Parti e Servizi Comuni Flashcards
Parti e servizi comuni
- Parti e servizi comuni, rappresentano l’oggetto del diritto di condominio.
- Essi rappresentano le cose attraverso le quali è possibile godere o è possibile godere al meglio delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
- L’art. 1117 del codice civile contiene una elencazione dei beni e dei servizi che devono essere considerati
comuni a tutti i condòmini (o ad un gruppo di essi, si veda Voce, Condominio parziale). - L’elencazione codicistica è meramente esemplificativa dei beni da ritenersi comuni. In altre parole possono considerarsi condominiali anche altri beni che, nonostante la non inclusione in questo elenco, svolgono una funzione accessoria e funzionale al godimento delle unità immobiliari di proprietà esclusiva salvo non vengano riportati come proprietà esclusiva in atti di vendita o nei regolamenti.
- Dell’uno e dell’altro caso fanno parte, rispettivamente, il suolo (la parte di terreno su cui sorge l’edificio riportato nel 1117) ed il sottosuolo (la parte sottostante il suolo non risportato nel 1117)
- L’art. 1117 c.c. definisce nel dettaglio le parti comuni dell’edificio, stabilendo ad esempio che le condutture e gli impianti devono essere considerati comuni sino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
- Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni indicate è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
- Il condomino non può sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione, neanche rinunciando al proprio diritto su tali parti comuni.
- Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.
- I condomini possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, mentre non possono apportare innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
- In caso di innovazioni alla cosa comune, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Nel caso in cui non sia possibile separare l’utilizzazione, se tali condomini si oppongono, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
- I condomini non possono eseguire opere nel piano o porzione di piano di sua proprietà che rechino danno alle parti comuni dell’edificio.
Presunzione di condominialità (parti e servizi comuni)
- Per presunzione di condominilità si intende che i beni sono comuni a meno che non risultino di proprietà esclusiva in base a un titolo che può essere costituito o dal egolamento contrattuale o dal complesso degli atti di acquisto delle singole unità immobiliari o anche dall’usucapione.
Uso delle cose comuni (parti e servizi comuni)
- L’uso delle cose comuni rappresenta la possibilità per i condòmini di trarre dalle parti comuni dell’edificio il maggior vantaggio in ragione della loro funzione, che è quella di consentire il godimento (o il miglior godimento) delle parti comuni.
- Ciò deve avvenire in ossequio ai limiti dettati dall’art. 1102, primo comma, c.c. che recita: “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”. - La norma è dettata in materia di comunione, ma è applicabile anche al condominio degli edifici in ragione del rimando contenuto nell’art. 1139 c.c.
La giurisprudenza ha dato un significato concreto a questa affermazione di principio
specificando che “il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo
fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica
aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare
la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l’altrui pari uso. La nozione di
pari uso della cosa comune cui fa riferimento l’art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso
identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla
comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione
che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati
al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi
di tutti i partecipanti alla comunione” (così, ex multis, Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256).
Per quanto concreta possa essere questa chiarificazione, è evidente che la stessa necessiti
sempre di un’applicazione fattiva, da eseguirsi caso per caso. Così, ad esempio, è stato
considerata illegittima l’installazione di una caldaia nel vano scale condominiale (si veda
Cass. 21 settembre 2011 n. 19205), mentre è solitamente considerato lecito apporre
vasi ed altri elementi ornamentali sui pianerottoli comuni.
Abbaino*
- L’abbaino è una sopraelevazione del tetto finalizzata all’apertura di una finestra che
serve a dare luce ed aria al locale sottotetto che vi corrisponde. - In quanto modificazione che inerisce il tetto, esso dev’essere considerato una parte di proprietà comune e più nello specifico una modificazione della parte di proprietà comune che finalizzata al miglior godimento di una parte di proprietà esclusiva (si veda
Voce, uso delle cose comuni). - La finestra inserita nell’abbaino dev’essere considerata di esclusiva proprietà del proprietario dell’unità immobiliare che ne beneficia: di conseguenza, se la finestra
serve a dare luce ed aria ad un sottotetto di proprietà comune, anche la finestra sarà
condominiale. - La realizzazione dell’abbaino può andare incontro a contestazioni in quanto opera modificativa del decoro architettonico dell’edificio (si veda Voce, Decoro architettonico).
Albero*
- L’albero, In quanto piantumato nelle parti comuni (es. giardino, aiuola) l’dev’essere considerato bene condominiale, sicché alla decisione della sua espiantazione o abbattimento si può addivenire solamente con il consenso di tutti i condòmini (Corte
d’Appello di Roma, 6 febbraio 2008 n. 478), trattandosi di una distruzione della cosa comune. - Salvo il caso di necessario abbattimento per i casi d’urgenza (es. pericolo crolli e danni).
- Quanto all’unanimità, tuttavia, la sua indispensabilità dev’essere valutata anche in relazione al contesto in cui l’abbattimento è deciso (es. esecuzione di un’innovazione volta alla eliminazione delle barriere architettoniche, si veda Voce, Innovazioni) e sempre nell’osservanza dei regolamenti locali e delle normative concernenti la tutela dell’ambiente e del paesaggio, nonché degli eventuali vincoli imposti, ad esempio, con
la concessione edilizia.
Alloggio del portiere*
- Unità immobiliare (si veda voce, Unità immobiliare) destinata a soddisfare le esigenze abitative della persona assunta dal condominio per l’espletamento dei compiti di guardiania e/o pulizia delle parti comuni dell’edificio.
- L’alloggio del portiere è specificamente indicato dall’art. 1117 c.c. quale parte comune, ma nulla vieta che lo stesso possa essere di proprietà esclusiva con un vincolo di destinazione d’uso in tal senso.
- Nel caso di proprietà condominiale, la vendita a terzi o ad un condomino deve avvenire con il consenso di tutti i condòmini, mentre nel caso di locazione nell’ipotesi di soppressione del servizio di portierato) l’unanimità è necessaria solamente se ha durata ultra novennale (cfr. art. 1108 c.c.); negli altri casi è sufficiente la decisione a maggioranza assoluta.
- Il portiere come comodatario (accordo di comodato gratuito dell’alloggio) non è tenuto a pagare alcun onere condominiale salvo accordo contrattuale diverso.
- Per quanto riguarda i consumi delle utenze il gas è a carico del condominio, luce e acqua grosso modo ugale (anche se sono previsti fino a 40 kw di corrente e 120 m3 di acqua comprensivi)
- Tari (imposta sui rifiuti) e canone rai invece sono a carico del portiere
Altana*
L’altana “costituisce un manufatto particolare tipico, soprattutto (ma non solo), della
città di Venezia (e la controversia in esame è riferita proprio ad una costruzione di questo
genere sita nel capoluogo Veneto). L’altana (chiamata anche “belvedere”) è, in sostanza,
una piattaforma o loggetta realizzata (di regola in legno, con sua relativa precarietà) nella
parte più elevata di un edificio (ed alla quale si accede, in genere, dall’abbaino, altro tipico
elemento dell’architettura veneziana), che, in alcuni casi, può anche sostituire il tetto e che,
a differenza delle terrazze e dei balconi, non sporge, di norma, rispetto al corpo principale
dell’edificio di pertinenza” (Cass. 28 febbraio 2013 n. 5039).
In quanto funzionale al miglior godimento delle parti comuni o comunque avente
accesso da esse, dev’essere considerata parte di proprietà comune anche l’antana.
Tale condominialità sussiste anche qualora la sua realizzazione sia stata deliberata
successivamente alla nascita del condominio.
Andito*
- L’andito è un corridoio o comunque un passaggio secondario presente negli edifici.
- Può essere utile, per rappresentarlo anche visivamente, guardare alla individuazione
dell’andito opera dalla giurisprudenza.
“La struttura costituita dal soffitto e dalla soletta che orizzontalmente divide in piani separati il corridoio d’accesso ai boxes condominiali e la sovrastante costruzione, si caratterizza come un vero e proprio elemento murario costitutivo di tale corridoio il quale, per la sua struttura chiusa, integra la figura del c.d. andito che è espressamente previsto fra le cose comuni dall’art. 1117 c.c.” (Pret. di Monza 29 luglio 1992).
Androne*
- L’androne è quel luogo di passaggio interposto tra il portone dell’edificio e le scale
condominiali e che ha la funzione di mettere in collegamento la pubblica via con le
scale condominiali, i locali della portineria ed in generale con le altre parti dell’edificio. - Quanto alle modalità d’uso di questa parte dell’edificio, è stato affermato che “la destinazione dell’androne a sosta veicolare temporanea e occasionale, nei limiti idonei a salvaguardare la funzione di passaggio anche veicolare per l’accesso alle proprietà individuali può essere considerata accessoria all’utilizzazione dello stesso per il transito” (Cass. 7 maggio 2008 n. 11204).
Antenna*
- Parte terminale di un impianto atto alla ricezione del segnale radio-televisivo che può
avere differenti forme, ad esempio ad asta o parabolica, anche in relazione al segnale da
recepire. In quanto parte dell’impianto radio-televisivo condominiale l’antenna è parte
comune a tutti i proprietari delle unità immobiliari collegate all’impianto o comunque
predisposte per tale collegamento. L’impianto di antenna dev’essere installato e
manutenuto secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 37 del 2008.
Ascensore*
- L’ascensore è un impianto comune ai sensi dell’art. 1117 c.c. ed è definito, in generale (cioè al di là della sua presenza in condominio) dall’art. 2, primo comma, d.p.r. n. 162 del 1999 in cui è definito come “un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:
1) di persone,
2) di persone e cose,
3) soltanto di cose, se il supporto del carico é accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico”.
- L’appena citato decreto n. 162/99 Direttiva 2014/33/UE contiene anche tutte le prescrizioni afferenti alle caratteristiche dell’impianto, i soggetti autorizzati ad installarli/manutenerli, nonché le prescrizioni in tal senso previste in capo ai proprietari degli ascensori e/o dei loro legali rappresentanti, ivi compresi gli amministratori condominiali.
- Per quanto riguarda le spese occorre distinguere se l’ascensore è stato installato coevo alla realizzazione dell’immobile o successivamente.
- Nel primo caso l’ascensore è di proprietà comune a tutti i condomini e quindi le spese di manutenzione devono essere ripartite secondo l’art. 1124 (50% su tutti e 50% in proporzione al piano).
- Se occorre sostituire completamente l’impianto ascensore non rientra nelle innovazioni in quanto non cambia la destinazione d’uso.
- Nel secondo caso, in cui cioè l’impianto venga realizzato successivamente alla realizzazione dell’immobile (maggioranza intervenuti + 2/3 del valore, oppure se rientra nella finalità di abbattimento delle barriere architettoniche), sempre se non reca danno alla proprietà individuale anche di un solo condomino (rischio di annulabilità della delibera), allora la proprietà può essere di tutti (qualora si abbia avuta l’unanimità) o solo di quei condomini che ne abbiano voluto la realizzazione. In questo caso tutte le spese verranno ripartite solo tra i condomini risultanti proprietari.
- Le uniche spese che possono essere ripartite tra tutti i condomini in funzione dei millesimi di proprietà sono quelle delle verifiche tecniche che esulano dall’uso della cosa.
- In qualsiasi momento, un precedente condomino che fosse stato dissenziente in occasione della delibera della realizzazione, può decidere di diventare proprietario a fronte del pagamento della quota originaria per la realizzazione e di tutte quelle legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria fino a quel momento sostenute riadattando le quote al valore attuale del bene.
- L’amministratore ha responsabilità civile e penale nell’ambito del rispetto delle norme legate alla gestione e manutenzione degli impianti comuni.
Atrio d’ingresso*
In ambito condominiale l’atrio è considerabile alla stessa stregua dell’androne, al quale
si rimanda per una definizione completa di caratteristiche e modalità d’uso.
Autoclave*
- L’autoclave, altrimenti nota come impianto di sollevamento dell’acqua, è quel dispositivo che consente il sollevamento dell’acqua al fine di consentirne la normale erogazione nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
- In sostanza l’autoclave consente di aumentare la pressione nelle tubature condominiali e quindi di far giungere l’acqua nelle abitazioni ad un livello di pressione utile per il normale utilizzo.
- L’impianto di autoclave è composto:
a) da un serbatoio di accumulo;
b) da una pompa elettrica che consente la spinta dell’acqua a pressione maggiore di
quella normalmente presente;
c) da un contenitore a pressione;
d) da un interruttore detto pressostato. - L’autoclave, facendo parte dell’impianto idrico, è da considerarsi di proprietà comune e tutte le spese connesse devono essere ripartire secondo la prorietà millesimale.
- Qualora i condomini dei piani bassi si rifiutino di partecipare alle spese è bene sapere che non si tratta di innovazione (in quanto non cambia la destinazione d’uso dell’impianto idrico) e quindi sono obbligati a contribuire alle spese di installazione e manutenzione anche se non ne beneficiano.
Autorimessa*
- L’autorimessa è quello spazio coperto o scoperto destinato alla sosta di autoveicoli.
- In ambito condominiale l’autorimessa può essere:
a) interrata;
b) adiacente all’edificio. - Nell’autorimessa possono essere presenti dei boxes (si veda Voce, Box) o dei semplici
posti auto: nel primo caso i così detti boxes sono quasi sempre di proprietà esclusiva (salvo diversa indicazione degli atti d’acquisto), nel caso di posti auto è possibile che gli
stessi siano semplicemente utilizzati dai condòmini, ma non mancano ipotesi di posti
auto oggetto di esclusiva proprietà. - Gli spazi che servono all’utilizzazione dei boxes e/o dei posti auto sono detti spazi di manovra.
- Ai fini della regolamentazione antincendio, l’autorimessa è definita come “area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati” (Punto 0 d.m. 1 febbraio 1986).
- La dimensione dell’autorimessa incide sugli adempimenti amministrativi concernenti la normativa di prevenzione incendi. Le autorimesse devono avere sempre le caratteristiche costruttive previste dalle norme riguardanti la suddetta prevenzione incendi, ma la loro attività (cioè il loro utilizzo) è soggetta a differenti adempimenti in relazione alla categoria di appartenenza.
- Fino a 300 m2 non è richiesto alcun adempimento.
- Da 300 a 1000 m2 è sufficiente una Scia (si veda Voce, Scia) da parte dell’esercente l’attività (nel condominio l’amministratore) che attesti l’esistenza dei requisiti di legge.
- Da 1000 a 3000 m2 è necessaria una Scia corredata da un’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi l’esistenza dei requisiti di legge.
- Sopra i 3000 m2 è necessario attivare la procedura che porta al rilascio del certificato
di prevenzione incendi (si veda Voce, CPI). La normativa di riferimento rispetto al
procedimento amministrativo riguardante il CPI e/o la Scia è contenuta nel d.p.r. n.
151/2011.
Balcone*
- Prolungamento di un’unità immobiliare che consente l’affaccio verso l’esterno. Il balcone si compone di una parte orizzontale, detta anche piano di calpestio, e di una
parte verticale, altrimenti nota come balaustra o ringhiera anche a seconda del materiale utilizzato. Il piano di calpestio può rappresentare un unicum con il solaio del piano, oppure consistere in una struttura agganciata al piano di riferimento, ma distinta dal solaio medesimo. Sebbene esistano numerose tipologie di balcone, in termini generali e catalogatori si è soliti distinguere tra balconi aggettanti e balconi incassati che
rappresentano le due macro categorie tipiche rispetto a questo manufatto. - Il balcone, solitamente, è pertinenza di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva (salva la proprietà comune di alcune sue parti in relazione alla sua struttura), ma può anche essere interamente condominiale, laddove posto a servizio di parti comuni dell’edificio.
Balcone aggettante*
- I balconi aggettanti, come dice la stessa parola, sono quei balconi che sporgono
(aggettano per l’appunto) rispetto alla facciata dell’edificio. - Come ha specificato la Corte di Cassazione, i balconi aggettanti “sono del tutto autonomi rispetto agli altri piani, in quanto possono sussistere indipendentemente dall’esistenza di altri balconi nel piano sottostante o sovrastante”.
- Rispetto alla proprietà degli elementi che compongono il balcone aggettante, ormai da anni la Suprema Corte di Cassazione è orientata nell’affermare che “soltanto i rivestimentie gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (v., da ultimo, Cass. 23 settembre 2003 n. 14076) (così Cass. 30 luglio 2004, n. 14576).
- Le altre spese di manutenzione e riparazione sono a cura del proprietario esclusivo.
Balcone incassato*
- I balconi incassati, afferma la Cassazione, “possono essere considerati alla stessa stregua dei solai, che peraltro appartengono in proprietà (superficiaria) ai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastante e le cui spese sono sostenute da ciascuno di essi in ragione della metà (art. 1125 cod. civ.).
- Per la verità, è possibile applicare, mediante la interpretazione estensiva, la disciplina stabilita dalla citata norma di cui all’art. 1125 all’ipotesi non contemplata dei balconi soltanto quando esiste la stessa ratio. Orbene, la ratio consiste nella funzione, vale a dire nel fatto che il balcone - come il soffitto, la volta ed il solaio - funga, contemporaneamente, da sostegno del piano superiore e da copertura del piano inferiore” (Cass. 21 gennaio 2000 n. 637).
In relazione al balcone incassato dunque:
a) il piano di calpestio è equiparabile al solaio, con conseguente applicazione di criteri di ripartizione delle spese previsti dall’art. 1125 c.c.;
b) la parte frontale, salvo particolare conformazione, è equiparabile alla facciata (sovente costituendone parte integrante) e quindi soggetta alle regole previste per la facciata (si veda Voce, Facciata).
Barriere architettoniche*
- “Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o servizi;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”. - Viene definita barriera architettonica qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi (specialmente per le persone con limitata capacità motoria o sensoriale, cioè portatrici di handicap)
- la prima legge che affronta la problematica è stata la 118/71 che definiva che:
a) le nuove costruzioni di edifici pubblici (compresi quelli scolastici, prescolastici, e di interesse sociale) debbono essere senza barriere architettoniche
b) in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai disabili
c) in tutti i luoghi di nuova costruzione dove si svolgono manifestazioni o spettacoli pubblici, si debbono prevedere e riservare posti per disabili
non deambulanti
d) gli alloggi dell’edilizia economica e popolare, siti nei piani terreni, dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà
di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
- con la legge di 7 anni dopo la 384/78 si entra nel dettaglio tecnico ma la definitiva normativa che disciplina l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche è la Legge 13/89 del 9 gennaio 1989 che indicata in base ai seguenti contesti:
- agli edifici privati di nuova costruzione;
- agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
- alla ristrutturazione degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;
- agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
se vengono rispettati i 3 criteri fondamentali quali: - accessibilità
- visitabilità
- adattabilità
- Le opere possono essere in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi salvo non ci siano interposti aree di proprietà privata o di uso comune
- Per le opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche si può usufruire di contributi a fondo perduto, alle condizioni previste dall’art. 9 della legge, il cui terzo comma precisa che il beneficio spetta anche ai condomini dell’edificio in cui risiede il portatore di handicap.
- Sia in prima che in seconda convocazione per la delibera è necessaria una maggioranza assoluta (maggioranza degli intervenuti che rappresentino la metà del valore del condominio 500/1000)
- Per l’installazione dell’ascensore o di qualsiasi altra apparecchiatura necessaria al superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni di un condominio, il disabile o colui che ne è tutore legale deve:
a) verificare con un tecnico abilitato la fattibilità delle opere richieste;
b) sottoporre al vaglio dell’assemblea condominiale la richiesta scritta che comprende: il tipo di intervento che si vuole eseguire, il dettaglio e le caratteristiche delle apparecchiature da installare, i documenti attestanti l’effettiva disabilità dichiarata (legge 104/92 art.4);
c) l’amministratore deve rispondere o L’assemblea deve deliberare entro tre mesi dalla richiesta e decidere se autorizzare l’opera con o senza partecipazione alle spese da parte del condominio;
d) se il termine non viene rispettato o non approva la richiesta, il disabile può installare a proprie spese il servo scala o qualsiasi altro presidio mobile e facilmente removibile che ne faciliti i movimenti; quindi solo nel caso si tratti di opera mobile (rampa, maniglioni, corrimano, piattaforma) ma non strutturale (ascensore)
e) è prevista una deroga normativa per l’allargamento delle porte di accesso alle parti comuni a condizione che tali lavori non pongano pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, non alterino il decoro architettonico o rendano inservibili talune parti del condominio ad altri condomini (in tal caso è necessaria l’approvazione dell’assemblea)
f) In caso di vincoli storici o ambientali occorre fare richiesta scritta alla sovrintendenza dei beni culturali (per quelli storici) e alla regione (per quelli ambientali) e qualora non si dovesse ricevere una risposta o una richiesta di modifica entro i 90 giorni allora vale il silenzio assenso e si può procedere con i lavori.
f) non è invece possibile pretendere che i condomini partecipino alle spese di installazione e gestione delle apparecchiature a meno che questo non avvenga per via volontaria o per delibera dell’assemblea condominiale. Può capitare che un condomino si rifiuti di partecipare alle spese e quindi sarà interdetto dall’utilizzo dell’ascensore fino a quando lui o chi dopo di lui dovesse ricontribuire alle spese. - Esempi classici di barriera architettonica sono: scalini, porte strette, pendenze eccessive, spazi ridotti.
Beni comuni censibili*
- Nell’ambito delle parti comuni di un edificio i beni comuni censibili sono quelli cha hanno un’ autonoma capacità reddituale; (si pensi all’alloggio del portiere, ai ripostigli, alla piscina).
- Devono essere trattati catastalmente in modo da evidenziare sia la loro peculiarità di “bene comune censibile”, sia la connessione alle unità immobiliari a cui sono asserviti” (Circolare N° 2 del 20 Gennaio 1984 del
Ministero delle Finanze).
Beni comuni non censibili*
- I beni comuni non censibili sono “le porzioni che non possiedono autonoma capacità reddituale, comuni ad alcune o a tutte le u.i. per destinazione (androne, scale, locale centrale termica, ecc.), ovvero […] - per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa (ad esempio
una rampa al servizio di soli posti auto).
Bidoni per i rifiuti*
- Contenitori aventi la funzione di accogliere i rifiuti in attesa del conferimento alla società addetta alla loro raccolta.
- I bidoni per i rifiuti possono essere:
a) di proprietà del titolare dell’unità immobiliare (o dell’utilizzatore);
b) di proprietà condominiale;
c) di proprietà della società gerente il servizio di raccolta, che li concede in comodato ai condòmini o più in generale al condominio in persona dell’amministratore
pro-tempore. - Il posizionamento dei bidoni condominiali o in uso al condominio negli spazi comuni può essere deciso – in manca di indicazioni dell’assemblea – da parte dell’amministratore (si veda Voce, disciplina dell’uso delle cose comuni).
- Qualora sia l’assemblea ad esprimersi in merito, “la delibera, la quale disciplina l’uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all’art. 1136 cod. civ., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile, come è avvenuto nel caso in esame; che l’assemblea di un condominio edilizio può validamente deliberare con la maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma, cod. civ.” (Cass. 26 gennaio 2016 n. 1421).
- Nel caso di bidoni individuali o in uso individuale, l’allocazione dev’essere eseguita con l’osservanza dei limiti imposti dall’art. 1102 c.c. (si veda Voce, uso delle cose comuni).
Bocca di lupo*
- In ambito edilizio, la bocca di lupo è quel manufatto che serve a dare luce ed aria ad ambienti posti nei locali interrati o seminterrati degli edifici.
- La bocca di lupo, specie se utile a piani completamente interrati può essere coperta con delle griglie al fine di evitare la caduta ai piani inferiori. Qualora la bocca di lupo serva per dare esclusivamente luce, essa può essere completata da una copertura in vetrocemento.
Box*
- Il box auto, altrimenti noto come box, è quell’unità immobiliare (si veda Voce, Unità immobiliare) destinata al ricovero di autoveicoli e motoveicoli (ivi comprese
le biciclette). - Il box auto, ai fini catastali, può essere autonoma unità immobiliare, oppure rappresentare pertinenza di un’altra unità immobiliare (appartamento o ufficio di riferimento).
- Ai fini della normativa antincendio, il box è definito come “volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 m” (Punto 0 d.m. 1 febbraio 1986).
Braga*
- La braga, nell’ambito degli impianti idraulici (acqua e fogna) è quell’elemento collettore tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e quella la tubatura verticale di pertinenza condominiale.
- Quanto alla sua proprietà è dibattuto se la stessa debba essere considerata di proprietà comune, oppure esclusiva.
- Il termini generali (art. 1117 n. 3 c.c.) gli impianti sono condominiali fino al punto di diramazione verso le proprietà esclusive. Per un orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, la braga in quanto strutturalment
posta nella diramazione “non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini” (Cass. 3 settembre 2010 n. 19045). - La stessa Suprema Corte, tuttavia, si è espressa in termini opposti (Cass. 18 gennaio 2012 n. 778), concludendo per la natura condominiale della braga
in ragione della prevalente funzione di raccordo e quindi di assorbimento nell’ambito della parte comune d’impianto di questo elemento.
Bruciatore*
- Il bruciatore è una parte di un impianto di combustione che, a seguito della miscelazione tra il combustile (es. gas) ed il comburente, consente l’avvenimento della combustione e quindi il funzionamento dell’impianto.
- Nell’ambito degli impianti di riscaldamento condominiale il bruciatore è sicuramente parte comune, in quanto componente essenziale dell’impianto medesimo.
Cancello*
- Manufatto di differenti dimensioni anche in relazione all’uso, che consente il passaggio tra due aree.
- Solitamente è posto per delimitare una proprietà, sia essa pubblica o privata, rispetto alla strada pubblica.
- Il cancello è da considerarsi parte comune laddove
posto a delimitare una parte condominiale dell’edificio (es. cancello d’ingresso al cortile, all’autorimessa, ecc.). - L’installazione di un cancello allorquando prima non ve ne fosse uno non rappresenta innovazione, ma semplice migliore disciplina nell’uso delle parti comuni (Cass. 23 febbraio 2015 n. 3509).
Cancello automatico*
- Manufatto fornito, fin dalla sua posa in opera, oppure successivamente, di un dispositivo atto a consentirne l’apertura elettronica, eventualmente anche mediante dispositivo di apertura a distanza (il così detto telecomando del cancello automatico).
- L’automazione, come si è accennato, può essere coeva all’installazione del cancello oppure successiva. In nessun caso essa rappresenta opera innovativa, ma semplice miglioramento nell’uso del predetto cancello (Cass. 23 febbraio 2015 n. 3509).
Cantina*
- La cantina è un’unità immobiliare (si veda Voce, Unità immobiliare), che può essere pertinenziale di un’altra unità immobiliare oppure autonoma, la cui destinazione è quella di deposito.
- Il locale cantina, ai fini catastali, è annoverabile nella categoria C/2.
- La cantina può essere di proprietà esclusiva, il tal caso avrà diritto di utilizzarla il legittimo proprietario (o chi da lui a vario titolo autorizzato), oppure condominiale.
- In tal caso oltre a quanto utile in relazione all’uso delle parti comuni (es. deposito strumenti per la pulizia scale) tutti i condòmini potranno utilizzarla, nel limite e nel rispetto di quanto specificato dall’art. 1102 c.c. (si veda Voce, uso delle cose comuni).
Cartelloni pubblicitari*
- I cartelloni pubblicitari sono strutture di varie dimensioni, materiali e forme, la cui funzione è quella di pubblicizzare beni, prodotti e/o servizi.
- Il condominio può deliberare l’apposizione su superfici comuni (es. facciate laterali dell’edificio) di cartelloni pubblicitari in cambio del pagamento di un corrispettivo.
- Nel caso in cui la locazione dello spazio abbia durata ultra novennale, è necessario il consenso di tutti i partecipanti al condominio (art. 1108 c.c.).
Cassetta postale*
- La cassetta postale è quel contenitore avente la funzione di consentire l’inserimento della corrispondenza destinata alla persona indicata al suo esterno.
- Ove il condominio sia dotato di cassetta postale comune, le comunicazioni afferenti la gestione della compagine possono essere ivi inserite solamente quando tale modalità di recapito sia stata espressamente prevista con un’elezione di domicilio in quel luogo.
- Diversamente, le comunicazioni rivolte al condominio dotato di amministratore devono essere indirizzate presso l’ufficio di quest’ultimo, coincidendo il domicilio della compagine con quello del suo legale rappresentante.
- Quanto al posizionamento della cassetta, è stabilito che “le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione” (art 46 d.m. 9 aprile 2001).
Cavedio*
- Il cavedio è “un cortile di piccole o di piccolissime dimensioni, che serve prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (bagni, gabinetti, disimpegni, servizi etc.)” (Cass. 7 aprile 2000, n. 4350).
- Il cavedio è menzionato nell’art. 1117 c.c. e quindi dev’essere considerato di proprietà
comune, salvo diversa indicazione del titolo. - Come ha specificato in più occasioni la Corte di Cassazione “la presunzione di proprietà (sulla presunzione di condominialità di veda relativa Voce, n.d.A.) comune non può essere vinta, nel silenzio del titolo, dalla mera possibilità di accesso al bene comune soltanto dall’appartamento di uno dei condomini, o dal fatto che costui abbia provveduto anche a collocarvi una pilozza, lo scaldabagno e l’impianto di illuminazione, in quanto l’utilità particolare che deriva da tali circostanze non è suscettibile di incidere sulla destinazione tipica e normale del bene, che è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari di cui si compone l’edificio condominiale (Cass., Sez. 2, 11 maggio 1978, n. 2309; Cass., Sez. 2, 3 agosto 1984, n. 4625)” (Cass. 1 agosto 2014 n. 17556).
- I proprietari delle unità immobiliari che non hanno affaccio sul cavedio sono esonerate dalla partecipazione alle spese ad esso inerenti in ragione di quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 1123 c.c. (condominio parziale).
Chiavi di beni e/o impianti comuni*
- Le chiavi sono quegli strumenti necessari per aprire serrature poste su porte, serrande o per aprire lucchetti ivi apposti.
- Le chiavi dei beni e dei servizi comuni devono essere custodite dall’amministratore e possono/devono essere date in uso a ciascun condomino in relazione alla possibilità di fruire dei beni comuni;si pensi alle chiavi dei cancelli, del lastrico solare variamente utilizzabile, ecc.
- Le chiavi in possesso dell’amministratore devono essere consegnate al suo successore al momento del così detto passaggio di consegne.
Chiostrina*
- La chiostrina, al pari del cavedio, del pozzo luce e della vannella, è un cortile di piccole dimensioni che ha la funzione di dare luce ad aria agli ambienti, solitamente di servizio, che vi si affacciano.
- Per tale ragione, si rinvia alla lettura della Voce Cavedio.
Cisterna*
- La cisterna è un contenitore di grosse dimensioni finalizzato alla conservazione di liquidi.
- In ambito condominiale possono ritrovarsi cisterne per l’uso dell’acqua e quindi ad esempio collegate all’impianto di autoclave (si veda Voce, Autoclave), oppure cisterne per il combustibile necessario al funzionamento dell’impianto di riscaldamento.
- Laddove collegate ad impianti comuni, le cisterne devono essere considerate parte integrante degli stessi, anche al fine della ripartizione delle spese.
Colonna d’aria sovrastante parti comuni*
- Particolare attenzione è stata posta dalla giurisprudenza in relazione alla colonna d’aria riguardante il cortile condominiale, rispetto alla quale è stato affermato che “poiché la funzione dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, lo spazio aereo ad essi sovrastante non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell’art. 840 c.c., comma 3, l’utilizzazione ancorché parziale a proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa (Cass. 27-1-1993 n. 966) (Cass. 21 marzo 2016 n. 5551).
Colonna montante di scarico*
- La colonna montante di scarico è quel tubo o gruppo di tubi che servono a convogliare le acque di scarico provenienti dalle unità immobiliari di proprietà esclusiva, per poi consentire il getto nella fossa biologica condominiale o comunque nella fognatura pubblica.
- In questo contesto, è evidente, la colonna montante di scarico dev’essere considerata senza ombra di dubbio parte integrante dell’impianto fognario condominiale e quindi una parte comune.
- Nel caso di uso riservato ad un gruppo di condòmini, la colonna montante di scarico sarà oggetto di condominio parziale (si vedano Voci, Condominio parziale e Braga).
Contatore*
- Il contatore è un dispositivo elettronico o meccanico la cui funzione è quella di memorizzare e consentire la visualizzazione di misurazioni dallo stesso effettuate con
riferimento a determinati fatti. - In ambito condominiale si trovano contatori in relazione a tutte quelle utenze rispetto alle quali i costi sono parametrati anche in base ai comuni.
- Classici esempi di contatore sono quelli installati in relazione al servizio idrico, alla corrente elettrica, oppure alla fornitura di gas.
- I contatori possono essere di proprietà comune, quali parti di un impianto, oppure di proprietà dell’ente fornitore, o ancora di riferimento dei singoli condòmini, quando essi riguardano misurazioni della singola
unità immobiliare.
Contatore di sottrazione (contatore a defalco)*
- Dispositivo elettronico o meccanico che, inserito all’inizio del punto di derivazione di un impianto, consente la misurazione di consumi con specifico riferimento ad un’utenza o a un gruppo di utenze.
- L’ipotesi più ricorrente di contatore di sottrazione riguarda il servizio idrico. Attraverso il contatore di sottrazione è possibile conoscere il consumo idrico relativo ad un’unità immobiliare.
- Contatori di sottrazione, sovente, sono utilizzati per conteggiare i consumi di vari impianti collegati, ad esempio, a quello elettrico condominiale (es. contatore sottrazione ascensore, autoclave, ecc.).
- I contatori di sottrazione possono essere di proprietà comune, in tal caso la decisione sulla loro installazione/sostituzione spetterà all’assemblea e/o nei casi di urgenza all’amministratore, oppure di esclusiva pertinenza dei condòmini.
Corridoio*
- Ambiente generalmente stretto e di lunghezza variabile, a pianta rettangolare, che consente il collegamento tra due o più ambienti.
- La giurisprudenza è unanimemente orientata a definirlo comune salvo titoli.
Cortile*
- In termini generali, con il sostantivo cortile si fa riferimento alla parte retrosante di un
edificio utile a dare luce ed aria agli ambienti che vi si affacciano. - Spesso, in questo contesto, il cortile è rappresentato come un ambiente sul quale si affiacciano più edifici.
- A livello tecnico-giuridico, l’accezione del termine cortile è più ampia. La Corte di Cassazione, al riguardo ha avuto modo di affermare che il cortile “tecnicamente, è l’area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti. Ma avuto riguardo all’ampia portata della parola e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell’edificio – quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi – che, sebbene non menzionati espressamente nell’art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione” (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).
- A questa tipologia di spazi, va equiparato quello spazio “di piccole o di piccolissime dimensioni, che serve prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (bagni, gabinetti, disimpegni, servizi etc.)” (Cass. 7 aprile 2000, n. 4350).
- Si vedano al riguardo voci Cavedio, Chiostrina, Pozzo luce e Vanella.
- Il cortile può essere oggetto di condominio anche tra più edifici in condominio. In tal caso avremo un’ipotesi di supercondominio (art. 1117-bis c.c.).
Decoro architettonico*
- Per decoro architettonico degli edifici “deve intendersi l’estetica del fabbricato data
dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (Cass. n. 851 del 2007). - È possibile modificare l’estetica degli edifici in condominio, purché tale modificazione
non sia peggiorativa; qualora dovesse esserlo, si dovrebbe parlare di alterazione. - Affinché possa dirsi avvenuta un’alterazione del decoro architettonico dell’edificio è necessario che la stessa si traduca “in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere” (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).
- La prova dell’alterazione dev’essere sempre fornita da chi la contesta e nella sua valutazione non può non tenersi conto dello stato generale dell’immobile, nonché dell’effettiva percezione dell’intervento quale modificazione alterativa, anche in relazione alla comune valutazione dell’elemento di novità.
- In tal senso, ad esempio, è stato affermato – sia pur non unanimemente – che l’installazione di antenne paraboliche e simili non sempre rappresenta elemento alterativo dell’estetica dell’edificio.
Dichiarazione di conformità degli impianti*
Dichiarazione di conformità degli impianti*
- Dichiarazione rilasciata da un’impresa al termine di lavori di manutenzione degli
impianti attestanti che gli stessi sono stati realizzati “secondo la regola dell’arte, in
conformità alla normativa vigente”. - Il decreto ministeriale n. 37 del 2008 che disciplina la suddetta dichiarazione chiarisce altresì:
a) rispetto a quali interventi debba essere rilasciata (sostanzialmente interventi di realizzazione d’impianti e di manutenzione straordinaria);
b) in relazione a quali impianti trovi applicazione(es. impianti elettrici, idrici e sanitari, radiotelevisivi, ecc.);
c) quali imprese possano dirsi abilitate ad eseguire i lavori e quindi rilasciare l’attestazione. - L’esistenza delle dichiarazioni di conformità degli impianti rappresenta condizione
necessaria per il rilascio del certificato di agibilità (si veda Voce, Agibilità).
Dichiarazione di rispondenza degli impianti (DIRI)*
Dichiarazione di rispondenza degli impianti (DIRI)*
- Dichiarazione sostitutiva della dichiarazione di conformità non presente oppure non più reperibile e riguardanti tutti gli impianti soggetti a certificazione e eseguiti prima dell’entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2008.
- Tale dichiarazione, lo specifica il comma 6 dell’art. 7 d.m. n. 37/08) può essere resa:
a) da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti;
b) per specifici tipi d’impianti comunque identificati nel decreto ministeriale n. 37 del 2008 anche da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata ad eseguire la realizzazione di impianti previsti dal medesimo decreto ed operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
- È onere dell’amministratore verificare la presenza delle suddette dichiarazioni di conformità degli impianti comuni nonché attivarsi – quanto meno attraverso
l’informazione all’assemblea (poteri maggiori sono di dubbia legittimità) – al fine di deliberare la loro adozione.
Diramazioni*
- Con riferimento agli impianti condominiali, la diramazione è il punto in cui l’impianto
si ramifica per divenire parte di proprietà esclusiva a servizio di un’unità immobiliare (si
veda Voce, Braga).
Estintore*
- L’estintore è un dispositivo fisso o mobile di spegnimento degli incendi.
- La presenza degli estintori in condominio, quali ausili in relazione ai rischi derivanti da incendio, è obbligatoria per specifiche parti dell’edificio.
- Così, ad esempio, il decreto ministeriale 1 febbraio 1986, occupandosi delle autorimesse (si veda Voce, Autorimessa), specifica che:
“Deve essere prevista l’installazione di estintori di “tipo approvato” per fuochi delle classi A, B e C con capacità estinguente non inferiore a 21 A e 89 B. Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre
duecento, uno ogni venti autoveicoli. - Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso” (d.m. 1 febbraio 1986 punto 6.2).
- Rispetto alle centrali termiche, poi, è specificato che “in ogni locale e in prossimità
di ciascun apparecchio deve essere installato un estintore di classe 21A 89BC. I mezzi di estinzione degli incendi devono essere idonei alle lavorazioni o ai materiali in deposito nei locali ove questi sono consentiti” (d.m. 12 aprile 1996 al punto 6.2).
-Quanto alla manutenzione dei dispositivi di estinzione incendi, l’attuale norma UNI
9994–2013 specifica che la stessa debba avvenire con cadenza semestrale (punto 4.5).
Facciata*
- Con il termine facciata, solitamente, si fa riferimento alla parte esterna principale di un edificio, ossia alla parete verticale visibile dalla pubblica via.
- In realtà l’edificio ha tante facciate quanti sono i lati liberi. Un edificio a sé stante a forma parallelepipoidale avrà quattro facciate.
- Ogni facciata dell’edificio rappresenta una parte comune (art. 1117 n. 1 c.c.).
- Se un’unità immobiliare è ubicata in una posizione tale da non avere nulla a che vedere con una specifica facciata è comunque obbligata a partecipare alle spese in misura proporzionale.
- La spesa inerente il rifacimento della facciata, a meno che non sia tale da poter configurarsi alla stregua d’una innovazione voluttuaria (quindi non strettamente necessaria), fatto non impossibile ma sicuramente difficile, dev’essere sostenuta da tutti i condomini (favorevole, contrari, astenuti e dissenzienti) e può essere evitata solamente se la deliberazione è stata dichiarata invalida dall’Autorità Giudiziaria.