CAPITOLO 38 Flashcards
LA RISOLUZIONE
LA RISOLUZIONE
La risoluzione del contratto è lo scioglimento del vincolo contrattuale e la cessazione dei suoi effetti. Essa è prevista per anomalie funzionali, può avvenire:
- per inadempimento
- per impossibilità sopravvenuta
- per eccessiva onerosità.
LA RISOLUZIONE PUÒ INTERVENIRE IN CASO DI SENTENZA DI DIRITTO?
La risoluzione può intervenire anche per una sentenza di diritto in tre casi:
- Clausola risolutiva espressa
- Diffida ad adempiere
- Termine essenziale
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
È la clausola contrattuale con la quale le pt prevedono che il
contratto sarà risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta o venga eseguita in modo inesatto. In questo caso il giudice non dovrà valutare la gravità dell’inadempimento. La clausola non produce automaticamente la risoluzione in quanto il creditore deve comunicare all’altra parte che intende valersi di essa.
DIFFIDA AD ADEMPIERE
avviene mediante una dichiarazione scritta, con la quale il non inadempiente intima all’altro contraente di provvedere all’adempimento entro un termine congruo (non può essere < a 15g) perché altrimenti il contratto, a partire da quel momento, si intenderà risolto.
TERMINE ESSENZIALE
avviene quando l’adempimento tardivo fa diventare la prestazione inutile per il creditore e determina la risoluzione (criterio oggettivo). Tuttavia, se il creditore è disposto ad accettare un adempimento tardivo, può evitare la risoluzione dando notizia all’altra parte entro 3 gg dalla scadenza del termine rimasto inosservato (Criterio soggettivo)
LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione estingue l’obbligazione. se la prestazione è totalmente impossibile la parte liberata deve restituire le prestazioni che ha già ricevuto. Se la prestazione è solo parzialmente impossibile e non offre un interesse per il creditore, egli può recedere dal contratto.
RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ
Quando tra il momento della stipulazione del contratto e quello della sua esecuzione intercorre un lasso di tempo può accadere che in questo periodo si verifichino fatti sopravvenuti straordinari ed imprevedibili che rendano la prestazione di una delle due parti eccessivamente onerosa. In tal caso il legislatore ha concesso il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità applicabile solo quando la prestazione non è ancora stata eseguita . (No convenienza economica)
RECISSIONE
La rescissione è l’annullamento del contratto quando è stato concluso in stato di pericolo o per lesione da rendere incapace la parte di determinarsi o viziare la sua volontà.
RESCISSIONE DI UN CONTRATTO STIPULATO IN CONDIZIONI DI PERICOLO
La rescissione di un contratto stipulato in condizioni di pericolo avviene quando: una delle due pt è in stato di pericolo, il fatto che lo stato di pericolo è noto alla controparte e che vi è l’iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere. Es somma alta per farsi portare in ospedale per un grave incidente.
LA RESCISIIONE PER LESIONE
La rescissione per lesione avviene quando c’è una sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra e lo stato di bisogno della parte danneggiata che si trova in difficoltà economica.