Ripartizione Spese Flashcards

1
Q

Ripartizione spese*

A
  • La ripartizione delle spese è quell’attività di competenza dell’amministratore (o dei condòmini in sua assenza) finalizzata ad attribuire a ciascun condomino una quota dei costi da sostenersi in relazione ad una spesa (es. spese complessive di gestione oppure in relazione ad uno specifico intervento).
  • Attraverso la ripartizione si ottiene un piano di ripartizione che una volta approvato dall’assemblea, consente di richiedere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (art. 63, primo comma, disp. att. c.c.), salve le conseguenze legate ad eventuali contestazioni giudiziarie.
  • Altra attività connessa alla ripartizione delle spese è l’attribuzione della spesa al proprietario, piuttosto che all’usufrutturario o al conduttore, secondo quelle che sono le indicazioni di legge.
  • Eccezion fatta per specifici casi (es. manutenzione ascensore, revisione contabilità condominiale, attivazione sito internet), la legge individua per lo più delle categorie generali in relazione ai criteri di ripartizione della spesa applicabili.
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2
Q

Contestazione delle spese*

A
  • L’ Opposizione alla spesa può essere fatta prima che venga sostenuta o durante portandola all’attenzione dell’assemblea.
  • Può limitarsi ad una semplice critica alla quale non segue alcuna impugnazione formale, quindi con conseguente sostanziale accettazione, oppure può essere fatta una contestazione giudiziale attraverso l’impugnazione della delibera che la dispone/ratifica o l’impugnazione del provvedimento dell’amministratore in cui è contenuta.
  • Fino alla sospensione il condomino che la contesta è comunque tenuto ad adempiere.
  • Classico esempio di spesa oggetto di contestazione può essere quella relativa ad una spesa straordinaria ordinata dall’amministratore, rispetto alla quale il condomino contesta la sussistenza del requisito dell’urgenza che ne legittima la disposizione.
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3
Q

Contestazione delle spese attribuite*

A
  • L’ Opposizione alla spesa attribuita dall’amministratore.
  • La contestazione relativa all’attribuzione può riguardare:
    a) la corretta applicazione dei criteri di ripartizione legali o convenzionali
    b) un condomino che contesta un’attribuzione di spesa che ritiene non lo competa

In entrambi i casi la contestazione, ove non si fermi a mere critiche, può portare all’impugnazione del provvedimento che le ha disposte (es. delibera assembleare) per ottenere l’invalidazione.

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4
Q

Criteri convenzionali di ripartizione*

A

Criteri convenzionali di ripartizione*
- Il codice civile detta un criterio di ripartizione generale ma non esclude una diversa convenzione nel senso che se esiste un accordo tra tutti i condòmini che può valere una tantum, per più volte o anche a tempo indeterminato, può essere applicato un criterio di ripartizione diverso da quello legale.

  • Classico esempio di criterio convenzionale di ripartizione delle spese è quello che prevede la suddivisione del compenso dell’amministratore in parti uguali piuttosto che secondo millesimi di proprietà.
  • Spesso le modifiche ai criteri legali sono contenute nel regolamento contrattuale, ma non è da escludersi la loro approvazione in un contesto differente, ad esempio in sede assembleare.
  • In caso di compravendita dell’unità immobiliare in seguito ad una modificazione convenzionale del criterio di ripartizione delle spese, è necessario, ai fini della sua applicazione, che anche il nuovo condomino lo accetti (all’atto dell’acquisto o anche in un momento successivo). L’approvazione di un criterio di ripartizione in deroga a quelli legali senza il consenso di tutti i condòmini, secondo la giurisprudenza, rappresenta causa di nullità della delibera mentre l’approvazione di un criterio errato di ripartizione comporta l’annullabilità della delibera.
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5
Q

Criteri legali di ripartizione*

A
  • Il codice civile contiene una serie di norme, i criteri legali di ripartizione, che disciplinano le modalità di ripartizione delle spese.

Due le caratteristiche principali:

a) la derogabilità, con il consenso di tutti i condòmini, in favore di criteri convenzionali di riparto.
b) la sostanziale genericità, che, salvo particolari eccezioni, ha creato e tutt’ora crea molta incertezza in merito al criterio applicabile.
- Il criterio legale principe è quello che vuole la ripartizione di una serie di spese in funzione dei millesimi di proprietà che nella maggior parte dei casi viene utilizzato per le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni.
- Esistono, poi, una serie di spese, connesse all’uso di determinati beni e servizi, rispetto alle quali prevale un differente criterio in funzione dell’uso di ogni singolo condomino. Il riferimento è alle spese di manutenzione delle scale e dell’ascensore, rispetto alle quali trova applicazione l’art. 1124 c.c., nel quale è previsto che tali oneri debbano essere suddivisi tra i condòmini per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

  • Allo stesso modo in relazione al lastrico solare in uso o proprietà esclusiva la legge specifica che le spese di manutenzione/ricostruzione debbano essere sopportare per un terzo dall’utilizzatore/proprietario esclusivo e per la restante parte dai condòmini proprietari delle unità immobiliari cui il lastrico serva da copertura, in ragione dei
    millesimi di proprietà (art. 1126 c.c.).
  • In relazione, poi, al solaio interpiano, la legge prevede una ripartizione paritaria dei costi di manutenzione/ricostruzione tra i proprietari delle unità immobiliari cui lo stesso serve da copertura e da piano di calpestio, specificando che restano “a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a
    carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.
  • Più in generale, rispetto alle spese connesse all’utilizzo delle cose comuni, l’art. 1123, specifica che “se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.”
  • I criteri di massima così individuati consentono di valutare nell’ambito di quale categoria la singola spesa debba essere riportata al fine delle operazione di calcolo delle quote individuali.
  • La tabella di ripartizione contiene anche l’attribuzione della spesa al proprietario piuttosto che all’usufruttuario o al conduttore (quale persona è obbligata al pagamento).
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6
Q

Tabella ripartizione delle spese*

A
Legenda:
Proprietario: P.
Inquilino: I.
Nudo proprietario: N.P.
Usufruttario: U.

vedi tabella link
https://drive.google.com/file/d/1ZH4lbQoxpkw53peEqYRc4xOrWQhr1sS4/view?usp=sharing

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7
Q

Imputazione del pagamento*

A

Imputazione del pagamento*

  • Dichiarazione del debitore con la quale specifica a quale debito riferire il pagamento effettuato.
  • La legge attribuisce alla dichiarazione del debitore preminente valore: è lui a poter decidere, quando paga, che cosa sta pagando (art. 1193, primo comma, c.c.).
  • In assenza d’indicazioni del debitore, si applica l’art. 1193, secondo comma, c.c. che recita:
    “In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
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8
Q

Luogo del pagamento*

A
  • Il codice civile, prevede che l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione è ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al
    creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Siccome il domicilio del condominio, salvo diverse indicazioni, coincide con il domicilio professionale dell’amministratore (o comunque con il suo indirizzo ad esempio in caso di amministratore interno), ne discende che le quote condominiali debbano essere versate presso il domicilio dell’amministratore.
  • Ovviamente esiste la possibilità di accordi differenti (es. riscossione domiciliare delle quote), oppure la possibilità di pagare diversamente (es. mediante bonifico bancario sul conto corrente condominiale).
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9
Q

Modalità del pagamento*

A
  • Per modalità di pagamento deve intendersi la forma in cui il condomino è tenuto a pagare le quote tramite contanti. Il codice civile non disciplina alcuna particolare modalità quindi fino alla soglia prevista per legge di pagamenti contanti i condòmini possono versare le somme direttamente nelle mani dell’amministratore .
  • Al di sopra di quella soglia dovranno versare mediante assegno o per mezzo di un bonifico bancario.
  • L’amministratore è obbligato a riversare quella somma sul conto corrente condominiale, dato l’obbligo di transito su di esso di tutte le somme “ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio”.
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10
Q

Obbligazione*

A
  • L’obbligazione prevede almeno due soggetti coinvolti: il creditore – cioè chi deve ricevere la prestazione – ed il debitore, ossia chi deve eseguirla.
  • Possono essere pecuniarie o prevedere altri adempimenti (obblighi di fare, come per esempio le obbligazioni imposte dalla legge all’amministratore stesso) e obblighi di non fare (obblighi di evitare determinati comportamenti).
  • All’inadempimento delle obbligazioni da parte del debitore segue la possibilità per il creditore di agire giudizialmente per ottenere l’adempimento, eccezion fatta per i casi di impossibilità sopravvenuta per cause estranee alla sua volontà (art. 1218 e ss. c.c.).
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11
Q

Obbligazione propter rem*

A
  • L’obbligazione propter rem è quell’obbligo che viene applicato ad un soggetto in funzione della relazione giuridica tra il soggetto stesso ed una particolare cosa. Nel caso delle obbligazioni condominiali, si parla di obbligazione propter rem in quanto il condomino, essendo tale, ha un obbligo di pagamento verso il condominio delle quote a lui riferibili in funzione del diritto di comproprietà sulle parti comuni.
  • La caratteristica dell’obbligazione propter rem è che essendo legata alla relazione giuridica con un bene materiale può essere applicata a diversi soggetti. Tizio vende a Caio la propria unità immobiliare e al trasferimento del diritto accede automaticamente il trasferimento dell’obbligo di pagamento delle spese condominiali, sia pur nei limiti indicati dall’art. 63 disp. att. c.c. (ossia in relazione al passato obbligo solidale di pagamento per le spese dell’anno precedente e per quelle nel corso del quale è avvenuta la vendita).
  • Le obbligazioni dei condomini di concorrere nelle spese per la conservazione delle parti comuni si considerano obbligazioni propter rem, perché nascono come conseguenza della contitolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi comuni.
  • Alle spese per la conservazione per le parti comuni i condomini sono obbligati in virtù del diritto (di comproprietà) sulle parti comuni accessori ai piani o alle porzioni di piano in proprietà esclusiva.
  • In ambito condominiale, quindi, l’obbligo di pagamento sorge in ragione della proprietà del bene, mentre la misura del medesimo è determinata in ragione dei criteri di riparto applicabili e delle spese approvate dall’assemblea o disposte dall’amministratore.
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12
Q

Obbligazione solidale e parziaria*

A
  • Obbligazione rispetto alle quale può essere chiesto l’adempimento dell’intero debito, rispettivamente, a tutti i debitori (es. nel caso di unità immobiliare concessa in usufrutto), detti obbligati in solido, oppure ai debitori solamente con riferimento alla loro quota di debito, obbligati in via parziaria.
  • L’obbligazione può essere solidale o parziaria anche dal lato del creditore.
  • La riforma del condominio (legge n. 220/2012) recita: “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo la citazione degli altri condomini”.
  • Si tratta di una forma di solidarietà attenuata dal beneficio di preventiva citazione dei condòmini non in regola con i pagamenti. La possibilità per il creditore di agire contro i morosi, è data dal fatto che l’amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi” (art. 63, primo comma, disp. att. c.c.).
  • L’effettiva applicazione di questa norma è, tuttavia, elusa dal fatto che la giurisprudenza – per lo meno nelle prime applicazioni delle norme introdotte dalla legge n. 220/2012 – considera legittimo il pignoramento del conto corrente condominiale (si veda Voce, Pignoramento).
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13
Q

Persona obbligata al pagamento*

A

Persona obbligata al pagamento*

  • Soggetto cui l’amministratore può chiedere il pagamento e che, nel caso di inadempimento, può adire legalmente tramite azione giudiziaria.
  • L’individuazione della persona tenuta al pagamento è di fondamentale importanza in quanto si deve evitare d’incappare in azioni non concesse (si veda, ad esempio, Voce,condomino apparente).
  • Sempre obbligato nei confronti del condominio è il proprietario dell’unità immobiliare; coobbligato in solido è l’usufruttuario (art. 67 disp. att. c.c.). Ne discende che nell’ipotesi di unità immobiliare concessa in usufrutto l’amministratore di condominio ha azione, alternativa, diretta contro entrambi, al di là della specifica imputabilità della singola voce di spesa.
  • Stesse conclusioni possono trarsi per i diritti di uso (ex negozio) e di abitazione, rispetto ai quali il codice civile rimanda alle norme sull’usufrutto in quanto applicabili (art. 1026 c.c.) e non paiono esserci motivi ostativi all’applicazione delle norme disciplinanti l’obbligo di pagamento delle spese condominiali.
  • Se l’unità immobiliare è concessa in locazione, secondo la consolidata giurisprudenza, tale rapporto non ha alcun valore in relazione alle spese condominiali (anche se in conduttore è tenuto al loro pagamento, ma verso il proprietario) sicché all’amministratore di condominio non è concessa azione diretta contro l’inquilino (Cass. 12 gennaio 1994 n. 246), rimanendo il proprietario l’unico obbligato verso la compagine.
  • Stesse conclusioni valgono per i rapporti assimilabili alla locazione (es. comodato, affitto, leasing, ecc.)
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14
Q

Quietanza del pagamento*

A
  • Attestazione rilasciata dall’amministratore, o da chi riceve il pagamento, nella quale si dichiara che la persona ha eseguito un determinato pagamento.
  • Il debitore, cioè il condomino, ha diritto alla quietanza, ma non sussiste alcun obbligo per il creditore di automatico rilascio: insomma la quietanza è rilasciata su richiesta (art. 1199 c.c.).
  • Nel caso di un pagamento da parte di un debitore con più debiti il creditore può decidere a quale debito imputare il pagamento e quindi la quietanza. Il debitore in questa caso non può pretendere un’imputazione diversa tranne nel caso in cui non ne venga informato.
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15
Q

Spese in base al consumo*

A
  • Spese sostenute dai condòmini non in ragione delle tabelle millesimali di proprietà o d’uso, ma sulla base dell’effettivo utilizzo del servizio del quale il fornitore richiede il pagamento.
  • Il pagamento delle spese in base al consumo necessita della presenza di misuratori (si veda Voce, Contatori), in grado di rilevare l’effettivo consumo effettuato dal singolo condomino.
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16
Q

Spese per il riscaldamento (spese in base al consumo)*

A
  • Sono i costi che il condomino deve sostenere in funzione dell’utilizzazione dell’impianto di riscaldamento.
  • Il riferimento è all’impianto centralizzato, in quanto in caso di impianto individuale è evidente che la spesa è tarata sul consumo.
  • In relazione alle spese per il riscaldamento, con il sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore, i condòmini, in conseguenza di un calcolo dei consumi in funzione dell’utilizzo dell’impianto (periodi di tempo di accensione dei caloriferi, temperatura, ecc.), pagano uno quota della spesa facendo riferimento all’effettivo utilizzo,
  • Indifferentemente dal consumo sono tenuti comunque a sostenere le spese legate al funzionamento e alla manutenzione dell’impianto di riscaldamento.
17
Q

Spese per l’acqua (spese in base al consumo)*

A
  • Si tratta delle spese inerenti il servizio di fornitura dell’acqua potabile, nonché quello della fognatura.
  • La legge prevede che per i consumi di acqua siano previsti sistemi di misurazione individuale (d.p.c.m. n. 62 del 4 marzo 1996).
  • Il sistema così congegnato e presente in moltissimi edifici funziona in questo modo:
    il contatore principale segna il consumo dell’intero condominio, quelli di sottrazione (si veda Voce, contatori di sottrazione . a defalco) il consumo riferibile alla singola unità immobiliare .
  • In questo contesto, preso come punto di riferimento un preciso arco temporale, si esegue la ripartizione in base ai consumi, provvedendo alla suddivisione dei costi anche in funzione delle differenti tariffe applicabili con riferimento ai metri cubi d’acqua consumati.
  • Nel caso in cui non ci fossero dei contatori individuali allora si potrebbe decidere di ripartire in base al numero dei c.d. abitanti che potrebbero essere reali o virtuali nel caso si dovesse tenere in considerazione delle situazioni con consumo elevato (lavanderie o unità im. con piscina).
  • Solo nel caso venga esplicitamente riportato nel regolamento contrattuale che le spese legate al consumo dell’acqua siano da ripartire secondo le tabelle di proprietà millesimali allora l’amministratore sarà costretto a rispettare tale ripartizione con la consapevolezza che in qualsiasi momento un condomino potrebbe richiedere, a ragione, un adeguamento di ripartizione in base al consumo. In quel caso si potrebbe provare a cambiare il regolamento contrattuale con delibera all’unanimità.
18
Q

Spese individuali*

A
  • Sono le spese che possono essere imputate al singolo condomino in quanto considerabili di sua esclusiva competenza.
  • Spese legali
  • Spese per ricerca anagrafica
  • Spese postali
19
Q

Spese legali (spese individuali)*

A
  • Costi sostenuti in funzione ad un’attività legale giudiziale o stragiudiziale.
  • In ambito condominiale l’addebito delle spese legali al condomino contro cui si è agito, è possibile solamente a seguito del provvedimento di un giudice, come avviene ad esempio nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo.
  • Ne consegue che deve considerarsi illegittimo l’addebito delle spese legali stragiudiziali corrispondenti all’onorario dell’avvocato che ha scritto al condomino per conto del condominio. Il regolamento contrattuale o una delibera assembleare può però disporre l’addebito in capo al condomino moroso delle spese legali sostenute, ad esempio, per il recupero del credito.
20
Q

Spese per la ricerca anagrafica (spese individuali)*

A
  • Costi sostenuti dell’amministratore di condominio con riferimento all’anagrafe condominiale ed in relazione ad informazioni che il condomino non ha fornito oppure ha fornito in modo inesatto o incompleto.
  • In tal caso, l’art. 1130 n. 6 c.c. specifica che l’amministratore “richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.
  • Si tratta dell’unico caso specificamente normato di spesa individuale nell’ambito della gestione condominiale.
21
Q

Spese postali (spese individuali)*

A
  • Sono i costi sostenuti dal condominio in relazione alla corrispondenza intercorsa con soggetti terzi o con gli stessi condòmini.
  • Per quanto concerne le comunicazioni interne al condominio, è prassi vedere addebitate al singolo condomino le comunicazioni a lui dirette. Ognuno paga la corrispondenza a lui diretta: questa nella sostanza la scelta sovente effettuata.
  • Una modalità sbagliata in quanto le spese postali, anche se la corrispondenza è diretta ad un condomino, non sono spese individuali, ma spese generali effettuate nell’ambito della gestione della compagine e come tali vanno considerate e ripartite (Trib. Milano 9 giugno 2015 n. 7103).
  • Il regolamento contrattuale (si veda Voce, Regolamento contrattuale) o una delibera assembleare può disporre l’addebito individuale di ogni comunicazione ricevuta dall’amministratore di condominio.
22
Q

Spese per l’uso*

A
  • Costi relativi alla fruizione di servizi e ripartiti tra i condòmini in ragione dell’uso che ciascuno di essi può farne.
  • Norma principale di riferimento in relazione alle spese per l’uso è l’art. 1123, secondo comma, c.c.
    Questo articolo stabilisce una ripartizione delle spese in questione in misura proporzionale non già al valore della proprietà di ciascun condomino ma all’uso che ciascun condomino può fare di una determinata cosa comune - riguarda il caso in cui la cosa comune (più esattamente il servizio comune) sia oggettivamente destinata a permettere ai singoli condomini di goderne in misura diversa (inferiore o superiore al loro diritto di comproprietà sulle parti comuni); e, a tal fine, si deve avere riguardo all’uso che ciascun partecipante può farne, cioè al godimento potenziale e non al godimento effettivo, e, quindi, non all’uso che effettivamente ne faccia o non ne faccia” (Cass. n. 13161/91).
  • Uso potenziale, dunque, e non uso effettivo; il fatto che non si abiti l’appartamento non dà diritto all’esonero da questi costi, in quanto il condomino, in qualunque momento, può utilizzare la propria unità immobiliare (anche per semplici sopralluoghi) e dunque dei servizi comuni.
  • Le tabelle d’uso possono essere approvate dall’assemblea in qualunque momento qualora non stabilite alla costituzione del condominio. Esempi normativi di spese da ripartirsi secondo l’uso (potenziale) sono rappresentante dall’art. 1124 c.c. (ripartizione spese per la manutenzione delle scale e dell’ascensore) e dall’art. 1126 c.c. (manutenzione e ricostruzione dei lastrici solari di uso esclusivo, si veda Voce, lastrico solare in uso o proprietà esclusiva).
23
Q

Spese per la conservazione*

A
  • Si tratta dei costi che il condominio e di conseguenza i condòmini devono sostenere per mantenere il valore capitale delle parti comuni, ossia per preservarne l’integrità e quindi il corretto funzionamento (nel caso d’impianti) o stato (nel caso delle parti propriamente edilizie).
  • Le spese per la conservazione costituiscono delle obbligazioni propter rem, nelle quali il nesso immediato tra l’obbligo e la res non è modificato dalla interferenza di nessun elemento soggettivo
24
Q

Spese prededucibili*

A
  • Nell’ambito delle procedure fallimentari, sono crediti prededucibili quelli che possono essere soddisfatti prima degli altri.
  • In ambito condominiale, tutte le spese condominiali prodottesi nella costanza del fallimento ed approvate dall’assemblea assieme al relativo piano di riparto saranno liquidate con preferenza sulle restanti (e nel concorso con altri crediti prededucibili) ove vi sia un attivo.
25
Q

Spese urgenti*

A
  • Sono le spese che non possono essere rimandate in quanto è improcrastinabile la necessità di eseguire determinati interventi.
  • Il codice civile, in ambito condominiale, fa riferimento alle spese urgenti in relazione a due fattispecie:
    a) spese urgenti sostenute dal condomino (art. 1134 c.c.);
    b) spese conseguenza di interventi di manutenzione straordinaria urgente disposti dall’amministratore (art. 1135, secondo comma, c.c.).
  • Un condomino che abbia sostenuto una spesa per conservare la cosa comune per aver diritto al rimborso deve dimostrarne l’urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini.
  • L’accertamento dell’urgenza, come tutti gli accertamenti dei fatti di causa, compete al giudice di merito, le cui valutazioni al riguardo non sono censurabili con il ricorso per cassazione, se adeguatamente motivati” (Cass. 19 marzo 2012 n. 4330).
  • Il concetto di urgenza così delineato, fatti i dovuti aggiustamenti, vale anche in relazione all’operato dell’amministratore. Ad esempio, risulterà urgente la sostituzione di un componente dell’impianto di autoclave al fine di consentire la corretta erogazione dell’acqua.
  • In caso di contestazione della ricorrenza dell’urgenza, anche l’amministratore può agire in giudizio per vedere riconosciuta la correttezza del proprio operato.
26
Q

Tabelle millesimali*

A

Tabelle millesimali*

  • Sono uno strumento che permettono il calcolo delle maggioranze assembleari in funzione al valore delle unità immobiliari rispetto alle parti comuni, espresso in millesimi, nonché il calcolo della ripartizione delle spese.
  • Nell’accertamento dei valori non si deve tener conto del canone locativo, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o porzione di piano, al fine di evitare la necessità di cambiamenti frequenti.
  • La legge non specifica espressamente i criteri di calcolo delle tabelle millesimali, che sono stati oggetto di studio ed approfondimento tecnico. Rientra nella discrezionalità del redattore l’applicazione di una serie di coefficienti utili a rendere il calcolo quanto più preciso possibile.
  • Attualmente per numerosi redattori un punto di riferimento fondamentale è rappresentato da una circolare del Ministero dei lavori pubblici, pubblicata nel 1966, ed avente ad oggetto i criteri di calcolo delle tabelle millesimali relative a fabbricati costruiti da cooperative edilizie fruenti di contributo statale.
  • A grandi linee si parte dai parametri unitari tipici (n. vani, metri cubi, superficie utile coperta) e si applicano di solito 6 coefficienti di apprezzamento o deprezzamento del valore veniale che sono:

1) Destinazione
Indica l’incidenza sul valore di mercato della destinazione d’uso dei singoli vani

2) Luminosità
Indica la quantità di luce che interessa i diversi vani in funzione della superficie

3) Prospetto
Indica l’incidenza sul valore di mercato degli affacci

4) Piano
Indica l’incidenza sul valore di mercato in funzione del piano tenendo conto della presenza o meno dell’ascensore

5) Orientamento
Indica l’incidenza sul valore di mercato l’orientamento dell’immobile rispetto ai punti cardinali

6) Funzionalità globale dell’alloggio
Indica l’incidenza sul valore di mercato delle diverse destinazioni d’uso dell’ u.i.

  • Si distinguono una tabella principale, detta anche tabella di proprietà o generale, e varie tabelle d’uso utili esclusivamente ai fini del riparto delle spese (es. tabella ascensore, ecc.).
  • Quanto all’approvazione, si rimanda alle Voci, approvazione regolamento e tabelle millesimali e revisione regolamento e tabelle millesimali.
  • L’attività di redazione delle tabelle millesimali non è attività riservata ad una particolare categoria di professionisti.

Tabelle millesimali più comuni:

Tabella A
La tabella millesimale più importante è la Tabella “A” che racchiude tutte le unità immobiliari del condominio.
Essa oltre a rappresentare il potere deliberativo che ciascun condomino ha in assemblea, serve a ripartire le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria con riferimento alla parti comuni di tutte le unità immobiliari che costituiscono l’intero stabile condominiale ed in particolare: muri maestri, fondazioni, facciate, gronde e pluviali e comunque tutto quanto previsto dall’art. 1117 del c.c.
Dalla tabella A scaturiscono tutte le altre tabelle utili a ripartire le altre spese relative ad altre parti comuni solo ad alcuni condomini (utilizzazione separata) o anche se comuni a tutti utilizzate però in modo differenziato (utilizzazione differenziata).

Tabella B
Serve a ripartire le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della scala e la spesa dell’illuminazione della stessa, secondo i criteri dettati dall’art. 1124 del c.c., ovvero metà in funzione del valore di piano o porzione di piano e metà in proporzione all’altezza che ciascun piano ha dal suolo.

Tabella C
Serve a ripartire le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore metà in funzione del valore di piano o porzione di piano e metà in proporzione all’altezza che ciascun piano ha dal suolo.

Tabella D
Serve a ripartire le spese di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di riscaldamento centralizzato.

Tabella E
Serve a ripartire le spese relative alla pulizia ed illuminazione dell’androne di accesso alla scala ed all’ascensore.

Tabella F
Serve a ripartire le spese relative all’eventuale servizio di portierato.

Tabella G
Serve a ripartire le spese relative alla manutenzione ed illuminazione di eventuali aree scoperte (giardini, cortili, etc.).

Tabella H
Serve a ripartire le spese relative alla manutenzione di impianti fognanti.

Tabella I
Serve a ripartire le spese per la manutenzione di impianti idrici/autoclave.

27
Q

Tempo del pagamento*

A
  • Data entro la quale devono essere corrisposte le quote condominiali richieste ad un condomino.
  • Il tempo di pagamento è stabilito dalla delibera di approvazione della relativa spesa: in mancanza di tale determinazione l’amministratore può comunque pretendere l’immediato pagamento (art. 1183 c.c.).
  • Così accade, ad esempio, per le somme dovute a titolo di conguaglio, qualora la delibera approvativa non abbia indicato un termine di pagamento.
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Q

Formule per calcolo millesimi*

A
  • Quota normale su tabella A
    (spesa/1000)*millesimi individuali
  • per scale e ascensori vedi foglio messo su drive
    https: //docs.google.com/spreadsheets/d/1rv64z1OXHEO9BZ7UwQedb3BXCeTZih0-hPJaw7GjkAo/edit#gid=0
  • se coinvolti solo alcuni condomini
    (millesimi individuali/somma dei millesimi dei condomini interessati) * la spesa
  • Per i lastrici solari (1/3 proprietario esclusivo e 2/3 tutti i condomini coinvolti)
    se sono tutti i condomini
    Per il proprietario: spesa / 3 + spesa in proporzione ai 2/3 se sotto al lastrico
    Per gli altri: (spesa al netto del 1/3 addebitato al proprietario*millesimi)/1000se sono alcuni coinvolti in % diverse
    millesimi virtuali: calcolo % rispetto ai propri millesimi
    totale dei millesimi virtuali: tot%
    calcolo: (millesimi virtuali/tot%)*2/3 della spesa