CAP. 9 - Il Parlamento Flashcards
Cenni storici al parlamento in Italia
Lo statuto del 1848 istituì il parlamento subalpino, un parlamento bicamerale costituito dalla Camera dei deputati (eletta a suffragio ristretto) e il Senato (di nomina regia). Quel parlamento era stato pensato come bicameralismo DIFFERENZIATO e PARITARIO, cioè in cui le due branche avevano funzioni diverse e nessuna prevaleva sull’altra. Di fatto il parlamentarismo statuario fu non paritario e diseguale.
Durante il fascismo la Camera dei deputati fu trasformata nella Camera dei fasci e delle corporazioni.
Alla costituente alcune forze politiche volevano un parlamento bicamerale, altre monocamerale, e fu fonte di dibattito anche il tipo di parlamentarismo da istituire. Il compromesso raggiunto fu un PARLAMENTO BICAMERALE di natura PARITARIA e INDIFFERENZIATO, il cosiddetto bicameralismo perfetto.
Composizione del parlamento italiano e durata della carica
Il parlamento è un organo complesso formato da due camere:
- Camera dei deputati, che conta 400 componenti eletti dai cittadini maggiorenni
- Senato, che conta 200 componenti eletti dai cittadini che hanno compiuto 25 anni + un numero ridotto di senatori a vita, 5 dei quali eletti dal presidente della Repubblica, e i presidenti della Repubblica non più in carica
L’elezione avviene a suffragio universale diretto ogni 5 anni.
Chi può essere eletto; incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità
- Per la Camera dei deputati: tutti i cittadini che hanno compiuto 25 anni
- Per il Senato: tutti i cittadini che hanno compiuto 40 anni
Eccezioni:
- incompatibilità: quando la legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche o uffici
- ineleggibilità: quando il cittadino, alla luce di una carica che ricopre o ha ricoperto entro i termini stabiliti dalla legge, non può essere eletto
- incandidabilità: pena accessoria per chi abbia subito una condanna definitiva
Il parlamento in seduta comune
La costituzione prevede alcune funzioni per il parlamento in seduta comune:
- elegge il presidente della repubblica, assiste al giuramento e lo mette in stato d’accusa
- elegge 1/3 dei componenti del Csm
- elegge 1/3 dei componenti della Corte costituzionale
- elegge i 45 cittadini tra cui estrarre per il giudizio d’accusa contro il presidente della Repubblica
> L’organo vota sempre a maggioranza qualificata: la decisione è assunta se il nº dei voti favorevoli è maggiore a un quorum funzionale prestabilito che è maggiore della metà dei componenti (es. 2/3 del totale)
Organizzazione e funzionamento delle due camere
L’organizzazione e il funzionamento delle due camere sono disciplinati da una branca del diritto chiamata “diritto parlamentare”. Le regole fondamentali sono le seguenti:
- Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti
- Le sedute sono sempre pubbliche, a meno che non sia deliberata la seduta segreta
- Le decisioni di ciascuna camera sono normalmente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale: maggioranza semplice, gli astenuti non contano), rispettato il quorum strutturale di presenza della metà più uno
- I componenti del governo hanno il diritto di assistere alle sedute
Lo status giuridico dei parlamentari
- Verifica dei poteri
- Divieto del vincolo di mandato
- Ogni parlamentare riceve un’indennità e vari rimborsi
- Ogni parlamentare dispone di alcune immunità: INSINDACABILITÀ per come votano e ciò che dicono nell’esercizio delle loro finzioni; INVIOLABILITÀ, in quanto i parlamentari non possono subire alcuna limitazione della propria libertà personale, di domicilio etc. senza autorizzazione della camera di appartenenza (esistono eccezioni)
Presidenti e ufficio di presidenza
Nella prima seduta della legislatura ciascuna camera elegge a maggioranza qualificata il presidente dell’assemblea, che ha il compito di rappresentare all’esterno la camera e assicurare il corretto svolgimento dei lavori e amministrazione. Il ruolo di presidenza è interpretato come magistratura imparziale.
Presidente, vicepresidenti, questori e segretari costituiscono l’ufficio di presidenza. Ha compiti amministrativi, di disciplina, politico-organizzativi e potere normativo sulle giurisdizioni minori.
Giunte e commissioni
- Giunte: funzione tecnico-giuridiche
- Commissioni permanenti: funzioni necessarie al procedimento di formazione delle leggi e alle procedure di indirizzo, etc.
- Commissioni speciali: nascono per seguire progetti particolarmente complessi
- Commissioni d’inchiesta
- Commissioni bicamerali (es. Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica, Copasir)
I gruppi e le conferenze dei capigruppo
- I gruppi parlamentari sono lo strumento dell’organizzazione dei partiti dentro le assemblee. Ciascun eletto entro 10 giorni deve dichiarare a quale gruppo appartiene, altrimenti viene assegnato al gruppo misto.
- La conferenza dei presidenti dei gruppi (dei capigruppo): assiste il presidente nell’organizzare i lavori dell’assemblea. Decide il programma dei lavori e il calendario, e concorda il contingentamento dei tempi, l’agenda parlamentare. Questa responsabilità ha forte valore politico.
Il procedimento legislativo
Procedimento per l’approvazione di una legge; è articolato in:
- Iniziativa
- Fase istruttoria
- Fase deliberativa
- Promulgazione
- Pubblicazione
Iniziativa (procedimento legislativo)
I titolari dell’iniziativa legislativa sono:
- Governo
- Ciascun membro del parlamento (solo alla camera a cui appartiene)
- Il popolo mediante proposta firmata da 50.000 elettori
- Ogni consiglio regionale
- Il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
Assegnazione e scelta del procedimento; tipi di procedimento (procedimento legislativo)
Ogni progetto viene assegnato a una delle commissioni permanenti dal presidente. Una o più delle altre commissioni possono essere chiamate a esprimere un parere. Il ruolo della commissione dipende dal tipo di procedimento scelto:
- Procedimento normale/in sede referente: attribuisce alla commissione un compito di tipo istruttorio, un referente espone il progetto che viene discusso ed esaminato articolo per articolo; infine produce un testo da inviare all’assemblea
- Procedimento deliberante/in sede legislativa: Se non vi oppongono il governo, 1/10 dei componenti della camera o 1/5 della commissione, il progetto di legge può essere approvato direttamente in commissione
- Procedimento misto/in sede dirigente: Alla commissione viene assegnato il compito di formulare un testo semi-definitivo, che sarà votato dall’aula senza apportare modifiche
Discussione in aula e navette
Se il procedimento seguito è quello normale, l’esame in assemblea si divide in tre parti:
- Discussione generale
- Esame e votazione articolo per articolo
- Dichiarazioni di voto finale e voto finale
Una volta che un progetto è approvato da una camera, il testo viene passato a quella successiva perché sia approvato con la medesima procedura. Ogni modifica fatta da una delle due camere comporta il ritorno all’altra camera per un’approvazione. Questa dinamica si chiama NAVETTE.
Il bilancio in costituzione
L’art. 81 Cost. detta le disposizioni in materia di bilancio. Stabilisce l’annualità della legge di bilancio, il principio dell’equilibrio delle entrate e delle spese (in relazione ai cicli economici) e limita il ricorso all’indebitamento, consentito solo per fronteggiare le conseguenze di un ciclo negativo.
Il ciclo annuale bilancio
- La disciplina del ciclo annuale di bilancio è stata adeguata alle regole dell’Unione.
- In aprile il governo deve presentare alle camere il “documento di di economia e finanza” (Def) che viene inviato a Bruxelles.
- In settembre il governo presenta la “nota di aggiornamento del documento di economia e finanza” a sua volta approvata in sede europea.
- In ottobre il governo presenta il disegno di legge di bilancio, sulla quale le camere si pronunciano durante una sessione apposita detta “sessione di bilancio”
- La legge di bilancio si compone di due sezioni: la prima contiene tutte le disposizioni necessarie perché il bilancio corrisponda al Def aggiornato; la seconda autorizza l’amministrazione dello Stato a riscuotere le entrate e disporre le spese indicate.