CAP. 5 - Le fonti del diritto Flashcards
Fonti del diritto; requisiti delle norme giuridiche
Tutti gli atti e i fatti che l’ordinamento abilita alla produzione del diritto. Le norme prodotte si dicono norme giuridiche, e i requisiti di tali norme sono la GENERALITÀ e l’ASTRATTEZZA.
Fonti di produzione e fonti sulla produzione
- Fonti di produzione: fatti o atti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi che l’ordinamento riconosce come propri
- Fonti sulla produzione: norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione e gli atti prodotti
Fonti fatto, fonti atto e fonti di cognizione
- Fonti fatto: quando l’ordinamento riconosce al corpo sociale la capacità di produrre norme per via autonoma, senza organizzazione o procedure specifiche (es. consuetudini)
- Fonti atto: quando le norme sono prodotte da un soggetto istituzionale che ha una specifica volontà segue le procedure previste dalle norme sulla produzione del diritto (es. costituzione, legge, etc.)
- Fonti di cognizione: hanno la funzione di individuare i modi in cui le norme sono portate alla conoscenza dei destinatari
L’evoluzione dei soggetti di produzione del diritto
Nello stato liberale ottocentesco i produttori di norme erano il re e il parlamento, e la fonte che esprimeva il più alto comando normativo era quella del parlamento ( =era quindi la fonte primaria).
Il passaggio dallo stato liberale a quello liberal-democratico è caratterizzato dal consolidamento delle norme in una costituzione rigida come atto supremo dell’ordinamento e che assume il monopolio dei processi di produzione del diritto.
Le fonti regolate dalla Costituzione
La costituzione è la massima fonte, in quanto legittima tutti i processi di produzione del diritto. Non disciplina tutti i processi direttamente, ma si occupa solo dei più importanti:
- Quelli che permettono di produrre norme di rango costituzionale
- Quelli che permettono di produrre norme di rango primario
Gli atti primari
Per quanto riguarda gli atti primari, il diritto è un sistema chiuso. Questo significa che:
- Non sono configurabili atti fonte primari oltre a quelli previsti dalla Costituzione
- Gli atti normativi non possono disporre di una forza maggiore rispetto a quella prevista dalla Costituzione
A questo tipo di atti è riconosciuta la forza di legge.
La forza di un atto normativo
La forza di un atto normativo comprende due profili:
- Profilo attivo: capacità di innovare il diritto oggettivo subordinato alla Costituzione
- Profilo passivo: capacità di resistere all’abrogazione o modifica da parte di atti fonte con forza diversa
Unità, coerenza e completezza
- Unità: tutte le norme devono essere riconducibili al potere costituente
- Coerenza: L’ordinamento non deve avere contraddizioni tra le parti che lo compongono
- Completezza: assenza di lacune o vuoti normativi
Antinomia
Contrasti tra norme che si verificano nei casi in cui due norme qualificano un comportamento in modo tale che l’osservare una norma comporti l’inosservanza dell’altra.
Criteri per ordinare e fonti di diritto
- Criterio cronologico: in caso di contrasto tra norme stabilite da fonti equiparate, prevale la norma posta successivamente nel tempo e quella precedente è ABROGATA (non ha efficacia retroattiva)
- Criterio gerarchico: se le norme sono poste da fonti non equiparate, deve prevalere quella posta dalla fonte superiore e quella della fonte inferiore è da considerarsi INVALIDA e deve essere eliminata mediante ANNULLAMENTO (ha efficacia retroattiva)
- Criterio di competenza: si dà applicazione alla norma posta dalla fonte competente
Tipi di abrogazione
- Espressa: disposta dal legislatore quando nel testo di una legge indica le disposizioni precedenti che saranno abrogate.
- Per incompatibilità/tacita: non è disposta esplicitamente, ma viene accertata in via applicativa.
- Per nuova disciplina dell’intera materia: quando una nuova disciplina si sostituisce alla precedente, anche se non è contrastante con quest’ultima.
Tipi di interpretazione del diritto
- Letterale/testuale
- Teleologica: ovvero secondo l’intenzione del legislatore
- Logico-sistematica
- Analogia: un rimedio per colmare lacune o vuoti normativi, può essere ANALOGIA LEGIS ( =quando si fa riferimento alla disciplina di un caso simile o materie analoghe ) o ANALOGIA IURIS ( =facendo ricorso ai principi generali dell’ordinamento) (*)
(*) vige il divieto di analogia per le leggi penali e quelle speciali; inoltre per le disposizioni costituzionali che tutelano i diritti fondamentali vale il criterio di stretta interpretazione ( =l’interprete non può attribuire un significato che limiti/restringa i diritti fondamentali)
Fonti di diritto di rango costituzionale
- Leggi costituzionali: sono quelle espressamente richiamate da singole disposizioni della Costituzione e quelle che il Parlamento decide di deliberare nelle forme previste dall’art. 138 Cost.
- Leggi di revisione costituzionale: hanno come oggetto la modifica (aggiunta, rimozione, sostituzione) di parti del testo della Costituzione
Il procedimento di modifica costituzionale
Si tratta di un procedimento aggravato che prevede una duplice lettura:
1) Letture:
- Prima lettura: si svolge con le procedure previste per qualunque procedimento legislativo
- Seconda lettura: dopo almeno tre mesi (pausa di riflessione) necessita di maggioranze qualificate
2) Approvazione:
- Approvazione a maggioranza assoluta: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a scopo notiziale, può essere richiesto un referendum costituzionale entro 3 mesi
- Approvazione a maggioranza 2/3: non è consentito chiedere il referendum
Limiti alla revisione costituzionale
L’unico limite espresso in Costituzione è espresso nell’art. 139 Cost. e fa riferimento all’inviolabilità della forma repubblicana.
Viene riconosciuto un altro limite logico, ovvero l’impossiblità di modificare l’art. 138 che disciplina il processo di revisione aggravato.