CAP. 12 - I governi regionali e locali Flashcards
Regioni, comuni, province e città metropolitane in Costituzione
Sono disciplinati dall’art. 114 Cost. come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni disciplinati dalla costituzione. Il fatto che le caratteristiche di regioni e enti locali siano definiti (e quindi derivati) dalla costituzione significa che non si può interpretare l’assetto italiano in senso federale. L’espressione più adatta rimane “stato regionale”.
L’ordinamento delle regioni a statuto ordinario: contenuto e vincoli dello statuto
L’autonomia statutaria è stata ampliata con la riforma del 1999. Lo statuto è definito all’art. 123 Cost.
CONTENUTO: lo statuto disciplina forma di governo, principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, iniziativa popolare, referendum e modalità di pubblicazione delle leggi ( contenuto necessario). In aggiunta dopo il 1999 contengono anche principi, valori e diritti che sono espressione della comunità regionale (contenuto eventuale); per la Corte costituzionale questi non hanno valore giuridico.
VINCOLI: oltre ai limiti specifici, lo statuto deve rispettare il limite generale indicato all’art. 123 Cost. dell’armonia con i principi della costituzione.
L’ordinamento delle regioni a statuto ordinario: procedimento di adozione dello statuto
Lo statuto deve essere approvato a maggioranza assoluta dal consiglio regionale, con due votazioni a distanza di almeno 2 mesi. Il governo può impugnarlo entro 30 gg. dalla pubblicazione.
1/5 dei membri del consiglio regionale o 1/50 degli elettori della regione possono richiedere di un referendum che deve essere approvato a maggioranza assoluta.
L’ordinamento delle regioni a statuto ordinario: organizzazione e funzionamento dello statuto
ORGANIZZAZIONE e FUNZIONAMENTO: Devono esistere determinati organi regionali ( consiglio regionale, giunta, presidente della giunta, consiglio delle autonome locali).
L’elezione del presidente è a suffragio universale diretto, ed egli ha il potere di nomina e revoca dei membri della giunta. Le dimissioni o la sfiducia nei confronti del presidente comportano la rielezione anche della giunta. La Costituzione permette allo statuto di compiere scelte elettive diverse da quella standard (es. modello in deroga) ma il consiglio deve sempre avere il potere di sfiduciare il presidente.
La regione è competente in materia di legge elettorale. La legge statale di principio fissa la durata degli organi regionali a 5 anni detta le norme in merito ai casi di ineleggibilità e incompatibilità. La disciplina dei casi di incandidabilità è di competenza statale, ed è prevista la SOSPENSIONE DI DIRITTO (per 1.5 anni) dalle cariche regionali anche in caso di condanna non definitiva, che viene convertita in decadimento di diritto qualora la condanna sia confermata.
Ripartizione delle competenze tra stato e regioni; vincoli
L’art. 117 Cost. regola la ripartizione della potestà legislativa, indicando:
- materie di COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA: alcune hanno criterio oggettivo, altre sono materie trasversali (competenze fanno riferimento a una pluralità di materie)
- materie di COMPETENZA CONCORRENTE, in merito alle quali spetta alla regione legiferare ma sono riservati alla legge dello Stato i principi fondamentali della materia (nel concreto spetta alla Corte stabilire caso per caso cosa costituisca un principio fondamentale)
- materie di COMPETENZA REGIONALE RESIDUALE, individuate per sottrazione rispetto alle altre (per l’attribuzione di ogni materia è opportuno attenersi al criterio di prevalenza, verificare cioè che non siano riconducibili a materie di competenza statale)
In materie di legislazione concorrente o esclusiva alle regioni possono essere attribuite ulteriori forme di autonomia, approvazione a maggioranza assoluta di una legge dello stato.
I limiti generali cui è sottoposto l’esercizio della potestà legislativa sono: il rispetto della Costituzione, i vincoli derivanti dall’Unione, i vincoli derivanti da obblighi internazionali
Le competenze nel diritto vivente
- Quando è possibile individuare una materia che si impone sulle altre si ricorre al CRITERIO DI PREVALENZA, che è quasi sempre in favore delle competenze statali.
- Quando invece c’è una concorrenza di competenze, la Corte fa ricorso al PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE imponendo alla legge di predisporre strumenti di coinvolgimento per le regioni.
- PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETà: lo stato può assumere in deroga competenze regionali ogniqualvolta si tratti di assicurare esigenze di carattere unitario.
Potestà regolamentare
- Allo stato nelle materie di legislazione statale esclusiva
- Alle regioni in tutte le altre materie
Aspetti generali e funzioni degli enti locali
ENTI LOCALI: comuni, Roma capitale, città metropolitane, province
Agli enti locali sono garantite: potestà statuaria e regolamentare, autonomia finanziaria di entrata e di spesa, autonomia organizzativa e amministrativa.
Le funzioni fondamentali degli enti locali sono materia riservata alla legge dello Stato. Il legislatore deve riconoscere che gli enti locali hanno funzioni proprie, e può conferirgli altre funzioni.
Organizzazione dei comuni
Organi necessari
- SINDACO: Eletto a suffragio universale diretto assieme al consiglio. La carica dura 5 anni e c’è un limite di due mandati. Il sindaco nomina e revoca gli assessori della giunta. Nei comuni maggiori la carica di consigliere e assessore sono incompatibili.
- CONSIGLIO: organo di indirizzo politico e di controllo politico-amministrativo. Approva gli atti fondamentali, formula indirizzi, controlla operato di sindaco e giunta.
- GIUNTA: potere esecutivo, collabora col sindaco nel governo del comune e ha competenza generale (si occupa di tutto quello che non è attribuito a sindaco o consiglio)
Sindaco
Funzioni:
• rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta
• sovrintende l’esercizio delle funzioni del comune
• adotta provvedimenti straordinari (ordinanze contenibili e urgenti)
• coordina e organizza gli orari di negozi, servizi, pubblici uffici
• nomina e revoca rappresentanti dei comuni in altri enti, responsabili di uffici e servizi, dirigenti, etc.
In quanto ufficiale del governo, sovrintende a registri dello stato civile, adempimenti in materia elettorale, funzioni in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, ordine pubblico, etc.
“aut simul stabunt, aut simul cadent” : se il consiglio approva una mozione di sfiducia, egli cessa dalla carica e anche il consiglio è sciolto. Questa regola connota una forma di governo di legislatura a vertice monocratico elettivo.
Città metropolitane e province
Ad oggi il territorio nazionale è diviso in enti territoriali di area vasta, i cui ambiti corrispondono a quelli delle vecchie province. Questi sono:
- Città metropolitane
- Province
- Province montane di confine
Organi di province e città metropolitane
Gli organi sono:
- Sindaco metropolitano: sindaco del comune capoluogo
- Presidente della provincia: uno dei sindaci della provincia, eletto dai sindaci e consigli tramite voto ponderato, mandato di 4 anni
- Consiglio metropolitano e consiglio provinciale: eletti dai sindaci e consigli comunali, mandato di 2 anni
Gestione associata delle funzioni
Il legislatore si è andato orientando verso la gestione associata delle funzioni, che può essere volontaria, incentivata o anche obbligatoria per legge. Gli strumenti più importanti sono:
- Unione di comuni: ente costituito da due o più comuni dotato di potestà statutaria. Sottoposta alla legge dello stato e a quella della regione di appartenenza.
- Fusione di comuni: dà vita a un nuovo ente locale, disciplinato come una qualsiasi comune
- Convenzione: accordo o contratto tra comuni che definiscono cosa vogliono fare insieme.
Principio di sussidiarietà verticale e orizzontale
Le funzioni amministrative di enti locali, regioni e Stato sono stabilite nell’art. 118 cost. sulla base del PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ VERTICALE: spettano di regola allenite più vicino al cittadino, mentre l’intervento degli enti di livello superiore è solo sussidiario.
Altri principi associati sono:
- adeguatezza: il livello di governo individuato deve essere in grado di gestire la funzione assegnatagli
- differenziazione: il conferimento delle funzioni amministrative deve avvenire in modo ragionevole alla luce delle circostanze (es. comuni molto grandi e molto piccoli hanno funzioni diverse)
Viene inoltre sottolineato anche il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE: gli enti territoriali sono tenuti a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Autonomia finanziaria e fonti di finanziamento
L’art. 119 Cost. stabilisce l’autonomia finanziaria di regioni e enti locali nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Possono indebitarsi solo per spese di investimento. Deve essere rispettato il PRINCIPIO DELLA CONGRUITÀ FRA FUNZIONI E RISORSE, ovvero il finanziamento integrale tramite le proprie risorse finanziarie. Sono però previste risorse aggiuntive e interventi speciali limitati ad alcuni casi.
Le risorse finanziare sono:
- tributi ed entrate propri
- compartecipazioni al gettito di tributi areali
- quote derivanti da un fondo perequativo