CAPITOLI 25-38 PT. 3 Flashcards
DOLO
È il raggiro o artificio attraverso cui si trae in inganno la vittima per stipulare il contratto. Il dolo per essere annullabile deve aver avuto successo e l’altro contraente ne deve essere a conoscenza è avvantaggiato da ciò.
TIPI DI DOLO
- determinante
- incidentale
- omissivo
- bonus
DOLO INCIDENTALE
avviene quando nonostante il raggiro la vittima avrebbe comunque stipulato il contratto
DOLO OMISSIVO
avviene quando l’inganno consiste nell’omettere delle informazioni
DOLO BONUS
è irrilevante in quanto mira in buona fede ad esaltare la propria merce (es. pubblicità).
DOLO-VIZIO
Dolo-vizio è un fatto che mira a ingannare qualcuno.
DOLO IN GENERALE
Dolo in generale è l’intenzione di realizzare un risultato es. omicidio.
VIOLENZA PSICHICA
La violenza psichica (morale) consiste nella minaccia di un male ingiusto, rivolta ad una persona per estorcerle il consenso alla stipulazione di un contratto. La volontà di stipulare il contratto c’è ma è viziata e comporta la annullabilità. La minaccia di far valere un diritto non è causa di annullamento del contratto se non è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
VIOLENZA FISICA
La violenza fisica si verifica quando manca del tutto la volontà di stipulare un contratto perché è il risultato di un comportamento materiale di un terzo (es tenere la mano per firmare). Tale violenza rende il contratto nullo.
TIMORE RIVERENZIALE
La violenza si distingue dal timore riverenziale che avviene quando si decide di effettuare una dichiarazione per non risultare sgraditi verso l’altra persona. In questo caso il negozio non è annullabile.
La minaccia deve impressionare una persona media sensata. Per verificare il grado di impressionabilità della persona bisogna valutare in concreto le circostanze del caso ed in particolare l’età, il sesso e la condizione delle persone
EFFETTI DELL’ANNULLABILITÀ
Effetti dell’ annullabilità: Retroattività e ripetizione (restituzione).
- I diritti acquistati dai terzi, dipendenti da un contratto annullato, sono fatti salvi a condizione che si tratti di acquisti a titolo oneroso e sussista la buona fede dell’acquirente.
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA NULLITÀ E ANNULLABILITÀ
- La nullità è imprescrittibile mentre l’annullabilità ha prescrizione della durata di 5 anni.
- La nullità protegge l’interesse pubblico, mentre l’annullabilità quello delle parti.
- Il contratto annullabile diviene uguale al contratto nullo solo se viene poi effettivamente annullato. Le prestazioni diventano prive di causa (retroattività di entrambi).
- La nullità ha la mancanza iniziale degli effetti, e può essere accertata su domanda di chiunque vi abbia interesse (dimostrando il vantaggio giuridico che otterrebbe) e rilevata d’ufficio dal giudice. L’annullabilità invece può essere richiesta solo dal contraente legittimato.
- Il negozio nullo non può essere convalidato ma può essere conversato o rinnovato (nuovo negozio senza vizi), ed è opponibile a terzi, mentre nel negozio annullabile è ammessa la convalida ed è limitata l’opponibilità ai terzi dell’annullamento.
LA CONVALIDA
La convalida è un negozio unilaterale attuato dal titolare dell’azione di annullabilità e consiste nella possibilità di far valere il vizio, in modo espresso (dichiarando tramite atto che si intende convalidarlo) oppure in modo tacito (dando volontariamente esecuzione al negozio).
COSA IMPLICA UN CONTRATTO INVALIDO?
Il contratto invalido implica l’inefficacia ma non vale il viceversa. Infatti vi sono contratti validi che hanno casi di inefficacia: vendita immobiliare conclusa con prelazione legale, falsa rappresentanza, simulazione, contratto sottoposto a condizione sospensiva finché non si verifica l’evento dedotto .