parte dei diritti soggettivi insieme ai diritti relativi), può essere degradata ad interesse legittimo quando, “per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”, il questore la vieti: ai promotori resta la possibilità di impugnare il divieto davanti al giudice amministrativo, difendendo un “interesse legittimo”. (CAP. 6 PERC. II)
STRUMENTI DI TUTELA
I maggiori STRUMENTI DI TUTELA previsti dalla costituzione a garanzia del diritto e libertà sono:
La riserva di legge (alla legge è riservata la disciplina dei casi e dei modi con i quali le libertà possono essere limitate);
La riserva di giurisdizione (serve a ridurre ulteriormente lo spazio di valutazione discrezionale lasciato all’autorità pubblica, condizionando ogni provvedimento restrittivo delle libertà individuali ad una previa autorizzazione);
La tutela giurisdizionale (“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”);
La responsabilità del funzionario (vi è il principio della responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti pubblici per gli “atti compiuti in violazione di diritti”);
Il Sindacato di legittimità costituzionale (la Corte Costituzionale deve controllare che la legislazione ordinaria non travalichi e comprima le garanzie sino ad annullarle).
IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA
L’ART. 3 COST. enuncia il PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA:
1. nel primo comma, esso esprime il principio di eguaglianza formale (è enunciato come una formula astratta, ovvero si deve trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse); ed inoltre una serie di specifici divieti di discriminazione, i quali sono di “di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali” (c.d. nucleo forte dell’eguaglianza);
2. nel secondo comma, esprime il principio di eguaglianza sostanziale: punta a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscono l’eguale godimento dei diritti e delle libertà.
Mentre il principio di eguaglianza formale sembra promettere leggi il più generali e astratte possibili (e quindi l’uguaglianza di tutti davanti alla legge, principio espresso nello Stato liberale), il principio di eguaglianza sostanziale sembra volere l’esatto opposto, cioè leggi che tendano a provvedere alle singole situazioni di svantaggio (e quindi le
leggi, oltre ad essere uguali per tutti, devono però prevedere leggi speciali a favore delle categorie più deboli, principio espresso nello Stato sociale). Il punto di equilibrio viene stabilito dal giudizio di ragionevolezza.
L’APPLICAZIONE DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI
Anzitutto va precisato chi ne siano i titolari: solo i CITTADINI italiani o anche gli STRANIERI?
Va preso in considerazione anzitutto l’art. 10.2, che per lo status giuridico dello straniero pone una riserva di legge rinforzata per contenuto: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. È sulla base di questa disposizione che si possono giustificare estensioni dei diritti fondamentali agli stranieri anche nei casi in cui la Costituzione sembrerebbe riservarli ai soli cittadini.
Va detto però che la Corte costituzionale ha seguito anche un’altra via per estendere la protezione dei diritti ai noncittadini: essa fa perno sull’ART. 2 Cost. che sancisce il riconoscimento dei “DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO”.
Ma occorrono tre precisazioni:
1) Innanzitutto, l’estensione opera nei confronti dei soli diritti definibili “inviolabili”. Per gli altri diritti continua ad avere applicazione la regola per la quale lo straniero gode dei “diritti civili attribuiti al cittadino” a condizione di reciprocità: quindi la legislazione del Paese dai cui lo straniero proviene riconosce lo stesso diritto ai cittadini italiani.
2) In secondo luogo, l’eguaglianza dello straniero nel godimento dei diritti inviolabili è un principio, non una regola tassativa. Questo significa che il legislatore può prevedere oneri o limitazioni particolari a carico degli stranieri, purché, essi siano ragionevolmente giustificabili sulla base della loro particolare condizione di straniero. È per questa via che sono stati ammessi, per gli stranieri, limiti di tempo e particolare autorizzazioni per il soggiorno in Italia.
3) In terzo luogo, l’Unione europea sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione, e controllo delle frontiere esterne. Queste competenze dell’Unione non incidono, comunque, sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio di cittadini di Stati terzi allo scopo di cercare un lavoro.
IL CONTENUTO DI QUELLE LIBERTÀ E DI QUEI DIRITTI si è EVOLUTO e continua ad evolversi con i tempi?
La definizione dei TERMINI COSTITUZIONALI, non è statica, fissata una volta per tutte, ma ha uno sviluppo dinamico.
Se l’area dei beni o degli interessi protetti dalla Costituzione è in continua mutuazione, ciò significa che la disposizione legislativa che la Corte ha ritenuto un giorno non contrastante con garanzie sancite da una disposizione costituzionale, può risultare, in un secondo momento, con essa incompatibile (con la disposizione costituzionale).
È il fenomeno del cd. “ANACRONISMO LEGISLATIVO”, il quale può essere causato da diverse ragioni, la principale sicuramente è relativa al mutamento dei costumi sociali: per esempio, a giudizio della Corte costituzionale, certe norme relative alla posizione della donna nella famiglia hanno mutato nel tempo il loro rapporti con i principi costituzionali, di conseguenza, se erano compatibili con un modello tradizionale di famiglia, non lo sono più con il
modello attuale (diverso ruolo della donna).
l BILANCIAMENTO DEI DIRITTI
Il BILANCIAMENTO DEI DIRITTI è una tecnica impiegata in genere da tutte le corti costituzionali per risolvere questioni di costituzionalità in cui si registri un contrasto tra diritti o interessi diversi.
Esistono tre tipologie di conflitto tra diritti (o di interessi):
- Concorrenza tra soggetti diversi nel godimento dello stesso diritto: le risorse sono limitate, e quindi c’è un
problema di regolazione della concorrenza, un esempio è dato dalla libertà di espressione che fa nascere conflitti poiché, per esempio, non vi è spazio per i manifesti elettorali.
- Concorrenza tra interessi individuali non omogenei ad esempio il contrasto tra il diritto a protestare e manifestare le proprie idee e il diritto di non sentire le proteste e i discorsi altrui.
- Concorrenza tra interessi individuali e interessi collettivi questa è la tipologia più ricca di conflitti.
La tecnica del bilanciamento degli interessi consente alla Corte di prendere in considerazione anche interessi che non hanno uno specifico riconoscimento in Costituzione. Spesso vengono chiamati “NUOVI DIRITTI”, per indicare l’assenza di una specifica disciplina costituzionale. Esempi sono il diritto fondamentale all’abitazione, diritto
all’identità sessuale i quali non hanno un loro specifico “ancoraggio” in Costituzione.
A SECONDA DELL’INTERPRETAZIONE DELL’ARTICOLO 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, in dottrina si sono delineate due teorie:
1 teoria del catalogo aperto dei diritti (criterio estensivo), se è letta come una formula in bianco che consente di “importare” nel sistema dei diritti tutelati dalla nostra Costituzione tutti quegli interessi che l’evoluzione della coscienza sociale porta ad accreditare. L’idea è che i diritti preesistano al diritto, e che compito del secondo sia riconoscere i primi, adeguare le leggi ad essi.
2. teoria del catalogo chiuso di diritti (criterio restrittivo), nella formula dell’articolo 2 vengono riconosciuti come diritti tutelati soltanto i diritti espressamente citati negli articoli successivi del testo costituzionale.
SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE
Negli art. 13-16 vi sono i diritti legati all’individuo, nella sfera più intima;
negli art. 17-21 enumera diritti che toccano l’attività pubblica degli individui;
negli art. 29-34 si occupa della solidarietà sociale, e quindi delle prestazioni pubbliche dirette a rimuovere le cause della diseguaglianza sociale, secondo l’eguaglianza sostanziale;
gli art. 35-47 definiscono le c.d. libertà economiche; ed infine, gli art. 48-51 si occupano delle libertà politiche.
LA LIBERTÀ PERSONALE (ART. 13)
I DIRITTI NELLA SFERA INDIVIDUALE
Il nucleo fondamentale della libertà personale (inviolabile art. 13.1) è la libertà fisica, la disponibilità della propria persona. La ratio di quest’articolo è che il costituente pone la libertà personale come il primo dei diritti dei singoli in quanto essa è presupposto indispensabile perché ognuno possa accedere anche alle altre libertà.
Gli strumenti di tutela della libertà personale (riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione) predisposti dall’art. 13.2 (“Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”) sono i più forti che la Costituzione preveda per limitare ogni discrezionalità dell’autorità pubblica.
Nell’individuazione del tipo di restrizione cui può essere sottoposta la libertà personale (riserva di legge dell’art. 13.2), vanno sempre ricordati 4 principi costituzionali:
1. Divieto di ogni violenza fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizione (art. 13.4);
2. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
3. Divieto assoluto di pena di morte;
4. Proporzionalità tra gravità della pena e gravità del reato.
L’art. 13.3 prevede un’eccezione: “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori”. Rientrano tra i “casi eccezionali” i casi previsti dal codice di procedura penale in cui la polizia giudiziaria può o deve procedere all’arresto “in flagranza” ovvero di chi viene colto nell’atto di commettere un delitto di particolare gravità o è inseguito subito dopo il reato.
La libertà personale può essere limitata, per trattamento sanitario obbligatorio, con il quale si intende un trattamento di natura sanitaria, in cui una persona viene sottoposta a cure mediche a prescindere dalla sua volontà.
L’obbligo, imposto per legge, di sottoporsi a trattamento medico deve essere motivato da esigenze di tutela della salute pubblica, non della propria salute individuale: per essa prevale la libertà di scelta individuale. Per questo motivo è stata ritenuta illegittima l’alimentazione coatta di chi ha scelto lo sciopero della fame come forma personale di protesta.
LA LIBERTÀ DI DOMICILIO (ART. 14)
I DIRITTI NELLA SFERA INDIVIDUALE
La vicinanza della libertà di domicilio alla libertà personale non è casuale. Secondo una definizione classica, anche se metaforica, il domicilio è la proiezione spaziale della persona. Come la libertà personale, anche il domicilio è “inviolabile” (art. 14.1); al domicilio si estendono le stesse garanzie previste per la libertà personale (14.2), ossia la riserva di legge assoluta e la riserva di giurisdizione per gli atti di ispezione, perquisizione e sequestro. È opinione
comune che la libertà di domicilio non sia garantita solo alle persone fisiche, ma anche alle “formazioni sociali”, quali società, associazioni ecc. La ratio dell’articolo 14 della costituzione è che: la particolare considerazione di cui gode il domicilio nella Costituzione si spiega in quanto esso è visto come il luogo più importante in cui il singolo conduce la
propria vita, anche all’interno del nucleo famigliare. L’art. 14.3 Cost ammette eccezioni, le quali hanno limiti di oggetto (solo per gli accertamenti e le ispezioni) e sono coperte da una riserva di legge rinforzata per contenuto: infatti la legge può consentirle solo per motivi di sanità e incolumità pubblica o per fini economici e fiscali.
LA LIBERTÀ DI CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONE (ART. 15)
I DIRITTI NELLA SFERA INDIVIDUALE
L’articolo 15.1 della Costituzione sancisce che la corrispondenza ed ogni altra forma di comunicazione sono coperte da privacy, sono cioè segrete (sono perciò inviolabili). Non solo la tradizionale lettera di carta, ma anche l’e-mail, la telefonata, la chat, l’SMS sul cellulare. Si tratta di un diritto che spetta sia in capo a chi invia la corrispondenza che a chi la riceve. La ratio dell’articolo 15 della costituzione è che: la tutela della corrispondenza e della comunicazione si
giustifica in quanto esse costituiscono forme di espressione della libertà personale.
La libertà e la segretezza della corrispondenza sono tutelate attraverso il solito doppio meccanismo della riserva di legge e della riserva di giurisdizione (15.2: “La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”). Il codice di procedura penale detta norme piuttosto severe sia per il sequestro della corrispondenza che per l’intercettazione telefoniche; per quest’ultime il pubblico ministero deve chiede l’autorizzazione al giudice, che l’accorda soltanto quando, in relazione a delitti di particolare gravità, vi siano gravi indizi di reato e l’intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini dell’indagine.
LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE (ART. 16)
. I DIRITTI NELLA SFERA INDIVIDUALE
Molto vicina alla libertà personale è la libertà di circolazione e soggiorno: infatti, la libertà di disporre della propria persona fisica comprende anche la libertà di spostamento, di circolare, di scegliere la propria dimora.
La libertà di circolazione comprende sia la libertà di espatrio (art. 16.2: libertà “di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi”, agli “obblighi di leggi”, la quale può prevedere l’obbligo di munirsi di documenti validi) che la libertà di scelta del luogo di esercizio delle proprie attività economiche (potenziata ed estesa all’intero territorio dell’Unione europea). La libertà di circolazione è garantita ai cittadini da una riserva di legge rafforzata per contenuto, ma non da riserva di giurisdizione. Le limitazioni alla circolazione devono essere stabilite dalla legge “in via generale per motivi di sanità o di sicurezza” (art. 16.1). Tra i provvedimenti tipici che rientrano nelle limitazioni
alla libertà di circolazione vi sono i cd. “cordoni sanitari”, istituiti per evitare il propagarsi di un’epidemia.
Invece non incidono sulla libertà di circolazione le norme che regolano o limitano l’uso delle strade per motivi di sicurezza o di protezione di altri interessi pubblici, né le norme urbanistiche ed edilizie che restringono il diritto dell’individuo di scegliere il luogo in cui abitare.
LA LIBERTÀ DI RIUNIONE (ART. 17)
I DIRITTI NELLA SFERA PUBBLICA
Per riunione si intende la “compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo”. Esempi sono le manifestazioni spontanee (non organizzate quindi), processioni religiose, feste da ballo, cortei.
La condizione di legittimità che pone la Costituzione al diritto di riunione è che essa si svolga “pacificamente e senza armi” (art. 17.1). La riunione perde il carattere “pacifico” quando trascende in disordini e violenze contro persone e cose, in questo caso può essere sciolta dalla forza pubblica. A seconda del luogo in cui si svolgono, le riunioni si distinguono in: Riunioni in luogo privato (si svolgono nei luoghi destinati al godimento esclusivo dei privati, ossia domicilio di una persona, anche giuridica); Riunioni in luogo aperto al pubblico (le modalità d’accesso del pubblico
sono decise da chi dispone dei locali, come un cinema); Riunioni in luogo pubblico (dove ognuno può transitare liberamente, come le strade e le piazze, per cui la libertà di riunione può entrare in conflitto con la libertà di circolazione art. 16, quando la manifestazione si traduca in blocco stradale). Solo per le riunioni in luogo pubblico l’art. 17.3 prevede l’OBBLIGO DEL PREAVVISO, che deve essere dato in forma scritta almeno tre giorni prima alle autorità, con indicazione del luogo, dell’ora e dell’oggetto della riunione e delle generalità di coloro che sono designati a prendere la parola. Si noti che di preavviso si tratta, non di autorizzazione. La ratio del preavviso è di mettere le autorità in grado di adottare le misure necessarie a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.