Cause Condominiali Flashcards
Cause condominiali*
Bisogna distinguere tra:
a) quelle che riguardano violazione o errata applicazione degli articoli che disciplinano il condominio (c.c. dal 1117 al 1139)
b) quelle che vedono il condominio quale parte del giudizio, indipendentemente dal fatto che si tratti di controversie su materie di cui al punto a);
c) controversie che vedono il condominio quale compagine correlata di liti tra vicini, senza alcuna connessione con le norme condominiali.
Accertamento tecnico preventivo*
- In caso di un contenzioso che riguarda di solito danni a cose che devono essere riparate con urgenza le parti interessate possono richiedere l’accertamento tecnico preventivo che è un procedimento di urgenza finalizzato a verificare, prima del giudizio, lo stato delle cose e risalire alle eventuali cause del danno per accertarne la responsabilità” (art. 696, primo e secondo comma,c.c.).
- L’accertamento tecnico preventivo può coinvolgere il condominio, tanto come parte ricorrente, quanto come resistente.
- La possibilità per l’amministratore del condominio di costituirsi o resistere in giudizio autonomamente va valutata caso per caso.
ADR (alternative dispute resolution)*
Per alternative dispute resolution, l’acronimo Adr, s’intende la risoluzione alternativa delle controversie, ossia la loro soluzione fuori delle aule di giustizia, attraverso una serie di strumenti, disciplinati dalla legge o comunque individuati dalle parti e finalizzati a risolvere una controversia, eliminando così il ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Arbitrato*
- L’arbitrato rappresenta un metodo alternativo di risoluzione delle controversie ed è disciplinato anche dal codice di procedura civile, il quale specifica che “le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili (quelli che non hanno contenuto patrimoniale: ex diritto alla vita, al nome, all’assistenza, al mantenimento - mentre i diritti disponibili sono quelli con contenuto patrimoniale: ex diritto di proprietà su un bene o su un credito) salvo espresso divieto di legge”.
- Quindi possono tassativamente riguardare solo diritti disponibili e devono essere valutati caso per caso.
- In ambito condominiale le controversie condominiali possono essere deferite ad arbitri o in presenza di una clausola contenuta in un regolamento condominiale di natura contrattuale oppure in un accordo siglato da tutti i condòmini.
- Nelle controversie che vedono il condominio parte contro terzi, è consentito deferire la controversia ad arbitri se l’assemblea abbia approvato la così detta clausola arbitrale con le stesse maggioranze previste per la deliberazione delle liti attive e passive.
- La legge distingue tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale.
- L’ arbitrato rituale e irrituale sono espressioni di un unico fenomeno negoziale, alternativo al ricorso al giudice ordinario e si differenziano solamente in quanto attraverso l’arbitrato rituale le parti intendono ottenere effetti esecutivi mentre attraverso quello irrituale intendono ottenere effetti solo negoziali e non una sentenza ma un contratto.
Azioni di nunciazione*
- Le azioni di nunciazione sono quelle azioni che il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento e più in generale il possessore di un bene possono iniziare quando ritengono che l’oggetto del loro diritto possa rischiare dei danni a seguito delle azioni di altri.
- Il codice civile contempla due azioni di nunciazione: la denuncia di nuova opera e la denuncia di danno temuto.
Denuncia di nuova opera (azioni di nunciazione)*
- Si tratta di un’azione di nunciazione che si propone attraverso un ricorso cautelare e che ha lo scopo di far cessare con immediatezza un’opera intrapresa sulla propria proprietà o su quella dell’altro, che possa recare danno alla cosa sulla quale si ha il diritto di proprietà, un altro diritto reale oppure si esercita il possesso.
- La denuncia di nuova opera può essere azionata purché l’opera non sia terminata ed entro l’anno dal suo avvio. Si tratta di un atto conservativo che può essere proposto dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare.
- L’autorità giudiziaria può vietare la continuazione della opera oppure permetterla ordinando però le opportune cautele: nel caso in cui inizialmente vieti la continuazione ma successivamente, nella decisione di merito, le opposizioni risultino infondate, può prevedere il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera; nel caso invece permetta inizialmente il proseguimento dell’opera ma poi successivamente il denunciante ottenga una sentenza favorevole, può prevedere la demolizione o la riduzione dell’opera stessa nonchè il risarcimento del danno a favore del denunziante, nonostante la permessa continuazione”.
Denuncia di danno temuto (azioni di nunciazione)*
- La denuncia di danno temuto è un’azione giudiziale cautelare che consente di ricorrere in giudizio per evitare che da un edificio, un albero o da un’altra cosa possa derivare un danno grave e prossimo (nel tempo) alla cosa oggetto della proprietà, di altro diritto reale o del possesso
- Si tratta di un atto conservativo che può essere proposto dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare.
- Secondo l’art. 1172 c.c. l’autorità giudiziaria, secondo le circostanze, deve provvedere ad ovviare al pericolo e, qualora ci siano i presupposti, dispone idonea garanzia per i danni eventuali”.
Azioni petitorie*
- Sono azioni che il proprietario può attuare per tutelare il proprio diritto di proprietà, che ritiene d’essere minacciato dal comportamento (e dalle pretese) altrui.
- Il codice civile, negli articoli dal 948 al 951, prevede quattro tipologie di azioni petitorie:
- quella di rivendicazione (art. 948 c.c.)
- quella negatoria (art. 949 c.c.)
- quella di regolamento di confini (art. 950 c.c.)
- quella per apposizione di termini.
- Avendo natura reale e non meramente conservativa, quanto meno per le prime tre azioni è indispensabile l’autorizzazione
alla lite da parte dell’assemblea per l’amministratore condominiale. (a differenza delle azioni di natura conservativa)
Azione di rivendicazione (azioni petitorie)*
- Si tratta di quell’azione, disciplinata dall’art. 948 c.c., che consente al proprietario della cosa di recuperarne il possesso, con accertamento del suo diritto di proprietà.
- L’onere della prova spetta all’attore nel giudizio di rivendicazione, ossia al proprietario.
Azione negatoria (azioni petitorie)*
- L’azione negatoria è un’altra azione petitoria intraprendibile dal proprietario di un bene ma a differenza di quella di rivendicazione, è finalizzata a contestare il diritto di altri sul proprio bene e non è l’attore (il proprietario) l’onere della prova ma al convenuto.
- L’azione in esame si differenzia sostanzialmente da quella di rivendicazione anche in relazione all’onere della prova delle parti in causa.
- Classico esempio di azione negatoria è quella intrapresa al fine di ottenere una dichiarazione riguardo l’inesistenza della servitù sul proprio bene (dell’attore proprietario).
Azione di regolamento dei confini (azioni petitorie) *
- È un’atra azione petitoria che può intraprendere ciascuno dei proprietari di fondi confinanti al fine di domandare all’Autorità Giudiziaria di fissare proprio i confini (art. 950 c.c.) in quanto fino a quel momento risulterebbero incerti.
Azione di apposizione di termini (azioni petitorie)*
- L’azione di apposizione di termini è un’altra azione petitoria, disciplinata dall’art. 951 c.c., che a differenza di quella di regolamento dei confini questi ultimi sono certi e incontestati ma si chiede semplicemente di apporvi segni di delimitazione (perchè magari mancanti o divenuti irriconoscibili) al fine di evitare sconfinamenti e usurpazioni.
Azioni possessorie*
- Si tratta di azioni riconosciute in riferimento al possesso di un bene e che si possono distinguere in:
a) azioni tese a reintegrare nel possesso chi ne è stato spogliato (così detta azione di
reintegrazione o di spoglio, art. 1168 c.c.);
b) azioni tese a manutenere il possesso (così detta azione di manutenzione nel possesso, art. 1169 c.c.).
- Rispetto alle azioni petitorie, che riguardano il diritto di proprietà, le azioni possessorie sono esperibili anche da chi ha semplicemente il possesso del bene, quindi sia chi beneficia del diritto di proprietà sia di altri diritto reale (ex: usufruttuario o titolare di una servitù di passaggio).
- Per esempio può “agire in possessoria” per spoglio, il condominio contro il condomino che si sia appropriato del sottosuolo, da considerarsi parte comune.
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*
- La differenza rispetto all’accertamento tecnico preventivo sta nel fatto che per intraprenderla non è necessario il requisito dell’urgenza, previsto per il procedimento d’istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c.
- E’ finalizzata ad un tentativo di conciliazione. Se quest’ultimo dovesse fallire è comunque utile in quanto entrambi le parti coinvolte posso richiederla e utilizzarla per la causa successiva.
Dissenso dalla lite*
- E’ la comunicazione dei condòmini attraverso la quale si notifica all’amministratore il proprio dissenso dalla lite (attiva o passiva) deliberata dall’assemblea, entro un dato periodo dalla decisione (trenta giorni da quello di sua conoscenza, art. 1132 c.c.).
- Mentre in alcuni casi la sua applicazione potrebbe sembrare particolarmente difficile (ex decreto ingiuntivo contro i condòmini morosi) può avere più senso in quei casi in cui si voglia evitare una causa considerata già persa al fine di evitare la condanna al pagamento delle spese legali della controparte.
- La giurisprudenza non si è espressa univocamente sulla forma di comunicazione del dissenso, comunque anche se già in assemblea si è manifestato il proprio dissenso dalla lite è necessaria la notifica o a mezzo di ufficiale giudiziario o tramite raccomandata.