CAPITOLO 39-50 Flashcards
I CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL’ALTRUI ATTIVITÀ GIURIDICA
QUALI SONO I CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL’ALTRUI ATTIVITÀ GIURIDICA?
- Il mandato
- Il contratto di spedizione
- La commissione
- Il contratto di agenzia
- Il contratto di affiliazione commerciale (franchising)
- La mediazione
IL MANDATO
Il mandato è il contratto con cui una parte (mandatario) assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). Il mandato può essere con rappresentanza (gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario si verificano direttamente in capo al mandante) o senza rappresentanza (il mandatario agisce in nome proprio e acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal negozio.
OBBLIGHI DEL MANDATORIO
- Il mandatario ha l’obbligo di trasferire con un successivo negozio al mandante il diritto acquistato in norme proprio, ma nell’interesse del mandante)
- L’obbligo fondamentale del mandatario consiste nell’eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. Il mandante invece è tenuto a fornirgli i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato, a rimborsargli le spese, a pagargli il compenso, e a risarcirgli i danni che questi abbia subìto a causa dell’incarico. La morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario, la revoca è la rinuncia determinano l’estinzione del mandato.
MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA
Il mandato senza rappresentanza è applicato dalla legge solo per gli immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri: il mandatario che li abbia acquistati in nome proprio, ma nell’interesse del mandante, ne diventa proprietario, ma ha l’obbligo di ritrasferirne la proprietà al mandante; in caso di inadempimento di quest’obbligo, si applicano gli stessi principi che vigono nell’ipotesi di inadempimento del contratto preliminare: il mandante può chiedere che il giudice attui il trasferimento mediante sentenza costitutiva. Il mandato si presume oneroso.
IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE
Il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza. Con esso, una parte (spedizioniere) assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (imballaggio, assicurazione…).
LA COMMISSIONE
La commissione è un mandato senza rappresentanza, che ha per oggetto l’acquisto e la vendita di beni per conto di una parte (committente), e in nome dell’altra (commissionario).
Il compenso che spetta al commissionario si chiama provvigione. Se il commissionario assume verso il committente la garanzia del buon esito dell’affare si dice che egli è tenuto allo “star del credere” ed ha diritto ad una maggiore provvigione.
IL CONTRATTO DI AGENZIA
Con il contratto di agenzia, un’impresa affida ad un agente l’incarico di promuovere, nella zona assegnatagli, la stipulazione di contratti relativi ai prodotti del preponente. NB. L’agente si limita a trasmettere a quest’ultimo gli ordini che raccoglie nella sua zona. Talvolta all’agente viene conferito anche un potere di rappresentanza dell’imprenditore: nel qual caso, più che di agente si parla di rappresentante di commercio.
ESCLUSIVITÀ DEL CONTRATTO DI AGENZIA
L’esclusività è il carattere particolare del contratto: l’agente non può assumere incarichi per più imprese in concorrenza tra loro e l’imprenditore non può nominare altri agenti nella zona assegnata ad un agente
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)
E’ a tutti noto il fenomeno delle catene di negozi, composte da una molteplicità di imprese commerciali di vendita al dettaglio che distribuiscono esclusivamente i prodotti di un determinato produttore. I negozi non appartengono al produttore dei beni, e coloro che li gestiscono non sono suoi dipendenti. Si tratta di autonomi imprenditori commerciali, i quali, stipulando un contratto di franchising, sono entrati nella catena, acquistando il privilegio di vendere i beni di un determinato produttore, utilizzando il suo marchio pagando un canone periodico.
LA MEDIAZIONE
Carattere fondamentale della mediazione è l’intervento di una persona (o di un’agenzia) estranea alle parti (il mediatore) che, pur non essendo legato a nessuna di esse da rapporti di collaborazione o di dipendenza, le mette in relazione tra loro per provocare o agevolare la conclusione di un affare. Il legislatore ha istituito un registro, al quale sono tenuti ad iscriversi coloro che intendono svolgere attività di mediazione, anche se in modo discontinuo ed occasionale.