CAPITOLO 21 Flashcards
L’INADEMPIMENTO E LA MORA
LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
La responsabilità contrattuale è la responsabilità derivante dall’inadempimento, dall’inesatto adempimento e dall’adempimento tardivo di una preesistente obbligazione quale che ne sia la fonte (ad esclusione del fatto illecito) e si distingue dalla responsabilità extracontrattuale che deriva dalla violazione del generico obbligo di non ledere alcuno senza che prima della violazione sia possibile l’individuazione di una obbligazione.
INADEMPIMENTO
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Deve dimostrare che l’impossibilità era oggettiva (nessun debitore era in grado di farcela) e che l’impossibilità non era imputabile a lui ( ovvero che dipendeva da cause esterne= evento imprevedibile e inevitabile).
—> caso fortuito e di forza maggiore
Il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita dal creditore (c.d.danno emergente) come il mancato guadagno (c.d.lucro cessante).
COME PUÒ ESSERE L’INADEMPIMENTO?
L’inadempimento può essere:
- totale se la prestazione è mancata interamente
- parziale quando la prestazione effettuata differisce quantitativamente o qualitativamente da
quella dovuto
- assoluto quando è escluso che possa essere effettuato in futuro
- relativo quando la prestazione non è stata ancora eseguita, ma potrebbe esserlo in futuro
MORA DEL DEBITORE
Il ritardo va distinto dalla mora del debitore. La mora si ha automaticamente al verificarsi del ritardo imputabile al debitore.
La mora debendi si ha quando c’è il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, l’imputabili di detto ritardo al debitore; l’intimazione per iscritto da parte del creditore al debitore di adempiere, seppur tardivamente.
La mora debendi può essere considerata solo nelle obbligazioni positive (di fare, di dare). Se l’obbligazione ha carattere negativo (di non facere), basta che il debitore contravvenga all’obbligo assunto perché si verifichi un inadempimento assoluto e non abbia senso parlare di ritardo o mora.
QUALI POSSONO ESSERE GLI EFFETTI DELLA MORA?
Effetti della mora sono:
- l’obbligo del pagamento degli interessi moratori sulle somme di danaro dovute
- Il passaggio del rischio. Quando il debitore è in mora, il rischio passa a suo carico. Vale a dire
che se, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile il debitore, siccome è in mora, non resta liberato, ma è obbligato al risarcimento del danno, come se fosse responsabile della sopravvenuta impossibilità.
PERHÈ LA COLLABORAZIONE DEL CREDITORE È IMPORTANTE NELL’ADEMPIMENTO?
Normalmente per la realizzazione dell’adempimento è necessaria la cooperazione del creditore (es. se devo consegnare una cosa la consegna non si può effettuare se il creditore non è disposto a riceverla).
Peraltro, a differenza della maggior parte dei casi, alcune volte il creditore non ha interesse a liberare il debitore (si pensi al caso in cui gli prema dimostrare il contrario per ottenere la risoluzione del contratto o per far maturare interessi elevati: ad es. un creditore che dimentichi di lasciar aperti i magazzini ove il debitore doveva consegnare le merci).
MORA CREDENDI
Con laccezione “mora credendi” (mora del creditore), si intende quel comportamento imputabile al soggetto attivo di un rapporto obbligatorio, il creditore per l
appunto, il quale senza giustificato motivo, si rifiuti di ricevere il pagamento offertogli dal debitore oppure non compie quanto e necessario affinche
lo stesso possa adempiere ad una obbligazione esistente (es. di lasciare aperto il magazzino).
QUANDO UN CREDITORE PUÒ RIFIUTARE IL PAGAMENTO?
Il rifiuto, da parte del creditore, di ricevere la prestazione offerta dal debitore è giustificabile solo qualora l’offerta non sia valida, ad es. perché parziale o inesatta.
COME AVVIENE L’OFFERTA DI PAGAMENTO PER METTERE IL CREDITORE IN MORA?
Il debitore costituisce in mora il creditore con l’offerta dell’adempimento; tale offerta può essere di due tipi:
- solenne → ovvero compiuta da un pubblico ufficiale; se l’obbligazione ha ad oggetto delle res da consegnare a domicilio il pubblico ufficiale le porta con se per eseguire il pagamento, se si tratta di bene diverso (es. restituzione dell’immobile locato) l’offerta avviene per intimazione mediante atto notificato al creditore;
- secondo gli usi → dove gli effetti della mora non si verifichino dal giorno dell’offerta ma da quello del deposito delle cose dovute.