CAPITOLI 25-38 PT. 2 Flashcards
I CONTRATTI IN GENERALE
CAUSA
funzione obiettiva, economica e sociale (ragione oggettiva). È uguale per tutti i contratti
CAUSA NEI CONTRATTI TIPICI
Nei contratti tipici la causa consiste nello scambio di prestazioni, causa che deve essere lecita ed
essere verificata in concreto (es. assicurazione e incidente prima).
CAUSA NEI CONTRATTI ATIPICI
Per i contratti atipici, la causa deve essere accertata in astratto da un giudice il quale dovrà
verificare che l’interesse sia meritevole e lecito secondo l’ordinamento e i principi della società.
CAUSA NEI CONTRATTI MISTI
Nei contratti misti la causa è costituita dalla fusione delle cause di due o più contratti tipici es. vendita ad un prezzo irrisorio. Al contratto misto si applica la disciplina del contratto la cui funzione è prevalente (teoria dell’assorbimento) oppure la disciplina dalle regole combinate dei vari contratti (teoria della combinazione).
CAUSA NEI CONTRATTI COLLEGATI
I contratti collegati sono contratti coordinati con cause ≠ ma con un unico disegno obiettivo. Nel caso in cui gli effetti di uno dei contratti non si producono verranno meno anche quelli del successivo. (influenza reciproca o per accessorietà ). Es il subcontratto.
CAUSA NEI NEGOZI ASTRATTI
Negozi astratti: sono negozi i cui effetti si producono accantonando la causa. Essi vengono riconosciuti per facilitare l’acquisto e la circolazione di diritti. Solitamente viene prevista per la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, entrambe hanno una astrazione processuale in quanto chi agisce per ottenere la prestazione non ha l’onere di dimostrare l’esistenza e la liceità della causa. Spetterà al debitore dimostrare che l’obbligazione non è mai sorta o è già stata estinta.
I negozi astratti possono produrre soltanto effetti obbligatori e non determinare il trasferimento di un diritto reale, in quanto necessitano sempre di una giustificazione giuridica.
CONSEGUENZE DELLA MANCANZA ORIGINARIA DELLA CAUSA?
La mancanza originaria della causa o la sua illiceità provocano la nullità del contratto.
CAUSA ILLECITA
è illecita quando é lo scambio delle prestazioni ad essere illecito. Hanno oggetto impossibile in quanto non possono formare ogg di contratto. Es. nel contratto con una prostituta le attività prese singolarmente sono lecite ma il loro scambio no
IL CONTRATTO DI FRODE ALLA LEGGE
È il mezzo per eludere (mirare a risultati vietati con alcuni accorgimenti senza farlo in modo diretto) l’applicazione di una norma imperativa, essi raggiungono un risultato equivalente a quello vietato.
MOTIVO
Il motivo è la finalità che un soggetto perseguita e non viene comunicato alla controparte, ed anche se le viene comunicato rimane indifferente perché è giuridicamente irrilevante. Alcune volte i motivi sono giuridicamente rilevanti quando si tratta di errore di diritto sui motivi (es. quando acquisto il terreno per potervi edificare un determinato tipo di edificio e quindi il contratto diventerà efficace solo se il Comune rilascerà un provvedimento conforme ai miei scopi) e quando si tratta di un motivo illecito.
INVALIDITÀ
Il negozio giuridico è invalido quando è affetto da vizi che lo rendono inidoneo. L’invalidità può consistere nella nullità o nell’annullabilità. Da non confondere con l’inesistenza che implica una mancanza talmente grave da impedire perfino l’identificazione del negozio. Essa pertanto non può produrre alcun effetto e non è sanabile.
NULLITÀ
Il negozio nullo è invalido e inidoneo a produrre gli effetti voluti dalle parti. Le cause di nullità si raggruppano in 3 categorie:
- Nullità testuale: avviene quando le cause sono specificate nelle leggi
- Nullità strumentale: avviene quando c’è una mancanza o un vizio di uno degli elementi
essenziali del negozio
- Nullità virtuale: avviene quando le cause non sono espressamente previste dalle legge.
CLAUSOLE VESSATORIE
Una categoria che si sta diffondendo è la nullità di protezione in relazione alle clausole vessatorie. Def. Si definisce vessatorie le clausole che determinano uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti, vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa.
NULLITÀ PARZIALE
La nullità può essere parziale quando riguarda solamente una o più clausole e comporta la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità.
CONVERSIONE DEL NEGOZIO NULLO
Se il negozio nullo contiene i requisiti di sostanza e di forma di un diverso negozio valido, si convertirà automaticamente nel negozio valido qualora risulti che le parti lo avrebbero comunque voluto conoscendone la nullità.