Capitolo 6.2: Nota integrativa e relazione sulla gestione Flashcards
Finalità della nota integrativa
La finalità di questo documento è generale: fornire ogni informazione esplicativa, integrativa e complementare rispetto agli schemi di bilancio (Stato patrimoniale, Conto economico e rendiconto finanziario) che gli amministratori ritengono utile per redigere con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Non esistono limitazioni alle informazioni da inserire purché non siano in contrasto con il principio di rilevanza e non appesantiscano l’informativa di bilancio compromettendone la chiarezza.
Alcune indicazioni
- i dati contenuti possono essere espressi in migliaia di euro;
- le informazioni devono essere indicate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei due prospetti contabili
Disciplina della nota integrativa
-art 2427 e 2427 bis (CC);
- articoli del CC e principi contabili dedicati ad altri aspetti del bilancio ma che contengono indicazioni esplicite in merito ad informazioni da inserire in nota integrativa;
- altre disposizioni diverse dal codice civile che in materia di bilancio introducono obblighi informativi da riportare in nota integrativa in funzione di specifiche dinamiche congiunturali che possono interessare la società.
Contenuto della nota integrativa
In ogni tabella viene sintetizzato:
- il riferimento normativo che prescrive le informazioni da riportare nella NI.
- il contenuto che ciascun riferimento normativo impone di indicare nella nota integrativa
- Indicazioni in merito alla clausola generale e al rispetto dei principi generali di bilancio
Obbligo di segnalare in NI eventuali deroghe a principi generali di bilancio e in particolare a quello della costanza dei criteri di valutazione, è di fondamentale importanza perché evita di leggere in modo sbagliato il risultato economico dell’esercizio e la situazione patrimoniale di fine esercizio.
La segnalazione di una modifica dei criteri di valutazione consente di distinguere:
- variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente che non sono causate da fatti gestionali;
- variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente che derivano dal cambiamento dei metodi o delle metriche di valutazione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi.
Il cambio di uno o più criteri di valutazione è un fatto eccezionale.
- Indicazione dei criteri di valutazione utilizzati nelle stime
Un secondo gruppo di informazioni fa riferimento alle metodiche di valutazione utilizzate per stimare le voci indicate nel conto economico e nello stato patrimoniale, intese come insieme congiunto di:
- criteri di valutazione adottati, con evidenza della scelta fatta dalla società laddove la norma ammetta alternative tra più criteri di valutazione;
- metodi di calcolo impiegati;
- ove richiesto, informazioni complementari su specifici componenti delle stime calcolate.
- Articolazione della composizione di specifiche voci di conto economico e stato patrimoniale
Gruppo di informazioni che consente agli amministratori di:
- esplicitare alcune scelte di classificazione all’interno degli schemi di bilancio;
- fornire il dettaglio di una serie di voci contenute ne prospetti contabili
Disponibilità e distribuibilità delle voci che compongono il patrimonio netto.
Disponibilità: riguarda la possibilità di utilizzazione dell’importo indicato nella voce;
Distribuibilità: riguarda la possibilità di erogazione dell’importo della voce ai soci di somme prelevabili in tutto o in parte della relativa riserva.
- Dettagliare le variazioni intervenute nelle consistenze degli stock delle attività, delle passività e del patrimonio netto.
Sono indicate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto. Tale informativa è prevalentemente esposta nella prassi in forma tabellare, accompagnata da sintetici commenti esplicativi per le voci che hanno registrato variazioni consistenti nell’ultimo esercizio.
L’informazione contenuta in nota integrativa deve identificare, almeno per le voci che presentano variazioni rilevanti, i motivi che le hanno determinate. Va inoltre indicata la presenza di voci che non sono compatibili con l’esercizio precedente, oltre che i motivi per i quali è stato impossibile per gli amministratori procedere all’adattamento.
- Fornire informazioni integrative e complementari non presenti nelle tavole del bilancio.
L’ultimo gruppo di informazioni riguarda una serie di dati, indicazioni e notizie attinenti alla gestione aziendale che non sono riportate nei prospetti contabili. In particolare:
- accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 CC co 22-ter);
- beni e rapporti giuridici destinati ad uno specifico affare;
- numero delle azioni di godimento, delle obbligazioni convertibili in azioni, delle opzioni, dei titoli o degli altri strumenti finanziari simili;
- operazioni realizzate con parti correlate.
La Relazione di Gestione
Si tratta di un documento informativo di natura descrittiva, che integra i documenti di bilancio. Ha le seguenti funzioni:
- esporre sinteticamente i fatti gestionali rilevanti intercorsi nell’ultimo esercizio;
- descrivere l’impatto che le principali dinamiche in atto nel contesto in cui la società opera hanno prodotto sui risultati economici e competitivi;
- illustrare i rischi e le incertezze che la società deve affrontare, evidenziando gli effetti prospettici che tali elementi di indeterminatezza possono in futuro produrre sulla gestione aziendale.
Struttura/forma della relazione di gestione
Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, insieme a confindustria, ha predisposto una guida, che suggerisce di sviluppare la relazione sulla gestione in due sezioni:
- una prima sezione, di carattere generale, dedicata alla descrizione dell’attività dell’impresa e all’ambiente in cui opera;
- una seconda sezione, centrata sui fatti gestionali rilevanti operati dalla società oltre che sull’esposizione di alcune informazioni specifiche espressamente richieste dal legislatore.
La RdG è obbligatoria per la generalità delle società di capitali, con esclusione delle società di minori dimensioni e delle micro imprese.
Deve essere poi depositata presso la sede legale della società almeno 15 giorni prima della data in cui è convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.