CAPITOLI 33-35-36 Flashcards
ELEMENTI ACCIDENTALI
Sono elementi che non sono indispensabili ai fini della validità del negozio giuridico (non lo rendono nullo), essi sono:
- La condizione
- Il termine
- Il modo
LA CONDIZIONE
è un avvenimento futuro ed incerto, dal quale le pt fanno dipendere la produzione degli effetti del negozio (c.sospensiva e vi è pendenze in quanto l’evento non si è ancora manifestato) o la loro eliminazione (c.risolutiva). Si distingue in:
- casuale, se il suo avveramento dipende dal caso o dalla volontà di terzi (no dalle pt);
- potestativa, se dipende dalla volontà di una delle parti;
- mista, se dipende in pt dal caso o dalla volontà di terzi, in pt dalla volontà di una delle pt.
(Gli atti conservativi sono una tutela per chi aspetta che si avveri l’avvenimento)
LA CONDIZIONE ILLECITA
L’illecita della condizione produce la nullità del contratto, mentre quando la condizione è impossibile e sospensiva rende nullo il contratto mentre se è impossibile e risolutiva si ha come non apposta.
IL TERMINE
è un avvenimento futuro e certo, dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) debbono prodursi gli effetti del negozio. Può essere determinato o indeterminato (no data precisa)
IL MODO
è una limitazione che impone un determinato dovere di condotta o di astensione. può essere apposta solo ai negozi a titolo gratuito.
RETROATTIVITÀ DELLA CONDIZIONE
Quando la condizione sospensiva si è verificata, si producono tutte le conseguenze del negozio, con effetto retroattivo al tempo in cui è stato concluso, = si considera come se gli effetti si fossero prodotti dal momento del perfezionamento del negozio. Mentre se la condizione è risolutiva gli effetti si considerano come se non si fossero mai stati prodotti.
Se la condizione non viene dichiarata si verifica la presupposizione e in questo caso rende il contratto inefficace.
LA SIMULAZIONE
È un contratto apparente dal quale però non matura alcun effetto. Esiste la simulazione:
- assoluta
- relativa
SIMULAZIONE ASSOLUTA
si stipula un contratto apparente e non si producono alcun tipo di effetto
SIMULAZIONE RELATIVA
si stipula un contratto apparente ma si producono solo gli effetti di un altro contratto oppure si stipula un contratto con un soggetto apparente ma gli effetti di producono a favore di un altro soggetto c.d. interposizione fittizia di persona.
Si distinguono due parti di simulazione relativa:
- TOTALE : quando il contratto simulato e quello dissimulato, divergono in relazione al tipo negoziale
- PARZIALE: quando il contratto simulato e quello dissimulato divergono in relazione ad un aspetto contenuto del contratto.
EFFETTI DELLA SIMULAZIONE TRA LE PARTI
- Assoluta: non produce alcun effetto
- Relativa: si manifestano gli effetti del contratto dissimulato ma deve rispettare i requisiti di forma e di sostanza
EFFETTI DELLA SIMULAZIONE RISPETTO AI TERZI
- I terzi estranei alla simulazione che ne siano pregiudicati, possono farne accertare l’inefficacia. Per esempio i creditori di Tizio, simulato alienante, possono far dichiarare la simulazione e la conseguente inefficacia della finta vendita, allo scopo di aggredire il bene del loro debitore, solo apparentemente uscito dal patrimonio di quest’ultimo.
- Terzi subacquirenti: la simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente.