POTERE COMPUTAZIONALE - CAP. 4 Flashcards

Memoria e oblio

1
Q

Contrapposizione memoria - oblio?

A

premessa: NOI SIAMO CIO’ CHE RICORDIAMO, ma allo stesso tempo, SIAMO CIO’ CHE DIMENTICHIAMO → in quanto grazie all’oblio sopportiamo il passato e riprogrammiamo il futuro.

Storicamente, la dialettica memoria-oblio è variata:
-dimenticare è stata la norma
-ricordare è stata l’eccezione

Oggi con l’aumento della tecnologia digitale e dei network, questo equilibrio si è ribaltato tanto che:
-dimenticare è diventato l’eccezione
-ricordare la norma
Ma perchè?
Perchè quando agiamo in rete lasciamo delle tracce del nostro passaggio attraverso DATI e METADATI (ecco perchè Floridi afferma che NOI SIAMO LE NOSTRE INFORMAZIONI)
Vengono ricordati non solo i dati ma anche i metadati (fenomeno c.d. “memoria della memoria”)

  • il 90% dei metadati è a noi ignoto, nonostante ci riguardi
  • nell’odierna società la nostra identità tecnologica è formata da dati e metadati su cui si desidera avere il controllo

Da ciò scaturisce il diritto all’oblio

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Q

Cos’è il diritto all’oblio?

A

è il diritto attraverso cui un individuo può cancellare determinate tracce del proprio passaggio → tale potere coincide con l’AUTONOMIA di ogni soggetto AD AUTO-NARRARSI nell’infosfera.

La tutela di tale diritto ha necessariamente previsto un’autorità , a cui si assegna IL MONOPOLIO di DECIDERE sulla memoria e sull’oblio.

Esempio: nel 1996 il Tribunale di Roma stabilì che un crimine commesso e pagato, non poteva avere influenze nel presente.
Inoltre venne stabilito che una notizia, anche se veritiera NON poteva essere ripubblicata più volte per screditare un individuo (tutto ciò avvenne agli albori di internet.)

L’applicazione di questo diritto si scontra, tal volta, con il diritto alla libera circolazione di informazioni

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3
Q

Sentenza GOOGLE SPAIN in relazione al diritto all’oblio

A

I fatti=
nel 1998 , un giornale spagnolo pubblicò (per via cartacea e online) un annuncio in cui segnalava la messa in vendita di alcune proprietà derivante dalla procedure di esecuzione di un credito (non essendo stato pagato il debito le suddette proprietà erano state messe in vendita);

nel 2009, passati vari anni e pagati i debiti, l’avvocato GONZALES, uno dei proprietari dei beni in questione, si rivolse (INVANO) all’editore del giornale perché nonostante fossero trascorsi diversi anni, cercando il suo nome, appariva come primo link l’articolo del 1998 –> ciò influenza negativamente la sua immagine.

L’avvocato, allora, si rivolse (INUTILMENTE) anche a Google, chiedendogli, in qualità di Internet service provider, di rendere inaccessibile la notizia rimuovendo il link.

La questione approda alla CGUE che nel 2014 emette una sentenza (Google Spain) in cui accoglie le ragioni dell’avvocato e riconosce l’esistenza di un diritto all’oblio (l’esplicito riconoscimento di un diritto alla cancellazione viene inserito nell’art 17 del GDPR).

La sentenza:
la sent. Google Spain stabilisce nuovi principi=

  1. i motori di ricerca (es. GOOGLE) vengono considerati i titolari
    - del trattamento
    - dell’indirizzamento dei risultati
    Ciò espone Google all’applicazione della disciplina europea in aggiunta alla responsabilità del titolare del sito che ha pubblicato le informazioni
  2. Deve essere realizzato un equo bilanciamento tra
    - dignità umana
    - interessi economici del motore di ricerca
  3. nessuna informazione è eliminata dalla sua “fonte” originaria, l’articolo rimane online, ma si dissocia il nome del soggetto
  4. NON c’è nessun obbligo in capo al titolare dei dati che intende esercitare il diritto all’oblio di contattare il sito web originario.

EFFETTI DELLA SENTENZA:
Lo scopo della CGUE era restituire maggior controllo sui dati agli utenti –> cercando così di rinsaldare il patto fiduciario con i grandi attori della rete.

Tramite la propria decisione la CGUE ha reso:
- il titolare del sito web (il destinatario della deindirizzazione) –> ATTORE PRINCIPALE
- Google –> PROTAGONISTA DECISIONALE, ecco perchè:

a) in primis, perché la CGUE voleva correggere il rapporto tra Google e utenti, riaffermando la prevalenza del diritto del singolo e ribilanciando la disparità di forza tra utenti e giganti della rete

b) perché GOOGLE è il principale fruitore economico della circolazione dei dati, per cui è comprensibile che sia anche il soggetto che in prima istanza venga chiamato a rispondere delle storture nel funzionamento

c) l’applicazione di un diritto impone costi gravosi che non vanno a grave su corti/autorità, bensì su Google

In ogni caso, cmq, la maggior parte delle richieste di deindirizzazione è respinta da Google (circa il 56%) e spesso vengono poi sottoposte, tali richieste, ad un processo di revisione (da un’autorità di controllo o dalle corti nazionali di riferimento)

DISCUSSIONI SULLA DECISIONE:
- La CGUE, così facendo, ha esternalizzato un compito e dato vita/dato luogo ad una AMMINISTRAZIONE PRIVATA DI UN DIRITTO nelle mani di Google che costituisce così una burocrazia PRIVATA per la gestione dei propri utenti (quindi passa dall’essere società della comunicazione e diviene una società di GOVERNANCE)

  • Google diventa giudice di prima istanza –> ha il potere di controllare la memoria e l’oblio in rete: se la CGUE intendeva rafforzare il potere dei singoli, in realtà ha conferito a Google una sorta di monopolio sull’amministrazione del diritto ma anche sulla formazione del sapere stesso
  • Nonostante venga dissociato il nome del soggetto (cosicché nella ricerca NON compaia l’articolo DISCRIMINATORIO) il link di fatto si mantiene –> è dunque possibile COMUNQUE accedervi tramite una ricerca che impieghi altri termini o altri motori di ricerca –> TUTTO QUESTO RICHIEDE TEMPO E DENARO PER CUI L’ACCESSO A TALI INFORMAZIONI E’ POI, DI FATTO, POSSIBILE SOLO PER CHI HA RISORSE DA SPENDERVI –> ne deriva che la decisione della CGUE produce una DIFFERENZIAZIONE
  • problematica dal punto di vista procedurale: NON sono presenti entrambe le parti –> Google non dà la possibilità al fornitore dei contenuti criticati di pronunciarsi
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