Assemblea di Condominio Flashcards
Nozione e competenza generale*
- Il codice civile non dà nessuna descrizione dell’assemblea di condominio e quindi bisogna fare riferimento a quelle dottrinali e giurisprudenziali.
- L’assemblea è un organo (in senso a-tecnico), un organismo o comunque un’autorità, naturale, strutturale e permanente che sovraintende all’attività di gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio con competenza generalizzata le cui decisioni sono vincolanti per tutti i condomini.
- Le competenze dell’assemblea per quanto riguarda la gestione e la conservazione delle parti comuni, possono arrivare a ratificare l’operato dell’amministratore relativo ad interventi adottati al di fuori dei suoi poteri.
- Si distingue tra l’assemblea ordinaria e straordinaria.
Assemblea ordinaria*
- L’assemblea ordinaria è quella riunione che si deve tenere ogni anno per la discussione e l’approvazione del rendiconto annuale e che deve essere convocata dall’amministratore (qualora esista è obbligato) entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (l’inadempimento può portare alla revoca giudiziale).
- All’ordine del giorno cmq possono essere aggiunti anche altri argomenti di discussione come per esempio la deliberazione di lavori straordinari, le innovazioni e nel caso anche la riconferma della nomina dell’amministratore.
- In assenza di amministratore, l’assemblea – anche quella ordinaria – può essere convocata
da ciascun condomino. - La differenza tra assemblea ordinaria (annuale) e assemblea straordinaria è puramente nominale in quanto possono essere trattati gli stessi argomenti indifferentemente.
Assemblea straordinaria*
- L’assemblea straordinaria è quella riunione che può essere convocata in qualunque momento dell’anno.
- Possono indirla:
a) l’amministratore, di propria iniziativa ogni qual volta lo ritenga utile/necessario o quando almeno due condòmini che rappresentino quanto meno un sesto del valore dell’edificio gliene abbiano fatto richiesta;
b) i suddetti condòmini nell’ipotesi di mancata tempestiva risposta dell’amministratore. - Non esistono sostanziali differenze tra assemblea ordinaria ed assemblea straordinaria. Modalità di convocazione e quorum costitutivi e deliberativi sono identici. Anche le modalità d’impugnazione delle delibere non differiscono.
- L’unica assemblea che differisce sostanzialmente nella procedura di convocazione è quella prevista in relazione alla modificazione della destinazione d’uso delle parti comuni.
Assemblea indetta per le modificazioni delle destinazioni d’uso*
- Quando si convoca un’assemblea per discutere le modificazioni delle destinazioni d’uso delle parti comuni bisogna tenere presente delle modalità di convocazione e verbalizzazione diverse rispetto le assemblee ordinarie e straordinarie.
- L’amministratore (o chi convoca l’assemblea) deve :
a) affiggere l’avviso di convocazione per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati;
b) comunicarlo mediante lettera raccomandata o pec, in modo da farlo pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione;
c) indicare nell’ordine del giorno a pena di nullità della deliberazione le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso.
- Il segretario dell’assemblea nella redazione della
deliberazione deve specificare espressamente che sono stati effettuati gli adempimenti di cui sopra.
Autoconvocazione*
Procedura di convocazione dell’assemblea gestita direttamente dai condòmini. Essa può avvenire:
a) in presenza dell’amministratore, allorquando questi non abbia risposto alla richiesta di convocazione da parte di almeno due condòmini che rappresentino
per lo meno un sesto del valore dell’edificio;
b) sempre, in assenza dell’amministratore;
c) sempre e senza formalità nel caso di decadenza dell’amministratore per perdita dei requisiti di onorabilità.
Contenuto e comunicazione dell’avviso di convocazione*
L’avviso di convocazione, redatto dall’amministratore qualora presente o dai condomini, deve contenere:
a) il giorno in cui si terrà l’assemblea tanto in prima, quanto in seconda convocazione;
b) l’ora in cui si terrà l’assemblea tanto in prima, quanto in seconda convocazione;
c) il luogo in cui si terrà l’assemblea tanto in prima, quanto in seconda convocazione;
d) specifica indicazione dell’ordine del giorno.
- L’assemblea in seconda convocazione deve tenersi entro il decimo giorno rispetto alla prima convocazione e comunque non nello stesso giorno solare.
- L’avviso di convocazione non contenente le informazioni essenziali suindicate può portare ad una richiesta d’invalidazione della successiva delibera.
- L’avviso di convocazione deve essere ricevuto dagli aventi diritto a partecipare all’assemblea almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione. (bisogna conteggiare quello della I° convocazione ma non quello di ricezione).
Convocazione di più assemblee con unico avviso*
- Si tratta della possibilità che ha l’amministratore di inserire nell’avviso di convocazione l’indicazione che l’assemblea possa tenersi in più date (che chiaramente debbono essere indicate).
- In tal caso la riunione che riprende in data successiva alla prima sarà la medesima assemblea (in prima o seconda convocazione a seconda di quando era stata costituita) senza necessità di verifica dell’esistenza dei
quorum costitutivi.
Forma dell’avviso di convocazione*
- L’avviso di convocazione è un atto a forma vincolata. Le forme previste sono:
a) posta raccomandata (è indifferente la presenza dell’avviso di ricevimento);
b) posta elettronica certificata (è fondamentale che la comunicazione avvenga tradue indirizzi p.e.c.);
c) fax;
d) consegna a mano (è indispensabile la firma del destinatario per attestazione di consegna). - Esistono 2 eccezioni:
a) le forme stabilite ad hoc per il caso di convocazione di assemblea per la modificazione delle destinazioni d’uso dei beni comuni;
b) l’assenza di forme per il caso di assemblea convocata per la sostituzione dell’amministratore cessato dall’incarico a causa di perdita dei requisiti di
onorabilità. In questo caso si potrebbe anche trasmettere oralmente ma a condizioni ragionevoli (per esempio non dopo poche ore) e specificando il tema della revoca dell’amministratore altrimenti viene meno tale possibilità di forma.
Competenza dell’assemblea*
- Tutte le competenze dell’assemblea sono inderogabili, ossia non le possono essere sottratte nemmeno in forza di un regolamento condominiale di natura contrattuale.
- Per competenze dell’assemblea s’intende l’insieme delle questioni sulle quali è legittimata a discutere e quindi deliberare (uso, spese e conservazione delle
parti comuni).
Approvazione opere di manutenzione straordinaria, innovazioni e deliberazione
di un fondo speciale (competenze assemblea)*
- Deliberazioni consistenti nella decisione di fare eseguire opere conservative o innovative delle parti comuni.
- Il cc distingue rispetto al condominio le spese per l’uso e quelle per la conservazione.
- Quest’ultime possono essere ordinarie, straordinarie e urgenti.
- Fanno riferimento alla manutenzione straordinaria tutti quegli interventi che esulano dai quelli normali finalizzati a consentire la normale funzionalità delle parti/impianti comuni.
- Quanto alle spese concernenti tali interventi, l’art. 1135 n. 4 del codice civile specifica che per gli stessi debba essere previsto “un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori” e che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
Approvazione preventivo di gestione (competenze assemblea)*
- Si tratta della deliberazione concernente le previsioni degli interventi e delle relative spese riguardanti l’anno di gestione che andrà ad affrontarsi.
- Il codice civile non specifica – a differenza ad esempio dell’approvazione del rendiconto – entro quanto tempo dall’inizio dell’anno di gestione l’amministratore debba presentare il preventivo
per la gestione. - L’ultimo preventivo di gestione approvato ha valenza non soltanto fino all’approvazione del consuntivo sostitutivo, ma fino all’approvazione di un nuovo preventivo per l’anno di riferimento. Infatti il rendiconto
consuntivo riepiloga e chiude contabilmente un anno di gestione, ma non ha alcuna forza programmatoria, che invece è riconosciuta al preventivo.
Approvazione regolamento e tabelle millesimali (competenze assemblea)*
- Si tratta della deliberazione con la quale l’assemblea dota il condominio del proprio statuto nonché dello strumento tecnico che consente il calcolo delle maggioranze assembleari e della ripartizione delle spese
- Quanto all’approvazione del regolamento può essere approvato a maggioranza purché il suo contenuto non esorbiti dal contenuto indicato dall’art. 1138 c.c..
- Quanto alle tabelle millesimali, possono essere approvate/modificate a maggioranza assoluta dall’assemblea.
Approvazione rendiconto consuntivo di gestione (competenze assemblea)*
- Si tratta della competenza dell’assemblea finalizzata a vagliare ed (eventualmente) approvare il rendiconto della gestione dell’anno appena trascorso.
- Per anno di gestione s’intende un periodo di tempo di 365 giorni e non necessariamente il periodo 1 gennaio/ 31 dicembre.
- L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura dell’anno di gestione.
“Multe” condominiali (competenze assemblea)*
- Malgrado esista un principio di divieto di autotutela l’assemblea ha un particolare deroga che gli consente di deliberare delle sanzioni pecuniarie verso i condomini.
- Ai sensi dell’art. 70 “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al
fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice”. - E’ importante però riuscire a dimostrare l’infrazione.
Nomina, conferma e revoca dell’amministratore (competenze assemblea)*
- Si tratta della competenza sulla scelta della persona dell’amministratore condominiale.
- C’è però una differenza tra nomina e conferma, in quanto potrebbe valere il tacito rinnovo per il secondo anno (non è chiaro). Ad ogni modo dopo il biennio occorre effettuare una nuova nomina anche se viene rinominato lo stesso.
Ratifica dell’operato dell’amministratore (competenze assemblea)*
- Il rappresentato (condominio) ha sempre potere di ratificare l’operato del rappresentante (amministratore) che abbia esorbitato dai propri poteri. (Ex: spesa straordinaria non urgente o della costituzione in giudizio in relazione a controversie esorbitanti dalla competenza dell’amministratore o stipulazione di contratti di assicurazione che è di competenza assembleare)
- Resta fermo il diritto dei condòmini dissenzienti alla ratifica d’impugnare la relativa delibera, allorquando la ritengano viziata da eccesso di potere.
Revisione regolamento e tabelle millesimali (competenze assemblea)*
- L’assemblea ha il potere di revisionare a maggioranza assoluta le norme interne che regolano il funzionamento del condominio (regolamento di condominio), nonché gli indicatori dei valori delle unità immobiliari utili al funzionamento dell’assemblea ed alla ripartizione delle spese (tabelle di ripartizione).
- Per il regolamento contrattuale - unanimità
- Per il regolamento assembleare - maggioranza assoluta (maggioranza intervenuti che rappresentino la metà del valore del condominio)
- Per le tabelle millesimali possono essere revisionate a maggioranza assoluta solamente quando risulta:
1) che le tabelle sono conseguenza di un errore sia di fatto (errori di calcolo) che di diritto (errore nell’interpretare le direttive legislative es. far incidere sul conteggio il fatto che l’u.i. sia ristrutturata);
2) che, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. - La soglia del quinto riduce notevolmente la necessità di revisionare le tabelle in quanto gli ampliamenti previsti dal piano casa non possono superare il 20%.
- Gli unici casi potrebbero essere l’aggiunta di un piano, la demolizione di un’unità immobiliare ed eventuale ricostruzione oppure l’aumento delle u.i. con la vendita per esempio dell’appartamento del portiere o l’aggiunta di una villetta a schiera.
- L’accorpamento di più appartamenti non richiedono alcuna modifica in quanto il valore millesimale rimane invariato ed è indipendente dal numero delle unità, così come il cambiamento della destinazione d’uso.
- Non possono essere impugnate le valutazioni del perito se effettuate nel rispetto delle disposizioni ministeriali.
- Nel caso in cui l’assemblea non deliberi circa la revisione dei valori millesimali e quindi si renda necessario ricorrere al giudice, può essere convenuto in giudizio unicamente l’amministratore, anziché, come in precedenza, tutti i condomini, il quale sarà obbligato a relazionare all’assemblea circa il ricevimento della notifica della causa promossa da uno o più condomini per non incorrere a revoca dell’incarico e/o risarcimento del danno.
Composizione dell’assemblea*
Per composizione dell’assemblea deve intendersi l’insieme delle persone aventi diritto (proprietari, usufruttuari) a prendere parte all’assemblea condominiale in relazione agli argomenti inseriti nell’ordine del giorno.