CAPITOL0 39-50 Flashcards
I SINGOLI CONTRATTI
CONTRATTI TIPICI E ATIPICI
- I contratti tipici: contratti previsti dall’ordinamento giuridico
- I contratti atipici: contratti non previsti dall’ordinamento giuridico ma comunque meritevoli di tutela se non vanno contro alle norme imperative, al buon costume o all’ordine pubblico.
VENDITA
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
La vendita viene attuata dal produttore, da un intermediario nella circolazione dei beni o da un venditore non professionale ma occasionale tipico della vendita di beni usati.
La vendita è un contratto consensuale: per il suo perfezionamento non occorre la consegna della cosa, che, invece, costituisce una delle obbligazioni del venditore. La vendita è un contratto ad effetti reali, cioè la proprietà o il diritto oggetto dello scambio si trasmettono automaticamente per effetto del consenso delle parti.
PREZZO
Il prezzo deve essere determinato o determinabile: in difetto il contratto è nullo.
OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
- consegna di quanto venduto al compratore,
- fare acquistare a quest’ultimo la proprietà della cosa o il diritto, nelle ipotesi in cui l’acquisto non sia l’effetto immediato del contratto
- infine dell’obbligazione di garantire l’acquirente in relazione ai vizi ed all’evizione.
EVIZIONE
La legge attribuisce al compratore particolare tutela nel caso in cui sia disturbato nel godimento del bene acquistato, per effetto di diritti che terzi facciano valere sulla res. (Avviene quando ad es il venditore vende un bene rubato è un terzo lo acquista in buona fede)
VIZI RICONOSCIUTI O RICONOSCIBILI
I vizi devono essere di tale natura da rendere la cosa venduta inidonea all’uso cui è destinata, o da diminuire in modo apprezzabile il valore. I vizi, inoltre, devono essere occulti; in caso contrario qualora al momento della conclusione del contratto il compratore avesse conosciuto i vizi oppure se i vizi fossero stati facilmente riconoscibili, la garanzia non è dovuta. NB. I vizi devono essere preesistenti alla vendita.
LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
L’acquirente è obbligato a corrispondere al venditore il corrispettivo in denaro costituito dal prezzo.
QUALI SONO I CONTRATTI DI SCAMBIO CHE REALIZZANO UN DO UT DES?
- La permuta
- I contratti di borsa e l’intermediazione finanziaria
- Il riporto
- La somministrazione
- Il contratto estimatorio
LA PERMUTA
Contratto avente ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da una parte all’altra. Ha natura consensuale e ha effetti reali.
I CONTRATTI DI BORSA E L’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Con i contratti di borsa si trasferiscono dagli alienanti agli acquirenti dei titoli. Di particolare importanza è il divieto dell’ insider trading ossia di uno sfruttamento abusivo, con vantaggi personali, di notizie riservate che una persona conosca ed utilizzi per anticipare i movimenti di mercato che si può prevedere avverranno nel momento in cui quelle notizie diverranno pubbliche.
IL RIPORTO
Con il riporto una persona (riportato) trasferisce all’altro contraente (riportatore) la proprietà di una data quantità di titoli di credito di massa contro contestuale pagamento di un prezzo; al tempo stesso, il riportatore si obbliga a trasferire al riportato, alla scadenza del termine fissato nell’accordo iniziale, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie contro rimborso del prezzo, che però può essere, a seconda del patto, maggiore di quanto a suo tempo ricevuto (ipotesi normale) o inferiore (deporto), oppure uguale (riporto alla pari)
LA SOMMINISTRAZIONE
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche di cose. Esso dà luogo ad una pluralità di prestazioni. il contratto può essere a tempo indeterminato. In tal caso ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione
IL CONTRATTO ESTIMATORIO
è il contratto con il quale una parte (tradens) consegna determinate cose mobili, stimate per un certo prezzo, all’altra (accipiens), che le riceve e si obbliga a pagarne il prezzo, con facoltà di liberarsi restituendo le cose entro un termine stabilito.