Amministratore di Condominio Flashcards
Amministratore interno*
- L’amministratore interno è quella persona (fisica o giuridica) scelta tra i condòmini
dell’edificio (condominio o supercondominio). - Deve essere un proprietario o al massimo un usufruttuario. Non un conduttore.
- In quanto scelto tra i condòmini, l’amministratore interno non deve aver conseguito il diploma di scuola superiore, né deve avere frequentato corsi di formazione iniziale e non deve frequentare corsi di aggiornamento.
- Una volta nominato, l’amministratore interno assume gli stessi obblighi e le medesime responsabilità di un qualunque amministratore.
Assicurazione dell’amministratore*
- L’amministratore può scegliere di stipulare un’assicurazione professionale (generale o individuale - specifica per il ruolo) di sua iniziativa (in quanto non obbligatoria) oppure su richiesta dell’assemblea come condizione per la nomina.
- Trattandosi di contratto a favore dell’assicurato (l’amministratore), la relativa spesa è a suo carico.
Associazioni di categoria*
- Non esiste un albo degli amministratori. Un’alternativa ai fini della formazione, dell’aggiornamento e nella rappresentanza nei rapporti con le istituzioni e con i terzi, potrebbe essere quella di associarsi ad una delle tante associazioni specifiche.
Attribuzioni*
- Il codice civile differenzia i compiti dell’amministratore in attribuzioni (ha potere d’iniziativa autonoma entro certo limiti - ex il dover adoperarsi per conservare le parti comuni di un edificio solo quando necessario) e obblighi (ex apertura conto corrente) cui è sempre tenuto ad adempiere.
- Gli obblighi sono inderogabili mentre le attribuzioni possono essere estese o comunque specificate da parte dell’assemblea condominiale.
- L’art. 1130 cc elenca le attribuzioni per legge.
- Le attribuzioni sono:
1) Esecuzione delle delibere e convocazione dell’assemblea annuale
2) Cura dell’osservanza del regolamento
3) Disciplina dell’uso delle cose comuni
4) Riscossione contributi
5) Erogazione spese
6) Compimento atti conservativi
7) Esecuzione adempimenti fiscali
8) cura registro di anagrafe condominiale
9) Cura registro dei verbali
10) Cura del registro di nomica e revoca
11) Cura registro di contabilità
12) Conservazione documentazione tecnico-amministrativa
13) Attestazione stato dei pagamenti e liti
14) Redazione rendiconto annuale di gestione
15) Redazione preventivo annuale di gestione
15) Legittimazione attiva e passiva nei giudizi d’interesse condominiale
16) Provvedimenti dell’amministratore
17) Erogazione spese straordinarie
18) Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
19) obbligo di convocazione
20) facoltà di convocazione
21) conseguenze per l’omessa convocazione
Esecuzione delle delibere e convocazione dell’assemblea annuale (attribuzioni amministratore di condominio)*
- L’esecuzione di una delibera è l’attività che l’amministratore di condominio, in quanto mandatario, deve fare per realizzare le decisioni dell’assemblea condominiale, osservando la diligenza del buon padre di famiglia (o quella che si richiede ai professionisti, se l’attività di amministrazione è svolta in contesto professionale); essa comprende quanto specificamente deliberato in riunione e tutte le attività accessorie e strumentali alla corretta realizzazione di tale deliberazione (ex in caso di lavori, contattare azienda, preventivo, delibera piano di riparto ecc).
- L’amministratore dovrà verificare con attenzione la corretta esecuzione dell’intervento in quanto non gli si potrà mai contestare la qualità del lavoro quanto piuttosto non aver vigilato (culpa in vigilando).
- L’attività dell’amministratore di esecuzione delle delibere assembleari prevede anche la difesa giudiziale della loro validità in caso di richiesta di annullamento da parte di uno o più condomini.
- Poiché l’impugnazione della delibera dev’essere preceduta dall’esperimento obbligatorio di un tentativo di mediazione l’amministratore si dovrà far autorizzare dall’assemblea a parteciparvi (alla mediazione).
Cura dell’osservanza del regolamento (attribuzioni amministratore di condominio)*
- Curare l’osservanza del regolamento condominiale vuol dire rispettare e fare rispettare a tutti i condomini le norme regolamentari contenute.
- Il regolamento è quella sorta di statuto del condominio nel quale sono contenute una serie di norme che hanno come minimo lo scopo di disciplinare l’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, l’amministrazione ed il decoro dell’edificio.
- E’ possibile fare sanzioni in caso di inosservanza del regolamento (art 70). In questo caso l’amministratore dovrà occuparsi di raccogliere ogni elemento utile a riprova della violazione e condividerlo in sede di assemblea che dovrà deliberare sull’attuazione.
- Nel caso di insuccesso del tentativo bonario di richiamo all’osservanza del regolamento, sebbene non sia necessaria alcuna autorizzazione per l’azione giudiziale, è invece obbligatoria l’autorizzazione da parte dell’assemblea per la partecipazione alla mediazione che deve necessariamente precedere l’azione giudiziaria tesa ad ottenere l’osservanza del regolamento.
Disciplina dell’uso delle cose comuni (attribuzioni amministratore di condominio)*
- Disciplinare l’uso delle cose comuni significa assicurare il miglior godimento a ciascuno dei condomini (art. 1130 n. 2 c.c.) dei beni e servizi comuni e che nessuno dei condòmini prevarichi sugli altri.
- L’attività di disciplina dell’uso delle cose comuni è strettamente collegata:
a) alle delibere assembleari, che possono contenere disposizioni in merito;
b) al regolamento di condominio che ha tra i principali contenuti proprio quello della disciplina dell’uso delle cose comuni;
c) alla riscossione dei contributi, per l’evidente ragione che l’erogazione della maggior parte dei servizi condominiali può essere garantita solamente in presenza di regolari versamenti da parte dei condòmini, che consentano, quindi, i regolari flussi di cassa. - L’amministratore ha un potere autonomo e discrezionale nella disciplina dell’uso delle cose comuni in tutti quei casi in cui le delibere e/o il regolamento non contengano indicazioni esaurienti.
Riscossione contributi (attribuzioni amministratore di condominio)*
- L’amministratore deve adoperarsi affinchè i condòmini versino le proprie quote, ossia le somme dovute sulla base di un atto approvato dall’assemblea (preventivo, consuntivo, ecc.) o comunque emanato dall’amministratore sulla base di un proprio provvedimento.
- E’ possibile distinguere due tipologie di riscossione:
a) la riscossione su base volontaria, ossia quella che si ottiene con lo spontaneo adempimento da parte dei condòmini;
b) la riscossione su base coattiva, ossia quella che si ottiene a seguito d’ingiunzione da parte dell’Autorità Giudiziaria e rispetto alla quale la legge impone precise
tempistiche di attivazione. - Alla riscossione delle quote deve seguire la pronta registrazione delle stesse sul registro di contabilità (art. 1130 n. 7 c.c.) nonché il loro versamento sul conto corrente condominiale (art. 1129, settimo comma, c.c.).
- Allo stato attuale non esiste alcun obbligo per i condòmini di versare direttamente sul conto corrente condominiale le loro quote, potendo gli stessi eseguire il pagamento nelle mani dell’amministratore anche in contanti, salvo, per questa ultima ipotesi, il caso di pagamenti sopra la soglia di legge (€ 3.000,00) superata la quale è vietato l’uso del denaro contante.
- L’attività di riscossione stragiudiziale delle somme non è attività rispetto alla quale è obbligatoria l’assistenza di un legale ed il relativo costo non può essere unilateralmente addebitato al condomino moroso, che avrebbe diritto a contestarlo.
Erogazione spese (attribuzioni amministratore di condominio)*
- L’amministratore condominiale deve effettuare i pagamenti dovuti in relazione ai contratti in essere tra il condominio ed i suoi fornitori in base quanto deliberato in assemblea.
- L’erogazione delle spese avviene:
a) in via ordinaria, sulla base di tutto quello che è stato deliberato in assemblea
b) in via straordinaria, sulla base di provvedimenti propri dell’amministratore, il quale può ordinare lavori di manutenzione straordinaria nel caso di urgenza degli
stessi (art. 1135, secondo comma, c.c.). - L’amministratore ha il potere di erogare le spese approvate dall’assemblea e tutte quelle che, sebbene non preventivamente ratificate dall’assemblea,
siano comunque inscindibilmente connesse con la gestione del condominio. - Nel caso in cui l’amministratore abbia erogato una spesa ordinaria non ottenendo la successiva approvazione (ratifica) da parte dell’assemblea, egli potrà sempre intentare una causa (previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione) per vedere riconosciuta la correttezza del proprio operato.
Compimento atti conservativi (Attribuzioni amministratore di condominio)*
- Compiere gli atti conservativi (art. 1130 n. 4 c.c.), materiali, giudiziali e stragiudiziali, vuol dire adoperarsi al fine di salvaguardare l’integrità dell’edificio e dei relativi impianti e servizi.
- Quindi oltre ad attivarsi per manutenere al meglio le parti comuni, può anche agire stragiudizialmente e non contro il costruttore, i condomini o terzi che abbiamo compiuto atti illeciti .
Esecuzione adempimenti fiscali (attribuzioni amministratore di condominio)*
- Eseguire gli adempimenti fiscali significa compiere tutte quelle attività di carattere fiscale legate alla gestione ordinaria/straordinaria del condominio (art. 1130 n. 5 c.c.).
- Il condominio è sostituto d’imposta, ciò vuol dire che ad ogni pagamento soggetto a ritenuta d’acconto, l’amministratore deve trattenere una parte dell’imponibile della somma dovuta al fornitore per poi versarla allo Stato tramite f24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento a titolo di acconto sulle imposte dovute dal fornitore medesimo.
- Altri adempimenti fiscali sono:
- Agevolazioni fiscali per opere di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico
- Certificazione unica
- Modello 770
- Quadro AC
- Inoltre deve versare le imposte quando dovuto quali:
Imu, Tari e Tosap. - Qualora l’amministratore venisse meno a questi obblighi, nel caso di sanzioni verrebbero irrogate al condominio, ma anche nel caso non ci fossero (ex non aver usufruito di agevolazioni fiscali per la ristrutturazione) i condomini potrebbero rivalersi sull’amministratore con richieste di risarcimento e revocarlo.
cura registro di anagrafe condominiale (attribuzioni amministratore di condominio)*
- L’amministratore è obbligato alla formazione, alla conservazione e all’aggiornamento del registro di anagrafe condominiale (art. 1130)
- Tale registro contiene:
- le informazioni su generalità dei condòmini (cf, residenza, domicilio) sia titolati di diritti reali(proprietari), che reali di godimento (usufruttuari) o personali di godimento (conduttori)
- dati identificativi catastali dell’unità immobiliare
- diritti reali o personali di godimento esistenti
- dati sulle condizioni di sicurezza delle sole parti comuni dell’edificio (Attestato di agibilità)
- ogni variazione dei dati sopra indicati
- Non è obbligatorio per i condomini fino a 8 unità
- la collaborazione da parte dei condomini nella formazione e nell’aggiornamento del registro è essenziale per cui l’amministratore è tenuto, in prima battuta a richiederli tramite semplice comunicazione. In caso di mancata risposta dovrà richiederla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi 30 giorni, se anche in questo non si otterranno i dati necessari allora l’amministratore potrà acquisire autonomamente tale informazioni addebitando i costi ai relativi condomini (entratel - fisconline).
- In caso di decesso del proprietario gli eredi sono tenuti a comunicare all’amministratore eventuali modifiche legate alla successione. Non è obbligo dell’amministratore.
- Nel caso di compravendita il notaio non è tenuto a comunicare il passaggio di proprietà all’amministratore.
- I condomini devono comunicare all’amministrazione qualsiasi modifica entro i 60 gg.
- Non è possibile risalire ai contratti di locazione neanche a quelli registrati c/o l’agenzia delle entra senza un’autorizzazione da parte del tribunale
- Rispetto alla normativa sulla privacy l’amministratore può richiedere solo i dati pertinenti e non eccedenti quelli richiesti alla compilazione del registro dell’anagrafe condominiale. Così come il condomino non è tenuto a dare prova delle informazioni fornite. Per es l’amm. non può richiedere copia dell’atto di vendita
- Per tale attività di acquisizione dei dati l’amministratore potrà richiedere un compenso, oltre alle spese necessarie, se preliminarmente riportato sul preventivo di nomina.
- Alla cura del registro di anagrafe condominiale si affianca l’obbligo di consentirne la consultazione ai condòmini, che possono essercitare tale loro diritto, previo appuntamento, nei giorni, alle ore e nei luoghi indicati dall’amministratore al momento della nomina e ad ogni suo rinnovo.
- Omettere la cura di tale registro o comunque impedire ai condòmini di prenderne visione può portare alla revoca giudiziale dell’amministratore di condominio (art. 1129, dodicesimo comma n. 7, c.c.).
Cura registro dei verbali (attribuzioni amministratore di condominio)*
- Formazione e aggiornamento del registro con tutti i verbali dell’assemblea condominiale dove sono riportate tutte le informazioni utili a rendere il verbale valido e non contestabile, le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni, le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne facciano richiesta.
Ad esso, quando esistente, dev’essere allegato il regolamento condominiale; - Il verbale può essere redatto con il pc e la stampa incollata sul registro.
- Ogni condominio ha diritto di consultazione previo appuntamento, nei giorni, alle ore e nei luoghi indicati dall’amministratore al momento della nomina e ad ogni suo rinnovo.
- Il costo può essere addebitato al condominio.
- L’omessa cura di tale registro o non consentire ai condòmini di prenderne visione può portare alla revoca giudiziale dell’amministratore di condominio (art. 1129, dodicesimo comma n. 7, c.c.).
Cura registro nomina e revoca (attribuzioni amministratore di condominio)*
- E’ quel registro nel quale vanno indicate in ordine cronologico tutte le nomine (alle quali vanno equiparate le conferme, siano esse tacite o esplicite) e le revoche;
se queste sono avvenute per via giudiziale assieme alla data vanno indicati anche gli estremi identificativi del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. - L’utilità di questo registro è soprattutto quella di evitare che venga rinominato un amministratore già precedentemente revocato per via giudiziale.
- Come per tutti i verbali è obbligatoria la cura e la possibilità dei condomini di poter consultarlo previo appuntamento, nei giorni, alle ore e nei luoghi indicati dall’amministratore al momento della nomina e ad ogni suo rinnovo.
- Il costo può essere addebitato al condominio.
- Non curare il registro secondo o comunque impedire ai condòmini di prenderne visioni possono portare alla revoca giudiziale dell’amministratore di condominio
(art. 1129, dodicesimo comma n. 7, c.c.).
Cura registro di contabilità (attributi amministratore di condominio)*
- Cura del registro contabile nel quale sono annotate tutte le entrate e le uscite del condominio che devono essere annotate non oltre trenta giorni dalla data di effettuazione.
- Può essere digitale.
- Oltre alla cura l’amministratore è tenuto a dare la possibilità ad ogni condomino di poter consultare gratuitamente o ottenere una copia (a pagamento) secondo gli orari, le date e i luoghi indicati dall’amministratore.
- Il costo per la stampa della copia e per il servizio offerto possono essere addebitati al condominio.
- L’omessa cura di tale registro secondo le disposizioni di legge o comunque impedire ai condòmini di prenderne visione secondo le condizioni dettate dalla legge
rappresentano gravi irregolarità nella gestione che possono portare alla revoca giudiziale
dell’amministratore di condominio (art. 1129, dodicesimo comma n. 7, c.c.).
Conservazione documentazione tecnico-amministrativa (attribuzioni amministratore di condominio)*
- La legge (art. 1130 n. 8 c .c.) impone all’amministratore la conservazione della documentazione riferibile al rapporto con i condòmini (es. corrispondenza) e quella
tecnico-amministrativa inerente all’edificio. - Si tratta di un’attività di custodia con obbligo di consegna al momento del passaggio di documentazione susseguente alla cessazione dell’incarico per dimissioni o revoca.
- A differenza delle così dette pezze giustificative del rendiconto di gestione (art. 1130-bis, primo comma, c.c.) rispetto alle quali vige un obbligo di conservazione decennale, la documentazione inerente ai rapporti con i condòmini e quella tecnico-amministrativa riguardante l’edificio devono essere sempre conservate senza scadenza.
- Alla conservazione di questa documentazione, si affianca l’obbligo di consentire la consultazione ai condòmini, sebbene non espressamente previsto dal codice civile. A differenza dei registri condominiali, tuttavia, non è posto in capo all’amministratore alcun obbligo d’indicazione dei giorno in cui tale consultazione, previo appuntamento, può essere effettuata.
- Come per il registri condominiali deve dedursi che le
spese per l’estrazione delle copie possano essere accompagnate da una voce di compenso per l’amministratore in relazione a tale attività, se questa sia stata indicata al momento dell’accettazione/rinnovo dell’incarico.
Attestazione stato dei pagamenti e liti (attribuzioni amministratore di condominio)*
- Si tratta di una dichiarazione che l’amministratore deve
rilasciare a qualunque condomino gliene faccia richiesta (art. 1130 n. 9 c.c.) dove venga riportato che a quella data ci siano insoluti o meno insoluti o anche decreti ingiuntivi. - Non fornire le informazioni richieste dai condòmini rappresenta una grave irregolarità nella gestione che può portare alla revoca giudiziale dell’amministratore di condominio (art. 1129, dodicesimo comma n. 7, c.c.).
Redazione rendiconto annuale di gestione (attr. amm. cond.)*
- Si tratta dell’attività strettamente collegata alla gestione dell’annualità appena trascorsa e serve a aggiornare i condòmini dell’attività svolta nell’anno di gestione, delle spese sopportate (in funzione del preventivo precedentemente approvato o comunque quelle occorse) nonché di tutta l’attività connessa all’incarico affidato.
- Il codice civile specifica che il rendiconto di gestione deve essere redatto in modo tale da “convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni” (art. 1130 n. 10 c.c.).
- La convocazione deve avvenire entro centottanta giorni, ma l’assemblea può tenersi anche successivamente.
- I 180 giorni si considerano a partire dalla data di chiusura dell’esercizio. Non rispettare questa scadenza può portare alla richiesta di revoca dell’amministratore da parte dei condomini. Non esiste una revoca giudiziale automatica.
Redazione preventivo annuale di gestione (attr. amm. cond.)*
- E’ il documento e relativo piano di riparto utili a delineare le spese che si dovranno da affrontare nell’anno di gestione a venire e il relativo peso in capo ai singoli condomini.
- Il cc non non prevede l’obbligo di redazione del bilancio preventivo come per esempio per il rendiconto annuale che serve a chiudere l’esercizio. Rimane il fatto che è fondamentale ai fini della gestione condominiale.
Legittimazione attiva e passiva nei giudizi d’interesse condominiale(attr. amm. cond.)*
- La legittimazione attiva e passiva rappresenta la titolarità del potere di promuovere una causa e del corrispettivo dovere di resistervi. In quanto legale rappresentante del condominio, l’amministratore è investito del potere/dovere di iniziare un giudizio o
di resistervi nell’interesse del condominio. - L’art. 1131, sioccupa di questo aspetto.
- Siccome non è chiaro in quali circostanze l’amministratore sia autorizzato ad agire o resistere in giudizio autonomamente (senza autorizzazione assembleare) ma visto che in ogni contenzioso è obbligatorio il tentativo di mediazione per il quale l’autorizzazione assembleare è imprescindibile, conviene contestualmente farsi autorizzare entrambi nel caso in cui la prima fallisca.
Provvedimenti dell’amministratore (attr. amm. cond.)*
- Sono tutti quelle decisioni assunte dall’amministratore che è tenuto a prendere per poter espletare i suoi obblighi. (ex dal sollecito di pagamento alla richiesta di
somme per l’erogazione dei servizi comuni, al piano di ripartizione delle stesse. - Tutti i provvedimenti dell’amministratore sono obbligatori ma contestabili tramite ricorso all’assemblea o all’autorità giudiziaria.
- In tal caso l’azione giudiziaria dev’essere preceduta dal tentativo di mediazione mentre il ricorso all’assemblea, non deve necessariamente precedere quello al giudice.
Erogazione spese straordinarie (attr. amm. cond.)*
- L’amministratore ha il potere di ordinare lavori di manutenzione straordinaria.
- Il codice civile in materia condominiale non specifica che cosa debba intendersi per manutenzione ordinaria e straordinaria, diciamo che se su un impianto è prevista la manutenzione ordinaria qualora occorra sostituirlo potrebbe essere considerato un lavoro straordinario.
- Non necessariamente sono straordinarie quelle non indicate nel bilancio preventivo (ex cambio della lampadina) di certo quelle che prevedono una spesa consistente.
- L’amministratore può agire senza previa autorizzazione assembleare soprattutto se l’intervento ha carattere di urgenza al fine di evitare danni o pericoli. La spesa sostenuta in questo dovrà essere ratificata in occasione della prima assemblea utile.
- In caso di contestazione o di mancata ratifica da parte dell’assemblea della spesa straordinaria erogata dall’amministratore di condominio, la competenza a decidere sulla sua legittimità, in mancanza di accordo nell’ambito della procedura di mediazione (obbligatoria in questi casi), è rimessa all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente (quella del luogo in cui è ubicato l’immobile), ossia al Giudice di Pace per
controversie di valore non superiore a € 5.000,00 o al Tribunale per quelle di valore maggiore a tale cifra.
convocazione assemblea ordinaria e straordinaria (attr. amm.cond.)*
- Attività consistente nel recapito di un documento, chiamato avviso di convocazione nel quale sono contenute le informazioni necessarie a consentire la
corretta partecipazione all’assemblea degli aventi diritto a partecipare. - La convocazione è atto proprio dell’amministratore che deve e/o può compierlo di propria iniziativa o su
sollecitazione dei condòmini.
Obbligo di convocazione (Attr. amm. cond.)*
- L’amministratore è obbligato (rischio di revoca giudiziale) a convocare l’assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del rendiconto consuntivo entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- Inoltre è obbligato (rischio di revoca giudiziale) a convocare l’assemblea anche su richiesta di un solo condomino entro trenta giorni dalla suddetta richiesta, a patto che si tratti di gravi irregolarità finanziarie imputabili alla gestione dell’amministrazione o alla necessità di intervenire su barriere architettoniche. Per altri motivi occorre che a fare richiesta di convocazione siano almeno 2 condomini che rappresentino almeno 1/6 del condominio. L’amministratore in questo caso non è obbligato ma avrà 10 gg per rispondere superati i quali i condomini potranno convocare autonomamente l’assemblea.
- E’ obbligato a convocare l’assemblea anche nei casi in cui il condominio sia citato in giudizio in relazione a materie che esulano dalle sue attribuzioni (es. giudizio
di revisione delle tabelle millesimali, cfr. art. 69 disp. att. c.c.) e in tutti quei casi di notificazione di provvedimenti amministrativi rispetto ai quali non ha alcun potere autonomo di decisione.
Facoltà di convocazione (attr. amm. cond.)*
- L’amministratore ha il potere di convocare
l’assemblea straordinaria tutte le volte che lo ritenga necessario o quando viene avanzata richiesta da almeno due condòmini che rappresentino quanto meno un sesto del valore millesimale dell’edificio. In questo avrà 10 gg per rispondere, anche se non obbligato, e qualora non la faccia entro i termini i condomini potranno convocare l’assemblea autonomamente.