CAPITOLO 3 (III. FORME DI GOVERNO) Flashcards
FORMA DI GOVERNO
Con FORMA DI GOVERNO, abbiamo detto che si intendono i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principalidi uno Stato apparato e l’insieme dei rapporti che intercorrono tra essi.
LE FORME DI GOVERNO DELLO STATO LIBERALE
Le forme di governo conosciute dallo Stato liberale sono la monarchia costituzionale, il governo parlamentare (che rappresenta l’evoluzione storica della prima) e, negli Stati Uniti, la forma di governo presidenziale.
LA MONARCHIA COSTITUZIONALE
La monarchia costituzionale è la forma di governo che si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato
liberale. Essa si caratterizza per la netta separazione dei poteri tra il Re ed il parlamento, titolari rispettivamente del potere esecutivo e del potere legislativo. Il monarca (Re) era titolare di prerogative (privilegi) che scaturivano dalla sua collocazione al vertice dello Stato, infatti, anche se il Parlamento era il titolare del potere legislativo, le leggi non entravano in vigore senza il consenso del Re (la c.d. sanzione regia).
C’è stata poi una graduale evoluzione della monarchia costituzionale che, attraverso una serie di passaggi, si è trasformata in forma di governo parlamentare, la quale ha conosciuto fasi distinte:
1. Il sistema parlamentare delle origini era un parlamentarismo dualista, in cui il governo è politicamente responsabile sia verso il Parlamento che verso il Capo dello Stato (re).
2. La seconda fase ha visto l’affermazione del parlamentarismo monista, il quale è definito dal fatto che il governo è politicamente responsabile solo nei confronti del Parlamento e non del Capo dello Stato (re).
LE FORME DI GOVERNO NELLA DEMOCRAZIA PLURALISTA ED IL SISTEMA DEI PARTITI
Nello Stato di democrazia pluralista, il funzionamento della forma di governo è influenzato dalla presenza di una pluralità di partiti e gruppi organizzati, che costituiscono l’elemento maggiormente caratterizzante questa forma di stato. Le principali forme di governo che esistono nelle democrazie pluraliste sono tre:
1. sistema parlamentare
2. sistema presidenziale
3. sistema semipresidenziale.
IL SISTEMA PARLAMENTARE E LE SUE VARIANTI
FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE E RAZIONALIZZAZIONE DEL POTERE
La forma di governo parlamentare si caratterizza per l’esistenza di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento: il primo costituisce emanazione permanente per il secondo, il quale può costringerlo alle dimissioni votandogli contro la sfiducia. Con l’espressione razionalizzazione del parlamentarismo si indica la tendenza a tradurre in disposizioni
costituzionali scritte le regole sul funzionamento del sistema parlamentare. La razionalizzazione del parlamentarismo ha avuto come obiettivo prevalente quello di garantire la stabilità del Governo, la sua capacità di realizzare l’indirizzo politico prescelto.
Per comprendere il funzionamento della forma di governo parlamentare è necessario distinguere:
1. Il parlamentarismo maggioritario (o a prevalenza del Governo) si caratterizza per la presenza di un sistema politico bipolare, con due partiti o due “poli”, ciascun formato da più partiti, fra loro alternativi. In questo modo, le elezioni permettono di dare vita ad una maggioranza politica, il cui leader va ad assumere la carica di Primo ministro (capo del governo). Al partito od alla coalizione di partiti che costituisce la maggioranza politica, si contrappone il partito o la coalizione di partiti di minoranza, che costituisce l’opposizione parlamentare.
2. Il parlamentarismo a prevalenza del Parlamento è caratterizzato da un sistema politico che opera seguendo un modulo multipolare (numerosi partiti con profonde differenze ideologiche e quindi reciproca sfiducia).
Le elezioni non consentono agli elettori di scegliere né la maggioranza né il Governo. Piuttosto sono i partiti
dopo le elezioni a concludere degli accordi attraverso cui si forma la maggioranza politica e si individua la
composizione del Governo e della persona che dovrà assumere la carica di Primo ministro. Manca quindi una vera e propria opposizione. Attraverso il compromesso parlamentare, partiti espressione di ideologie in radicale contrasto possono coesistere pacificamente e, a lungo andare costruire, poco alla volta, quella fiducia reciproca che inizialmente non esisteva; in questo caso il sistema può essere denominato parlamentarismo compromissorio.
PRESIDENZIALISMO
La forma di Governo presidenziale è quella in cui il Capo dello Stato (chiamato Presidente): è eletto dall’intero corpo elettorale nazionale; non può essere sfiduciato da un voto parlamentare durante il suo mandato, che ha una durata prestabilita; presiede e dirige i Governi da lui nominati.
Questo è il caso di Stati Uniti d’America: qui il Presidente ed il vice-presidente sono eletti per un mandato di quattro anni.
Non esiste un organo chiamato Governo: i collaboratori (nominati, in quanto capo dell’esecutivo, dal presidente), chiamati Segretari di Stato, quando sono riuniti formano il cosiddetto Gabinetto, privo di qualsiasi rapporto con il Parlamento. Di fronte al Presidente c’è il Parlamento, che prende il nome di Congresso (titolare del potere legislativo), che ha struttura bicamerale: il Senato e la Camera dei rappresentanti.
Il Presidente e Congresso sono indipendenti l’uno dall’altro, anche se esistono meccanismi costituzionali di controllo reciproco. Infatti, il Presidente ha il potere di VETO (opposizione) SOSPENSIVO delle leggi approvate dal Congresso, il quale (il Congresso appunto) può superare l’opposizione presidenziale solo tramite un’ulteriore deliberazione approvata con la maggioranza dei due terzi.
SEMIPRESIDENZIALISMO
La forma di Governo semipresidenziale si caratterizza per gli stessi elementi costitutivi della forma di governo presidenziale, con la differenza che il Presidente non può governare da solo, ma deve servirsi di un Governo (deve avere la fiducia del Parlamento), da lui nominato. Perciò, in tale sistema c’è una struttura di diarchica o bicefala del potere di governo, che, infatti, ha due teste: il Presidente della Repubblica e il Primo ministro (capo del governo).
Quest’ultimo (Primo ministro) fa parte di un governo che deve avere la fiducia del Parlamento, mentre il Presidente trae la sua legittimazione direttamente dall’elezione popolare e perciò non ha bisogno della fiducia parlamentare.
LA LEGISLAZIONE ELETTORALE
I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO
Nella legislazione elettorale confluiscono tre diverse componenti:
1. le norme che definiscono l’area della “cittadinanza politica”, ossia delle norme che determinano i soggetti
che godono dell’elettorato attivo;
2. le regole sul sistema elettorale, che stabiliscono i meccanismi attraverso cui i voti espressi degli elettori si trasformano in seggi parlamentari (sedili riservati a persone elette ad alte cariche);
Il sistema elettorale si compone di tre parti:
1. Il tipo di scelta che spetta all’elettore, che può essere categorica (l’elettore opera una scelta secca) o ordinale (può esprimere un ordine di preferenze).
2. Il collegio elettorale, circoscrizione territoriale entro il quale l’elettore è chiamato ad eleggere uno o più candidati.
Può essere uninominale (se serva a eleggere un solo candidato) o plurinominale (se serva a eleggere più candidati e quindi ad assegnare più seggi).
3. La formula elettorale, che è il meccanismo attraverso cui si procede, sulla base dei voti espressi, alla ripartizione dei seggi tra i soggetti che hanno partecipato alla competizione elettorale.
Tenendo conto della formula elettorale i sistemi elettorali si distinguono in:
- maggioritari (nell’ambito di tale sistema sono adottati collegi uninominali), il seggio in palio è attribuito a chi
ottiene la maggioranza dei voti.
- proporzionali (nell’ambito di tale sistema sono adottati collegi plurinominali): a differenza di quelli maggioritari, si tiene conto, ai fini della ripartizione dei seggi, di tutte le liste di candidati che abbiano ottenuto una quantità di voti almeno pari ad una percentuale minima che prende il nome di quoziente elettorale. Pertanto, i seggi in palio non saranno attribuiti tutti alla lista che ottiene più voti, ma verranno ripartiti tra le varie liste in relazione alla rispettiva consistenza numerica.
3. la legislazione elettorale di contorno, formata da quelle regole che stabiliscono:
- le modalità di svolgimento delle campagne elettorali: una parte importante della legislazione elettorale di contorno ha proprio l’obiettivo di disciplinare la fase che precede la votazione vera e propria, con l’obiettivo di assicurare che il voto sia la genuina espressione della scelta popolare e di garantire l’eguaglianza di opportunità dei candidati (garantisce dunque la disciplina delle campagne elettorali).
- i modi di finanziamento della politica: per evitare che in una democrazia, basata sull’eguaglianza politica di tutti i cittadini, solo chi abbia ingenti risorse economiche possa conquistare la titolarità del potere politico, viene introdotta una forma di finanziamento pubblico, cioè a carico del bilancio statale, dei partiti e dei candidati.
- il regime dell’ineleggibilità e delle incompatibilità parlamentari.
L’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO
Il passaggio dallo Stato Assoluto a quello Liberale ha fatto sì che ci fosse il suffragio universale. L’ART. 48 COST. afferma che “sono elettori i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Questa norma disciplina il cosiddetto elettorato attivo, cioè la capacità di votare. Esso è subordinato al possesso di due requisiti positivi: la cittadinanza italiana e la maggiore età (la stessa costituzione, però, prescrive per l’elezione del senato un’età più elevata, quella di 25 anni).
L’elettorato attivo viene escluso ai sensi dell’ART. 48.4 COST. per cause di incapacità civile (minori e incapaci), per effetto di sentenze penali irrevocabili (per esempio delitti fascisti), per cause di indennità morale (i falliti, finché dura lo stato di fallimento). Secondo l’ART.48.2 COST. il voto è: personale (con la conseguenza che è escluso il voto per procura) eguale (esclude radicalmente la possibilità che a certi soggetti sia attribuito il voto plurimo) libero (con la conseguenza che la legge vieta e sanziona la costrizione) segreto (l’unica eccezione riguarda i ciechi, i quali per votare possono farsi accompagnare nella cabina elettorale) dovere civico (ma si tratta di una formula assai ambigua, perché non ci sono sanzioni nei confronti di chi non vota, con la conseguenza che l’astensionismo può ritenersi
perfettamente ammissibile e lecito). Dall’elettorato attivo va distinto l’elettorato passivo, che consiste nella capacità di essere eletto. La Costituzione pone una restrizione concernente l’età: per essere eletti alla Camera dei deputati occorre avere compiuto 25 anni, mentre per essere eletti al Senato occorre avere almeno 40.
INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E INCANDIDABILITÀ
I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI CONTORNO
Ineleggibilità consiste in un impedimento giuridico, sorto prima dell’elezione, che non consente che sia validamente eletto chi si trova in una delle tre cause ostative previste dalla legge:
1. la titolarità di particolari uffici pubblici, ad esempio i consiglieri regionali;
2. Qualora il soggetto abbia un rapporto di impiego con altri stati: ad esempio gli addetti alle ambasciate;
3. Situazioni di vincolo economico finanziario che legano determinati cittadini allo stato.
L’incompatibilità invece è quella situazione giuridica in cui il soggetto, validamente eletto, non può cumulare nello stesso tempo la funzione di parlamentare con altra carica. Tra le varie cause di incompatibilità parlamentare abbiamo l’incompatibilità tra deputato e senatore, e tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica.
L’incandidabilità si basa sull’indegnità morale del soggetto, che è ritenuto privo delle qualità personali necessarie per mantenere il prestigio delle cariche pubbliche alle quali intende concorrere.
Mentre il soggetto ineleggibile può rimuovere preventivamente la causa di ineleggibilità e partecipare alla competizione elettorale, al contrario l’incandidabilità non è rimovibile con un atto di volontà del soggetto interessato. I soggetti colpiti da questo istituto sono coloro i quali hanno subito condanne per determinati reati (delitti connessi al fenomeno mafioso, relativi al traffico di droga o armi).
Quando un soggetto riveste la carica ed è condannato con una sentenza non definitiva, scatta la sospensione della carica, in attesa della sentenza definitiva.
IL SISTEMA DI ELEZIONE (ELETTORALE) DEL PARLAMENTO IN ITALIA
Sino al 1993 in Italia le due Camere del Parlamento erano elette con un sistema proporzionale.
Con le trasformazioni della società italiana si è avuto una spinta verso una democrazia maggioritaria, la quale ha avuto il momento di più alta tensione politica con il referendum elettorale del 1993 che ha avuto una delle più elevate percentuali di “si” (oltre l’80%) dell’intera storia del referendum in Italia.
Attraverso tale referendum il corpo elettorale esprimeva un chiarissimo indirizzo politico a favore di una trasformazione maggioritaria del sistema elettorale.
→ A causa di dissidi (contrasti) interni, il Parlamento incontrò grosse difficoltà nell’approvare una riforma
elettorale; si preferì pertanto fotografare il risultato del referendum elettorale con due leggi; le quali per
l’elezione sia della Camera dei deputati che del Senato, hanno previsto un sistema misto, prevalentemente maggioritario, in cui il 75% del totale dei seggi viene attribuito con metodo maggioritario, mentre il restante 25% è ripartito con metodo proporzionale (il cd. Mattarellum, la legge Mattarella).
→ Tuttavia nel 2005 il sistema elettorale maggioritario è stato abbandonato ed al suo posto è stato introdotto un sistema elettorale proporzionale (legge 270/2005, LEGGE CALDEROLI O PORCELLUM), il quale si caratterizzava per il premio di maggioranza e le liste bloccate.
→ Nel 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della legge, annullando il premio di maggioranza e introducendo la possibilità di esprimere un voto di preferenza.
La legge elettorale proporzionale così risultante, soprannominata Consultellum, è rimasta in vigore, senza peraltro essere mai stata effettivamente utilizzata, fino alla sua sostituzione con l’Italicum.
→ La legge è stata definitivamente abrogata in seguito all’entrata in vigore della legge elettorale italiana del
2017, meglio nota come Rosatellum, la quale ha optato per un sistema formalmente misto, in cui prevale la logica proporzionale